REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

PRIMA            SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 2502/2000

                                                                         Registro Generale:   4571/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

GIANCARLO CORAGGIO              Presidente                                              

ANGELO SCAFURI                          Cons.

ARCANGELO MONACILIUNI       Primo Ref. ,        relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 24 Maggio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 4571/2000  proposto da:

C. C.

 

rappresentato e difeso da:

PALMA ANTONIO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA CARLO POERIO N.98

presso

PALMA ANTONIO                                    

 

contro

 

COMUNE DI NOLA                                                                   

 

 

A.S.L.  NAPOLI  4                                                                

 

 

REGIONE CAMPANIA                                                                  

 

 

e nei confronti di

NAPPI JOSEPH                                               

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 01337 del 23.2.2000 – autorizzazione al dr Nappi Joseph a procedere al decentramento del proprio esercizio farmaceutico nella sede n. 8 del comune di Nola;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

 

Udito il relatore Primo Ref. ARCANGELO MONACILIUNI 

Uditi altresì per le parti

 

 

 

CONSIDERATO che il ricorso si appalesa assistito da sufficiente fumus boni juris, avuto presente, in particolare, che il provvedimento impugnato autorizza un “decentramento” presso una sede farmaceutica istituita ex novo a fronte “del maggior incremento demografico” avutosi;

Che detta fattispecie, come dedotto in ricorso, è disciplinata dall’art. 4 della l. 362/1991, ai cui sensi la sua copertura deve essere assicurata esclusivamente a mezzo di esperimento di procedura concorsuale, quale, peraltro, già attivata e cui il ricorrente ha partecipato, acquisendo, in tal modo, legittimazione processuale nell’odierno giudizio;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 24 Maggio 2000

 

IL PRESIDENTE

 

IL PRIMO REFERENDARIO EST.

 

IL SEGRETARIO