Egr. Sig.
Romano CIVELLI
Sindaco del Comune di ALBIOLO
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| Egr. Sig.
Massimiliano BRANCHINI
Sindaco del Comune di FALOPPIO
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Egr. Sig.
Pier Gerardo LURATI
Sindaco del Comune di BINAGO
| | Egr. Sig.
Fiorenzo PASTORI
Sindaco del Comune di RODERO
|
Egr. Sig.
Guido BERTOCCHI
Sindaco del Comune di BIZZARONE
| | Egr. Sig.
Giampiero CAPIAGHI
Sindaco del Comune di SOLBIATE
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Egr. Sig.
Tiziano REALINI
Sindaco del Comune di CAGNO
| | Gent.ma Sig.ra
Manuela POZZI
Sindaco del Comune di VALMOREA
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In allegato si trasmette copia della “Convenzione per il coordinamento e l’organizzazione di un gruppo intercomunale di Protezione Civile tra i Comuni di Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Faloppio, Rodero, Solbiate, Uggiate Trevano e Valmorea”, così come approvata dai consigli dei Comuni convenzionati e sottoscritta dai rispettivi Sindaci.
COMUNE DI UGGIATE TREVANO
Provincia di Como
CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DI UN GRUPPO
INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
TRA I COMUNI DI ALBIOLO, BINAGO, BIZZARONE, CAGNO, FALOPPIO,
RODERO, SOLBIATE, UGGIATE TREVANO E VALMOREA
L’anno duemila, il giorno TRENTA del mese di novembre nella sede del Comune di Uggiate Trevano,
TRA
- il Comune di ALBIOLO, codice fiscale n. 80005530136 rappresentato dal Sig. CIVELLI ROMANO, nato a Albiolo il 02.05.1936, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
E
- il Comune di BINAGO, codice fiscale n. 00490260130 rappresentato dal Sig. LURATI PIER GERARDO, nato a Olgiate Comasco il 28.07.1940, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
E
- il Comune di BIZZARONE, codice fiscale n. 00703370130 rappresentato dal Sig. BERTOCCHI GUIDO, nato a Milano il 03.09.1967, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
E
- il Comune di CAGNO, codice fiscale n. 80014820130 rappresentato dal Sig. REALINI TIZIANO, nato a Cagno il 22.09.1959, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
E
- il Comune di FALOPPIO, codice fiscale n. 00457290138 rappresentato dal Sig. BRANCHINI MASSIMILIANO, nato a Como il 30.05.1967, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
E
- il Comune di RODERO, codice fiscale n. 80010680132 rappresentato dal Sig. PASTORI FIORENZO, nato a Valmorea il 13.11.1954, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
E
- il Comune di SOLBIATE , codice fiscale n. 00528300130 rappresentato dal Sig. CAPIAGHI GIAMPIERO, nato a Ronago il 18.11.1950, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
E
- il Comune di UGGIATE TREVANO, codice fiscale n. 00429100134 rappresentato dal Sig. TURCATO FORTUNATO, nato a Uggiate Trevano il 06.01.1955, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
E
- il Comune di VALMOREA, codice fiscale n. 00651150138 rappresentato dal Sig. POZZI MANUELA, nato a Como il 01.11.1962, il quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
PREMESSO
- che la Legge 225 del 24/2/1992 ha istituito il Servizio nazionale di protezione civile attribuendo ai Comuni specifiche competenze;
- che il Sindaco, ai sensi dell’art. 15 di detta legge, è autorità comunale di protezione civile ed assume la direzione ed il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;
- che in relazione alle caratteristiche del territorio dei Comuni di Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Faloppio, Rodero, Solbiate, Uggiate Trevano e Valmorea (omogeneità e limitate dimensioni) sono ipotizzabili le stesse necessità di intervento e che pertanto risulta opportuno coordinare l’attività dei vari Comuni in quanto, accorpando le risorse disponibili (personale, mezzi ed attrezzature) si migliorano l’efficacia e la tempestività dell’intervento medesimo;
- che anche l’esperienza di eventi che hanno dato luogo all’attivazione dei piani di protezione civile nei vari Comuni ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse disponibili nei vari Comuni, ed in particolare della possibilità di utilizzare personale, mezzi ed attrezzature anche in altri territori comunali (le sole risorse di un Comune non sempre sono sufficienti a fronteggiare l’evento, per cui si rende necessaria la disponibilità delle risorse di altri Comuni);
- che l’art. 24 della Legge 142/90 prevede che per disciplinare la collaborazione fra più Comuni per il coordinamento della gestione di un servizio si provveda alla stipula di un’apposita convenzione.
Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione.
- I Comuni di Albiolo, Binago, Bizzarone, Cagno, Faloppio, Rodero, Solbiate,
Uggiate Trevano e Valmorea, al fme di svolgere in modo coordinato il Servizio di
Protezione Civile di competenza comunale, costituiscono presso la sede municipale del
Comune Coordinatore un Gruppo Intercomunale di Protezione Civile chiamato Lanza-Lura-Faloppia, formato dai Gruppi Comunali di Protezione Civile di ogni Comune
convenzionato.
- Il Gruppo Intercomunale opera con le modalità indicate nell’allegato regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Gruppo.
- Il Comune di Uggiate Trevano, svolge le funzioni di Comune Coordinatore del Gruppo Intercomunale e di Comune Capo Convenzione.
Art. 2 - Durata della convenzione.
- La durata della convenzione è stabilita in anni 10 (dieci) a decorrere dal 30 settembre 1999 data di stipula della convenzione da parte dei Comuni fondatori.
- La richiesta di adesione alla convenzione di un altro Comune per far parte del Gruppo Intercomunale di P.C. dovrà essere approvata dal Comitato di coordinamento e da tutti i Comuni convenzionati. L’adesione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione approvata dai Comuni che hanno istituito il Gruppo.
Art. 3 - Comitato di Coordinamento.
- Per lo svolgimento coordinato del Servizio di Protezione Civile è istituito un Comitato di Coordinamento di cui fanno parte tutti i Sindaci dei Comuni convenzionati.
- Ogni Sindaco può delegare le proprie funzioni nel Comitato di Coordinamento ad un rappresentante appositamente nominato, anche tra i volontari della protezione civile.
- Nella sua prima riunione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione,, il Comitato nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario che svolge le funzioni di verbalizzare le attività del Comitato, i quali restano in carica un anno salvo dimissioni anticipate in seguito alle quali il comitato procede nella prima seduta seguente alla sostituzione del dimissionario.
- Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e votanti.
- Le sedute sono valide con la presenza dei rappresentanti di almeno due terzi dei Comuni convenzionati.
Art. 4 - Funzioni del Comitato di Coordinamento.
- Il Comitato di Coordinamento si riunisce periodicamente per l’esame delle problematiche inerenti:
- l’attuazione della convenzione tra i Comuni;
- l’aggiornamento dei piani di protezione civile;
- l’aggiornamento e l’omogeneità del regolamento tipo dei singoli Gruppi Comunali ed il regolamento del Gruppo Intercomunale per il reclutamento dei volontari da sottoporre all’approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti alla convenzione;
- il programma di addestramento dei volontari;
- le modalità di espletamento del Servizio di protezione civile;
- la progranimazione annuale delle spese.
- Il Comitato di Coordinamento effettua annualmente la verifica del livello e della qualità dell’attuazione della presente convenzione.
- Il Comitato a sua discrezione può essere integrato con i rappresentanti delle varie associazioni di volontariato presenti nei Comuni convenzionati, o con i rappresentanti di Enti con competenze in materia di protezione civile.
- Il Comitato può richiedere, quando lo valuti necessario, pareri consultivi ad esperti nei problemi della protezione civile.
- Il Comitato elabora annualmente il piano fmanziario relativo al funzionamento e al potenziamento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, da sottoporre ai Comuni convenzionati per l’inserimento in bilancio.
- Il Comitato istituisce gruppi di lavoro e studio su argomenti relativi a organizzazione e attività del gruppo. I gruppi di lavoro sono composti da volontari e sono coordinati da almeno un membro del Comitato. I membri del Comitato si suddividono il coordinamento dei gruppi di lavoro.
Art. 5 - Piano sovracomunale di protezione civile.
- Fatte salve le competenze del Sindaco quale autorità di protezione civile, ed in armonia con i “piani comunali di protezione civile” approvati da ciascun Comune ai sensi della normativa vigente, i Comuni convenzionati si impegnano ad approvare un “piano sovracomunale di protezione civile” e ad attuare il coordinamento degli interventi di protezione civile di loro competenza secondo le indicazioni del piano comunale o sovracomunale.
Art. 6- Utilizzo del personale e dei mezzi.
- I Comuni consentono l’utilizzo dei propri dipendenti, dei propri mezzi e attrezzature e dei volontari dei rispettivi Gruppi Comunali anche al di fuori del proprio territorio comunale, secondo le modalità previste nel piano comunale o intercomunale di protezione civile e in base alle richieste avanzate dal Comitato di coordinamento.
Art. 7- Rapporti finanziari.
- In accordo e con la partecipazione finanziaria dei Comuni convenzionati, annualmente viene stanziata una somma per il funzionamento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e l’acquisto delle necessarie attrezzature.
- Le attrezzature acquistate dal Comitato di Coordinamento sono di proprietà del Gruppo Intercomunale di P.C..
- Le spese per il Gruppo verranno autorizzate dal Comitato di Coordinamento, sulla base di un programma annuale approvato dai Comuni.
- Le spese derivanti dall’attuazione della presente convenzione verranno ripartite tra i Comuni convenzionati in base alla popolazione residente nei rispettivi Comuni, risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
- Le stesse vengono anticipate dal Comune Capo Convenzione e ripartite tra i Comuni convenzionati.
- Il Comune Capo convenzione potrà chiedere ai Comuni convenzionati un’anticipazione, sulle spese preventivate, non superiore al 50% (cinquanta per cento).
- Le spese derivanti da singoli interventi effettuati in applicazione della presente convenzione per un singolo Comune verranno quantificate entro 3 mesi dall’evento medesimo, dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria del Comune Capo Convenzione e poste a carico del Comune che ne ha beneficiato.
Art. 8-Controversie.
- Tutte le controversie che potrebbero sorgere in merito all’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, non definite in via amministrativa e bonaria,
saranno deferite ad un colleggio arbitrale costituito da tre membri tecnici, operanti nel settore, nominati dalla Comitato di Coordinamento.
Art. 9 - Recesso e decadenza.
- Il recesso dalla presente convenzione potrà avvenire per motivata determinazione da manifestarsi con deliberazione dell’organo comunale competente e avrà decorrenza dal primo gennaio successivo al giorno in cui ne è stata data comunicazione agli altri Enti.
- Il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni assunti sino alla decorrenza del recesso e per quelli eventuali assunti con effetti permanenti. Avrà inoltre diritto alla restituzione delle quote versate per l’acquisto di beni indivisibili, diminuite del relativo valore di ammortamento.
- Il Comune che non approva gli stanziamenti annuali o il piano sovracomunale di protezione civile ed eventuali aggiornamenti entro 60 giorni dalla comunicazione degli stessi, è dichiarato decaduto dalla convenzione, qualora non manifesti per scritto entro 30 giorni dalla comunicazione i motivi del dissenso. Il Comitato valuterà nei successivi 30 giorni l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni.
Art. 10- Modifiche o cessazione della convenzione.
- La presente convenzione potrà essere modificata o dichiarata cessata con provvedimento assunto da tutti i Comuni aderenti.
- In caso di cessazione della convenzione il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione al rispettivo contributo salvo diritti dei terzi.
Art. 11 - Norma finale.
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare alla legge 225/1992.
Letto, confermato e sottoscritto.