Radioprotezione - Fisica sanitaria

 


Dove si fa uso di sostanze radioattive o di macchine radiogene è necessaria la nomina dell'Esperto di radioprotezione per la sorveglianza fisica (D.Lgs. 101/2020).
Tale figura è necessaria anche in numerose attività di commercio di materiali metallici e rottami (Regolamento UE 333/2011 e 715/2013).
Inoltre, occorre coinvolgere un Esperto di radioprotezione di terzo grado nelle attività di volo oltre la quota 8000 metri.

Il terzo grado è il livello di abilitazione più alto previsto dalla legislazione italiana.

Se poi l'installazione è a scopo medico, occorre anche lo Specialista in Fisica sanitaria (ex D.Lgs. 187/00) che si occupa dei controlli di qualità e delle valutazioni di dose previste dalla legge.

Nelle strutture in cui è presente un'apparecchiatura di risonanza magnetica, deve essere nominato un "Esperto responsabile per la sicurezza"
(DPR 542/94, DM 2/8/91, DM 3/8/93).

Per le nuove pratiche edilizie e il recupero di piani seminterrati e interrati, è necessaria la consulenza di un Esperto in interventi risanamento radon per la valutazione del rischio di esposizione a Radon e le relative attestazioni.
Nelle strutture in cui è presente un'apparecchiatura laser ad uso medico di classe 3B o 4, la norma CEI 76-2 prevede la nomina dell'Addetto Sicurezza Laser.

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