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( COSTITUITA CON ATTO NOTARILE IN DATA 15-04-1970 ) |
( REGISTRATO A MONZA IL 24-06-1996 DA NOTAIO GAVAZZI DR. AURELIO ) |
CAPO 1° : Denominazione - Sede - Durata
Art. 1°
E' costituita una Associazione tra medici, denominata " Associazione
Medici Cologno
Monzese " di seguito indicata come " A.M.C.M.".
Art. 2°
La sede sociale è stabilita in Cologno Monzese.
Art. 3°
La durata della A.M.C.M. è indefinita.
In caso di scioglimento gli eventuali fondi residui verranno devoluti,
a titolo di
beneficenza, alla Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS), Sezione
di Cologno
Monzese.
CAPO 2° : Scopo associativo
Art. 4°
Scopo della A.M.C.M. è quello di potenziare l'evoluzione culturale
degli associati,
nonchè di curare il loro ruolo professionale, mantenere i rapporti
con le strutture
pubbliche ed i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi.
Promuovere incontri scientifici di aggiornamento medico ed attività
di educazione
sanitaria tra la popolazione.
L'A.M.C.M può provvedere, a proprie spese, all'invio di un suo
rappresentante a corsi di
aggiornamento sanitario, di farmaco economia e di carattere sociale
purchè di interesse
comune.
Art 5°
Per la realizzazione degli scopi sociali si avvale di fondi provenienti
dalle quote annuali
dei soci, da contributi volontari di privati e società, da fondi
derivanti dalle iniziative
organizzate.
L'Associazione ha un proprio Codice Fiscale ed un proprio Conto Corrente
presso una
Banca locale.
Art. 6°
L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica.
CAPO 3° : Soci
Art. 7°
Possono far parte della A.M.C.M. i laureati in Medicina e Chirurgia
esercenti la
professione nel Comune di Cologno Monzese.
Art. 8°
L'iscrizione deve essere richiesta per iscritto al Consiglio, il quale
decide
sull'accettazione della richiesta stessa, a maggioranza semplice.
Nel caso in cui la domanda d'iscrizione venga respinta, è ammesso
ricorso
all'Assemblea.
I medici che non hanno rapporti di dipendenza o convenzione con
il Servizio Sanitario
Nazionale dovranno allegare, alla domanda di iscrizione, una fotocopia
autenticata del
Certificato di Laurea.
Art. 9°
I Soci sono tenuti a versare un contributo annuale di iscrizione che
verrà determinato
annualmente dal Consiglio .
Sono esentati da tale contributo i neolaureati in attesa di occupazione
o con
occupazione occasionale, per un periodo massimo di due anni.
Il Consiglio decide annualmente alla unanimità e ne informa
l'Assemblea, l'iscrizione
di Soci Emeriti e Soci Sostenitori, esentati dal versamento della quota
associativa.
I Soci non paganti hanno facoltà consultiva in Assemblea, ma
non hanno diritto di voto.
Art. 10°
I Soci si impegnano ad applicare le delibere assembleari votate, a
rispettare le tariffe
minime per certificazioni e prestazioni mediche previste dall'Ordine
dei Medici, dai
Sindacati di categoria rappresentativi ed approvate dall'Assemblea.
CAPO 4° : Organi della Associazione
Art. 11°
Sono organi della A.M.C.M.:
a) L' Assemblea
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) I Revisori dei Conti
Art. 12°
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno
una volta
all'anno, entro il 30 aprile, con invio di lettera da recapitare almeno
15 (quindici) giorni
prima della riunione.
Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno, approva il bilancio
consuntivo e
preventivo per l'anno successivo, provvede al rinnovo delle cariche
sociali, delibera
sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto vigente.
Art. 13°
La convocazione straordinaria della Assemblea viene effettuata dal
Consiglio Direttivo
o quando ne venga fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo da
almeno un quinto dei
Soci, i quali debbono specificare gli argomenti da trattare.
Viene convocata con lettera da recapitare entro 8 (otto) giorni dalla
data stabilita.
In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta
telefonicamente, dal
Consiglio Direttivo, entro 3 ( tre ) giorni dalla data stabilita.
Art. 14°
L'Assemblea è presieduta dal Socio più anziano d'età
presente.
Art. 15°
L'Assemblea è valida se sono presenti almeno la metà
dei soci e decide con la
maggioranza della metà più uno dei presenti.
Qualora non si raggiunga la presenza della metà dei soci, l'Assemblea
di seconda
convocazione, da convocarsi non prima che siano trascorse ventiquattro
ore dalla
precedente delibererà, con la maggioranza della metà
più uno, qualunque sia il numero
dei presenti purchè questo sia superiore al numero dei Consiglieri
in carica.
Art. 16°
All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti
.
Hanno diritto di voto i Soci che sono in regola con il pagamento della
quota associativa.
Sono ammesse deleghe: ogni Socio può avere una sola delega.
La delega deve essere scritta su ricettario personale, datata e firmata.
Art. 17°
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque ) membri, che
durano in carica tre anni e
sono rieleggibili.
Possono essere eletti i Soci regolarmente iscritti alla Associazione
da almeno un anno.
Art. 18°
L'elezione del Consiglio Direttivo avviene a scheda segreta. Ogni scheda
può contenere
fino a cinque nominativi: risultano eletti i Soci che hanno riportato
maggior numero di
voti.
I consiglieri eletti nominano, a maggioranza semplice, il Presidente,
il Vice Presidente,
il Segretario Tesoriere.
Art. 19°
Qualora il numero dei Consiglieri, nel corso del loro mandato, risultasse
per qualsiasi
motivo ridotto, subentrerà nel Consiglio Direttivo il primo
dei non eletti. Quest'ultimo
resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio
Direttivo.
In caso di mancanza di tutto il Consiglio o di dimissioni di 3/5 dello
stesso, si procederà
a nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni.
Art. 20°
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalità
della Associazione previste
nel CAPO 2°. Ad esso spettano tutti i più ampi
poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Viene riconosciuto ai Consiglieri un rimborso spese annuale che, proposto
dal
Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato dai soci in sede
di Assemblea ordinaria.
Art. 21°
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi
ed in giudizio,
essendo a Lui deferita la firma dell'Associazione. Il Presidente può
delegare il Vice
Presidente o un Consigliere a rappresentarlo o sostituirlo temporaneamente.
Art. 22°
L'Assemblea elegge, a scheda segreta, due Revisori dei Conti che restano
in carica tre
anni e possono essere rieletti.
I Revisori si riuniscono annualmente e controllano il bilancio annuale
che verrà
presentato in Assemblea e le relative pezze giustificative, redigendo
una relazione sulla
attività svolta.
CAPO 5° : Disposizioni finali
Art. 23°
Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, valgono le norme e
le disposizioni di
legge in materia.