REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

QUINTA           SEZIONE

 

Registro Ordinanze:    667/2000

                                                                         Registro Generale:   10641/1999

 

 

nelle persone dei Signori:

 

ITALO VITELLIO                              Presidente                                                  

LUIGI ANTONIO ESPOSITO          Consigliere

GIOVANNI PASCONE                     Primo Referendario   relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 08 Febbraio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 10641/1999  proposto da:

V.A.

 

rappresentato e difeso da:

PRIANTE MICHELE

con domicilio eletto in NAPOLI

LARGO F.TORRACA,71

presso

PRIANTE MICHELE                                     

 

contro

 

COMUNE DI NAPOLI  rapp.to e difeso dagli avv.ti E. Barone,B.Crimaldi e B.Accattatis;                                                             

 

I.A.C.P. DI NAPOLI                                                              

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’ordinanza sindacale n. prot. 382 del 3 settembre 1999 con la quale il Sindaco del Comune di Napoli ordinava al ricorrente di sgomberare ad horas e lasciare libero e vuoto di cose e persone l’alloggio di E.R.P. di proprietà dell’I.A.C.P.;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

 

 

Udito il relatore Primo Ref. GIOVANNI PASCONE  

Uditi altresì per le parti gli avv.ti Priante e Crimaldi;

 

   Atteso che allo stato non appaiono mancare, ad un primo esame, motivi utili ai fini della concessione della sanatoria per l’occupazione dell’immobile.

    Considerato, altresì, il danno grave ed irreparabile almeno sino al termine dell’esame della suddetta richiesta che dovrà essere definita entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.

 

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

              A C C O G L I E  nei limiti di cui in motivazione la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI ,  08 Febbraio 2000

 

IL PRESIDENTE

 

IL PRIMO REFERENDARIO ESTENSORE

 

IL SEGRETARIO