REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

PRIMA            SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 2504/2000

                                                                         Registro Generale:   4598/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

GIANCARLO CORAGGIO              Presidente                                              

ANGELO SCAFURI                          Cons.

ARCANGELO MONACILIUNI       Primo Ref. ,        relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 24 Maggio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 4598/2000  proposto da:

A. S.

 

rappresentato e difeso da:

DEL POZZO MARIO

DEL POZZO MASSIMO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA G. MARTUCCI,56

presso

DEL POZZO MARIO                                     

 

contro

 

REGIONE CAMPANIA                                                                 

rappresentato e difeso da:

D'ELIA MARIA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA S.LUCIA, 81

presso la sua sede

 

 

e nei confronti di

B. G.                                            

 

e nei confronti di

S. G.                                          

rappresentato e difeso da:

LAUDADIO FELICE

SCOTTO FERDINANDO

DE MASI ROBERTO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA CARACCIOLO N.15

 

e nei confronti di

A. F.                                             

rappresentato e difeso da:

COCILOVO MARCO

con domicilio eletto in NAPOLI

SEGRETERIA TAR  

 

 

e nei confronti di

M.M. P.                           

rappresentato e difeso da:

PETROZZIELLO ANTONIO

con domicilio eletto in NAPOLI

SALITA TARSIA,6,AVV.NESTA

 

e nei confronti di

M. M.                                            

 

e nei confronti di

V.A.                                                 

rappresentato e difeso da:

MILITERNI INNOCENZO

NARDONE ANTONIO

con domicilio eletto in NAPOLI

PIAZZA AMEDEO, 8

                                              

 

e nei confronti di

V. F.                                       

 

e nei confronti di

B.V.                                          

rappresentato e difeso da:

ACCARINO FRANCESCO

BARRACANO ALESSANDRO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA PALEPOLI N.20

                                                        

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei decreti del 16.3.2000 – nomina Presidenti degli Enti Parchi e riserve naturali della regione Campania;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

ADDEO FRANCESCO

BIANCARDI VINCENZO

MASCILLI MIGLIORINI PAOLO

REGIONE CAMPANIA

SARRACINO GIUSEPPE

VELLA ALDO

 

Udito il relatore Primo Ref. ARCANGELO MONACILIUNI 

Uditi altresì per le parti

 

 

 

Considerato, quanto al fumus boni juris, che dagli atti intervenuti nel procedimento in esame non risulta essere stata assicurata nè l’esigenza sostanziale che i soggetti prescelti -ancorchè senza alcuna valutazione comparativa fra essi- siano in possesso di una qualificazione professionale effettivamente adeguata alla funzione chiamata a ricoprire né -e soprattutto- l’esigenza formale che dagli atti del procedimento emergano i criteri seguiti dall’Amministrazione ai fini delle scelte operate o comunque le ragioni che le giustificano, nel rispetto del generale obbligo di motivazione recato dall’art. 3 della l. 241/1990;

Che, peraltro, alle nomine di che trattasi si è pervenuti in violazione dello stesso coacervo normativo regionale che disciplina la materia, posto che da un esame delle deliberazioni impugnate emerge che la Giunta regionale, organo competente a disporre le nomine (art. 8 l.r. 1.9.1993, n. 33) dopo aver sottoposto al parere della commissione consiliare competente una “motivata” proposta (art. 7 l.r. 7.8.1996, n. 17), non solo non ha essa proceduto alle nomine, ma ha anche omesso ogni valutazione dei curricula dei soggetti poi nominati, ancorchè preannunciata nella “delibazione” avutasi nella seduta del 17 settembre 1999 (versata in atti);

Ritenuto che, in presenza di siffatta situazione in fatto ed in diritto, non possa negarsi la richiesta tutela cautelare, tramite la quale il ricorrente potrà conseguire immediatamente l’interesse strumentale azionato alla corretta ripetizione della procedura;

Che a tale conclusione non può essere utilmente opposta la sussistenza di un prevalente interesse pubblico contrario sia in quanto quest’ultimo va soddisfatto senza vulnerare i principi e l’ordinamento sia in quanto, qui in concreto, lo stesso pubblico interesse viene ad essere soddisfatto da una corretta ripetizione delle operazioni e quindi anche da una valutazione non avutasi (di certo non da parte della competente Giunta regionale) dell’adeguatezza dei soggetti prescelti alle delicate funzioni di che trattasi;

                        

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 24 Maggio 2000

 

IL PRESIDENTE

 

IL CONSIGLIERE EST.

 

IL SEGRETARIO