Comune di Uggiate Trevano

Provincia di Como

Uggiate Trevano, lì 6 dicembre 2000
Prot. n. 9133

Egr. Sig.
Romano CIVELLI
Sindaco del Comune di ALBIOLO
  Egr. Sig.
Massimiliano BRANCHINI
Sindaco del Comune di FALOPPIO
Egr. Sig.
Pier Gerardo LURATI
Sindaco del Comune di BINAGO
Egr. Sig.
Fiorenzo PASTORI
Sindaco del Comune di RODERO
Egr. Sig.
Guido BERTOCCHI
Sindaco del Comune di BIZZARONE
Egr. Sig.
Giampiero CAPIAGHI
Sindaco del Comune di SOLBIATE
Egr. Sig.
Tiziano REALINI
Sindaco del Comune di CAGNO
Gent.ma Sig.ra
Manuela POZZI
Sindaco del Comune di VALMOREA

OGGETTO: Convenzione per il coordinamento e l’organizzazione di un gruppo intercomunale di Protezione Civile tra i Comuni di Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Faloppio, Rodero, Solbiate, Uggiate Trevano e Valmorea.

In allegato si trasmette copia della “Convenzione per il coordinamento e l’organizzazione di un gruppo intercomunale di Protezione Civile tra i Comuni di Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Faloppio, Rodero, Solbiate, Uggiate Trevano e Valmorea”, così come approvata dai consigli dei Comuni convenzionati e sottoscritta dai rispettivi Sindaci.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL SINDACO
Fortunato Turcato

Via alla Chiesa, 13 22029 Uggiate Trevano (Co) Tel. 031.948704 Fax 03 1.948741
Codice Fiscale/Partita IVA 00429100134 Conto Corrente Postale 15309222

COMUNE DI UGGIATE TREVANO
Provincia di Como

CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DI UN GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE TRA I COMUNI DI ALBIOLO, BINAGO, BIZZARONE, CAGNO, FALOPPIO, RODERO, SOLBIATE, UGGIATE TREVANO E VALMOREA

L’anno duemila, il giorno TRENTA del mese di novembre nella sede del Comune di Uggiate Trevano,

PREMESSO

Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione.

  1. I Comuni di Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Faloppio, Rodero, Solbiate, Uggiate Trevano e Valmorea, al fme di svolgere in modo coordinato il Servizio di Protezione Civile di competenza comunale, costituiscono presso la sede municipale del Comune Coordinatore un Gruppo Intercomunale di Protezione Civile chiamato Lanza-Lura-Faloppia, formato dai Gruppi Comunali di Protezione Civile di ogni Comune convenzionato.
  2. Il Gruppo Intercomunale opera con le modalità indicate nell’allegato regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Gruppo.
  3. Il Comune di Uggiate Trevano, svolge le funzioni di Comune Coordinatore del Gruppo Intercomunale e di Comune Capo Convenzione.

Art. 2 - Durata della convenzione.

  1. La durata della convenzione è stabilita in anni 10 (dieci) a decorrere dal 30 settembre 1999 data di stipula della convenzione da parte dei Comuni fondatori.
  2. La richiesta di adesione alla convenzione di un altro Comune per far parte del Gruppo Intercomunale di P.C. dovrà essere approvata dal Comitato di coordinamento e da tutti i Comuni convenzionati. L’adesione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione approvata dai Comuni che hanno istituito il Gruppo.

Art. 3 - Comitato di Coordinamento.

  1. Per lo svolgimento coordinato del Servizio di Protezione Civile è istituito un Comitato di Coordinamento di cui fanno parte tutti i Sindaci dei Comuni convenzionati.
  2. Ogni Sindaco può delegare le proprie funzioni nel Comitato di Coordinamento ad un rappresentante appositamente nominato, anche tra i volontari della protezione civile.
  3. Nella sua prima riunione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione,, il Comitato nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario che svolge le funzioni di verbalizzare le attività del Comitato, i quali restano in carica un anno salvo dimissioni anticipate in seguito alle quali il comitato procede nella prima seduta seguente alla sostituzione del dimissionario.
  4. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e votanti.
  5. Le sedute sono valide con la presenza dei rappresentanti di almeno due terzi dei Comuni convenzionati.

Art. 4 - Funzioni del Comitato di Coordinamento.

  1. Il Comitato di Coordinamento si riunisce periodicamente per l’esame delle problematiche inerenti:
    1. l’attuazione della convenzione tra i Comuni;
    2. l’aggiornamento dei piani di protezione civile;
    3. l’aggiornamento e l’omogeneità del regolamento tipo dei singoli Gruppi Comunali ed il regolamento del Gruppo Intercomunale per il reclutamento dei volontari da sottoporre all’approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti alla convenzione;
    4. il programma di addestramento dei volontari;
    5. le modalità di espletamento del Servizio di protezione civile;
    6. la progranimazione annuale delle spese.
  2. Il Comitato di Coordinamento effettua annualmente la verifica del livello e della qualità dell’attuazione della presente convenzione.
  3. Il Comitato a sua discrezione può essere integrato con i rappresentanti delle varie associazioni di volontariato presenti nei Comuni convenzionati, o con i rappresentanti di Enti con competenze in materia di protezione civile.
  4. Il Comitato può richiedere, quando lo valuti necessario, pareri consultivi ad esperti nei problemi della protezione civile.
  5. Il Comitato elabora annualmente il piano fmanziario relativo al funzionamento e al potenziamento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, da sottoporre ai Comuni convenzionati per l’inserimento in bilancio.
  6. Il Comitato istituisce gruppi di lavoro e studio su argomenti relativi a organizzazione e attività del gruppo. I gruppi di lavoro sono composti da volontari e sono coordinati da almeno un membro del Comitato. I membri del Comitato si suddividono il coordinamento dei gruppi di lavoro.

Art. 5 - Piano sovracomunale di protezione civile.

  1. Fatte salve le competenze del Sindaco quale autorità di protezione civile, ed in armonia con i “piani comunali di protezione civile” approvati da ciascun Comune ai sensi della normativa vigente, i Comuni convenzionati si impegnano ad approvare un “piano sovracomunale di protezione civile” e ad attuare il coordinamento degli interventi di protezione civile di loro competenza secondo le indicazioni del piano comunale o sovracomunale.

Art. 6- Utilizzo del personale e dei mezzi.

  1. I Comuni consentono l’utilizzo dei propri dipendenti, dei propri mezzi e attrezzature e dei volontari dei rispettivi Gruppi Comunali anche al di fuori del proprio territorio comunale, secondo le modalità previste nel piano comunale o intercomunale di protezione civile e in base alle richieste avanzate dal Comitato di coordinamento.

Art. 7- Rapporti finanziari.

  1. In accordo e con la partecipazione finanziaria dei Comuni convenzionati, annualmente viene stanziata una somma per il funzionamento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e l’acquisto delle necessarie attrezzature.
  2. Le attrezzature acquistate dal Comitato di Coordinamento sono di proprietà del Gruppo Intercomunale di P.C..
  3. Le spese per il Gruppo verranno autorizzate dal Comitato di Coordinamento, sulla base di un programma annuale approvato dai Comuni.
  4. Le spese derivanti dall’attuazione della presente convenzione verranno ripartite tra i Comuni convenzionati in base alla popolazione residente nei rispettivi Comuni, risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
  5. Le stesse vengono anticipate dal Comune Capo Convenzione e ripartite tra i Comuni convenzionati.
  6. Il Comune Capo convenzione potrà chiedere ai Comuni convenzionati un’anticipazione, sulle spese preventivate, non superiore al 50% (cinquanta per cento).
  7. Le spese derivanti da singoli interventi effettuati in applicazione della presente convenzione per un singolo Comune verranno quantificate entro 3 mesi dall’evento medesimo, dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria del Comune Capo Convenzione e poste a carico del Comune che ne ha beneficiato.

Art. 8-Controversie.

  1. Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito all’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, non definite in via amministrativa e bonaria, saranno deferite ad un colleggio arbitrale costituito da tre membri tecnici, operanti nel settore, nominati dalla Comitato di Coordinamento.

Art. 9 - Recesso e decadenza.

  1. Il recesso dalla presente convenzione potrà avvenire per motivata determinazione da manifestarsi con deliberazione dell’organo comunale competente e avrà decorrenza dal primo gennaio successivo al giorno in cui ne è stata data comunicazione agli altri Enti.
  2. Il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni assunti sino alla decorrenza del recesso e per quelli eventuali assunti con effetti permanenti. Avrà inoltre diritto alla restituzione delle quote versate per l’acquisto di beni indivisibili, diminuite del relativo valore di ammortamento.
  3. Il Comune che non approva gli stanziamenti annuali o il piano sovracomunale di protezione civile ed eventuali aggiornamenti entro 60 giorni dalla comunicazione degli stessi, è dichiarato decaduto dalla convenzione, qualora non manifesti per scritto entro 30 giorni dalla comunicazione i motivi del dissenso. Il Comitato valuterà nei successivi 30 giorni l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni.

Art. 10- Modifiche o cessazione della convenzione.

  1. La presente convenzione potrà essere modificata o dichiarata cessata con provvedimento assunto da tutti i Comuni aderenti.
  2. In caso di cessazione della convenzione il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione al rispettivo contributo salvo diritti dei terzi.

Art. 11 - Norma finale.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare alla legge 225/1992.

Letto, confermato e sottoscritto.
 


REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUINALE
DI PROTEZIONE CIVILE LANZA LURA FALOPPIA

Art. 1 — Oggetto del Regolamento

Tra i Comuni convenzionati è costituito il Gruppo Intercomunale di protezione Civile al quale aderiscono i Gruppi Comunali dei Comuni stessi.
I suddetti Comuni svolgono in forma associata ed in modo coordinato le attività di Protezione Civile di competenza comunale con le specificazioni ed esclusioni indicate negli articoli seguenti.
Il Comune di Uggiate Trevano svolge le funzioni di Comuni Coordinatore.

Art. 2— Finalità del gruppo

Le finalità del Gruppo sono:
  1. di prestare attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità sul territorio dei Comuni convenzionati o fuori dal territorio dei comuni convenzionati previa autorizzazione delle autorità competenti, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa delle leggi in vigore e di quelle che saranno emanate in materia di protezione civile dai competenti organi statali;
  2. di mantenere i collegamenti e collaborare con i Ministeri, le Autorità e gli Enti territoriali e locali, nonché con le istituzioni nazionali che si occupano di volontariato civile;
  3. di divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazione di emergenza;
  4. di realizzare nel modo più opportuno corsi di addestramento per gli aderenti;
  5. di collaborare con le autorità locali e statali preposte alla Protezione Civile, per la raccolta e l’elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;
  6. di coordinare gli acquisti dei comuni convenzionati e nel caso di beni d’interesse comune e di costo elevato di procedere direttamente all’acquisto preventivamente previsto.
    L’attività del volontario all’interno del gruppo è prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 3— Responsabili del Gruppo

Il Presidente del Comitato di Coordinamento, è il responsabile unico del Gruppo, in sua assenza il coordinamento è assunto dal vice presidente ed in assenza anche di quest’ultimo dal membro più anziano del Comitato.
Il Gruppo di emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed la coordinamento degli interventi.
I Sindaci, ciascuno nell’ambito del territorio del proprio Comune, assumono la direzione del Gruppo Intercomunale al verificarsi dell’emergenza secondo quanto disposto dall’art. 15 delle legge 24 febbraio 1992, n. 225 avvalendosi della collaborazione del Comitato di Coordinamento.

Art. 4— Formazione e addestramento

Il Gruppo potrà partecipare a corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento di volontari nell’ambito della prevenzione, del pronto intervento e del soccorso nella Protezione Civile, organizzati dagli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei dal Comitato di Coordinamento.
Inoltre il Comitato di Coordinamento, qualora se ne ravvisi l’opportunità, potrà organizzare autonomamente corsi di formazione, prevenzione ed aggiornamento dei volontari del Gruppo.

Art. 5— Attività delle Squadre

Il Gruppo sarà organizzato in squadre comunali e/o intercomunali in relazione ad ambiti territoriali circoscritti e/o alle necessità di specializzazione in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.
Ogni squadra avrà comunque come compito ordinario la sorveglianza e la manutenzione del territorio e delle strutture indicati nel piano intercomunale di protezione civile.
Nelle situazioni d’emergenza, i volontari interverranno sul territorio dei Comuni convenzionati secondo le modalità previste dal piano intercomunale e in luoghi esterni ai Comuni seguendo le direttive del Comitato di Coordinamento.

Art. 6— Comportamento dei volontari

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo medesimo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.
Nell’organizzazione del Gruppo si terrà conto delle attitudini dei singoli e della preparazione acquisita o da acquisire con i corsi di addestramento, di aggiornamento e formazione.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Art. 7— Tutela degli iscritti

Ai volontari che partecipano alle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica verrà garantita la copertura assicurativa, durante le attività, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, stipulata dal Gruppo Intercomunale.
Nel caso di interventi compresi in quelli disciplinati dall’art. 10 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 (attività autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o della Prefettura), relativamente al periodo di effettivo impiego, che il datore di lavoro è tenuto a consentire, vengono garantiti il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.
Verrà inoltre garantito il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti preventivamente autorizzati e secondo le disponibilità di bilancio.

Art. 8— Spese per il funzionamento del gruppo

In accordo e con la partecipazione fmanziaria dei Comuni convenzionati, annualmente viene stanziata una somma per il funzionamento del Gruppo.
Le spese per il Gruppo di Protezione Civile verranno autorizzate dal Comitato di Coordinamento, sulla base di un programma annuale approvato dai Comuni.

Art. 9—Sede ed attrezzatura tecnica del Gruppo

Il Comune Coordinatore individua sul proprio territorio una sede accessibile (nei modi stabiliti dal Comitato di Coordinamento) a tutti i volontari del Gruppo.
Il Gruppo verrà dotato di attrezzatura tecnica.
Il Sindaco del Comune Coordinatore, nominerà un Responsabile del Gruppo che sarà responsabile della buona tenuta ditale attrezzatura.
Il Gruppo potrà integrare le proprie dotazioni tecniche con equipaggiamento e mezzi speciali d’intervento forniti da Enti o da privati.
Tutto il materiale verrà inventariato dal Comune Coordinatore e dal medesimo verrà redatto verbale in contraddittorio tra il responsabile del Gruppo e l’Economo del Comune Coordinatore.