REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
LA CAMPANIA
NAPOLI
Registro Ordinanze: 2504/2000
Registro
Generale: 4598/2000
nelle persone dei
Signori:
GIANCARLO
CORAGGIO Presidente
ANGELO
SCAFURI Cons.
ARCANGELO
MONACILIUNI Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio
del 24 Maggio 2000
Visti gli artt. 19
e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 4598/2000
proposto da:
A. S.
rappresentato e
difeso da:
DEL
POZZO MARIO
DEL
POZZO MASSIMO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA
G. MARTUCCI,56
presso
DEL
POZZO MARIO
contro
REGIONE
CAMPANIA
rappresentato e
difeso da:
D'ELIA
MARIA
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA
S.LUCIA, 81
presso
la sua sede
e
nei confronti di
B.
G.
e
nei confronti di
S.
G.
rappresentato e
difeso da:
LAUDADIO
FELICE
SCOTTO
FERDINANDO
DE
MASI ROBERTO
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA
CARACCIOLO N.15
e
nei confronti di
A.
F.
rappresentato e
difeso da:
COCILOVO
MARCO
con
domicilio eletto in NAPOLI
SEGRETERIA
TAR
e
nei confronti di
M.M.
P.
rappresentato e
difeso da:
PETROZZIELLO
ANTONIO
con
domicilio eletto in NAPOLI
SALITA
TARSIA,6,AVV.NESTA
e
nei confronti di
M.
M.
e
nei confronti di
V.A.
rappresentato e
difeso da:
MILITERNI
INNOCENZO
NARDONE
ANTONIO
con
domicilio eletto in NAPOLI
PIAZZA
AMEDEO, 8
e
nei confronti di
V.
F.
e
nei confronti di
B.V.
rappresentato e
difeso da:
ACCARINO
FRANCESCO
BARRACANO
ALESSANDRO
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA
PALEPOLI N.20
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, dei decreti del 16.3.2000 – nomina
Presidenti degli Enti Parchi e riserve naturali della regione Campania;
Visti gli atti e
i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
ADDEO FRANCESCO
BIANCARDI VINCENZO
MASCILLI MIGLIORINI PAOLO
REGIONE CAMPANIA
SARRACINO GIUSEPPE
VELLA ALDO
Udito il relatore Primo Ref.
ARCANGELO MONACILIUNI
Uditi altresì per le parti
Considerato, quanto al fumus boni juris, che dagli atti intervenuti nel procedimento in esame non risulta
essere stata assicurata nè l’esigenza sostanziale che i soggetti prescelti -ancorchè
senza alcuna valutazione comparativa fra essi- siano in possesso di una
qualificazione professionale effettivamente adeguata alla funzione chiamata a
ricoprire né -e soprattutto- l’esigenza formale che dagli atti del procedimento
emergano i criteri seguiti dall’Amministrazione ai fini delle scelte operate o
comunque le ragioni che le giustificano, nel rispetto del generale obbligo di
motivazione recato dall’art. 3 della l. 241/1990;
Che, peraltro, alle
nomine di che trattasi si è pervenuti in violazione dello stesso
coacervo normativo regionale che disciplina la materia, posto che da un esame
delle deliberazioni impugnate emerge che la Giunta regionale, organo competente
a disporre le nomine (art. 8 l.r. 1.9.1993, n. 33) dopo aver sottoposto al
parere della commissione consiliare competente una “motivata” proposta (art. 7 l.r. 7.8.1996, n. 17), non solo non ha
essa proceduto alle nomine, ma ha anche omesso ogni valutazione dei curricula
dei soggetti poi nominati, ancorchè preannunciata nella “delibazione” avutasi nella seduta del 17 settembre 1999 (versata in
atti);
Ritenuto che sussistono le
ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata
domanda incidentale di sospensione.
La presente
ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 24
Maggio 2000
IL CONSIGLIERE
EST.
IL SEGRETARIO