REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 594/2000
Registro
Generale: 380/2000
nelle persone dei
Signori:
GIANCARLO
CORAGGIO Presidente
ANGELO
SCAFURI Cons.
NICOLA GAVIANO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 26 Gennaio 2000
Visti gli artt.
19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 380/2000 proposto da:
SOC.E. SPA
rappresentato e
difeso da:
D'ANGIOLELLA
LUIGI MARIA
con domicilio eletto in NAPOLI
VIALE
GRAMSCI N.16
presso
D'ANGIOLELLA
LUIGI MARIA
contro
COMUNE
DI VICO EQUENSE
C.I.P.E.
- COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAM. ECON.
rappresentato e
difeso da:
CAMASSA
MARIA PIA
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA
DIAZ,11 C/O AVV.RA STATO
presso
la sua sede
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI
rappresentato e
difeso da:
CAMASSA
MARIA PIA
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA
DIAZ,11 C/O AVV.RA STATO
presso
la sua sede
e
nei confronti di
SOC.N.
per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera n. 69 del
6.10.1999 – affidamento gestione del servizio pubblico del gas metano, con la
progettazione e costruzione dell’impianto con fondi pubblici;
Visti gli atti e
i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di:
C.I.P.E. - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAM. ECON.
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Udito il relatore Cons. NICOLA
GAVIANO
Uditi altresì per le parti
CONSIDERATO che il danno interinale
lamentato dalla società ricorrente attiene ad un interesse meramente
strumentale e partecipativo,. mentre l’accoglimento della presente domanda
cautelare sarebbe sicuramente pregiudiziale per l’interesse pubblico;
Rilevato che la
concessione oggetto di affidamento è di durata trentennale;
Ritenuto,
altresì, che le controdeduzioni svolte dalle parti resistenti appaiono comunque
meritevoli di approfondimento;
Ritenuto che non sussistono le
ragioni di cui al citato art. 21 della L. .12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di
sospensione.
La presente
ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 26 Gennaio
2000
IL CONSIGLIERE
EST.
IL SEGRETARIO