REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

SECONDA          SEZIONE

 

Registro Ordinanze  2546/2000 

                                                Registro Generale:                        4563/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

SAVERIO DAMIANI            Presidente                                                 

LEONARDO PASANISI            Cons.

SANTINO SCUDELLER              Primo Ref. ,         relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 25 Maggio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 4563/2000  proposto da:

P. L.

 

rappresentato e difeso da:

RICCIARDI DARIO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA FEDRO, 7 STUDIO IANNOTTA

presso

RICCIARDI DARIO                          

 

contro

 

MINISTERO DELLA DIFESA                                                           

rappresentato e difeso da:

GALLUZZO GIANNA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA DIAZ C/0 AVVOCATURA STATO

presso la sua sede

 

 

UFFICIO LEVA MARE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI                            

rappresentato e difeso da:

GALLUZZO GIANNA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA DIAZ C/0 AVVOCATURA STATO

presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota LE/B/2241 del 9.3.2000 con la quale l’Ufficio Leva Mare della Capitaneria di Porto di Napoli ha rigettato l’istanza del ricorrente  il quale chiedeva di svolgere il servizio di leva in ambito civile;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEVA MARE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

 

Udito il relatore Primo Ref. SANTINO SCUDELLER  

Uditi altresì per le parti

Considerato che la pretesa ricorrente risulta allo stato tutelata dalla ordinanza di sospensione della nota relativa della domanda di rinvio (ord. 2230/2000);

Ritenuto che il ricorso non può ritenersi fondato, in quanto le ragioni addotte non sono tali da superare la tardività della domanda;

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

RESPINGE   la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 25 Maggio 2000

 

Il Presidente

 

Il Primo Referendario est.

 

Il Segretario