REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA
CAMPANIA
NAPOLI
QUINTA SEZIONE
Registro Ordinanze: 456/2000
Registro Generale: 7073/1999
nelle persone dei Signori:
ITALO VITELLIO
Presidente
ALESSANDRO
PAGANO Consigliere
relatore
FABIO DONADONO Consigliere
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 25 Gennaio 2000
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto
il ricorso 7073/1999 proposto da:
D. B. M.
rappresentato e difeso da:
ABBONDANTE
FULVIA
ABBONDANTE
NICOLA
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA A.
VESPUCCI, 9
presso
ABBONDANTE
NICOLA
contro
MINISTERO
DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
ELEFANTE
AMEDEO
con domicilio
eletto in NAPOLI
VIA DIAZ 11
C/O AVV.STATO
presso la sua
sede
COMANDO
GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
rappresentato e difeso da:
ELEFANTE
AMEDEO
con domicilio
eletto in NAPOLI
VIA DIAZ 11
C/O AVV.STATO
presso la sua
sede
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del giudizio richiamato nella nota del 22.6.1999
con la quale il primo reparto del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato al ricorrente che,
non essendo risultato in possesso dei requisiti indicati nella specifica
profilo psicoattitudinale adottato ai sensi dell’art.53 comma 6°, del decreto
legislativo 12.5.1995 n.198, ha riportato il giudizio definitivo di non idoneo;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di:
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
MINISTERO DELLA DIFESA
Udito il relatore Cons. ALESSANDRO PAGANO
Uditi altresì per le parti l’avv.to
F.Abbondante;
Considerato che la relazione
psicologica contestata si concreta in una esaustiva valutazione del candidato,
priva di evidenti illogicità: unico profilo su cui si può sviluppare l’esame
effettuabile dal giudice amministrativo in sede generale di legittimità;
premesso poi, per principio
generale, che l’accertamento della idoneità psico-attitudinale è da ritenersi estranea
all’area medica, nel senso che l’esclusione di patologie non equivale all’attitudine
al servizio nell’Arma;
rilevato che le indagini di
parte, prodotte dalla difesa, vanno comunque comparate con l’esito degli esami
svolti dall’Amministrazione, tenendo presente che il soggetto sottoposto alle
prove psicoattitudinali può reagire differentemente nelle diverse sedi in cui è
sottoposto a tali prove;
considerato che l’indagine
sull’autocontrollo emotivo, svolta con esito insufficiente dall’amministrazione,
costituisce parametro essenziale per le prove psicoattitudinali finalizzate a
svolgere le mansioni di carabiniere, atteso che trattasi di mansioni
caratterizzate proprio dalla esposizione a possibili situazioni ansiogene e
critiche;
che pertanto, “l’ansia da
concorso” rende la prova svolta presso la P.A. particolarmente probante ai fini
della valutazione de qua,
considerato che,
pertanto, non appare sussistente il fumus;
Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata
domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 25 Gennaio 2000
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL SEGRETARIO