REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA
CAMPANIA
NAPOLI
QUINTA SEZIONE
Registro Ordinanze: 826/2000
Registro Generale: 1075/2000
nelle persone dei Signori:
ITALO VITELLIO
Presidente
LUIGI ANTONIO
ESPOSITO Consigliere
GIOVANNI PASCONE Primo Referendario
relatore
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 15 Febbraio 2000
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto
il ricorso 1075/2000 proposto da:
R. G.
rappresentato e difeso da:
BAGNI LUIGI
GERARDO
con
domicilio eletto in NAPOLI
SEGRETERIA
T.A.R.
presso
BAGNI LUIGI
GERARDO
contro
COMUNE DI
S.CIPRIANO D'AVERSA
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del silenzio rifiuto formatosi sull’atto
stragiudiziale di diffida e costituzione in mora ritualmente notificato in data
13.10.1999 con il quale il ricorrente chiedeva il pagamento delle indennità
derivanti dalla qualifica dirigenziale relativamente agli anni 1993 – 1994
–1995 oltre interessi e rivalutazione;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Primo Ref. GIOVANNI PASCONE
Uditi altresì per le parti l’avv.to
F.Casertano per delega di Bagni;
Atteso che non appaiono sussistere i presupposti per la concessione
della sospensione per il profilo del danno grave ed irreparabile;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
R E S P I N G E la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , 15 Febbraio 2000
IL PRESIDENTE
IL PRIMO REFERENDARIO
ESTENSORE
IL SEGRETARIO