Associazione Pro Concagno
Casale Casa Rossa

SOLBIATE
P.IVA 02191260138
Beneficenza e solidarietà

Forse non tutti sanno che l'Associazione "Pro Concagno", nata nel 1995 e sostenuta a tutt'oggi da circa 120 iscritti, è dedita principalmente ad opere di volontariato, di intrattenimento sociale e di arricchimento culturale, il tutto senza fini di lucro, come peraltro specificato nel nostro statuto.

Ebbene, nell'ultimo anno, abbiamo cercato di onorare al meglio queste premesse, offrendo solidarietà a vari enti ed associazioni della zona particolarmente bisognosi.
Nell'ambito di questo si pone anche la nostra collaborazione con altre associazioni del nostro comune che ci hanno permesso di far giungere i nostri aiuti, e non solo finanziari, ai paesi colpiti dal recente terremoto e alle popolazioni Bosniache.

Quest'anno, come si potrà notare, abbiamo voluto offrire gratuitamente, uno spazio sul libretto a tutte quelle associazioni di volontariato e solidarietà che hanno così l'opportunità di farsi conoscere a più persone e di permettere a molti di noi di sensibilizzarsi sui molteplici problemi della società moderna e non solo nei confini nazionali.
Speriamo con questo di riuscire a coronare i sogni di tutti coloro i quali si battono per eliminare o almeno per lenire, emarginazione, sfruttamento, handicap fisici e psichici, povertà e arretratezza sociale.

A volte tutto questo è, come si suol dire, fuori dalla porta di casa e nemmeno ce ne accorgiamo o preferiamo ignorarlo per non avere problemi con la nostra coscienza.
Ebbene, forse è giunto il momento di aprire gli occhi ma soprattutto di aprire il nostro cuore e far qualcosa di concreto per tutta quella gente che non è fortunata come noi e che in fondo ci chiede di avere anche solo parte del nostro superfluo.
Ricordiamoci ancora che non sempre servono grandi numeri, ma una buona parola e un piccolo gesto d'amore possono bastare a portare il sorriso sul volto di un bambino o di un malato.

Anche questo è solidarietà!

Pro Concagno 1998


ATTIVITA' PREVISTE

STATUTO

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
E’ stata costituita una associazione denominata “Pro Concagno.
L’associazione ha sede in Concagno, località Casa Rossa.

ART.2
L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di favorire la promozione e lo sviluppo del Paese mediante festeggiamenti, gare, gite, fiere e spettacoli.

ART.3
L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

TITOLO 2° - I SOCI

Art. 4
Possono essere soci dell’associazione tutti i residenti del Comune che abbiano compiuto i 14 anni. Sono ammessi i non residenti se presentati da un socio residente. Le quote associative sono annualmente fissate dal Consiglio Direttivo in conformità del successivo art. 17.

ART. 5
I nuovi soci sono ammessi a domanda scritta degli interessati, con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il candidato ammesso dal Consiglio Direttivo non acquista la qualifica di socio se non ha versato l’importo della quota annuale. Con la presentazione della domanda di ammissione, si intende che ogni socio abbia esplicitamente e incondizionatamente accettato il presente statuto.

TITOLO 3° - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART.6
I soci hanno diritto a partecipare alla vita sociale dell’Associazione.
Hanno l’obbligo altresì di accettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’Assemblea.

ART.7
I soci possono chiedere il recesso dall’associazione mediante lettera di dimissioni

ART.8
La qualità di socio si perde per lo scioglimento dell’Associazione, su delibera dell’Assemblea dei Soci, per decesso, per dimissioni, per espulsione, determinata dalla constatazione di violazione di una o più disposizioni contenute nel presente Statuto o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’Assemblea e per morosità od indegnità.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l’indegnità e l’espulsione veranno sancite dall’Assemblea dei Soci.

TITOLO 4° - ORGANI SOCIALI

ART. 9
Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea dei Soci.
  • il Consiglio Direttivo.

ART. 10
L’anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto al voto.
Hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con le quote sociali che si siano iscritti almeno da tre mesi.
L’Assemblea rappresenta l’universalità degli iscritti e le sue deliberazioni, assunte in conformità delle norme di legge e, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Essa ha il compito di:

  • approvare la relazione finanziaria preventiva e consuntiva;
  • eleggere, tra i soci abilitati al voto nove componenti del Consiglio Direttivo;
  • deliberare le modifiche dello Statuto Sociale con l’osservanza delle norme del presente Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento all’Ordine del Giorno.

ART. 11
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria, annualmente, non oltre il 30 Aprile di ogni anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno almeno un terzo del Consiglio Direttivo mediante pubblica affissione.
E altresì possibile la convocazione dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci mediante richiesta scritta firmata da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sia presente almeno la metà di coloro che abbiano diritto di parteciparvi.
Trascorsa un’ora da quella fissata per la riunione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza di voti, salvo che le modifiche dello Statuto Sociale per le quali è necesario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti, con diritto di voto, all’Associazione.

ART. 12
Il socio impedito a partecipare all’assemblea può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.
Ciascun socio intervenuto non può rappresentare più di un socio.

ART. 13
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua mancanza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
Il presidente è coadiuvato dal Segretario e nelle operazioni di voto da due scrutatori scelti tra i soci. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano a meno che il Presidente, a suo insindacabile giudizio non deliberi di ricorrere a votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto.
Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 14
Il Consiglio Direttivo che dura in carica 2 (due) anni, è composto da nove membri eletti dall’Assemblea dei Soci. I Consiglieri sono rieleggibili.

ART. 15
La votazione dei componenti del Consiglio Direttivo di competenza dell'Assemblea, avviene per voto segreto.
Ogni socio ha diritto di votare due nominativi.

TITOLO 5° - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16
I Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge: nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; tra i soci aventi diritto di voto, il Segretario.

ART. 17
Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i più ampi poteri per l’Amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato dallo Statuto all’Assemblea dei Soci.
In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

ART. 18
L’Assemblea ordinaria, ogni anno, provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che abbiano lasciato la carica per dimissioni, decadenza o impedimento o per qualsiasi altro motivo.

ART. 19
Il Presidente convoca, senza particolari formalità, il Consiglio Direttivo ogni volta che lo reputa necessario.
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 20
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Egli dà esecuzione alle delibere adottate dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo. In caso di suo impedimento o di assenza, il Vice Presidente ne assume temporaneamente le funzioni. Nel caso di urgenza il Presidente ha la facoltà di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale debbono essere sottoposti per la necessaria ratifica.

ART. 21
Il segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del libro dei verbali. Il tesoriere effettua tutte le operazioni di cassa, curandone la registrazione nell’apposito libro e provvede alla compilazione del rendiconto annuale.

BILANCIO E PATRIMONIO

ART. 22
Le entrate finanziarie dell’Associazione sono costituite:
  • dai contributi delle quote sociali;
  • dalle eventuali elargizioni straordinarie fatte dai Soci;
  • dall’attività finanziaria derivante da organizzazione di manifestazioni
  • da contributi concessi dallo Stato, dagli Enti Locali e dalle altre Amministrazioni pubbliche.
Le uscite finanziarie comprendono:
  • le spese sostenute per il raggiungimento degli scopi di cui si prefigge l’associazione;
  • gli oneri patrimoniali e le spese generali di amministrazione;
  • gli investimenti patrimoniali (uscite per movimento di capitale).
Nel bilancio preventivo non sono ammessi disavanzi.

ART. 23
Alla chiusura di ogni esercizio sociale viene formato il bilancio consuntivo da compilarsi con criteri di prudenza amministrativa e da presentarsi, con le relazioni d’uso, all’Assemblea Ordinaria dei Soci. Su proposta del Presidente, l’Assemblea decide sulla destinazione, dell’eventuale sbilancio di gestione, con facoltà di costituire riserve straordinarie degli eventuali avanzi di gestione, sempre tenendo presente che l’Associazione non persegue fini di lucro.

ART. 24
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dagli eventuali avanzi di gestione e da riserve straordinarie di bilancio;
  • da beni e immobili e mobili appartenenti all’associazione.

TITOLO 6° - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25
La durata dell’Associazione è illimitata. Il suo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata, con la maggioranza descritta dall’
ultimo comma dell’art. 11 che deciderà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

ART. 26
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea dei Soci per la durata di un anno.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ART. 27
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si farà ricorso alle disposizioni di legge ed ai principi generali del diritto.