ASSOCIAZIONI SPORTIVE

 

DILETTANTISTICHE

 

 

 

 

 

ANALISI DELLE NOVITA’ FISCALI IN VIGORE

DALL’01/01/2000 ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI

 

 

 

 

 

 

 

-          ASPETTI TRIBUTARI GENERALI

 

-          ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LA LEGGE 398/91

 

-          IL REGIME FORFETARIO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, IVA ED IRAP

 

-          ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON RIENTRANTI NELLA LEGGE 398/91

-          PROVENTI OCCASIONALI NEL TETTO DEI CENTO MILIONI

-          NUOVA DISCIPLINA COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI

-          MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E PAGAMENTI

-          EROGAZIONI LIBERALI

 

 

 

ALLEGATI

 

 

-          SCHEMI RIASSUNTIVI

-          PROSPETTI E DOCUMENTI OPERATIVI

 

 

 

ASPETTI TRIBUTARI GENERALI

 

 

 

 

PREMESSA

 

 

            Ai fini delle imposte sui redditi, le norme che  interessano gli enti sportivi sono  essenzialmente l’art. 108 TUIR, dedicato alla definizione del reddito complessivo degli enti non commerciali, e l’art. 111, specificamente rivolto agli enti di tipo associativo.

 

            In campo IVA, invece, la disciplina degli enti non commerciali è sostanzialmente contenuta nell’art. 4 del DPR 633/72, relativo alla definizione di esercizio di imprese. A questa norma è delegata la disciplina sia degli enti non commerciali in generale sia degli enti di tipo associativo in particolare, e ciò con i commi 4 e successivi.

 

            Il Dlgs 460/97 interviene sugli artt. 111 TUIR e 4 DPR 633/72, essenzialmente per riordinare la disciplina propria degli enti di tipo associativo.

 

 

 

ENTI NON COMMERCIALI IN GENERE

 

 

            Il comma 1 dell’art. 108 del TUIR disciplina, sotto il profilo più generale, la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali. La norma stabilisce che il reddito complessivo dell’ente non commerciale è dato dalla sommatoria delle seguenti categorie di redditi:

 

 

-          fondiari

-          capitale

-          impresa

-          diversi

 

La loro determinazione avviene in conformità a regole proprie di ciascuna categoria di reddito, come disciplinate nell’ambito del Titolo I del TUIR,  dedicato all’IRPEF.

 

            Considerato che non sussistono problemi particolari nel determinare e attribuire i redditi fondiari o di capitale ad un ente non commerciale, alcune perplessità possono sorgere in relazione alle altre due categorie di reddito citate dall’art. 108.

 

            Relativamente ai redditi d’impresa, la generale previsione della norma fa conseguire che debbano essere considerate commerciali tutte quelle attività, svolte dall’ente non commerciale, in base alle quali si genera un reddito d’impresa ai sensi dell’art. 51 del TUIR.

 

Tuttavia tale principio, per gli enti associativi, subisce una deroga ad opera del successivo art. 111, nel quale si considerano non commerciali alcune attività che si è ritenuto di dover agevolare secondo determinati limiti e condizioni.

 

            Per quanto riguarda la categoria dei redditi diversi, occorre collegarsi con la disciplina IVA. Sia il comma 5 dell’art. 4 DPR 633/72 sia il comma 4 dell’art. 111 TUIR prevedono che determinate attività siano da considerare come “oggetivamente commerciali”. Sono in sostanza attività che, anche se svolte da un ente di tipo associativo, non consentono mai la loro esclusione dal novero di quelle commerciali.

 

            Ciò significa che, se all’attività commerciale esercitata manca il requisito dell’abitualità, questa, non avrà alcuna rilevanza agli effetti dell’IVA ma, sarà invece rilevante ai fini delle imposte sui redditi, derivando ciò dalla duplice previsione della sua oggettiva commerciabilità e dell’imponibilità nella categoria dei redditi diversi, tra cui rientrano appunto le attività commerciali esercitate occasionalmente.

 

 

GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO

 

 

            Gli enti di tipo associativo rappresentano una delle più diffuse categorie che può assumere l’ente non commerciale.

 

            Le norme generali che regolano gli enti di tipo associativo sono evidenziate nell’art. 111 del TUIR e nell’art. 4 del DPR 633/72.

 

Gli enti di tipo associativo delineati dalla norma sono i seguenti:

 

-          associazioni politiche;

-          associazioni sindacali;

-          associazioni di categoria;

-          associazioni religiose;

-          associazioni assistenziali;

-          associazioni culturali;

-          associazioni sportive dilettantistiche;

-          associazioni di promozione sociale;

-          associazioni di formazione extra-scolastica della persona.

 

 

 

Tra gli enti associativi ci sono infine ulteriori agevolazioni destinate:

 

-            agli enti religiosi;

-            alle associazioni di categoria;

-            alle associazioni di promozione sociale.

 

Agevolazioni che non interessano la presente trattazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

 E LA LEGGE 398/91

 

 

 

 

SOGGETTI INTERESSATI:

           

            Associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti,

 

             Associazioni senza scopo di lucro e pro-loco.

 

 

REQUISITI NECESSARI

 

I requisiti necessari per l’applicazione alle associazioni sportive del regime  forfetario di cui alla L. 398/1991 sono:

 

-          affiliazione a federazioni sportive nazionali o  ad enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi;

 

-          svolgimento di  attività dilettantistiche;

 

-          conseguimento nel precedente periodo d’imposta di proventi commerciali non superiori a lire 360 milioni.

 

 

PROVENTI DA CONSIDERARE NEL LIMITE DEI 360.000.000

 

A titolo esemplificativo nel limite dei 360 milioni rientrano i seguenti proventi:

 

1)      Proventi da gare

2)      Proventi da Feste e Lotterie

3)      Proventi pubblicitari

4)      Proventi da sponsorizzazione

5)      Proventi da bar

6)      Proventi da cessione diritti Radio-TV

7)      Proventi attività didattiche

8)      Proventi da terzi per utilizzo attrezzature sportive

 

 

PROVENTI CHE NON RIENTRANO NEL PLAFOND DI L. 360.000.000

 

I proventi da non considerare nel limite di 360 milioni sono i seguenti:

 

1)      Proventi occasionali nel tetto dei 100.000.000 di cui all’art. 25 comma 1 della Legge 133/99.

2)      Prestazioni senza specifica organizzazione non rientranti nell’art. 2195 del C.C. rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. (art. 108 T.U.I.R) 

3)      Contributi erogati da Amministrazioni Pubbliche per l’attività istituzionale. (vedere bozza delibera tra i prospetti).

4)      Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. (art. III comma 3 T.U.I.R.), (se adeguato lo Statuto)

 

Sono in ogni modo considerate commerciali, anche se rese nei confronti dei soci, l’esercizio delle seguenti attività:

 

-          Cessioni di nuovi prodotti per la vendita;

-          Somministrazione di alimenti e bevande;

-          Erogazione di acqua, gas, energia elettrica;

-          Prestazioni alberghiere di alloggio, trasporto e deposito;

-          Gestione di spacci aziendali e mense;

-          Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

-          Gestione di fiere ed  esposizioni a carattere commerciale;

-          Pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

 

5)      Indennità di preparazione e promozione di cui all’art. 6 della Legge 91/81.

6)      Plusvalenze (Es.: cessione del diritto alle prestazioni degli atleti).

 

 

ESERCIZIO DELL’OPZIONE

 

 Per usufruire dell’agevolazione di cui alla Legge 398/91 deve essere esercitata apposita opzione da effettuarsi ai seguenti Uffici:

 

-          S.I.A.E.  terrtorialmente competente prima dell’anno solare per cui si effettua la scelta.

L’opzione per l’anno 2000 può essere (eccezionalmente) comunicata entro il   30/06/2000 (C.M. 29/12/1999, N. 247/E);

 

 

-          Ufficio IVA o delle Entrate (se esistente) nella prima dichiarazione IVA presentata  successivamente alla scelta

Se l’associazione  non è tenuta alla dichiarazione IVA la scelta va effettuata, entro il termine della presentazione della dichiarazione (31 Maggio), mediante denuncia di variazione Mod. AA 7/6. (vedere bozza tra i prospetti allegati).

 

I soggetti che iniziano l’attività e che, pertanto, richiedono per la prima volta l’assegnazione della partita IVA, devono esercitare l’opzione con la dichiarazione di inizio dell’attività di cui all’art. 35 del D.P.R. 633/72 e darne comunicazione al competente Ufficio della SIAE.

 

 

TERMINE DEL REGIME 398/91

 

 L’uscita dal regime agevolativo può avvenire in 2 modi:

 

-          per opzione da esercitarsi come illustrato sopra; trascorsi almeno cinque anni; (l’opzione è obbligatoria, infatti,  per un quinquiennio)

 

-          per perdita dei requisiti necessari, quali il superamento, in corso d’anno, del limite di 360 milioni.

 

 L’effetto decorre dal mese successivo, con conseguente obbligo di istituzione degli appositi registri e certificazione dei titoli di accesso con registratore di cassa.

 

 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI

 

La compilazione della distinta o dichiarazione d’incasso è stata abrogata a partire dall’01/01/2000.

 

Pertanto i nuovi adempimenti contabili possono essere così riassunti:

 

-          annotazione, anche con un’unica registrazione mensile, dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento sul prospetto previsto dal D.M. 11/02/1997 opportunamente integrato,

 

-          versamento trimestrale dell’IVA mediante modello unificato di pagamento (F24) con possibilità di effettuare la compensazione;

 

-          numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto su base annuale;

 

-          presentazione dichiarazione dei redditi (mod. Unico Enti non Commerciali);

 

-          Redazione bilancio annuale, secondo obblighi statutari;

 

-          eventaule redazione di separato rendiconto per i proventi esenti nel limite dei 100.000.000;

 

-          adempimenti come sostituto d’imposta (ved. oltre);

 

-          esonero dall’obbligo di certificazione fiscale. (ricevuta, scontrino, ecc.);

 

-          esonero dichiarazioni IVA periodiche ed annuali;

 

-          obbligo di conservare le scritture contabili e i documenti relativi ad incassi e pagamenti, per tutto il periodo per cui è possibile esperire l’azione di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria come previsto dall’articolo 43 del DPR 600/73 e, quindi fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

 

 

PROSPETTO DI CUI AL D.M. 11/02/1997

 

Il suo utilizzo sostituisce le dichiarazioni e distinte d’incasso utilizzate fino al 31/12/1999.

 

Il registro deve essere bollato, numerato e conservato ai sensi dell’art. 2215 C.C. (art. 3, D.M. 11/02/1997.

 

In esso devono essere annotati tutti i corrispettivi e proventi commerciali nonché quelli che non costituiscono reddito imponibile, quali quelli rientranti nel limite dei 100.000.000, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.

 

            A parere di chi scrive, il registro può essere sostituito con un normale registro corrispettivi.

Il REGIME FORFETARIO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI,

 

IVA ED IRAP

 

 

A)     IMPOSTE SUI REDDITI

 

-          Gli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi si assolvono compilando il quadro RD del Modello Unico per gli Enti non commerciali. (vedere allegato)

 

-          I componenti si considerano conseguiti con il principio di cassa.

 

-          Ai fini del calcolo delle imposte si considerano tutti i proventi commerciali applicando un coefficiente di redditività del 3% ed aggiungendo eventuali plusvalenze.

 

Un esempio di calcolo del reddito d’impresa è contenuto nel seguente prospetto:

 

            Proventi                                                         L. 100.000.000

            Coefficiente redditività                                           3%

            Reddito da attività commerciale               L.     3.000.000

            Plusvalenze                                                    L.     2.000.000

 

            Imponibile                                                      L.     5.000.000

 

su detto imponibile si paga l’IRPEG, attualmente del 37% pari a L. 1.850.000.

 

Il versamento dell’imposta a saldo, del primo acconto, nonché la presentazione della dichiarazione devono essere effettuati entro il sesto mese della chiusura dell’esercizio sociale.

 

I versamenti devono essere effettuati con mod. F24 con i seguenti codici:

           

            Saldo Irpeg                            2100

            1 acconto                                    2112

            2 acconto                                    2113                

 

 

 

B)     IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

L’IVA incassata sui proventi si versa trimestralmente con una detrazione forfetaria del 50% ad esclusione dell’:

 

-          IVA incassata sulla sponsorizzazione, per cui è prevista una detrazione del 10%:

-          IVA incassata sulle cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, per cui è prevista una detrazione di un terzo.

 

Scadenze: entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, pertanto:

 

1° Trimestre             scadenza          16/05                Cod.                 6031

2° Trimestre            scadenza          16/08                Cod.                 6032

3° Trimestre             scadenza          16/11                Cod.                 6033

4°Trimestre             scadenza          16/02                Cod.                 6034

C)     ADEMPIMENTI COME SOSTITUTO D’IMPOSTA

 

Per le associazioni sportive dilettantistiche che dovessero erogare somme soggette a ritenuta di acconto o di imposta, restano evidentemente validi gli obblighi connessi alla figura di sostituto d’imposta.

In relazione al rapporto tra associazioni e soggetti che prestano la loro opera nei loro confronti, quali atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori, giudici di gara, cronometristi, ecc., faccio rinvio all’argomento specifico.

 

 

 

D)    IRAP

 

Il criterio di determinazione della base imponibile può essere sintetizzato utilizzando il seguente schema:

 

 

REDDITO DETERMINATO FORFETARIAMENTE

NOTE
PIU’

 

- retribuzioni sostenute per i dipendenti

 

- compensi spettanti per collaborazioni coordinate e continuative

Il componente è assunto in base al criterio di competenza e non di cassa.

- compensi per lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 81 comma 1 lett. 1) TUIR

(v. nota precedente)

- indennità e rimborsi di cui all’art. 81 comma 1 lett. m) TUIR

Si tratta delle indennità di trasferta e dei rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla L. 133/99 art. 25

- interessi passivi

 

MENO

 

- spese di cui art. 11 c. 1 lett. b)

INAIL – 100%  delle retribuzioni apprendisti ed il 70% per il personale assunto con contratti di formazione lavoro

UGUALE

 

Base imponibile IRAP

 

 

 

L’aliquota attuale e’ il 4,25%. (Vedere esempio specifico Mod. Unico allegato)

 

L’imposta è calcolata con il Modello Unico Enti non Commerciali e versata con Mod. F24 nei termini e modalità previste per l’imposta IRPEG.

 

I relativi codici di versamento sono i seguenti:

 

            Saldo irap                              cod.    3800

            1 acconto                                    cod.    3812

            2 acconto                                    cod.     3813

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 

NON RIENTRANTI NELLA LEGGE 398/91

 

 

 

 

AMBITO SOGGETTIVO:

 

-          Associazioni con volume d’affari superiore a Lire 360.000.000 in contabilità ordinaria.

 

-          Associazioni con volume d’affari inferiore a Lire 360.000.000 in contabilità semplificata.

 

 

 

OBBLIGHI IVA PREVISTI:

 

 

a)      certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi mediante apparecchi misuratori fiscali conformi alle disposizioni di cui alla legge n. 18/1993;

 

b)      rilascio della ricevuta fiscale per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuate in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;

 

c)      emissione della fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, cessioni o concessioni di ripresa radiotelevisiva e di trasmissione radiofonica;

 

d)      annotazione dei proventi nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/1972;

 

e)      tenuta registro corrispettivi in caso di rottura del misuratore fiscale;

 

f)       tenuta del registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/1972;

 

g)      tenuta del registro delle fatture emesse;

 

h)      effettuazione delle liquidazioni e dichiarazioni periodiche in base all’art. 1 del DPR 100/1998 come la generalità dei soggetti IVA;

 

i)        versamento dell’imposta con delega unificata Mod. F24 nei termini normali (mensile o trimestrale per opzione se ricorrono i presupposti)

 

j)        presentazione della dichiarazione annuale;

 

k)      obbligo di conservare le scritture contabili e documenti ai sensi dell’art. 39 DPR 633/72 e art. 22 DPR 600.

 

 

 

 

 

TITOLI DI ACCESSO  - CONTENUTO –

 

 

            Il contenuto dei titoli di accesso è costituito, oltre che dagli elementi prescritti per lo scontrino fiscale, da una serie di informazioni quali:

 

-          Denominazione dell’Associazione sportiva che organizza la gara;

 

-          data e ora di inizio della partita;

 

-          luogo in cui avviene la gara, con indicazione del campo sportivo, del numero e dell’ordine del posto;

 

-          ogni altro elemento identificativo della partita (squadra A contro squadra B);

 

-          eventuale ingresso gratuito o causale della riduzione del prezzo di accesso;

 

-           ammontare del corrispettivo incassato;

 

-          natura delle prestazioni accessorie o comunque connesse, con separata  indicazione dei relativi corrispettivi  (per esempio se l’entrata alla manifestazione, prevede la somministrazione di una bevanda, occorre distinguere i due corrispettivi)

 

 

I misuratori fiscali utilizzati devono inoltre stampare, al termine della manifestazione, un documento riepilogativo degli incassi giornaliero e, alla fine di ogni mese, un documento riepilogativo degli incassi mensili.

 

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

 

Come già anticipato dalla circolare ministeriale n. 247/E del 29 dicembre 1999, il regolamento in rassegna detta delle disposizioni di carattere transitorio in relazione alla certificazione dei corrispettivi da parte dei contribuenti che svolgono attività di intrattenimento (soggette alla nuova imposta sugli intrattenimenti) o attività di spettacolo (soggette solamente ad IVA).

 

In particolare, viene previsto che detti contribuenti, qualora alla data del 1° gennaio 2000 non siano già dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell’installazione dell’apparecchio, la quale deve avvenire entro il termine ultimo del 30 giugno 2000. Nel frattempo, sino al giorno dell’installazione essi certificano i corrispettivi mediante o la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi (di cui al D.M. 30 marzo 1992), ovvero rilasciando dei biglietti recanti il contrassegno SIAE e la numerazione progressiva.

 

Unitamente alla certificazione dei corrispettivi nel modo anzidetto, i contribuenti dovranno sottostare anche ai relativi adempimenti contabili (registrazioni dei corrispettivi sul registro di cui all’art. 24 del DPR 633/1972 o compilazione delle distinte d’incasso per chi utilizza i biglietti vidimati dalla SIAE).

 

 

 

OBBLIGHI CONTABILI

 

 

Le associazioni sportive dilettantistiche in contabilità semplificata (proventi annui inferiori a L. 360.000.000) devono tenere i registri obbligatori previsti dalla Legge IVA  opportunamente integrati con le scritture di cui al TUIR, e  il registro beni ammortizzabili.

 

Le associazioni sportive dilettantistiche in contabilità ordinaria (proventi superiori a L. 360.000.000) devono tenere tutti i libri IVA e quelli previsti dal codice civile, cui sono tenute le società di capitali.

 

I prospetti allegati riassumono brevemente i libri obbligatori che le varie associazioni sportive devono tenere, secondo il regime di appartenenza.

 

 

            Per gli enti non commerciali vige l’obbligo della contabilità separata, che prevede la registrazione separata nei libri contabili, dei soli fatti relativi all’attività commerciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVENTI OCCASIONALI NEL TETTO DEI 100.000.000

 

 

 

 

DESTINATARI ESCLUSIVI DELLA NORMA

 

 

-          Associazioni sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, purchè siano riconosciute  da Enti di promozione sportiva.

 

-          Dette associazioni devono avvalersi dell’opzione della Legge 398/91,

 

Sono pertanto escluse dall’agevolazione le associazioni non optanti per la legge 398/91, nonché gli Enti commerciali quali società cooperative A.R.L. e società A.R.L.

 

 

CONTENUTO DELLA NORMA AGEVOLATA

 

 

            L’agevolazione in argomento consiste nell’esclusione dal reddito imponibile dei seguenti proventi:

 

A)     proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connessi con gli scopi istituzionali. La connessione con gli scopi istituzionali comporta che le attività commerciali debbono essere strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva e rese in concomitanza con lo svolgimento della medesima.

 

B)      proventi conseguiti a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

 

            La circolare Ministeriale 43/E del 08/03/2000 riporta come proventi esenti, i seguenti esempi:

 

-          vendita di materiali sportivi;

-          vendita di gadget pubblicitari;

-          sponsorizzazioni;

-          cene sociali;

-          lotterie.

 

Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato.

 

 

CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE

 

-          Le attività e le raccolte di fondi devono avere carattere di occasionalità e saltuarietà.

-          I proventi devono essere conseguiti nell’ambito di due manifestazioni per il periodo d’imposta.

 

-          I proventi non devono superare il limite di Lire 100.000.000 per il periodo d’imposta.

 

 

TRATTAMENTO AI FINI IVA

 

I proventi in questione sono, in base ai principi generali, esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.

 

 

DECORRENZA

 

I benefici in questione si applicano per le manifestazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2000.

 

 

OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

 

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico finanziario, vi è l’obbligo di redigere uno specifico rendiconto per i proventi della specie. Il rendiconto deve essere:

 

-          redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;

 

-          tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22, D.P.R. 29/09/1973, n. 600. Si evidenzia che, al pari degli altri documenti contabili, il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 del Codice Civile.

 

 

CONTENUTO

 

Nel rendiconto in esame vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese riferite a ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Il rendiconto deve essere accompagnato, se necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese sostenute nelle raccolte pubbliche di fondi.

 

OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

 

            I proventi della specie devono essere annotati separatamente nel registro dei corrispettivi. (Pospetto di cui al D.M. 11/02/1997)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMPIO DI RENDICONTO

 

 

 

Nella tabella, di cui sotto, è proposto un esempio di rendiconto:

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO ART. 5 D.M. 26/11/99 N. 473
ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Indirizzo

C.F./P. IVA

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

del …………

per la celebrazione/ricorrenza/ campagna di sensibilizzazione

                                      

 

N.

DESCRIZIONE
ENTRATE
USCITE

1)

Contributi ricevuti dai soci

 

 

2)

Contributi ricevuti da privati

 

 

3)

Contributi ricevuti da imprese per pubbl. e sponsorizzazioni

 

 

4)

Contributi ricevuti da Enti Pubblici

 

 

5)

Contributi ricevuti da altre associazioni

 

 

6)

Vendite e somministrazioni

 

 

 

…………………………………..

 

 

10)

Spese per ……………………….

 

 

11)

Spese per ……………………….

 

 

12)

Spese per ………………………

 

 

13)

Spese per ………………………

 

 

14)

Spese per ………………………

 

 

                                   

TOTALE ENTRATE E USCITE

 

 

Residui Ratei

 

 

TOTALE GENERALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A completamento si riporta FAC-SIMILE comunicazione da inviare alla SIAE di competenza,  prima dell’inizio della manifestazione:

 

 

                                                                                                            Spett.le

                                                                                                            SIAE

 

 

 

 

Oggetto: comunicazione inizio manifestazione per raccolta fondi. (art. 25 comma 1 L. 133/99)

 

 

 

            Il sottoscritto ………………………… nato a ……………………..  (…) il ………………… e residente in …………………………… (…) Via ………………………………….. n. …… Cod. Fisc. ……………………………… , nella qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione Sportiva ………………………………………….. con sede in ……………………………………….. Via  ……………………………………… n. …….. cod. fisc./P. IVA ………………………………..

 

comunica

 

-          che nei giorni ……………………………. si terrà presso …………………………………… una manifestazione dal titolo ……………………………………………..;

-          che i proventi conseguiti in concomitanza con lo svolgimento della medesima devono considerarsi in esenzione di qualsiasi  imposta ai sensi dell’art. 25 comma 1 dellaLegge 133/99.

 

A tal fine,

 

dichiaro

 

-          di avvalermi delle disposizioni di cui alla Legge 398/91;

-          di registrare nel Registro dei Corrispettivi i proventi della specie.

 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

            Con osservanza.

 

 

Luogo e data

 

 

 

                                                                                                Il Presidente

 

 

 

NUOVA DISCIPLINA COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI

 

 

            L’art. 25, comma 4, Legge 133/99 definisce una nuova disciplina sui compensi comunque denominati corrisposti dalle società sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti l’attività istituzionale.

 

            La nuova disciplina sostituisce integralmente quella contenuta nella Legge 25/03/1986 n. 80.

 

AMBITO OGGETTIVO

 

I compensi erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni connesse alla propria attività, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari ma esclusi i rimborsi a piè di lista e le indennità chilometriche, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di Lire 90.000 riferito a ciascuna prestazione e comunque nel limite massimo complessivo annuo di Lire 6.000.000 per ciascun percipiente.

 

Oltre i predetti limiti si applica la ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito dall’art. 11, D.P.R.  22/12/1986, n. 917 (attualmente pari al 18.5%) maggiorata delle quote di compartecipazione delle addizionali IRPEF.

 

Qualsiasi importo erogato secondo le disposizioni dell’art. 25, comma 4 Legge 133/99 non concorre a formare reddito cumulabile ai fini IRPEF, per il percepiente.

 

 

AMBITO SOGGETTIVO

 

I soggetti che possono erogare i compensi in oggetto sono:

 

a)      CONI e Federazioni Sportive Nazionali;

b)      Enti di promozione sportiva;

c)      altro organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche, riconosciuto dai soggetti di cui al punto a) o b) precedenti (avente anche forma societaria o cooperativa).

 

 

PERCIPIENTI

 

Le prestazioni soggette a ritenuta d’imposta (in pratica con imposta versata dall’erogante e sostitutiva di ogni altra obbligazione IRPEF a carico del percipiente) sono:

 

-          quelle svolte dalle figure strettamente sportive (atleti, tecnici, giudici di gara, ecc. ..);

-          le collaborazioni coordinate e continuative;

-          le indennità di carica;

-          le prestazioni occasionali.

 

La circolare 43/E del marzo 2000 afferma chiaramente che nell’agevolazione rientrano tutte le prestazioni che promuovono l’attività, dettando una disciplina di favore per i compensi corrisposti a tutti i soggetti a fronte di prestazioni sportive dilettantistiche ovvero di attività, anche amministrative o di gestione, dirette alla promozione dello sport dilettantistico.

 

            Sono espressamente esclusi dai compensi di cui all’art. 25, comma 4, Legge 133/99 quelli erogati a:

-          dipendenti delle società o associazioni sportive;

-          liberi professionisti di cui all’art. 49, comma 1, D.P.R. 22/12/1986, n. 917.

 

 

VERSAMENTI

 

I versamenti d’imposta vanno effettuati in base alle seguenti indicazioni:

 

-          la ritenuta va versata presso il concessionario della riscossione, la banca o gli uffici postali utilizzando il Mod. F24 e indicando il codice 1043 la cui descrizione è “ritenuta a titolo di imposta per prestazioni di lavoro autonomo”;

 

-          le addizionali alla ritenuta vanno versate con Mod. F24 utilizzando gli ordinari codici già istituiti per il pagamento delle addizionali stesse (es.: addizionale regionale all’IRPEF codice tributo 3802 – addizionale Enti Locali codice tributo 3816);

 

-          le ritenute effettuate su ciascuna prestazione, nonché quelle effettuate sull’importo del compenso annuo per ciascun percipiente, vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate. All’atto del versamento delle ritenute vanno altresì versate le relative addizionali.

 

 

OBBLIGHI CONTABILI

 

Le società o associazioni sportive dilettantistiche devono:

 

-          prima del pagamento dei compensi di cui all’art. 25, comma 4, Legge 133/1999, ricevere un’autocertificazione dei percipienti che attesti gli ulteriori compensi della stessa natura erogati da altri soggetti ed il superamento o meno del limite annuo (solare) dei sei milioni di Lire. Nei casi in cui il percipiente preveda di ricevere compensi da una sola società o associazione sportiva dilettantistica può sottoscrivere un’unica autocertificazione preliminare, salvo tempestive rettifiche di aggiornamento, di esclusione di altri compensi della stessa natura ad opera di altre società o associazioni sportive dilettantistiche. In tale modo possono essere evitate tutte le successive autocertificazioni. ( si veda esempio di autocertificazione allegata)

 

-          rilasciare apposita certificazione ai percipienti  entro il mese di febbraio dell’anno successivo indicante i compensi a loro erogati;

 

-          presentare il Mod. 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta) inserendo tutti i componenti erogati a prescindere dall’applicazione della ritenuta d’imposta;

 

-          effettuare i pagamenti dei compensi in oggetto, aventi importo pari o superiore a Lire 100.000, attraverso conto corrente bancario o postale intestato alla società o associazione sportiva dilettantistica; in caso contrario il compenso concorre a formare il reddito IRPEF del percipiente e fa decadere dal diritto alle agevolazioni di cui alla Legge 398/91. Per i pagamenti di importo inferiore a Lire 100.000 salvo l’obbligo di conservazione della relativa documentazione, non sono previste particolari modalità.

 

ASSOGGETTAMENTO IRAP

 

Tutti i compensi erogati anche se esenti da ritenuta sono soggetti all’IRAP.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E PAGAMENTI

 

 

 

ENTRATE E USCITE SU CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

 

 

In base all’art. 25, comma 7 e 8, Legge 133/99 ogni entrata ed uscita della società o associazione sportiva dilettantistica deve transitare, da uno o più conti correnti bancari o postali, se è di ammontare pari o superiore a Lire 100.000.

 

 

AMBITO OGGETTIVO

 

Le associazioni devono aprire uno o più conti correnti bancari o postali attraverso i quali far transitare ogni entrata ed uscita di importo pari o superiore alle 100.000 Lire. Tale transito s’intende regolarmente effettuato quando sono espressamente indicati l’erogante ed il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite:

 

-          bollettino di conto corrente postale;

-          bonifico bancario;

-          assegno bancario o circolare non trasferibile;

-          bancomat o carta di credito.

 

Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente.

 

 

AMBITO SOGGETTIVO

 

Il transito per conti correnti bancari o postali si applica, a prescindere dal regime contabile adottato, a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive dilettantistiche. (sono inclusi anche i soggetti in forma societaria o cooperativa)

 

 

SANZIONI PER IL MANCATO ADEMPIMENTO

 

 

            Le somme erogate in contanti sopra il limite di Legge, qualunque sia l’entità, diventano reddito per il percipiente,  il quale dovrà dichiararlo nel proprio Modello Unico.

 

            I pagamenti sono indeducibili nella determinazione del reddito imponibile dell’Ente erogante.

 

            Nel caso di associazione rientrante nella Legge 398/91 l’inosservanza comporta la decadenza delle agevolazioni previste dalla Legge medesima.

 

 

 

 

 

 

 

EROGAZIONI LIBERALI

 

 

 

 

 

            Il comma 1, lettera i ter) dell’articolo 13 del DPR 917/86, come modificato dall’art. 25, comma 5, della legge 133/99, prevede la possibilità di detrarre dal 1999, dall’IRPEF,  il 19% delle erogazioni effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche, nei limiti di un milione annuo.

 

            Per le società di capitale e gli enti commerciali la detrazione del 19% va calcolata su un importo massimo di L. 500.000.

 

            Ai fini dell’applicazione della lettera i ter) per società sportive dilettantistiche s’intendono i seguenti soggetti:

 

-          il C.O.N.I.;

 

-          le Federazioni sportive nazionali;

 

-          gli enti di promozione sportiva;

 

-          qualunque altro organismo comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai sopracitati enti.