REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

QUINTA           SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 456/2000

                                                Registro Generale:                        7073/1999

 

 

nelle persone dei Signori:

 

ITALO VITELLIO                      Presidente                                                  

ALESSANDRO PAGANO              Consigliere  relatore

FABIO DONADONO              Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 25 Gennaio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 7073/1999  proposto da:

D. B. M.

 

rappresentato e difeso da:

ABBONDANTE FULVIA

ABBONDANTE NICOLA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA A. VESPUCCI, 9

presso

ABBONDANTE NICOLA                                  

 

contro

 

MINISTERO DELLA DIFESA                                                           

rappresentato e difeso da:

ELEFANTE AMEDEO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA DIAZ 11 C/O AVV.STATO

presso la sua sede

 

 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI                                        

rappresentato e difeso da:

ELEFANTE AMEDEO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA DIAZ 11 C/O AVV.STATO

presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del giudizio richiamato nella nota del 22.6.1999 con la quale il primo reparto del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato al ricorrente che, non essendo risultato in possesso dei requisiti indicati nella specifica profilo psicoattitudinale adottato ai sensi dell’art.53 comma 6°, del decreto legislativo 12.5.1995 n.198, ha riportato il giudizio definitivo di non idoneo;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

MINISTERO DELLA DIFESA

 

Udito il relatore Cons. ALESSANDRO PAGANO  

Uditi altresì per le parti l’avv.to F.Abbondante;

Considerato che la relazione psicologica contestata si concreta in una esaustiva valutazione del candidato, priva di evidenti illogicità: unico profilo su cui si può sviluppare l’esame effettuabile dal giudice amministrativo in sede generale di legittimità;

premesso poi, per principio generale, che l’accertamento della idoneità psico-attitudinale è da ritenersi estranea all’area medica, nel senso che l’esclusione di patologie non equivale all’attitudine al servizio nell’Arma;

rilevato che le indagini di parte, prodotte dalla difesa, vanno comunque comparate con l’esito degli esami svolti dall’Amministrazione, tenendo presente che il soggetto sottoposto alle prove psicoattitudinali può reagire differentemente nelle diverse sedi in cui è sottoposto a tali prove;

considerato che l’indagine sull’autocontrollo emotivo, svolta con esito insufficiente dall’amministrazione, costituisce parametro essenziale per le prove psicoattitudinali finalizzate a svolgere le mansioni di carabiniere, atteso che trattasi di mansioni caratterizzate proprio dalla esposizione a possibili situazioni ansiogene e critiche;

che pertanto, “l’ansia da concorso” rende la prova svolta presso la P.A. particolarmente probante ai fini della valutazione de qua,

considerato che, pertanto, non appare sussistente il fumus;

 

Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 25 Gennaio 2000

 

IL PRESIDENTE

 

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

 

IL SEGRETARIO