REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA
CAMPANIA
NAPOLI
SECONDA SEZIONE
Registro Ordinanze: 971/2000
Registro Generale: 908/2000
nelle persone dei Signori:
UMBERTO ORREI Presidente
SAVERIO DAMIANI Cons. , relatore
LEONARDO
PASANISI Cons.
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella
Camera di Consiglio del 17 Febbraio 2000
Visti gli artt. 19 e 21,
u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto
il ricorso 908/2000 proposto da:
B. M.
rappresentato e difeso da:
GIUGLIANO
ROBERTO
con
domicilio eletto in NAPOLI
VIA MORGHEN,
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presso
GIUGLIANO
ROBERTO
contro
MINISTERO
DELLA DIFESA
e
DISTRETTO MILITARE DI NAPOLI
rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del decreto prot. n. LEV/434539-98/REA/4 del
giorno 25/11/99 con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza
di dispensa inoltrata dallo stesso ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre
1997 m. 504;
e della cartolina precetto
del Distretto militare di Napoli del 12/01/2000 con l’ordine di recarsi presso
l’ente di addestramento “84^ BTG. Falconara Venezia” in Falconara Marittima
(AN) il giorno 23/02/2000;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione
in giudizio di:
MINISTERO
DELLA DIFESA
DISTRETTO MILITARE DI NAPOLI
Udito il relatore Cons. SAVERIO DAMIANI
Uditi altresì per le parti
Considerato che il ricorso ad un primo
sommario esame non appare fondato;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del
Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 17 Febbraio 2000
Il Presidente
Il Consigliere estensore
Il Segretario