DALL’01/01/2000
ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
-
ASPETTI TRIBUTARI GENERALI
-
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LA LEGGE 398/91
-
IL REGIME FORFETARIO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, IVA ED IRAP
-
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON RIENTRANTI NELLA LEGGE
398/91
-
PROVENTI OCCASIONALI NEL TETTO DEI CENTO MILIONI
-
NUOVA DISCIPLINA COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI
-
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E PAGAMENTI
-
EROGAZIONI LIBERALI
ALLEGATI
-
SCHEMI RIASSUNTIVI
-
PROSPETTI E DOCUMENTI OPERATIVI
ASPETTI TRIBUTARI GENERALI
PREMESSA
Ai fini delle imposte sui redditi, le norme che interessano gli enti sportivi sono essenzialmente l’art. 108 TUIR, dedicato alla definizione del reddito complessivo degli enti non commerciali, e l’art. 111, specificamente rivolto agli enti di tipo associativo.
In campo IVA, invece, la disciplina degli enti non commerciali è sostanzialmente contenuta nell’art. 4 del DPR 633/72, relativo alla definizione di esercizio di imprese. A questa norma è delegata la disciplina sia degli enti non commerciali in generale sia degli enti di tipo associativo in particolare, e ciò con i commi 4 e successivi.
Il Dlgs 460/97 interviene sugli artt. 111 TUIR e 4 DPR 633/72, essenzialmente per riordinare la disciplina propria degli enti di tipo associativo.
ENTI NON COMMERCIALI IN GENERE
Il comma 1 dell’art. 108 del TUIR disciplina, sotto il profilo più generale, la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali. La norma stabilisce che il reddito complessivo dell’ente non commerciale è dato dalla sommatoria delle seguenti categorie di redditi:
-
fondiari
-
capitale
-
impresa
-
diversi
La loro determinazione avviene in conformità a regole proprie di ciascuna categoria di reddito, come disciplinate nell’ambito del Titolo I del TUIR, dedicato all’IRPEF.
Considerato che non sussistono problemi particolari nel determinare e attribuire i redditi fondiari o di capitale ad un ente non commerciale, alcune perplessità possono sorgere in relazione alle altre due categorie di reddito citate dall’art. 108.
Relativamente ai redditi d’impresa, la generale previsione della norma fa conseguire che debbano essere considerate commerciali tutte quelle attività, svolte dall’ente non commerciale, in base alle quali si genera un reddito d’impresa ai sensi dell’art. 51 del TUIR.
Tuttavia tale principio, per gli enti associativi, subisce una deroga ad opera del successivo art. 111, nel quale si considerano non commerciali alcune attività che si è ritenuto di dover agevolare secondo determinati limiti e condizioni.
Per quanto riguarda la categoria dei redditi diversi, occorre collegarsi con la disciplina IVA. Sia il comma 5 dell’art. 4 DPR 633/72 sia il comma 4 dell’art. 111 TUIR prevedono che determinate attività siano da considerare come “oggetivamente commerciali”. Sono in sostanza attività che, anche se svolte da un ente di tipo associativo, non consentono mai la loro esclusione dal novero di quelle commerciali.
Ciò significa che, se all’attività commerciale esercitata manca il requisito dell’abitualità, questa, non avrà alcuna rilevanza agli effetti dell’IVA ma, sarà invece rilevante ai fini delle imposte sui redditi, derivando ciò dalla duplice previsione della sua oggettiva commerciabilità e dell’imponibilità nella categoria dei redditi diversi, tra cui rientrano appunto le attività commerciali esercitate occasionalmente.
GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO
Gli enti di tipo associativo rappresentano una delle più diffuse categorie che può assumere l’ente non commerciale.
Le norme generali che regolano gli enti di tipo associativo sono evidenziate nell’art. 111 del TUIR e nell’art. 4 del DPR 633/72.
Gli enti di tipo associativo delineati dalla norma sono i seguenti:
- associazioni politiche;
- associazioni sindacali;
- associazioni di categoria;
- associazioni religiose;
- associazioni assistenziali;
- associazioni culturali;
-
associazioni sportive
dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Tra gli enti associativi ci sono infine ulteriori agevolazioni destinate:
- agli enti religiosi;
- alle associazioni di categoria;
- alle associazioni di promozione sociale.
Agevolazioni che non interessano la presente trattazione.
SOGGETTI
INTERESSATI:
Associazioni sportive dilettantistiche
in possesso di determinati requisiti,
Associazioni senza scopo di lucro e pro-loco.
REQUISITI NECESSARI
I requisiti necessari per l’applicazione alle associazioni sportive del regime
forfetario di cui alla L. 398/1991 sono:
-
affiliazione a federazioni
sportive nazionali o ad enti nazionali di promozione sportiva
riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi;
-
svolgimento
di attività
dilettantistiche;
-
conseguimento
nel precedente periodo d’imposta di proventi commerciali non superiori a lire 360 milioni.
A titolo esemplificativo nel
limite dei 360 milioni rientrano i seguenti proventi:
1)
Proventi
da gare
2)
Proventi
da Feste e Lotterie
3)
Proventi
pubblicitari
4)
Proventi
da sponsorizzazione
5)
Proventi
da bar
6)
Proventi
da cessione diritti Radio-TV
7)
Proventi
attività didattiche
8)
Proventi
da terzi per utilizzo attrezzature sportive
I proventi da non
considerare nel limite di 360 milioni sono i seguenti:
1)
Proventi
occasionali nel tetto dei 100.000.000 di cui all’art. 25 comma 1 della Legge
133/99.
2)
Prestazioni
senza specifica organizzazione non rientranti nell’art. 2195 del C.C. rese in
conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi che non
eccedono i costi di diretta imputazione. (art. 108 T.U.I.R)
3)
Contributi
erogati da Amministrazioni Pubbliche per l’attività istituzionale. (vedere
bozza delibera tra i prospetti).
4)
Attività
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso il pagamento
di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti. (art. III comma 3 T.U.I.R.), (se adeguato lo Statuto)
Sono in ogni modo considerate commerciali, anche se rese nei confronti dei soci, l’esercizio delle seguenti attività:
-
Cessioni
di nuovi prodotti per la vendita;
-
Somministrazione
di alimenti e bevande;
-
Erogazione
di acqua, gas, energia elettrica;
-
Prestazioni
alberghiere di alloggio, trasporto e deposito;
-
Gestione
di spacci aziendali e mense;
-
Organizzazione
di viaggi e soggiorni turistici;
-
Gestione
di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
-
Pubblicità
commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5)
Indennità
di preparazione e promozione di cui all’art. 6 della Legge 91/81.
6)
Plusvalenze
(Es.: cessione del diritto alle prestazioni degli atleti).
ESERCIZIO DELL’OPZIONE
Per usufruire
dell’agevolazione di cui alla Legge 398/91 deve essere esercitata apposita opzione da
effettuarsi ai seguenti Uffici:
-
S.I.A.E. terrtorialmente competente prima dell’anno solare per cui si
effettua la scelta.
L’opzione per
l’anno 2000 può essere (eccezionalmente) comunicata entro il 30/06/2000
(C.M. 29/12/1999, N. 247/E);
-
Ufficio IVA o delle Entrate (se esistente) nella prima dichiarazione IVA
presentata successivamente alla scelta
Se l’associazione non è tenuta alla dichiarazione IVA la scelta va effettuata, entro il termine della presentazione della dichiarazione (31 Maggio), mediante denuncia di variazione Mod. AA 7/6. (vedere bozza tra i prospetti allegati).
I soggetti che iniziano l’attività e che, pertanto, richiedono per la prima volta l’assegnazione della partita IVA, devono esercitare l’opzione con la dichiarazione di inizio dell’attività di cui all’art. 35 del D.P.R. 633/72 e darne comunicazione al competente Ufficio della SIAE.
TERMINE DEL REGIME 398/91
L’uscita dal regime agevolativo può avvenire in 2 modi:
-
per
opzione da esercitarsi come illustrato sopra; trascorsi almeno cinque anni;
(l’opzione è obbligatoria, infatti, per
un quinquiennio)
-
per
perdita dei requisiti necessari, quali il superamento, in corso d’anno, del
limite di 360 milioni.
L’effetto decorre dal mese successivo, con conseguente obbligo di
istituzione degli appositi registri e certificazione dei titoli di accesso con
registratore di cassa.
ADEMPIMENTI CONTABILI
La compilazione della
distinta o dichiarazione d’incasso è stata abrogata a partire dall’01/01/2000.
Pertanto i nuovi adempimenti contabili possono
essere così riassunti:
-
annotazione,
anche con un’unica registrazione mensile, dei corrispettivi entro il 15 del
mese successivo a quello di riferimento sul prospetto previsto dal D.M.
11/02/1997 opportunamente integrato,
-
versamento
trimestrale dell’IVA mediante modello unificato di pagamento (F24) con
possibilità di effettuare la compensazione;
-
numerazione
progressiva e conservazione delle fatture di acquisto su base annuale;
-
presentazione
dichiarazione dei redditi (mod. Unico Enti non Commerciali);
-
Redazione
bilancio annuale, secondo obblighi statutari;
-
eventaule
redazione di separato rendiconto per i proventi esenti nel limite dei
100.000.000;
-
adempimenti
come sostituto d’imposta (ved. oltre);
-
esonero
dall’obbligo di certificazione fiscale. (ricevuta, scontrino, ecc.);
-
esonero
dichiarazioni IVA periodiche ed annuali;
-
obbligo
di conservare le scritture contabili e i documenti relativi ad incassi e
pagamenti, per tutto il periodo per cui è possibile esperire l’azione di
accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria come previsto
dall’articolo 43 del DPR 600/73 e, quindi fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
PROSPETTO DI CUI AL D.M. 11/02/1997
Il suo utilizzo sostituisce
le dichiarazioni e distinte d’incasso utilizzate fino al 31/12/1999.
Il registro deve essere
bollato, numerato e conservato ai sensi dell’art. 2215 C.C. (art. 3, D.M.
11/02/1997.
In esso devono essere
annotati tutti i corrispettivi e proventi
commerciali nonché quelli che non costituiscono reddito imponibile, quali
quelli rientranti nel limite dei 100.000.000, le plusvalenze patrimoniali e le
operazioni intracomunitarie.
A
parere di chi scrive, il registro può essere sostituito con un normale registro
corrispettivi.
Il REGIME FORFETARIO AI FINI
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI,
IVA ED IRAP
A) IMPOSTE SUI REDDITI
-
Gli
obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi si assolvono
compilando il quadro RD del Modello Unico per gli Enti non commerciali. (vedere
allegato)
-
I
componenti si considerano conseguiti con il principio di cassa.
-
Ai
fini del calcolo delle imposte si considerano tutti i proventi commerciali
applicando un coefficiente di redditività del 3% ed aggiungendo eventuali
plusvalenze.
Un esempio di calcolo del reddito d’impresa è
contenuto nel seguente prospetto:
Proventi L. 100.000.000
Coefficiente redditività 3%
Reddito da attività commerciale L. 3.000.000
Plusvalenze L. 2.000.000
Imponibile L. 5.000.000
su detto imponibile si paga l’IRPEG, attualmente del 37%
pari a L. 1.850.000.
Il versamento dell’imposta a saldo, del primo acconto, nonché la presentazione della dichiarazione devono essere effettuati entro il sesto mese della chiusura dell’esercizio sociale.
I versamenti devono essere effettuati con mod. F24
con i seguenti codici:
Saldo
Irpeg 2100
1
acconto 2112
2
acconto 2113
B)
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
L’IVA incassata sui proventi
si versa trimestralmente con una detrazione forfetaria del 50% ad esclusione dell’:
-
IVA
incassata sulla sponsorizzazione, per
cui è prevista una detrazione del 10%:
-
IVA
incassata sulle cessioni o concessioni
di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica, per cui è prevista una detrazione di un terzo.
Scadenze: entro il giorno 16 del secondo mese successivo al
trimestre di riferimento, pertanto:
1° Trimestre scadenza 16/05 Cod. 6031
2° Trimestre scadenza 16/08 Cod. 6032
3° Trimestre scadenza 16/11 Cod. 6033
4°Trimestre scadenza 16/02 Cod. 6034
C)
ADEMPIMENTI COME SOSTITUTO D’IMPOSTA
Per le associazioni sportive
dilettantistiche che dovessero erogare somme soggette a ritenuta di acconto o
di imposta, restano evidentemente validi gli obblighi connessi alla figura di
sostituto d’imposta.
In relazione al rapporto tra associazioni e soggetti
che prestano la loro opera nei loro confronti, quali atleti, allenatori,
dirigenti, accompagnatori, giudici di gara, cronometristi, ecc., faccio rinvio
all’argomento specifico.
D)
IRAP
Il criterio di determinazione della base imponibile
può essere sintetizzato utilizzando il seguente schema:
REDDITO
DETERMINATO FORFETARIAMENTE |
NOTE |
PIU’ |
|
- retribuzioni sostenute per i dipendenti |
|
- compensi spettanti per collaborazioni coordinate
e continuative |
Il componente è assunto in base al criterio di
competenza e non di cassa. |
- compensi per lavoro autonomo occasionale di cui
all’art. 81 comma 1 lett. 1) TUIR |
(v. nota precedente) |
- indennità e rimborsi di cui all’art. 81 comma 1
lett. m) TUIR |
Si tratta delle indennità di trasferta e dei
rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività
sportiva dilettantistica, di cui alla L. 133/99 art. 25 |
- interessi passivi |
|
MENO |
|
- spese di cui art. 11 c. 1 lett. b) |
INAIL – 100%
delle retribuzioni apprendisti ed il 70% per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro |
UGUALE |
|
Base imponibile IRAP |
|
L’aliquota attuale e’ il 4,25%. (Vedere esempio
specifico Mod. Unico allegato)
L’imposta è calcolata con il Modello Unico Enti non
Commerciali e versata con Mod. F24 nei termini e modalità previste per
l’imposta IRPEG.
I relativi codici di versamento sono i seguenti:
Saldo
irap cod. 3800
1
acconto cod. 3812
2
acconto cod. 3813
NON RIENTRANTI NELLA LEGGE
398/91
AMBITO SOGGETTIVO:
-
Associazioni
con volume d’affari superiore a Lire 360.000.000 in contabilità ordinaria.
-
Associazioni
con volume d’affari inferiore a Lire 360.000.000 in contabilità semplificata.
OBBLIGHI IVA
PREVISTI:
a) certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi mediante apparecchi misuratori fiscali conformi alle disposizioni di cui alla legge n. 18/1993;
b)
rilascio
della ricevuta fiscale per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive,
anche a domicilio, con accesso condizionato effettuate in forma digitale a
mezzo di reti via cavo o via satellite;
c)
emissione
della fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione,
cessioni o concessioni di ripresa radiotelevisiva e di trasmissione
radiofonica;
d)
annotazione
dei proventi nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR
633/1972;
e)
tenuta
registro corrispettivi in caso di rottura del misuratore fiscale;
f)
tenuta
del registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/1972;
g)
tenuta
del registro delle fatture emesse;
h)
effettuazione
delle liquidazioni e dichiarazioni periodiche in base all’art. 1 del DPR
100/1998 come la generalità dei soggetti IVA;
i)
versamento
dell’imposta con delega unificata Mod. F24 nei termini normali (mensile o
trimestrale per opzione se ricorrono i presupposti)
j)
presentazione
della dichiarazione annuale;
k)
obbligo
di conservare le scritture contabili e documenti ai sensi dell’art. 39 DPR
633/72 e art. 22 DPR 600.
TITOLI DI ACCESSO
- CONTENUTO –
Il contenuto dei titoli di accesso è costituito, oltre che dagli elementi prescritti per lo scontrino fiscale, da una serie di informazioni quali:
-
Denominazione
dell’Associazione sportiva che organizza la gara;
-
data
e ora di inizio della partita;
-
luogo
in cui avviene la gara, con indicazione del campo sportivo, del numero e
dell’ordine del posto;
-
ogni
altro elemento identificativo della partita (squadra A contro squadra B);
-
eventuale
ingresso gratuito o causale della riduzione del prezzo di accesso;
-
ammontare del corrispettivo incassato;
-
natura
delle prestazioni accessorie o comunque connesse, con separata indicazione dei relativi corrispettivi (per esempio se l’entrata alla
manifestazione, prevede la somministrazione di una bevanda, occorre distinguere
i due corrispettivi)
I misuratori fiscali
utilizzati devono inoltre stampare, al termine della manifestazione, un
documento riepilogativo degli incassi giornaliero e, alla fine di ogni mese, un
documento riepilogativo degli incassi mensili.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Come già anticipato dalla circolare ministeriale n. 247/E del 29 dicembre 1999, il regolamento in rassegna detta delle disposizioni di carattere transitorio in relazione alla certificazione dei corrispettivi da parte dei contribuenti che svolgono attività di intrattenimento (soggette alla nuova imposta sugli intrattenimenti) o attività di spettacolo (soggette solamente ad IVA).
In particolare, viene
previsto che detti contribuenti, qualora alla data del 1° gennaio 2000 non
siano già dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno
dell’installazione dell’apparecchio, la quale deve avvenire entro il termine
ultimo del 30 giugno 2000. Nel frattempo, sino al giorno dell’installazione
essi certificano i corrispettivi mediante o la ricevuta fiscale o lo scontrino
fiscale manuale o prestampato a tagli fissi (di cui al D.M. 30 marzo 1992),
ovvero rilasciando dei biglietti recanti il contrassegno SIAE e la numerazione
progressiva.
Unitamente alla certificazione
dei corrispettivi nel modo anzidetto, i contribuenti dovranno sottostare anche
ai relativi adempimenti contabili (registrazioni dei corrispettivi sul registro
di cui all’art. 24 del DPR 633/1972 o compilazione delle distinte d’incasso per
chi utilizza i biglietti vidimati dalla SIAE).
OBBLIGHI CONTABILI
Le associazioni sportive
dilettantistiche in contabilità
semplificata (proventi annui inferiori a L. 360.000.000) devono tenere i
registri obbligatori previsti dalla Legge IVA
opportunamente integrati con le scritture di cui al TUIR, e il registro beni ammortizzabili.
Le associazioni sportive
dilettantistiche in contabilità
ordinaria (proventi superiori a L. 360.000.000) devono tenere tutti i libri
IVA e quelli previsti dal codice civile, cui sono tenute le società di
capitali.
I prospetti allegati riassumono brevemente i libri obbligatori che le varie associazioni sportive devono tenere, secondo il regime di appartenenza.
Per
gli enti non commerciali vige l’obbligo della contabilità separata, che prevede
la registrazione separata nei libri contabili, dei soli fatti relativi
all’attività commerciale.
DESTINATARI ESCLUSIVI DELLA NORMA
- Associazioni sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, purchè siano riconosciute da Enti di promozione sportiva.
-
Dette
associazioni devono avvalersi dell’opzione
della Legge 398/91,
Sono pertanto escluse dall’agevolazione le
associazioni non optanti per la legge 398/91, nonché gli Enti commerciali quali
società cooperative A.R.L. e società A.R.L.
CONTENUTO DELLA NORMA AGEVOLATA
L’agevolazione in argomento consiste nell’esclusione dal reddito imponibile dei seguenti proventi:
A)
proventi
conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connessi con gli scopi
istituzionali. La connessione con gli scopi istituzionali comporta che le
attività commerciali debbono essere strutturalmente funzionali alla manifestazione
sportiva e rese in concomitanza con lo svolgimento della medesima.
B)
proventi
conseguiti a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
La circolare Ministeriale 43/E del
08/03/2000 riporta come proventi esenti, i seguenti esempi:
-
vendita
di materiali sportivi;
-
vendita
di gadget pubblicitari;
-
sponsorizzazioni;
-
cene
sociali;
-
lotterie.
Le raccolte di fondi possono
realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di
offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato.
CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE
- Le attività e le raccolte di fondi devono avere carattere di occasionalità e saltuarietà.
-
I
proventi devono essere conseguiti nell’ambito di due manifestazioni per il
periodo d’imposta.
-
I
proventi non devono superare il limite di Lire 100.000.000 per il periodo
d’imposta.
TRATTAMENTO AI FINI IVA
I proventi in questione sono, in base ai principi generali, esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.
DECORRENZA
I benefici in questione si applicano per le manifestazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2000.
OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico finanziario, vi è l’obbligo di redigere uno specifico rendiconto per i proventi della specie. Il rendiconto deve essere:
-
redatto
entro quattro
mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale;
-
tenuto
e conservato ai sensi dell’art. 22, D.P.R. 29/09/1973, n. 600. Si evidenzia
che, al pari degli altri documenti contabili, il rendiconto va conservato, agli
effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l’accertamento
relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi,
in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall’art.
2220 del Codice Civile.
CONTENUTO
Nel rendiconto in esame vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese riferite a ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il rendiconto deve essere accompagnato, se necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese sostenute nelle raccolte pubbliche di fondi.
OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SEPARATA
I
proventi della specie devono essere annotati separatamente nel registro dei
corrispettivi. (Pospetto di cui al D.M. 11/02/1997)
ESEMPIO DI RENDICONTO
Nella tabella, di cui sotto, è proposto un esempio di rendiconto:
RENDICONTO ART. 5 D.M. 26/11/99 N. 473
|
ASSOCIAZIONE SPORTIVAIndirizzo C.F./P. IVA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDIdel ………… per la
celebrazione/ricorrenza/ campagna di sensibilizzazione “ “ |
N. |
DESCRIZIONE |
ENTRATE |
USCITE |
1) |
Contributi ricevuti dai soci |
|
|
2) |
Contributi ricevuti da privati |
|
|
3) |
Contributi ricevuti da imprese per pubbl. e
sponsorizzazioni |
|
|
4) |
Contributi ricevuti da Enti Pubblici |
|
|
5) |
Contributi ricevuti da altre associazioni |
|
|
6) |
Vendite e somministrazioni |
|
|
|
………………………………….. |
|
|
10) |
Spese per ………………………. |
|
|
11) |
Spese per ………………………. |
|
|
12) |
Spese per ……………………… |
|
|
13) |
Spese per ……………………… |
|
|
14) |
Spese per ……………………… |
|
|
TOTALE ENTRATE E USCITE |
|
|
Residui Ratei |
|
|
TOTALE GENERALE |
|
|
A
completamento si riporta FAC-SIMILE comunicazione da inviare alla SIAE di
competenza, prima dell’inizio della
manifestazione:
Spett.le
SIAE
Oggetto: comunicazione inizio
manifestazione per raccolta fondi. (art. 25 comma 1 L. 133/99)
Il
sottoscritto ………………………… nato a ……………………..
(…) il ………………… e residente in …………………………… (…) Via ………………………………….. n. ……
Cod. Fisc. ……………………………… , nella qualità di Presidente pro-tempore
dell’Associazione Sportiva ………………………………………….. con sede in ………………………………………..
Via ……………………………………… n. …….. cod.
fisc./P. IVA ………………………………..
comunica
-
che
nei giorni ……………………………. si terrà presso …………………………………… una manifestazione dal
titolo ……………………………………………..;
-
che
i proventi conseguiti in concomitanza con lo svolgimento della medesima devono
considerarsi in esenzione di qualsiasi
imposta ai sensi dell’art. 25 comma 1 dellaLegge 133/99.
A tal fine,
dichiaro
-
di
avvalermi delle disposizioni di cui alla Legge 398/91;
-
di
registrare nel Registro dei Corrispettivi i proventi della specie.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con
osservanza.
Luogo e data
Il Presidente
L’art. 25, comma 4, Legge 133/99 definisce una nuova disciplina sui compensi comunque denominati corrisposti dalle società sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti l’attività istituzionale.
La
nuova disciplina sostituisce integralmente quella contenuta nella Legge
25/03/1986 n. 80.
AMBITO OGGETTIVO
I compensi erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni connesse alla propria attività, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfetari ma esclusi i rimborsi a piè di lista e le indennità chilometriche, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di Lire 90.000 riferito a ciascuna prestazione e comunque nel limite massimo complessivo annuo di Lire 6.000.000 per ciascun percipiente.
Oltre i predetti limiti si applica la ritenuta a titolo d’imposta con aliquota pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito dall’art. 11, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (attualmente pari al 18.5%) maggiorata delle quote di compartecipazione delle addizionali IRPEF.
Qualsiasi importo erogato secondo le disposizioni dell’art. 25, comma 4 Legge 133/99 non concorre a formare reddito cumulabile ai fini IRPEF, per il percepiente.
AMBITO SOGGETTIVO
I soggetti che possono erogare i compensi in oggetto sono:
a)
CONI
e Federazioni Sportive Nazionali;
b)
Enti
di promozione sportiva;
c)
altro
organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche,
riconosciuto dai soggetti di cui al punto a) o b) precedenti (avente anche
forma societaria o cooperativa).
PERCIPIENTI
Le prestazioni soggette a ritenuta d’imposta (in pratica con imposta versata dall’erogante e sostitutiva di ogni altra obbligazione IRPEF a carico del percipiente) sono:
-
quelle
svolte dalle figure strettamente sportive (atleti, tecnici, giudici di gara,
ecc. ..);
-
le
collaborazioni coordinate e continuative;
-
le
indennità di carica;
-
le
prestazioni occasionali.
La circolare 43/E del marzo
2000 afferma chiaramente che nell’agevolazione rientrano tutte le prestazioni
che promuovono l’attività, dettando una disciplina di favore per i compensi
corrisposti a tutti i soggetti a fronte di prestazioni sportive
dilettantistiche ovvero di attività, anche amministrative o di gestione,
dirette alla promozione dello sport dilettantistico.
Sono
espressamente esclusi dai compensi di cui all’art. 25, comma 4, Legge 133/99
quelli erogati a:
-
dipendenti
delle società o associazioni sportive;
-
liberi
professionisti di cui all’art. 49, comma 1, D.P.R. 22/12/1986, n. 917.
VERSAMENTI
I versamenti d’imposta vanno effettuati in base alle seguenti indicazioni:
-
la
ritenuta va versata presso il concessionario della riscossione, la banca o gli
uffici postali utilizzando il Mod. F24 e indicando il codice 1043 la cui descrizione è “ritenuta a titolo di imposta
per prestazioni di lavoro autonomo”;
-
le
addizionali alla ritenuta vanno versate con Mod. F24 utilizzando gli ordinari
codici già istituiti per il pagamento delle addizionali stesse (es.:
addizionale regionale all’IRPEF codice
tributo 3802 – addizionale Enti Locali codice
tributo 3816);
-
le
ritenute effettuate su ciascuna prestazione, nonché quelle effettuate sull’importo
del compenso annuo per ciascun percipiente, vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello
in cui sono state operate. All’atto del versamento delle ritenute vanno altresì
versate le relative addizionali.
OBBLIGHI CONTABILI
Le società o associazioni sportive dilettantistiche devono:
-
prima
del pagamento dei compensi di cui all’art. 25, comma 4, Legge 133/1999,
ricevere un’autocertificazione dei
percipienti che attesti gli ulteriori compensi della stessa natura erogati
da altri soggetti ed il superamento o meno del limite annuo (solare) dei sei
milioni di Lire. Nei casi in cui il percipiente preveda di ricevere compensi da
una sola società o associazione sportiva dilettantistica può sottoscrivere
un’unica autocertificazione preliminare, salvo tempestive rettifiche di
aggiornamento, di esclusione di altri compensi della stessa natura ad opera di
altre società o associazioni sportive dilettantistiche. In tale modo possono
essere evitate tutte le successive autocertificazioni. ( si veda esempio di
autocertificazione allegata)
-
rilasciare
apposita certificazione ai
percipienti entro il mese di febbraio
dell’anno successivo indicante i compensi a loro erogati;
-
presentare
il Mod. 770 (dichiarazione dei sostituti
d’imposta) inserendo tutti i componenti erogati a prescindere
dall’applicazione della ritenuta d’imposta;
-
effettuare
i pagamenti dei compensi in oggetto, aventi importo pari o superiore a Lire 100.000,
attraverso conto corrente bancario o postale intestato alla società o
associazione sportiva dilettantistica; in caso contrario il compenso concorre a
formare il reddito IRPEF del percipiente e fa decadere dal diritto alle
agevolazioni di cui alla Legge 398/91. Per i pagamenti di importo inferiore a
Lire 100.000 salvo l’obbligo di conservazione della relativa documentazione,
non sono previste particolari modalità.
ASSOGGETTAMENTO IRAP
Tutti i compensi erogati anche se esenti da ritenuta sono soggetti all’IRAP.
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE
DEI VERSAMENTI E PAGAMENTI
ENTRATE E USCITE SU
CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI
In base all’art. 25, comma 7 e 8, Legge 133/99 ogni entrata ed uscita della società o associazione sportiva dilettantistica deve transitare, da uno o più conti correnti bancari o postali, se è di ammontare pari o superiore a Lire 100.000.
AMBITO OGGETTIVO
Le associazioni devono aprire uno o più conti correnti bancari o postali attraverso i quali far transitare ogni entrata ed uscita di importo pari o superiore alle 100.000 Lire. Tale transito s’intende regolarmente effettuato quando sono espressamente indicati l’erogante ed il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite:
- bollettino di conto corrente postale;
- bonifico bancario;
- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bancomat o carta di credito.
Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente.
AMBITO SOGGETTIVO
Il transito per conti correnti bancari o postali si applica, a prescindere dal regime contabile adottato, a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive dilettantistiche. (sono inclusi anche i soggetti in forma societaria o cooperativa)
SANZIONI PER IL MANCATO ADEMPIMENTO
Le somme erogate in contanti sopra il limite di Legge, qualunque sia l’entità, diventano reddito per il percipiente, il quale dovrà dichiararlo nel proprio Modello Unico.
I pagamenti sono indeducibili nella determinazione del reddito imponibile dell’Ente erogante.
Nel caso di associazione rientrante nella Legge 398/91 l’inosservanza comporta la decadenza delle agevolazioni previste dalla Legge medesima.
EROGAZIONI
LIBERALI
Il comma 1, lettera i ter) dell’articolo 13 del DPR 917/86, come modificato dall’art. 25, comma 5, della legge 133/99, prevede la possibilità di detrarre dal 1999, dall’IRPEF, il 19% delle erogazioni effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche, nei limiti di un milione annuo.
Per le società di capitale e gli enti
commerciali la detrazione del 19% va
calcolata su un importo massimo di L.
500.000.
Ai fini dell’applicazione della lettera i ter) per società sportive dilettantistiche s’intendono i seguenti soggetti:
- il C.O.N.I.;
- le Federazioni sportive nazionali;
- gli enti di promozione sportiva;
- qualunque altro organismo comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai sopracitati enti.