Comune di Moscazzano


Statuto

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comune

l. Il Comune è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2.Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3.Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4.Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate

Il territorio, la sede, lo stemma

Il territorio del Comune si estende per Kmq 7,93. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località: Cascina Dama, Cascina Letimbro, Cascina S. Donato, Cascina Caselle, Cascina Colombare, Cascina Ca del lupo e Località Mulino.

2.La Circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.
3.La sede del Comune è fissata in via Roma, 29. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
4.Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune ricordano nella loro figurazione araldica lo storico castello di Moscazzano e l'arma dei Grifoni.
5.Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

l.Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2.Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3.Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4.Favorisce la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

CAPO II
FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Le funzioni del Comune

l.Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2.Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, anche attraverso il costituendo Circondario Cremasco.

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

l. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

La programmazione

l. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore' della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune realizza la programmazione avvalendosi della partecipazione democratica dei cittadini.

CAPO III
PARTECIPAZIONE DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

Partecipazione

l. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini. sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
2. A tali fini:
a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi; b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
c) valorizza le libere forme associative;
d) promuove organismi di partecipazione.

Informazione e diritti dei cittadini

l. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.
3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2.L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari. ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
3.Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:
a)prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
b)presentare memorie scritte e documenti, che l?Amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4.Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
5.Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento.
Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
6.Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzativi idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni-

Libere forme associative

l.Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini.
2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi.
3.Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, stabiliti i criteri, l'uso di locali comunali da adibire a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.
4.Al fine di essere annesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto, dell'atto costitutivo e del programma delle attività.
5.Sull'accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale.

Organismi di partecipazione

l.Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.
2.Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.
3.Detti organismi permanenti possono essere costituiti:
a)per materie ed attività specifiche.
4.Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

l.Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2.Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono recare in calce la firma autenticata nelle forme di legge.
3.Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.

Referendum consultivi

l.Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
2.Il referendum è indetto su richiesta:
a)del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b)di n. 120 cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.
3.La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve esse-
re promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
4. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.
5. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento in Comune.
6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
a)i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
b)l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
c)le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme dilegge.
7.Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.
8.Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione di tre esperti di cui al precedente comma 4, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.
9.L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.
10.La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
a)insufficienza del numero di firme valide;
b)incompetenza comunale in materia;
c)incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.
11.Qualora il referendum sia deciso dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30' e il 90' giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto.
Qualora il numero dei votanti sia inferiore al 50% degli elettori risultanti dalle liste elettorali nel giorno delle votazioni, il referendum è dichiarato nullo con provvedimento del Consiglio Comunale.
12.Il referendum è accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano pari ad almeno il 50% dei voti validamente espressi.
13. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore22.
14. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto
compatibili, le norme dei referendum nazionali.
15.All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione Comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.
16.Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a)imposte e tasse;
b)tariffe dei servizi e tributi locali;
c)nomina delle Commissioni;
d)Revisore dello Statuto;
e)attività amministrativa esecutiva di norme statali e regionali.
17.Il referendum non potrà ripetersi sul medesimo oggetto per la durata in carica di un'amministrazione.
18.Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera autonomamente gli atti di indirizzo relativi alla materia oggetto del referendum.

Organi del Comune

l.Gli organi del Comune, in conformità, alla Legge 8 giugno 1990, n. 142, sono:
a)il Consiglio Comunale;
b)la Giunta Comunale;
c)il Sindaco.
2.Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3.La Giunta Comunale e organo di gestione.
4.Il Sindaco è organo monocratico. t il legale rappresentante dell'Ente.
E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Il Consiglio Comunale: poteri

l. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2.Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3.L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato-

Le competenze del Consiglio Comunale

l.Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.
a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:
1 - Statuto
2 - istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
3 - convalida dei Consiglieri eletti
4- elezione del Sindaco e della Giunta
- costituzione delle Commissioni consiliari consultive

Esplicazione dell'autonomia giuridica:
1- Regolamenti comunali
2- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
3- istituzione e ordinamento dei tributi

c)Indirizzo dell'attività:
1- programmi generali e di settore
2- relazioni previsionali e programmatiche
3- programmi di opere pubbliche e relativi piani finanziari
4- bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
5- piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per
l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai
programmi
6- pareri sulle dette materie
7 - gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d)Organizzazione interna dell'Ente:
1- ordinamento degli uffici e dei servizi
2- disciplina dello stato giuridico del personale
3- disciplina delle assunzioni del personale
4- piante organiche e loro variazioni
5- assunzione diretta dei pubblici servizi
6- concessione dei pubblici servizi
7- costituzione di istituzioni
8- costituzione di Aziende speciali e loro Statuti
9- indirizzi operativi per le Aziende e istituzioni
10- Regolamenti di organizzazione
11- affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione

e)Organizzazione esterna dell'Ente:
1 -le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici
2 -costituzione e modificazioni di Consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma
3 -la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso altri Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati

f)Gestione ordinaria e straordinaria:
1 -gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.
2 -la partecipazione a società di capitali
3 -la contrazione di mutui
4 -l'emissione dei prestiti obbligazionari
5 -le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:
1 - conti consuntivi e verifica della efficacia ed efficienza della gestione
2 - elezione del Revisore del Conto

Commissioni consiliari

l. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
2.Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
3.I componenti le Commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
4.Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di Commissioni temporanee o speciali.

Diritti e poteri dei Consiglieri Comunali

l.I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2.I Consiglieri Comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni nelle forme e nei modi definiti dal Regolamento.
3.Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale; la riunione ha luogo entro trenta giorni dalla richiesta.

Regolamento interno

l. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2.La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Composizione della Giunta

l.La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro Assessori.
2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri Comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti purché non siano già stati candidati nelle elezioni comunali.
3.Non possono far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.
4.L'ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di Amministratore di Azienda speciale o di Istituzioni od anche di società dipendenti ovvero costituite dal Comune.

Elezione del Sindaco e della Giunta

l.Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno, salvo l'elezione di cittadini non Consiglieri alla carica di Assessore, subito dopo la convalida degli eletti.
2.Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3.L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco o di Assessore, depositato almeno 24 ore prima della seduta, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
4.L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute convocate in giorni diversi, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza o dalle dimissioni. Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b) , n. 1 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
5.La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere anziano.
6.Per Consigliere anziano si intende colui il quale ha ottenuto maggior voti.
7.La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data da cui si è verificata la vacanza. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere anziano.
8.Le deliberazioni di elezione del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizi di legittimità.
9.Le dimissioni del Sindaco o di oltre metà degli Assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

Le competenze della Giunta

l.La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei funzionari.
2.La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositive di impulso nei confronti dello stesso.

Il Sindaco: funzioni

l.Il Sindaco è capo dell'Amministra7-ione comunale.
2.In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.
3.Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
4.Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5.Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

Il Sindaco: competenze

l.Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:
a)convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l 'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;
b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, con facoltà di conferire responsabilità di settore;
c) designa l'Assessore destinato a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento;
d)sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
e)indice i referendum comunali;
f)sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
g)ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
h)cura l'osservanza dei Regolamenti;
i)rilascia attestati di notorietà pubblica;
l)sospende nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento i dipendenti del Comune;
m)conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno1990, n. 142;
n)adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
2.Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 38 della Legge n. 142/90.

CAPO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Organizzazione degli uffici e del personale

I.Compete al Consiglio Comunale con appositi atti amministrativi:
a)approvare il Regolamento Organico del personale e la relativa dotazione organica;
b)disciplinare l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione entro i limiti di classificazione del Comune stabiliti da leggi e Regolamenti vigenti; l'accesso al rapporto d'impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all'esercizio dei diritti fondamentali.
2.Tali atti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari responsabili.
3.Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di altro valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.
5. Il Regolamento infine prevede le modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.
6.E' istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario Comunale e da un dipendente designato dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il Segretario Comunale

l.Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito Albo nazionale territorialmente articolato.
2.La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.
3.Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.
4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e può adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
5.Il Segretario presiede le Commissioni di gara e di concorso, è responsabile delle procedure d'appalto e di concorso e, con le modalità stabilite dal Regolamento, roga i contratti.
6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto il medesimo deve essere rogato da un Notaio designato dall'Amministrazione.
7.Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

I pareri

l.Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'Ufficio interessato nonché al responsabile della Ragioneria.
2.Tali pareri preliminari sono fatti propri dal Segretario Comunale che ne risponde nei limiti delle sue competenze.
3.Il Segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell'atto.
4.Il parere sulla legittimità della deliberazione deve essere espresso dal Segretario anche quando è direttamente interessato, incombendo solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell'oggetto.

I servizi pubblici locali

l.Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
a)Convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
b)Consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
c)Istituzioni per la gestione di servizi sociali.
4.Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Le Convenzioni

l. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, apposita Convenzione.
2. La Convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

I Consorzi

l. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una Convenzione ai sensi dell'articolo 32, unicamente allo Statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.
4. In particolare la Convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.
5.L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.
6.L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7.Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Istituzioni

l.L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3.Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.
5.Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all?approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.
6.L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Accordi di programma

l. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.
3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni a pena di decadenza.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
8.La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Unione di Comuni

I.In previsione di una fusione con uno o più Comuni vicini, appartenenti alla stessa Provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, può essere costituita una Unione di Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2.Può anche far parte dell'Unione un solo Comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
3.L'atto costitutivo ed il Regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4.Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione par: . i a quella complessiva dell'Unione. Il Regolamento può prevedere che il Consiglio sia espressione dei Comuni partecipanti alla Unione e ne disciplina le forme.
5. Il Regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.
6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. In tal caso, qualora la legge regionale lo preveda, sarà istituito il Municipio secondo quanto previsto dall'art. 12 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora non si pervenga alla fusione, l'Unione è sciolta.
7.All'Unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
8.Le Regioni promuovono le Unioni di Comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni.
9.In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'Unione di Comuni viene costituita in Comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei Comuni dell'Unione.

CAPO VI
COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

I principi di collaborazione

l.Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
2.Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3.Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4.Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

La collaborazione alla programmazione

l.Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

CAPO VII
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Autonomia finanziaria

l.L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
2.Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
3.Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Controlli di gestione

l.Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
2.Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
3.Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
4.Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvolgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario Comunale.

Servizio di tesoreria

l.Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:
a)alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b)al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
2.I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 59, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3.L'incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale.

Contabilità

l.La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2.La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.
3.Il responsabile del servizio effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Verifica dell'efficienza ed efficacia

l.Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
2.In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Revisore del Conto

l.Il Consiglio Comunale provvede a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
2.Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3.Non è eleggibile alla carica di Revisore del Conto:
a)chi è stato Amministratore del Comune nell'ultimo triennio;
b)chi ha rapporti di prestazione d'opera retribuibile col Comune o con le Aziende o Istituzioni soggette al controllo del Comune;
c) chi è parente o affine entro il quarto grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;
d)l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
4.Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore del Conto, possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.
5.L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare la causa. Diversamente il Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l'incarico di Revisore del Conto.
6.Il Revisore del Conto provvede:
a) a collaborare con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;
b)a controllare l'amministrazione del Comune, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, a verificare che alle risultanze di questa corrispondano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
c)ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di legge ed al Regolamento di contabilità;
d)a controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà; le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse entro 10 giorni al Sindaco ed al Segretario, i quali possono chiedere al Revisore del Conto chiarimenti ed ulteriori informazioni; e) a presentare relazione scritta alla Giunta Comunale, nel luglio di ogni anno, sull'andamento della gestione, formulando proposte tendenti al miglioramento dei risultati ed a una maggior efficienza, produttività ed economicità della gestione;
f)a presentare relazione scritta alla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno sull'andamento del bilancio di competenza nonché sulla realizzazione dei residui;
g)a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione.
7.Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del CodiceCivile).
8.Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario
Comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.
g.Nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni di impulso e proposte il Revisore può:
a)suggerire parametri e metodi per migliorare le forme di controllo economico della gestione;
b)dare valutazioni e giudizi sulla scelta delle fonti ipotizzate per la copertura finanziaria delle spese di investimento e sulla struttura dei piani finanziari;
c)dare valutazioni circa le modalità di calcolo delle tariffe dei servizi.
10.Gli accertamenti ed i rilievi del Revisore devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.
11.Il Revisore del Conto cessa dall'incarico per dimissioni, morte, decadenza o revoca. La revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.

CAPO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Deliberazione dello Statuto

l.Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2.Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Modifiche dello Statuto

l.Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
2.Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Entrata in vigore

l.Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.
2.Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'articolo 59, comma 2, della Legge 142/90.
3.Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge 142/90 e dallo Statuto (esclusi il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti) restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone la Legge 142/90 e lo Statuto.


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