REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

SECONDA          SEZIONE

 

Registro Ordinanze:  971/2000

                                                Registro Generale:                        908/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

UMBERTO ORREI               Presidente                                                   

SAVERIO DAMIANI            Cons. , relatore

LEONARDO PASANISI       Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 17 Febbraio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 908/2000  proposto da:

B. M.

 

rappresentato e difeso da:

GIUGLIANO ROBERTO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA MORGHEN, 41

presso

GIUGLIANO ROBERTO                                     

 

contro

 

MINISTERO DELLA DIFESA                                                           

e

DISTRETTO MILITARE DI NAPOLI

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto prot. n. LEV/434539-98/REA/4 del giorno 25/11/99 con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza di dispensa inoltrata dallo stesso ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1997 m. 504;

e della cartolina precetto del Distretto militare di Napoli del 12/01/2000 con l’ordine di recarsi presso l’ente di addestramento “84^ BTG. Falconara Venezia” in Falconara Marittima (AN) il giorno 23/02/2000;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELLA DIFESA                                                           

DISTRETTO MILITARE DI NAPOLI

 

Udito il relatore Cons. SAVERIO DAMIANI  

Uditi altresì per le parti

 

Considerato che il ricorso ad un primo sommario esame non appare fondato;

 

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

RESPINGE  la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 17 Febbraio 2000

 

Il Presidente

 

Il Consigliere estensore

 

Il Segretario