APPARATI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA
SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
LEGGE 573/93
(Circolare n.38579 dell'8.8.1994 della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni)
L'entrata in vigore della Legge 24.12.93 n.537 incide, tra l'altro, sul rilascio delle autorizzazioni all'uso di apparati radioelettrici di debole potenza di cui all'art 334 del Codice P.T.approvato con DPR 156/73, per cui si è reso necessario impartire le disposizioni contenute nella presente circolare al fine di fare chiarezza nei confronti degli Uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.333 334 del Codice P.T.
Ai sensi della citata legge, l'atto di consenso consistente nell'autorizzazione rilasciata dagli organi periferici di questo Ministero, viene sostituito da una "denuncia di inizio di attività" da parte dell'interessato, presentata al medesimo organo periferico, competente per territorio.
Tale autodenuncia dovrà essere prodotta in carta legale con firma autenticata, secondo gli Schemi
Alla suddetta denuncia dovrà essere allegata copia della ricevuta di versamento relativo al canone corrispondente di cui ai punti 1-8 dell'art.334;
Alla ricezione della denuncia d'inizio di attività, l'organo periferico provvederà a richiedere il Certificato Generale del Casellario Giudiziale.
Rimane valido per 5 anni il periodo di esercizi dell'attività denunciata.
Rimane a carico dell'organo periferico entro e non oltre 60 gg. dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro il termine di 30 gg.
Qualora al termine dei 60 gg. Citati non sia stato possibile completare la verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, dovrà comunque essere rappresentato quanto sopra all'interessato con idonea motivazione.
Esperito l'esame dell'autodenuncia, verrà comunicato all'interessato l'esito del procedimento.
RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI
Il rinnovo delle autorizzazioni sarà rilasciato secondo il modulo procedimentale di cui agli Schemi
Analogamente, per quanto attiene alle autorizzazioni di ascolto sulle frequenze radioamatoriali di cui all'art. 333 del Codice P.T., l'atto di consenso viene sostituito da una denuncia d'inizio di attività, presentata in carta legale con firma autenticata nella quale dovranno essere indicate:
Gli organi periferici deputati all'attività amministrativa di cui all'oggetto sono gli Ispettorati Territoriali.
Autorizzazioni di ascolto.
Con le modalità stabilite dal regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni aventi per oggetto il solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori.
Il rilascio di tali autorizzazioni può anche essere delegato dall'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (oggi Ministero), sulla base di apposita convenzione, ad associazioni di radiodilettanti ufficialmente riconosciute.
Riserva di frequenze - Impieghi consentiti.
Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, può, con proprio decreto, riservare sull'intero territorio nazionale o su parte di esso determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, omologati dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per i seguenti scopi:
Nel decreto che stabilisce la riserva verranno indicati:
I requisiti che devono essere posseduti dai concessionari saranno determinati dal regolamento. Non è richiesto, comunque, il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della CEE ammessi ad esercitare in Italia, anche per una singola prestazione, attività professionali o economiche per il cui svolgimento è consentito, a condizione di reciprocità, l'uso di apparecchi ricetrasmittenti. Per le attestazioni concernenti i requisiti personali, ai detti cittadini si applicano le norme comunitarie vigenti.
Nell'atto di concessione potrà essere prevista l'utilizzazione di più apparecchi, nonché l'uso dei medesimi da parte dei dipendenti e, nel caso previsto dal n.8, familiari del concessionario.
La concessione ad enti potrà anche estendersi all'impianto ed all'uso di una stazione di base.
La concessione di cui al presente articolo non comporta esclusività delle frequenze riservate, né diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati.
Requisiti dei concessionari.
Circolare DCSTR/7/1/57270 DEL 30.12.1975.
A seguito delle precedenti circolari, si partecipa che sono stati stabiliti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dagli aspiranti alle concessioni di cui all'art.334 del Codice P.T.
Alla stregua di quanto sopra i requisiti di cui trattasi sono quelli della cittadinanza italiana, dell'età non inferiore ad anni 14 e della buona condotta morale e civile.
E' stato peraltro stabilito, in conformità con la normativa in vigore per la concessione di stazioni di radioamatore, che:
"La concessione non può essere accordata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, per diserzione in tempo di guerra, per delitti commessi con l'abuso dell'esercizio della concessione ancorché sia intervenuta sentenza di riabilitazione. La concessione non sarà accordata inoltre a chi sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, a chi sia stato sottoposto a sorveglianza speciale per pubblica sicurezza, a colui al quale sia stato imposto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, finché durino gli effetti dei relativi provvedimenti. La concessione potrà essere negata quando ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, l'Amministrazione ritenga che l'aspirante non dia sufficiente affidamento per il legittimo uso degli apparati".
Premesso quanto sopra, gli Ispettorati Territoriali dovranno per le nuove domande di concessione, provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta (come previsto dalla L. 4 gennaio 1968, n.15 - G.U. n.23 del 27 gennaio 1968) previa richiesta del relativo certificato del Comune di residenza dell'interessato, nonché alla richiesta, alla Procura della Repubblica del luogo di nascita dell'interessato medesimo, del certificato penale ai fini dell'accertamento dell'assenza delle cause ostative sopra elencate.
Il possesso del requisito della cittadinanza italiana per i richiedenti contemplati nel 3° capoverso del citato art.334 del Codice P.T.
Per quanto riguarda le concessioni già rilasciate, dovranno essere richiesti, di ufficio, i predetti certificati e, qualora per qualcuna di esse dovessero ricorrerne gli estremi, dovrà essere pronunciata la decadenza della concessione stessa.
Circolare n.27645 del 7/8/98 - Oggetto: installazione ed esercizio a bordo di autoveicoli delle apparecchiature Infodrive System della Net Company.Si fa riferimento ai precedenti concernenti l'oggetto e sull'argomento si ritiene di formulare le seguenti precisazioni.
L'art. 403 del dPR 29 marzo 1973, n. 156, stabilisce che i titolari di concessioni rilasciate ai sensi del medesimo decreto presidenziale non sono tenuti a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ed alle articolazioni del ministero la detenzione degli apparecchi radiotrasmittenti oggetto della concessione stessa.
La norma, per quanto riguarda gli apparati contemplati dall'art. 334 del ripetuto decreto, dopo la pronuncia della sentenza n. 1030/88 della Corte costituzionale che ha mutato la qualificazione giuridica del provvedimento necessario per l'esercizio di tali apparati da concessione in autorizzazione, va letta nel senso che non sono tenuti alla denuncia di detenzione anche i titolari di quel tipo di autorizzazione.
Pertanto, l'intervenuta denuncia di inizio di esercizio dell'apparato oggetto della presente effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, cui consegue una autorizzazione per legge, esime i detentori dell'apparato stesso dall'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 403 di cui sopra è detto.
Con l'occasione, si ritiene di confermare che la denuncia di inizio di attività non è soggetta ad autentica di firma anche quando la denuncia stessa non è resa di fronte al soggetto destinato a riceverla.
Ciò in relazione alle recenti disposizioni sullo snellimento della attività amministrativa ( legge 15 maggio 1997, n. 127 ) e soprattutto alla circostanza che la denuncia non è fonte di amministrazione attiva.
Si ravvisa l'opportunità che l'orientamento espresso con la presente venga comunicato ai coesistenti organi della specialità di polizia interessata alla tutela delle telecomunicazioni.
Il Direttore generale
f.to Micciarelli