REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

QUINTA           SEZIONE

 

Registro Ordinanze:  826/2000

                                                Registro Generale:                        1075/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

ITALO VITELLIO                                  Presidente                                                  

LUIGI ANTONIO ESPOSITO          Consigliere

GIOVANNI PASCONE                   Primo Referendario  relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 15 Febbraio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 1075/2000  proposto da:

R. G.

 

rappresentato e difeso da:

BAGNI LUIGI GERARDO

con domicilio eletto in NAPOLI

SEGRETERIA T.A.R.

presso

BAGNI LUIGI GERARDO                                  

 

contro

 

COMUNE DI S.CIPRIANO D'AVERSA                                                   

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del silenzio rifiuto formatosi sull’atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora ritualmente notificato in data 13.10.1999 con il quale il ricorrente chiedeva il pagamento delle indennità derivanti dalla qualifica dirigenziale relativamente agli anni 1993 – 1994 –1995 oltre interessi e rivalutazione;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

 

Udito il relatore Primo Ref. GIOVANNI PASCONE  

Uditi altresì per le parti l’avv.to F.Casertano per delega di Bagni;

 

  Atteso che non appaiono sussistere i presupposti per la concessione della sospensione per il profilo del danno grave ed irreparabile;

 

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

                    R E S P I N G E   la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , 15 Febbraio 2000

 

IL PRESIDENTE

 

IL PRIMO REFERENDARIO ESTENSORE

 

IL SEGRETARIO