REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
NAPOLI
SECONDA SEZIONE
Registro Ordinanze: 603/2000
Registro Generale: 208/2000
nelle persone dei Signori:
UMBERTO ORREI Presidente
SAVERIO DAMIANI Cons. , relatore
LEONARDO
PASANISI Cons.
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 04 Febbraio 2000
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto
il ricorso 208/2000 proposto da:
M. A.
rappresentato e difeso da:
ALLAMPRESE
LAURA SOFIA
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA MONTE DI
DIO, 1/E
presso
ALLAMPRESE
LAURA SOFIA
contro
MINISTERO
DELLA DIFESA
rappresentato e difeso da:
D'AMICO ANGELO
con domicilio
eletto in NAPOLI
AVV:RA STATO
VIA DIAZ,11
presso la sua
sede
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del silenzio – rigetto formatosi su ricorso
gerarchicio proposto il 4/10/99 al Ministero della Difesa avverso il diniego
espresso dal Consiglio di Leva di terra di Napoli il 19/7/99 sull’istanza di
dispensa dal prestare il servizio di leva;
del provvedimento di diniego
espresso dal Consiglio di Leva di terra di Napoli 19/7/99 sulla sua istanza di
dispensa dal servizio di leva;
della cartolina precetto
24/9/99;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di:
MINISTERO DELLA DIFESA
Udito il relatore Cons. SAVERIO DAMIANI
Visti gli atti offerti in
comunicazione.
Visto il ricorso gerarchico
proposto il 4.10.99 al Ministero della Difesa.
Ravvisata, <<prima
facie>>, la non infondatezza delle proposte doglianze, attesa la non coerenza
del rilievo operato dall’Amministrazione rispetto al provvedimento adottato; Constatato
che l’esecuzione del provvedimento (cartolina di precetto del 24.9.99)
produrrebbe un grave danno al ricorrente ed alla di lui famiglia.
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 04 Febbraio 2000
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Il Segretario