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Questa diffida è sempre valida

diffida all'Assessorato alla Sanità della Regione Campania

formulata dal simges


Napoli 13.05.99

Alla Regione Campania - Assessorato alla Sanità in persona del legale rappresentante pro-tempore Via Santa Lucia, 81 - 80132 - NAPOLI

Premesso che:

· allo stato è vigente la Graduatoria Regionale definitiva valevole per l'anno 1997, redatta ai sensi del DPR 314/90 sulla base delle domande presentate entro il 30.06.96;

· il 19.09.96 (vale a dire dopo il 30.06.96!) ~ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.220-Serie Generale- il DPR 484 ossia l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale che comprende l'Assistenza Primaria, la Continuità Assistenziale, l'Emergenza Sanitaria Tcmtorie, nonche' la Medicina dei Servizi;

· l'art.20 (Assistenza Primaria) e l'arL49 (Continuità Assistenziale) stabiliscono che la Regione semestralmente, nei mesi di Marzo e Settembre, deve pubblicare le zone carenti prodottesi nel semestre precedente;

· l'art. 1 comma 3 stabilisce che il rapporto convenzionale ai sensi del DPR 484/96 è instaurato con i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale o titolo equipollente ai sensi del DL 256/91;

· l'art.3 (Titoli per la formazione delle graduatorie) comma 1 punto f) prevede l'assegnazione di 12 punti "solo" ai possessori dell'attestato in Medicina Generale;

· l'art.3 comma 6 prevede una percentuale variabile tra i medici "borsisti" ed i medici equipollenti da defmirsi sulla base degli Accordi Regionali;

· il I Accordo Regionale della Campania pubblicato sul BURC n.52 del 03.11.97 nel capitolo "Documenù esplicativi" stabilisce le pecentuali da assegnare alle due categorie degli aventi diritto per l'anno 1997 e per l'anno 1998, nonchè la possibilità da parte dei "borsisti" di partecipare ad entrambe le graduatorie;

Considerato che:

· il 02.12.96 il Ministero della.Sanità emanava la circolare n. 100/710.03/822122 con la quale si affermava che i medici "borsisti" che avevano terminato il I Corso di Formazione in Medicina Generale dopo il 30.06.96, ma prima del 31.12.96, potevano integrare la domanda presentata il 30.06.96 chiedendo l'attribuzione dei 12 punti, andando così ad applicare un istituto normativo nuovo su una graduatoria redatta ai sensi del precedente ACN;

· la Legge n.347 dell'08.10.98, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.238 il 12.10.98, stabilisce che nelle Regioni nelle quali il I Corso di formazione in Medicina Generale si è concluso dopo il 31.12.96 e limitatamente alle Graduatorie Regionali valide per l'anno 1998 (domande presentate entro il 31.01.97) e per l'anno 1999 (domande presentate entro il 31.01.98) èattribuito, in sede di assegnazione delle carenze con le graduatorie valevoli per gli anni 1998 e 1999, il punteggio di punti 12 ai medici "borsisti". Questo, di fatto, esclude l'attribuzione dei 12 punti nella graduatoria valevole per l'anno 1997!!;

· in Campania il I Corso di Formazione in Medicina Generale è terminato ad OTTOBRE 1996, vale a dire dopo il 30.06.96 data di scadenza per la presentazione della domanda per la Graduatoria Regionale valevole per l'anno 1997 e prima del 31.12.96, per cui la Legge n.347/98 non riguarda la situazione della Campania;
 
 

ritenuto che:

· sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.22 del 12.04.99 con D.G.R. n. 1508 sono state pubblicate 585 zone carenti suddivise tra l'Assistenza Primaria e la Continuità Assistenziale relative al periodo compreso tra Gennaio 1997 e Dicembre 1998, da assegnarsi utilizzando la Graduatoria Regionale Definitiva allo stato "vigente", previo "annullamento" delle precedenti deliberazioni di Giunta Regionale n.9666 e n.9667;

· la Regione Campania è inandempiente circa la pubblicazione semestrale delle carenze di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale ai sensi dell'ACN e che questo crea un danno grave ed irreparabile ai medici utilmente collocati nella Graduatoria Regionale vigente per l'attribuzione delle suddette zone carenti;

Valutato che:

· l'Avvocatura Distrettuale dello Stato il 29.05.97 chiaramente afferma che la reiterazione semestrale delle procedure per l'assegnazione delle carenze di Medicina Generale e le esigenze di certezza giuridica e di "par condicio" che ogni semestre si ripropongono per i medici interessati ed inseriti nella Graduatoria Regionale vigente, impongono obbligatoriamente riferimenti temporali certi e fissi, la qual cosa non può cssere elusa qualora la Regione pubblichi un provvedimento fuori termine, poicb6 ciò violerebbe proprio quelle esigenze di certezza e di par condicio di cui sopra e si presterebbe addirittura a possibili abusi da parte della stessa Amministrazione Regionale nei confronii di quei medici che, a causa del ritardo di pubblicazione delle carenze, subiscono danni gravi ed irreparabili ed un "mancato guadagno";

· la Circolare del Ministero della Sanità n. 12OO/SRC/956/MG del 22.04.97 inviata a tutti gli Assessori Regionali alla Sanità stabilisce che, al fine di consentire comportamenti uniformi da parte di tutte le Regioni per l'assegnazione delle zone carenti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale, bisogna istituire un Ufficio Centralizzato che governi l'assegnazione su base regionale di tutte le carenze individuate e, all'atto di formulare la graduatoria degli aventi diritto, bisogna contrassegnare i medici "orsisti" al fine di riservargli i posti previsti dalla percentuale loro destinata;

e la Circolare del Ministero della Sanità n. 12OO/SRC/MG/672 del 23.04.98 inviata all 'Assessorato alla Sanità della Regione Campania stabilisce che non è possibile "inserire" i medici "borsisti" in entrambe le riserve dei posti, ma esclusivamente in quella riservata ai possessori dell'attestato in Medicina Generale, cosi come non spetta ai "borsisti" alcun diritto di priorità nella scelta delle zone carenti rispetto ai medici possessori del titolo equipollente;

· il Consiglio di Stato con Ordinanza n.792/98 del 12.05.98, sulla base di un ricorso presentato dai medici della Sardegna, afferma che per formulare la graduatoria regionale concorsuale valevole per l'anno 1997 si devono applicare esclusivamente i criteri del precedente ACN, il DPR 314/90, dal momento che la pubblicazione del nuovo ACN, il DPR 484/96, è intervenuta dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda per cui non è di fatto valida la Norma Transitoria n.2 DPR 484/96, né è valida la direttiva del Ministero della Sanità n.l00/710.03/8212 del 02.12.96 perché non sorretta da un accordo interpretativo delle stesse parti che avevano stipulato l'ACN, ragion per cui per la "certezza del diritto" le carenze devono essere assegnate con gli stessi criteri utilizzati per la formulazione della graduatoria concorsuale, vale a dire il DPR 314/90;

· il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1290/98 del 25.08.98, sulla base di un ricorso presentato dai medici del Lazio, nel sospendere la graduatoria regionale provvisoria valida per l'anno 1997, annulla ogni atto presupposto, conseguente e/o susseguente alla formulazione della graduatoria suddetta, quindi mette in discussione la validità dell'art.3 DPR 484/96, nonché l'assegnazione delle carenze pubblicate utilizzando gli istituti normativi previsti dal DPR 484/96;

· il TAR dell'Emilia-Romagna con Ordinanza n.77/99 del 03.02.99 ha annullato la Graduatoria Regionale definitiva valevole per l'anno 1998, ha annullato l'art.3 del DPR 484/96, la Delibera di Giunta Regionale che individuava le zone carenti di Medicina Generale e gli atti per il conferimento dei relativi incarichi di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale con le modalità previste dal DPR 484/96;

Definito che:

· in assenza di regolare e valida costituzione del Comitato Consultivo ex-art. 12 DPR 484/96, il quale deve rendere parere obbligatorio, anche se non vincolante, la eventuale pubblicazione della nuova Graduatoria Regionale, approvata in via definitiva, resterebbe comunque viziata da irregolarità sostanziale risultando del tutto inefficace (art.2 comma 10).

· allo stato, la mancata costituzione del suddetto Comitato ha determinato anche la invalidità della attuale Graduatoria Regionale provvisoria (art.2 comma 8)

· è agevole intuire come il problema sia ben più ampio di quello che appare e che per l'assegnazione delle carenze allo stato pubblicate, che rapesentano un atto dovuto, l'unica via immediata è rappresentata dall'utili~o della attuale Graduatoria Regionale definitiva vigente che è tuttora valida secondo quanto affeririato dalla sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, del 07.05.94 n.427

per quanto su premesso, considerato, ritenuto, valutato e definito, appurato il mancato rispetto dei tempi per la pubblicazione delle zone carirnii in oggetto, dal momento che per formulare la Graduatoria Regionale definitiva valevole per l'anno 1997 si sono applicati i criteri del DPR 314/90, per esigenze di certezza giuridica e di par condicio al fine di evitare possibili abusi da parte della Amministrazione Regionale nei confronti di quei medici che, utilmente collocati in graduatoria, subirebbero danni gravi ed irrep~rnbiIi a causa di "illegittimi" interventi a posteriori su una graduatoria concorsuale vigente redatta in ottemperanza a quanto previsto dal precedente ACN, sicuri che l'attribuzione delle carenze pubblicate in maniera "diversa" potrebbe far ravvisare ipotesi di reato quali omissioni di atti di ufficio e/o interesse privato, nonché eventuali danni in sede civile intentato da parte di medici collocati in graduatoria che non hanno visto riconosciuto un loro diritto in tempi certi e dovuti

INVITA - DIFFIDA e mette in mora

la Regione Campania, in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, e l'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, in persona dell'Assessore pro-tempore, affinché:

· non annullino arbitrariamente la D.G.R. n.1508 pubblicata sul BURC n.22 del 12.04.99, come già fatto con le precedenti deliberazioni n.9667 e n.9666 del 31.12.98,

· non tentino di utilizzare, all'atto della copertura delle suddette zone carenti, altra graduatoria successivamente pubblicata, perché l'unica graduatoria valida ai fini concorsuali è la Graduatoria Regionale vigente nel periodo utile per l'invio delle domande concorsuali (periodo compreso tra il 12.04.99 ed il 12.05.99), vale a dire la Graduatoria Regionale definitiva pubblicata sul BURC Numero Speciale del 30 Maggio 1998,

. entro i tempi stabiliti dal I Accordo Regionale per la Medicina Generale, ossia 30 giorni, provvedano ad attribuire le zone carenti di Assistenza Primaria e di Continuità Assistenziale utilizzando la Graduatoria Regionale definitiva vigente all'atto di scadeza del bando concorsuale attenendosi, nella assegnazione, esclusivamente ai criteri che ne hanno determinato la compilazione della stessa, vale a dire non impiegando gli istituti normativi del nuovo ACN nè assegnando di ufficio i 12 punti, ex-art.3 punto I lettera f) DPR 484/96,

Ogni danno conseguente troverà tutela nelle sedi competenti

 


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