REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

SECONDA          SEZIONE

 

Registro Ordinanze:   603/2000

                                                Registro Generale:                        208/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

UMBERTO ORREI               Presidente                                                   

SAVERIO DAMIANI            Cons. , relatore

LEONARDO PASANISI       Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 04 Febbraio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 208/2000  proposto da:

M. A.

 

rappresentato e difeso da:

ALLAMPRESE LAURA SOFIA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA MONTE DI DIO, 1/E

presso

ALLAMPRESE LAURA SOFIA                          

 

contro

 

MINISTERO DELLA DIFESA                                                           

rappresentato e difeso da:

D'AMICO ANGELO

con domicilio eletto in NAPOLI

AVV:RA STATO VIA DIAZ,11

presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del silenzio – rigetto formatosi su ricorso gerarchicio proposto il 4/10/99 al Ministero della Difesa avverso il diniego espresso dal Consiglio di Leva di terra di Napoli il 19/7/99 sull’istanza di dispensa dal prestare il servizio di leva;

del provvedimento di diniego espresso dal Consiglio di Leva di terra di Napoli 19/7/99 sulla sua istanza di dispensa dal servizio di leva;

della cartolina precetto 24/9/99;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

Udito il relatore Cons. SAVERIO DAMIANI  

Uditi altresì per le parti

 

Visti gli atti offerti in comunicazione.

Visto il ricorso gerarchico proposto il 4.10.99 al Ministero della Difesa.

Ravvisata, <<prima facie>>, la non infondatezza delle proposte doglianze, attesa la non coerenza del rilievo operato dall’Amministrazione rispetto al provvedimento adottato; Constatato che l’esecuzione del provvedimento (cartolina di precetto del 24.9.99) produrrebbe un grave danno al ricorrente ed alla di lui famiglia.

 

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

ACCOGLIE  la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 04 Febbraio 2000

 

Il Presidente

 

Il Consigliere estensore

 

Il Segretario