REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

 

SECONDA          SEZIONE

 

Registro Ordinanze:   974/2000

                                                Registro Generale:                        1131/2000

 

 

nelle persone dei Signori:

 

UMBERTO ORREI               Presidente                                                   

SAVERIO DAMIANI            Cons. , relatore

LEONARDO PASANISI       Cons.

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 17 Febbraio 2000

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 1131/2000  proposto da:

P. R.

 

rappresentato e difeso da:

ALLAMPRESE LAURA SOFIA

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA MONTE DI DIO, 1/E

presso

ALLAMPRESE LAURA SOFIA                          

 

contro

 

COMUNE DI NAPOLI               

                                                

 

COLLEGIO DEL DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI NAPOLI                               

 

e nei confronti di

P. F.                                              

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento – di cui al verbale 6/10/99 n. 12 – adottato dal Collegio del Datore di Lavoro del Comune di Napoli di esclusione del ricorrente dalla “Selezione informale per la redazione del Documento Descrittivo sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro in attuazione del D.L.vo 626/94:

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

 

Udito il relatore Cons. SAVERIO DAMIANI  

Uditi altresì per le parti

 

Rilevato che il ricorso si presenta, allo stato, sorretto dal “fumus boni juris”;

Constatato che può ovviarsi al grave ed irreparabile danno inserendo nella graduatoria “de qua” il ricorrente;

 

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

 

ACCOGLIE, nei termini di cui in motivazione, la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

NAPOLI , li 17 Febbraio 2000

 

Il Presidente

 

Il Consigliere estensore

 

Il Segretario