Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64
Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n.69 del 23-3-2000
Sommario
LEGGI E ALTRI
ATTI NORMATIVI
omissis
Decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 2000, n. 64
Regolamento
recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di
apparecchiature radio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale della
Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26
giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visti il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio
1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
47 del 17 febbraio 1983, e le successive modificazioni ed in particolare quelle
di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1o dicembre
1990 relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che ha dato attuazione
alla direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità,
come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva
93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, che ha dato attuazione
alla direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed
integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla
direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha dato attuazione
alla direttiva 94/46/CE che ha modificato le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;
Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 =
marzo 1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi
di comunicazioni personali via satellite nella Comunità;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile
1997, n. 160, con il quale e' stato adottato il regolamento per la procedura di
approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visti l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento
della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
concernente il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni;
Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC (98)01 del 1o dicembre 1995 sulla libera
circolazione = delle apparecchiature radio nei Paesi membri della CEPT, con
particolare riferimento alle apparecchiature terminali GSM, DECT, OMNITRACS per
sistema EUT ELTRACS, INMARSAT-C, INMARSAT-M e PR27;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giugno 1997 relativa alla libera circolazione,
all'uso ed alle licenze delle stazioni mobili terrestri peri servizi di
comunicazioni personali via satellite (S-PCS) operanti nelle bande 1610-1626,5
MHz, 2483,5 - 2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nei Paesi CEPT;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(98)11 del 5 dicembre 1997 sulla libera
circolazione e sull'uso delle apparecchiature terminali mobili DCS 1800;
Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01, 02, 03 e 04 che estendono le
disposizioni recate dalla decisione CEPT ERC/DEC(95)01 alle apparecchiature
terminali radio INMARSAT-D, INMARSAT-Telefono (anche noto come INMARSAT
Mini-M), EM S-PRODAT ed EMS-MSSAT;
Considerata l'opportunità di favorire la mobilità dei cittadini e, quindi, la
detenzione delle apparecchiature radio satellitari non solo su scala nazionale,
ma anche su scala europea e mondiale così come sancito nella suddetta decisione
710/97/CE, e di estendere tale principio ad altre apparecchiature radio sulla
base delle citate decisioni CEPT;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze della sezione
consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999 e del 26 luglio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 22 ottobre 1999;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari
1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze
consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o
rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati dall'Italia nelle
bande di frequenze assegnate;
b) approvazione amministrativa od omologazione, compatibilità elettromagnetica
e relativa marcatura delle apparecchiature;
c) conformità alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:
a) detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo
riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di
radioamatore, nonché per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale;
b) detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio diverse da quelle di cui
al comma 1 e di cui alla lettera a) del presente comma, se il relativo impiego
e' consentito dal Paese di appartenenza e se risultano conformi a quanto
disposto dal decreto legislativo 12 dicembre 1996, n. 615.
Art. 2.
Interferenze dannose ed integrità della rete
1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 e' fatta salva la
normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle
radiocomunicazioni.
2. In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri impianti di
telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o registrati,
l'apparecchiatura terminale radio e' immediatamente disattivata.
3. In caso di inottemperanza il Ministero delle comunicazioni provvede alla
disattivazione e, se necessario, al sequestro delle apparecchiature.
4. A salvaguardia dell'integrità delle reti pubbliche di telecomunicazioni,
l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al presente decreto e' soggetta
alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre
1996, n. 614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.
Art. 3.
Elenco delle apparecchiature e comunicazioni
1. L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui
all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali
restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto del Ministro delle
comunicazioni.
2. Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive
modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle
comunicazioni della CEPT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
27 gennaio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni
Visto, il
Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000 Atti di Governo, registro
n. 119, foglio n. 9.