REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA
CAMPANIA
NAPOLI
TERZA SEZIONE
Registro Ordinanze 2558/2000
Registro Generale: 4541/2000
nelle persone dei Signori:
GIOVANNI DE
LEO Presidente
FRANCESCO
GUERRIERO Cons. , relatore
ANNA PAPPALARDO Cons.
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 30 Maggio 2000
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto
il ricorso 4541/2000 proposto da:
S. A. ed altri
rappresentato e difeso da:
BARRACANO
ALESSANDRO
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA F. MUTI,16
C/O AVV. V. LAVIANO
presso
BARRACANO
ALESSANDRO
contro
REGIONE
CAMPANIA
rappresentato e difeso da:
PALUMBO CARLA
con domicilio
eletto in NAPOLI
VIA S.
LUCIA,81 C/0 AVVOC. REGION.
GESTIONE
LIQUIDATORIA EX U.S.L.N.4
rappresentato e difeso da:
COCILOVO MARCO
con domicilio
eletto in NAPOLI
PONTE
TAPPIA,82 C/O AVV.DI GIANNI
presso la sua
sede
A.S.L.
AVELLINO 2
rappresentato e difeso da:
COCILOVO MARCO
con domicilio
eletto in NAPOLI
PONTE
TAPPIA,82 C/O AVV.DI GIANNI
presso la sua
sede
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, silenzio rifiuto sulle diffide del 19.1. e
3.2.2000, avente ad oggetto: contributo portatori di handicap;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di:
GESTIONE
LIQUIDATORIA EX U.S.L.N.4
A.S.L.
AVELLINO 2
Udito il relatore Cons. FRANCESCO GUERRIERO
Uditi altresì per le parti come da verbale
d’udienza;
CONSIDERATO che l’istanza cautelare può
essere accolta limitatamente alla declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione
intimata di pronunciarsi nella richiesta delle ricorrenti, entro sessanta
giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notificazione della
presente ordinanza.
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei limiti di
cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 30 Maggio 2000
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE REL.
IL SEGRETARIO