REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 2502/2000
Registro
Generale: 4571/2000
nelle persone dei
Signori:
GIANCARLO
CORAGGIO Presidente
ANGELO
SCAFURI Cons.
ARCANGELO
MONACILIUNI Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio
del 24 Maggio 2000
Visti gli artt. 19
e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 4571/2000
proposto da:
C. C.
rappresentato e
difeso da:
PALMA
ANTONIO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA
CARLO POERIO N.98
presso
PALMA
ANTONIO
contro
COMUNE
DI NOLA
A.S.L.
NAPOLI 4
REGIONE
CAMPANIA
e
nei confronti di
NAPPI
JOSEPH
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Presidente della
giunta regionale della Campania n. 01337 del 23.2.2000 – autorizzazione al dr
Nappi Joseph a procedere al decentramento del proprio esercizio farmaceutico
nella sede n. 8 del comune di Nola;
Visti gli atti e
i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
Udito il relatore Primo Ref.
ARCANGELO MONACILIUNI
Uditi altresì per le parti
Ritenuto che sussistono le
ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata
domanda incidentale di sospensione.
La presente
ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 24
Maggio 2000
IL PRIMO
REFERENDARIO EST.
IL SEGRETARIO