ART. 17
Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i più ampi poteri per l’Amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato dallo Statuto all’Assemblea dei Soci.
In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- fissare le quote annuali d’associazione;
- preparare la relazione finanziaria preventiva e consuntiva, da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea dei Soci;
- convocare l’Assemblea dei Soci e fissare le modalità per l’elezione delle cariche sociali.
ART. 18
L’Assemblea ordinaria, ogni anno, provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che abbiano lasciato la carica per dimissioni, decadenza o impedimento o per qualsiasi altro motivo.
ART. 19
Il Presidente convoca, senza particolari formalità, il Consiglio Direttivo ogni volta che lo reputa necessario.
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
ART. 20
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Egli dà esecuzione alle delibere adottate dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo. In caso di suo impedimento o di assenza, il Vice Presidente ne assume temporaneamente le funzioni. Nel caso di urgenza il Presidente ha la facoltà di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale debbono essere sottoposti per la necessaria ratifica.
ART. 21
Il segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del libro dei verbali. Il tesoriere effettua tutte le operazioni di cassa, curandone la registrazione nell’apposito libro e provvede alla compilazione del rendiconto annuale.
BILANCIO E PATRIMONIO
ART. 22
Le entrate finanziarie dell’Associazione sono costituite:
- dai contributi delle quote sociali;
- dalle eventuali elargizioni straordinarie fatte dai Soci;
- dall’attività finanziaria derivante da organizzazione di manifestazioni
- da contributi concessi dallo Stato, dagli Enti Locali e dalle altre Amministrazioni pubbliche.
Le uscite finanziarie comprendono:
- le spese sostenute per il raggiungimento degli scopi di cui si prefigge l’associazione;
- gli oneri patrimoniali e le spese generali di amministrazione;
- gli investimenti patrimoniali (uscite per movimento di capitale).
Nel bilancio preventivo non sono ammessi disavanzi.
ART. 23
Alla chiusura di ogni esercizio sociale viene formato il bilancio consuntivo da compilarsi con criteri di prudenza amministrativa e da presentarsi, con le relazioni d’uso, all’Assemblea Ordinaria dei Soci. Su proposta del Presidente, l’Assemblea decide sulla destinazione, dell’eventuale sbilancio di gestione, con facoltà di costituire riserve straordinarie degli eventuali avanzi di gestione, sempre tenendo presente che l’Associazione non persegue fini di lucro.
ART. 24
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dagli eventuali avanzi di gestione e da riserve straordinarie di bilancio;
- da beni e immobili e mobili appartenenti all’associazione.
TITOLO 6° - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 25
La durata dell’Associazione è illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata, con la maggioranza descritta dall’