REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

PRIMA            SEZIONE

 

Registro Ordinanze: 594/2000

                                                                         Registro Generale:   380/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

GIANCARLO CORAGGIO              Presidente                                              

ANGELO SCAFURI                          Cons.

NICOLA GAVIANO                          Cons. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 26 Gennaio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 380/2000  proposto da:

SOC.E. SPA

 

rappresentato e difeso da:

D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIALE GRAMSCI N.16

presso

D'ANGIOLELLA LUIGI MARIA                           

 

contro

 

COMUNE DI VICO EQUENSE                                                            

 

 

C.I.P.E. - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAM. ECON.                      

rappresentato e difeso da:

CAMASSA MARIA PIA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA DIAZ,11 C/O AVV.RA STATO

presso la sua sede

 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI                                                

rappresentato e difeso da:

CAMASSA MARIA PIA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA DIAZ,11 C/O AVV.RA STATO

presso la sua sede

 

e nei confronti di

SOC.N.                                          

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera n. 69 del 6.10.1999 – affidamento gestione del servizio pubblico del gas metano, con la progettazione e costruzione dell’impianto con fondi pubblici;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

C.I.P.E. - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAM. ECON.

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Udito il relatore Cons. NICOLA GAVIANO  

Uditi altresì per le parti

 

CONSIDERATO che il danno interinale lamentato dalla società ricorrente attiene ad un interesse meramente strumentale e partecipativo,. mentre l’accoglimento della presente domanda cautelare sarebbe sicuramente pregiudiziale per l’interesse pubblico;

Rilevato che la concessione oggetto di affidamento è di durata trentennale;

Ritenuto, altresì, che le controdeduzioni svolte dalle parti resistenti appaiono comunque meritevoli di approfondimento;

 

 

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. .12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

RESPINGE  la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 26 Gennaio 2000

 

IL PRESIDENTE

 

IL CONSIGLIERE EST.

 

IL SEGRETARIO