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I.D.I.S.

 

Istituto per la Dottrina e l'Informazione Sociale

 

 

 

STATUTO

 

 

Art. 1 - Denominazione

  • E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata:

    ISTITUTO per la DOTTRINA e l'INFORMAZIONE SOCIALE (I. D. I. S.),

    con sede in Roma via del Teatro Valle, 51.

     

  • Art. 2 - Scopo

  • L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio e la propagazione della Dottrina Sociale proposta dal Magistero della Chiesa Cattolica.

    A tal fine:

    - organizza incontri, seminari, convegni di studi;

    - organizza corsi di formazione civico-culturali;

    - promuove e svolge ricerche, studi e pubblicazioni anche su commessa;

    - organizza ogni altra attività utile ed opportuna per il conseguimento dei fini associativi.

    L' I.D.I.S. è autonomo rispetto a qualunque altra Associazione, gruppo, movimento o istituzione religiosa, accademica o politica.

     

  • Art. 3 Organi sociali

  • Sono organi del I.D.I.S.:

    a) Il Rettore:

    Il Rettore viene eletto con maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Soci e resta in carica per 10(dieci) anni.

    1) detiene la titolarità e la piena rappresentanza giuridica e patrimoniale dell'Associazione, che può delegare in tutto o in parte ad uno o più membri del Consiglio Direttivo;

    2) vigila sulle attività dell'Istituto allo scopo di garantirne sia il rispetto dei fini sociali che la conformità dottrinale al Magistero della Chiesa Cattolica;

    3) imposta, coordina e organizza le attività opportune per il raggiungimento dei fini sociali.

    4) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

    5) Propone all'Assemblea dei Soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività.

    b) Il Consiglio Direttivo

    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Rettore e resta in carica 5 (cinque) anni

    Si compone di tre membri, che coadiuvano lo stesso nei compiti di organizzazione e direzione dell'attività associativa:

    - Il Conservatore: coadiuva il Rettore nello svolgimento dei compiti di cui al punto 2

    - Il Direttore: coadiuva il Rettore nello svolgimento dei compiti di cui al punto 3

    - Il Tesoriere: coadiuva il Rettore nella attività di reperimento dei fondi necessari al raggiungimento dei fini associativi e nella gestione amministrativa dell'Istituto.

    I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

    Nel caso di istituzione degli Organi consultivi di cui al succ. Art. 5, entrano inoltre a far parte del Consiglio Direttivo, sempre con compiti consultivi, un delegato del Comitato Scientifico e un delegato del Comitato d'Onore eletti con maggioranza semplice all'interno dei rispettivi Organi.

    c) L'Assemblea dei Soci

    L'Assemblea dei Soci si riunisce annualmente entro il 30 giugno su convocazione effettuata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione da parte del Rettore, o in caso di suo impedimento da parte del Direttore.

    Sono ammesse deleghe purché in forma scritta a favore di altri Soci. Ciascun Socio non può rappresentare più di 3 Soci.

    L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci dotati di diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di Soci.

    Viene presieduta dal Rettore o da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Rettore stesso. Nel caso che il Rettore, per causa di forza maggiore, sia impossibilitato a presenziare e non abbia provveduto a delegare il suo rappresentate, viene presieduta dal Direttore.

    - Approva la relazione annuale presentata dal Rettore sull'attività svolta.

    - Approva la relazione annuale presentata dal Tesoriere deliberando sul bilancio consuntivo e preventivo.

    - Elegge il Rettore a maggioranza assoluta.

    - Elegge a maggioranza semplice i membri del Consiglio Direttivo.

     

  • Art. 4 Dei Soci

  • a) Categorie di Soci

    Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti alla fondazione dell'Associazione o coloro che sono stati dichiarati tali dal Consiglio Direttivo entro dodici mesi dalla costituzione della stessa.

    Partecipano alle Assemblee con diritto di voto. Nel caso di parità di voti ricevuti per la designazione alle cariche sociali, il Socio Fondatore prevale sul Socio Ordinario.

    Soci Ordinari: sono coloro che, accettando i principi e gli scopi sociali, chiedono di far parte dell'Associazione e vengono accettati secondo la procedura prevista nell'Art. 4/b.

    Partecipano alle Assemblee con diritto di voto.

    Soci Onorari: sono costituiti dalle personalità chiamate a far parte degli Organi Consultivi di cui all'Art. 5.

    Partecipano alla vita dell'Associazione pur non essendo dotati di voto deliberativo.

    b) Accettazione dei Soci

    Le richieste di iscrizione all'Associazione, in qualità di Socio Ordinario, devono essere accompagnate da una lettera di presentazione firmata da un Socio Fondatore o da due Soci Ordinari e sono sottoposte alla insindacabile approvazione del Consiglio Direttivo.

    c) Quote sociali.

    L'ammontare delle quote sociali è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità finanziarie dell'Istituto.

    d) Soci prestatori d'opera

    I Soci che a qualsiasi titolo prestino la loro opera allo svolgimento delle attività dell'Istituto, possono ricevere un compenso a titolo di rimborso spese o nella forma che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuna.

    e) Perdita della qualifica di Socio

    La qualifica di Socio si perde per:

    - recesso mediante lettera di dimissioni presentata al Consiglio Direttivo;

    - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di comportamento contrario allo scopo sociale.

    I Soci Fondatori o Ordinari che assumano cariche politiche elettive entrano a far parte di diritto, per tutta la durata dell'incarico assunto, della categoria dei Soci Onorari, rientrando nella categoria di provenienza allo scadere del mandato.

     

  • Art. 5 - Organi consultivi

  • Il Rettore, qualora lo ritenga utile al raggiungimento dei fini sociali, può procedere alla istituzione di un Comitato Scientifico e di un Comitato d'Onore.

    Essi sono convocati e presieduti dal Rettore che si avvale della loro collaborazione e del loro consiglio nel definire e attuare le iniziative previste dai fini societari.

    IL COMITATO SCIENTIFICO:

    E' costituito da personalità del mondo culturale e accademico invitate a farne parte sulla base della loro attività scientifica, accademica e divulgativa nel settore di interesse dell'Istituto.

    IL COMITATO D'ONORE:

    E' costituito da personalità del mondo Ecclesiale, Politico e Sociale invitate a farne parte sulla base della loro attenzione anche operativa ai temi proposti dalla Dottrina Sociale.

     

  • Art. 6 - Patrimonio e risorse economiche

  • Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, nonché da donazioni, erogazioni e lasciti eventuali.

    Il fondo di esercizio per il conseguimento degli scopi statutari è costituito da:

    - le rendite patrimoniali;

    - i contributi di Enti pubblici o privati;

    - i contributi di singoli benefattori;

    - le quote dei Soci;

    - le plusvalenze derivanti dalle attività editoriali e di consulenza svolte dall'Associazione.

     

  • Art. 7 - Scioglimento dell'Associazione

  • Nel caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio e il fondo di riserva, verranno devoluti, su delibera dell'Assemblea dei Soci ad un Ente o Istituzione reputata in consonanza dottrinale e operativa con i fini statutari dell'Istituto.

     

  • Art. 8 - Varie

  • Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.