REGOLAMENTO
1) PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO - Ai sensi dell'art. 2
n° 1 decreto legislativo n. 111 del 17/03/95 di attuazione della Direttiva
90/314/CEE i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore ovvero
estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte : a)trasporto
: b)alloggio : c)servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis).... che costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico" .
2) CAMPO DI APPLICAZIONE - Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati,
aventi ad oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato,
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate
nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto,
sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che
estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°
1084 di rettifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa
al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché
dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95. Le presenti condizioni invece
non si applicano ai contratti aventi ad oggetto l'offerta di uno solo degli
elementi richiamati in premessa, che rientrando nelle previsioni di cui
all'art. n°1, n°3 e n° 6 CCV, saranno disciplinati da quanto
previsto agli articoli n° 17, n° 23 e dalle altre disposizioni
della CCV connesse.
3) PRENOTAZIONI - L'accettazione delle prenotazioni è subordinata
alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte
dell'Organizzatore. L'Agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare
licenza, potrà rilasciare al Consumatore, ai sensi dell'art. n°
6 del Decr. legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso
della conferma di cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative
al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr.
Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
4) PAGAMENTI - All'atto della prenotazione dovrà essere versato
un acconto pari al 25% del prezzo ivi inclusa l'intera quota di iscrizione,
quando prevista, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno
30 giorni prima della partenza, sempre che la prenotazione sia stata confermata
ai sensi del precedente art. 3. Per le prenotazioni in epoca successiva
alla data sopraindicata, l'intero ammontare dovrà essere versato
al momento della prenotazione in unica soluzione. La mancata effettuazione
dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa nel contrattato, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo
il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.
5) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO - I prezzi indicati nel contratto
possono essere modificati fino ai 20 gg precedenti la data fissata per
la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: *costi di trasporto,
incluso il costo del carburante; *diritti e tasse su alcune tipologie di
servizi turistici, quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti; *tassi di cambio applicati al pacchetto
in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del
programma come ivi riportata. Se prima della partenza l'Organizzatore è
costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale
del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al consumatore. A tali fini si considera significativa una
modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione
su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceva
una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica
del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal
contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la
modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione
delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore
dovrà dare comunicazione della propria decisione all'organizzatore
o all'intermediario entro 2 gg lavorativi da quando è venuto a conoscenza
della modifica, che altrimenti si intende accettata. L'organizzatore, qualora
dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano
di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari
a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per serie e giustificate e comprovate ragioni, l'organizzatore
fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente
indispensabile. Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già
accettate, obbligano l'organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano
essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito
al consumatore delle maggiori spese sostenute.
6) RECESSO DEL VIAGGIATORE - Il consumatore può recedere dal
contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché
gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del
precedente art. 5, 3° comma, nel qualcaso, ove eserciti il recesso,
ha diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico,
ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta
al momento del recesso. Il pacchetto turistico, di cui il consumatore decida
di usufruire, dovrà essere d'importo non inferiore a quello originariamente
previsto. Se l'organizzatore o, per suo conto, il venditore non sono in
grado di proporre un pacchetto di importo equivalente o superiore, il consumatore
ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Al consumatore che receda
dal contratto per casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi
del presente articolo, saranno addebitate la quota d'iscrizione, se prevista,
nonché a titolo penale le somme qui di seguito indicate: a) viaggi
con servizi regolari di linea a tariffa normale - soggiorni in appartamenti,
residence, ville e villaggi in formula affitto: *10% della quota di partecipazione
sino a 15 gg di calendario prima della partenza; *30% della quota di partecipazione
sino a 3 gg lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza; *100%
della quota di partecipazione dopo tali termini. b) voli noleggiati o speciali
(fino a 5 ore di volo diretto) - viaggi con voli regolari a tariffa speciale
- viaggi di gruppo con altri mezzi: *10% della quota di partecipazione
fino a 21 gg di calendario prima della partenza; *30% della quota di partecipazione
da 20 a 15 gg di calendario prima della partenza; *50% della quota di partecipazione
da 14 a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
*100% della quota di partecipazione dopo tale termine. c) voli noleggiati
o speciali (oltre 5 ore di volo diretto) - I.T. di gruppo, intercontinentali
- crociere marittime: *10% della quota di partecipazione sino a 30 gg di
calendario prima della partenza; *30% della quota di partecipazione da
29 a 18 gg di calendario prima della partenza; *50% della quota di partecipazione
da 17 a 10 gg di calendario prima della partenza; *75% della quota di partecipazione
da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato)
prima della partenza; *100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
Nel caso di gruppi precostituito pacchetti turistici costruiti su misura,
conformemente alle specifiche e personali indicazioni del cliente, le somme
cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
7) SOSTITUZIONI - Il cliente rinunciatario può farsi sostituire
da altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato per scritto
entro 4 gg lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque
tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona
diversa dal cliente rinunciatario; c) il soggetto subentrante rimborsi
all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione
nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione
della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere
la sola quota d'iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente
responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera c del presente articolo.
8) MANCATA ESECUZIONE DEL VIAGGIO - Il consumatore può esercitare
i diritti previsti dal precedente art. 6 commi 1° e 2°, anche nel
caso in cui prima della partenza, l'organizzatore, per qualsiasi ragione,
tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi l'impossibilità
di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L'organizzatore può
annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo
previsto dei Partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza
5 gg lavorativi prima della data in cui i servizi turistici dovevano avere
inizio. In tal caso, così come nell'ipotesi del recesso di cui al
precedente art.6 commi 1° e 2°, l'organizzatore sarà tenuto
al solo rimborso delle somme percepite entro 7 gg lavorativi del momento
del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - I partecipanti dovranno essere muniti
di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito
e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre
dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza,
a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a cause della loro inadempienza
alle soprannominate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire
all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore,
all'atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio,
sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La sistemazione alberghiera, in assenza
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti pubbliche autorità
dei paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce,
è stabilita dall'organizzatore in base ai propri criteri di valutazione
degli standard di qualità.
11) RESPONSABILITA'dell'ORGANIZZATORE - L'organizzatore risponde dei
danni arrecati al consumatore a motivi dell'inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi
turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste
in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanza
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
12) LIMITI DEL RISARCIMENTO - Il risarcimento dovuto all'organizzatore
non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinatola responsabilità, sia a titolo
contrattuale che extra- contrattuale; e precisamente la Convenzione di
Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato
all'Aia nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;
la Convenzione di Parigi nel 1962 sulle responsabilità degli albergatori,
nel testo di cui gli art. 1783 e seguenti c.c., la Convenzione di Bruxelles
del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore. In ogni
caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non
può superare l'importo di "5.000.=Franchi oro Germinal per
qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n°2 CCV. Qualora
il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emandamenti
o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del
pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori
previsti dalle fonti del Diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi
dell'evento dannoso.
13) OBBLIGO DI ASSISTENZA - L'organizzatore è tenuto a prestare
le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizioni di legge o di contratto. L'organizzatore non è
responsabile nei confronti del consumatore per l'inadempimento da parte
del venditore degli obblighi a carico di quest'ultima.
14) RECLAMI E DENUNCE - Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare
per iscritto, sotto forma di reclamo, all'organizzatore la difformità
ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella
sua organizzazione o realizzazione, all'atto stesso del loro verificarsi
o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 g dalla data del previsto
rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano
presentati nel luogo di esecuzione delle prestazione turistiche, l'organizzatore
deve presentare al consumatore l'assistenza richiesta dal precedente art.
13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà
provvedere l'organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine
dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste
del consumatore.
15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO -
Se non espressamente compresa nel prezzo, prima della partenza è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell'organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì
possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio
in caso di incidenti e malattia.
16) FONDO DI GARANZIA - Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
è stato istituito un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore
può rivolgersi ai sensi dell'art. 21 Decr. Legisl. 11/95, in caso
di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, per la
tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo
rimpatrio nel caso di viaggi all'estero, il fondo deve altresì fornire
un immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili
o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento
del Fondo sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'art. 21 n° 5 Decr. Legisl. n° 11/95.
17) FORO COMPETENTE / CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Per ogni controversia
dipendente dal presente contratto, sarà competente esclusivamente
il Foro di Milano. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto
che le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione, esecuzione
del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto
da tanti Arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge
da Presidente nominato dagli Arbitri già designati, ovvero, in mancanza,
del Presidente dei Tribunali di Milano. Il Collegio Arbitrale di Milano
deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo
di conciliazione.
VALIDITÀ' DEL PROGRAMMA - Il programma è valido dal 01
gennaio 1999 al 31 dicembre 1999.
SCHEDA TECNICA - Le quote nel presente opuscolo sono state calcolate
in base ai costi ed ai cambi in vigore al 31/10/97 ed alle tariffe aeree
in vigore al 31/10/98.
ORGANIZZAZIONE TECNICA - International ELLEDUEviaggi di Renato
Lorandi s.r.l. - * Aut.Reg. n. 25268 del 24/11/1988 * Polizza Assicurativa
45218 CEA -
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