REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

TERZA            SEZIONE

 

Registro Ordinanze  2558/2000

                                                Registro Generale:                        4541/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

GIOVANNI DE LEO                  Presidente                                                 

FRANCESCO GUERRIERO     Cons. , relatore

ANNA PAPPALARDO                      Cons.     

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 30 Maggio 2000

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 4541/2000  proposto da:

S. A. ed altri

 

rappresentato e difeso da:

BARRACANO ALESSANDRO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA F. MUTI,16 C/O AVV. V. LAVIANO

presso

BARRACANO ALESSANDRO               

 

contro

 

REGIONE CAMPANIA                                                                 

rappresentato e difeso da:

PALUMBO CARLA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA S. LUCIA,81 C/0 AVVOC. REGION.

GESTIONE LIQUIDATORIA EX U.S.L.N.4                                               

rappresentato e difeso da:

COCILOVO MARCO

con domicilio eletto in NAPOLI

PONTE TAPPIA,82 C/O AVV.DI GIANNI

presso la sua sede

 

A.S.L. AVELLINO 2                                                                 

rappresentato e difeso da:

COCILOVO MARCO

con domicilio eletto in NAPOLI

PONTE TAPPIA,82 C/O AVV.DI GIANNI

presso la sua sede

                                              

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, silenzio rifiuto sulle diffide del 19.1. e 3.2.2000, avente ad oggetto: contributo portatori di handicap;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

REGIONE CAMPANIA                                                                  

GESTIONE LIQUIDATORIA EX U.S.L.N.4                                               

A.S.L. AVELLINO 2                                                                

 

Udito il relatore Cons. FRANCESCO GUERRIERO  

Uditi altresì per le parti come da verbale d’udienza;

 

CONSIDERATO che l’istanza cautelare può essere accolta limitatamente alla declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione intimata di pronunciarsi nella richiesta delle ricorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza.

 

Ritenuto che  sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

ACCOGLIE  la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei limiti di cui in motivazione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 30 Maggio 2000

 

IL PRESIDENTE

 

IL CONSIGLIERE REL.

 

IL SEGRETARIO