ELENCO DI NORME, LEGGI, DISPOSIZIONI MINISTERIALI, SENTENZE DI CASSAZIONI CHE REGOLANO IN MATERIA DI DIRITTO L'INSTALLAZIONE D'ANTENNA
legge 6.5.1940 n.554
artt.1,2,3,11,e art.179 R.D.29.2.1936 n.645;
Regio Decreto 11.12.1941
n.1555;
Dcreto Leg. Luogotenenziale 5.5.1946
n. 382 artt. 1 e 2 ultimo comma;
Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947
art. 21 (Gazzetta Ufficiale n.298, edizione straordinaria),entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
Decreto del Ministero delle Poste
e delle Telecomunicazioni - apparso anche sul Radiocorriere n. 11-14 del 20 Marzo 1954;
Cassazione seconda sezione civile, sentenza n. 2160 dell'8 Luglio 1971;
Decreto
Presidente della Repubblica n. 156 del 29.03.1973 artt. 231-232-233 e 315-397, (Ed altri articoli dello stesso Codice P.T.).G.U. 3/5/1973 n.113;
Corte di Cassazione
a sezione unite sentenza n.3728 del 22/10/76, (che afferma la piu' ampia facolta' per il titolare dell'utenza radiofonica e televisiva, di installare sulla proprieta' altrui e sulle parti comuni dell'edificio antenne destinate non solo alla ricezione televisiva, ma anche radioriceventi e trasmittenti da amatore, applicando analogicamente l'art.1 L.554/1940);
Cassazione seconda sezione civile, sentenza n.74 dell'16 Dicembre 1983, (Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualita' di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente di porzione di proprieta' altrui o condominiale, nei limiti in cui cio' non si traduca in un'apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilita' di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore, nella disciplina della Legge 6 Maggio 1940 n.554 e del decreto legge 29/3/1973 n. 156 dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto di installazione costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facolta' compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 della costituzione e che pertanto, un pari dovere ed una pari facolta' vanno riconosciuti anche nel caso delle antenne da radioamatore; il radioamatore quindi ha diritto di mettere i cavi esternamente, se non si possono collocare all'interno e l'amministratore non puo' opporsi. L'amministratore non puo' imporre ne' condizioni ne' dimensioni ne' limiti di numero di antenne purche' naturalmente si resti nei del ragionevole);
Consiglio di stato
, con decisione n. 594 del 20/10/88, (l'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione delterritorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche; pertanto, non necessita di concessione o autorizzazione edilizia piu' di quanto ne necessitano le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ai sensi dell'art. 397 D.P.R. 29 Marzo 1973 n.156, l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e' competente ad autorizzare l'intallazione di stazioni radioelettriche ad uso privato e della relativa antenna ed il comune non puo' sindacarne le dimensioni).