Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981 n. 735, concernente l'approvazione del nuovo Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO il r. decreto-legge 9 dicembre 1926 n. 2352, convertito nella legge 12 febbraio 1928, n. 261 sulla costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.);
VISTO la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'U.N.U.C.I.;
VISTO il r. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;
VISTO l'articolo 5 del r. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, che ha sottoposto l'U.N.U.C.I. alla vigilanza del Ministero della guerra;
VISTO il decreto del Presidente della Repubbilca 23 settembre 1949, n. 820, col quale è stato approvato il vigente statuto dell'U.N.U.C.I.
VISTO il decrteo del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24 aprile successivo, concernente "Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia";
VISTO il nuovo statuto deliberato dal Consiglio nazionale dell'U.N.U.C.I. nella riunione del 23 giugno 1979;
CONSIDERATO che il predetto nuovo statuto risulta ispirato all'esperienza acquisita dall'U.N.U.C.I. nell'arco dell'ultimo trentennio ed adeguato alla mutata realtà sociale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
SULLA PROPOSTA del Ministero della Difesa;
DECRETA
E' approvato l'unito
nuovo statuto dell'Unine nazionale ufficiali in congedo d'Italia
composto da 41 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine del
Presidente della Repubblilca, dal Ministro della Difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella raccolta ufficiale delle leggi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Roma, 1 luglio 1981
PERTINI
LAGORIO
(Gazzetta Ufficiale n. 341 del 12-12-1981)
STATUTO
Disposizioni generali
Articolo 1
L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.), con sede centrale in Roma, è l'associazione degli Ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato italiano e che intendono mantenersi uniti per meglio servire lo Stato in ogni tempo nonchè per concorrere agli scopi che esso persegue nel campo della loro preparazione professionale.
Articolo 2
L'U.N.U.C.I., ispirandosi alle tradizioni militari
italiane, provvede in special modo:
Articolo 3
L'U.N.U.C.I. è apolitica e accoglie gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi armati dello Stato, della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, di qualsiasi grado e in qualsiasi posizione nonchè i cappellani militari appartenenti al ruolo ausisiario e a quello della riserva.
Articolo 4
L'U.N.U.C.I. provvede allo svolgimento delle attività
istituzionali con:
Iscrizione all'U.N.U.C.I.
Articolo 5
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. degli ufficiali in congedo è
volontaria e:
Agli ufficiali in congedo, decorati dell'Ordine militare
d'Italia o della medaglia d'oro al V.M., oppure grandi invalidi
di guerra, ovvero gli iscritti che si rendono benemeriti
dell'Ente può essere concessa la tessera U.N.U.C.I. "ad
honorem".
Le relative proposte di
concessione, motivate e presentate dal Presidente nazionale o dai
Delegati regionali, devono essere sottoposte all'approvazione del
Consiglio nazionale.
Articolo 6
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. comporta l'osservanza dello
statuto, nonchè delle norme regolamentari e delle deliberazioni
del Consiglio nazionale.
La tessera dell'U.N.U.C.I.
è equipollente alla carta di identità sotto le condizioni di
cui all'art. 293, 2° comma, del regolamento approvato con r.
decreto 6 maggio 1940, n° 635, e, pertanto, costituisce
documento di riconoscimento valido nel territorio nazionale.
Articolo 7
L'iscritto che commette azioni riprovevoli in contrasto con le finalità dell'U.N.U.C.I. può, con deliberazione del Collegio nazionale dei probiviri, al quale il Presidente nazionale devolve il caso, essere ammonito o sospeso e, in casi di particolare gravità, espulso dall'Unione.
Articolo 8
L'iscritto che incorre nella perdita del grado cessa di
appartenere all'U.N.U.C.I.; quello che incorre nella sospensione
dalle funzioni del grado è sospeso dall'appartenenza
all'U.N.U.C.I.
La Presidenza nazionale
U.N.U.C.I. è tenuta a segnalare al Ministero della Difesa gli
iscritti sottoposti a procedimento disciplinare o penale per
motivi che possono ledere la loro onorabilità.
Organizzazione
Articolo 9
L'U.N.U.C.I. esplica le sue funzioni per mezzo di organi centrali e periferici.
Sono organi centrali:
Sono organi periferici:
Organi centrali
Articolo 10
Il Presidente nazionale rappresenta l'U.N.U.C.I. a tutti
gli effetti morali e giuridici, ne anima, dirige e controlla le
attività.
È nominato con decreto del
Ministro della difesa ed è scelto tra gli ufficiali in congedo
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti
all'U.N.U.C.I. che, per prestigio morale, intellettuale e
culturale, godono di generale estimazione.
Il Presidente nazionale:
convoca e presiede
l'Ufficio di presidenza, il Comitato centrale di amministrazione
e il Consiglio nazionale;
designa al Ministro
della difesa, per la nomina, tre vice Presidenti secondo le norme
dell'art. 11;
nomina il Segretario
generale e il direttore dei servizi amministrativi;
cura l'attuazione
delle delibere adottate dal Consiglio nazionale e dal Comitato
centrale di amministrazione in materia di gestione
amministrativo-contabile; nei casi d'urgenza ha facolt di
adottare provvedimenti di competenza del Comitato centrale di
amministrazione, con eccezione di quelli in materia di
predisposizione dei bilanci e regolamentare, sottoponendo i
provvedimenti medesimi a ratifica dello stesso Comitato centrale
di amministrazione nell'adunanza successiva;
ha facoltà di
delegare ai vice Presidenti lo svolgimento di sue attribuzioni;
propone al Consiglio
nazionale la nomina dei membri del Collegio nazionale dei
probiviri;
propone al Consiglio
nazionale la nomina, quali consiglieri onorari, di persone
estranee all'U.N.U.C.I. che abbiano acquisito benemerenze verso
di essa;
nomina commissioni per
lo studio di speciali argomenti;
esercita le sue
funzioni demandategli dal presente statuto;
dura in carica cinque
anni e può essere confermato;
deve risiedere in Roma
o fissarvi la sua residenza entro trenta giorni dall'assunzione
della carica.
In caso di assenza o di
impedimento, il Presidente nazionale viene sostituito, con le
stesse attribuzioni e facoltà, dal vice Presidente più elevato
in grado o più anziano.
Articolo 11
I vice Presidenti sono scelti fra gli ufficiali iscritti
all'U.N.U.C.I. appartenenti rispettivamente all'Esercito, alla
Marina e all'Aeronautica, dovendo essere rappresentate
nell'Ufficio di presidenza le tre Forze armate.
I vice Presidenti durano in
carica cinque anni e possono essere confermati; devono risiedere
in Roma o fissarvi la loro residenza entro trenta giorni dalla
nomina.
Esercitano le attribuzioni
loro delegate dal Presidente nazionale e assolvono funzioni di
collegamento con le rispettive Forze armate ai fini culturali e
addestrativi affidati all'U.N.U.C.I.
Articolo 12
L'Ufficio di presidenza:
Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Se trattasi di questioni giuridico-amministrative, possono essere sentiti il Direttore dei servizi amministrativi, i capi-servizio e i presidenti di eventuali commissioni.
Articolo 13
Il Segretario generale coadiuva il Presidente nazionale nell'esplicazione della sua attività per la coordinazione degli uffici della presidenza e sovraintende all'impiego del personale della sede centrale. Pu ò essere autorizzato a firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione.
Articolo 14
Il Direttore dei servizi amministrativi coadiuva il Presidente nazionale nella gestione amministrativo-contabile dell'Unione.
Articolo 15
Il Consiglio nazionale è il massimo organo deliberante
dell'U.N.U.C.I. ed è composto dal Presidente nazionale, dai tre
vice Presidenti e dai Delegati regionali.
Esso si riunisce a Roma,
presso la sede centrale, almeno due volte l'anno o quando il
Presidente nazionale ritenga opportuno convocarlo o su richiesta
di un terzo dei suoi membri.
La convocazione del
Consiglio nazionale, indicante l'ordine del giorno, dovrà essere
spedita agli interessati almeno venti giorni prima della data
fissata per le riunioni.
La riunione è valida con
l'intervento di almeno i due terzi dei componenti il consiglio.
Alle adunanze del Consiglio
nazionale assistono, senza diritto a voto, i consiglieri onorari,
i membri del Comitato centrale di amministrazione di cui alle
lettere b) e c) del successivo atr. 17, i sindaci, il Segretario
generale e il direttore dei servizi amministrativi.
Il Consiglio nazionale:
Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a
maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente
nazionale.
Le funzioni di Segretario
del Consiglio nazionale sono svolte dal Sefretario generale o, in
sua assenza, da un ufficiale della presidenza nazionale designato
dal Presidente.<:font>
Articolo 16
Il Collegio nazionale dei probiviri è costituito da un
presidente, due membri effettivi e due supplenti iscritti
all'U.N.U.C.I., appartenenti alle Forze armate e ai Corpi armati
dello Stato e residenti in Roma.
I componenti il Collegio
vengono nominati dal Presidente nazionale, previa delibera del
Consiglio nazionale su proposta dello stesso Presidente, e durano
in carica cinque anni.
L'appartenenza al Collegio
nazionale dei probiviri è incompatibile con qualunque altra
carica nell'Unione.
Il Collegio nazionale dei
probiviri si riunisce su richiesta del Presidente nazionale per
esprimere pareri su questioni di carattere disciplinare o su
vertenze che possono insorgere tra gli iscritti in quanto tali o
tra questi e gli organi centrali e periferici dell'U.N.U.C.I.,
indipendentemente da ogni altra azione prevista e consentita agli
interessati a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Articolo 17
Il Comitato centrale di amministrazione è costituito:
I membri di cui alle presedenti lettere b) e c) durano in
carica cinque anni e possono essere confermati.
Se nel corso del quinquennio
taluno dei componenti viene a cessare dalla carica, si provvede
alla sua sostituzione. Il nuovo nominato resta in carica per il
tempo nel quale sarebbe rimasto il titolare sostituito.
Il Segretario generale ed il
Direttore dei servizi amministrativi assistono, quali consulenti,
alle sedute del Comitato centrale.
Il Comitato si riunisce
almeno quattro volte l'anno, quando il Presidente nazionale
ritenga opportuno convocarlo o quando ne richiedono la
convocazione almeno quattro membri.
L'adunanza è valida quando
è presente la maggioranza dei componenti il Comitato.
Le deliberazioni sono prese
a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Le funzioni di segretario
del Comitato sono affidate ad un iscritto all'U.N.U.C.I.,
designato dal Presidente.
Articolo 18
Il Comitato centrale di amministrazione è l'organo di
ordinaria gestione dell'U.N.U.C.I. In Particolare, in aderenza
agli indirizzi generali fissati dal Consiglio nazionale.
Articolo 19
Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi
e due supplenti nominati dal Ministro della difesa.
Un membro effettivo ed uno
supplente sono designati dal Ministro del tesoro.
I membri durano in carica
tre anni e possono essere confermati.
Procedono al controllo
amministrativo-contabile della gestione U.N.U.C.I. e al termine
di ogni esercizio finanziario presentano al Consiglio nazionale
una relazione sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto.
Organi periferici
Articolo 20
Elemento fondamentale dell'organizzazione periferica è la
Sezione U.N.U.C.I. che si costituisce quando il numero degli
iscritti non è inferiore a cento. Se concorrono particolari
circostanze, Il Presidente nazionale, su proposta del Delegato
regionale, sentito il Comitato centrale di amministrazione, può
costituire sezioni aventi un numero inferiore di iscritti.
Il Presidente di sezione è
eletto, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al
successivo art. 40, dagli iscritti alla sezione ed ai nuclei ad
essa collegati con scelta tra gli iscritti medesimi della sezione
e dei nuclei ed assume la rappresentanza della sezione e dei
nuclei a tutti gli effetti.
La sua elezione deve essere comunicata alla presidenza nazionale.
Dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
In aderenza alle direttive
impartite dalla presidenza nazionale, promuove ed organizza
l'attività culturale, addestrativa e sportiva della sezione ed
attua ogni altra iniziativa suggerita dalle particolari
situazioni locali, specialmente per quanto si riferisce alla
coesione degli iscritti.
Il Presidente di sezione
designa un vice Presidente, da scegliersi fra gli iscritti, che
lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il nominativo
del vice presidente deve essere comunicato alla presidenza
nazionale.
Quando l'impedimento o
l'assenza del presidente si prolunghino oltre il 90° giorno,
egli decade dalla carica e si procede a nuova elezione.
Articolo 21
Presso la sezione è istituito un consiglio di sezione che,
in armonia con le norme di cerattere generale che regolano
l'U.N.U.C.I., assiste il presidente della sezione
nell'esplicazione delle sue attività.
Il consiglio di sezione è
composto dal presidente della sezione, che lo presiede, dal vice
Presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non
superiore a sette, scelti dal Presidente di Sezione fra gli
iscritti che, per la loro particolare esperienza nelle discipline
giuridico-amministrative ovvero nel campo delle attività di
addestramento, sportive, culturali, ricreative, di proselitismo,
assicurino un costante ed efficace impegno in favore degli
associati i cui interessio debbono anche essere rappresentati
alla presidenza nazionale nel quadro delle attività considerate
nell'articolo 2 del presente statuto.
I membri del Consiglio di
sezione durano in carica cinque anni, ma possono cessare
anticipatamente dalla carica per decisione motivata dal
Presidente della Sezione oppure a domanda.
Se nel corso del quinquennio
taluno dei componenti del Consiglio viene comunque a cessare
dalla carica, si provvede almla sua sostituzione e in tal caso il
sostituto resta in carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto
il consigliere sostituito.
Le deliberazioni del
Consiglio di Sezione vengono prese a maggioranza dei voti; in
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Articolo 22
Qualora un Presidente di Sezione non si uniformi,
nonostante richiamo, alle norme del presente statuto e alle
direttive del Presidente nazionale, quest'ultimo ha facoltà di
sottoporre il caso all'ufficio di presidenza nazionale per
l'eventuale sostituzione e la nomina, da parte del Presidente
nazionale, di un commissario straordinario, da scegliersi fra gli
iscritti della Sezione. Il commissario rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo Presidente, la cui elezione deve
avvenire entro sei mesi dalla sostituzione del predecessore.
Se una Sezione non è in
grado di funzionare, l'Ufficio di presidenza nazionale ha
facoltà di scioglierla e di tyrasformarla in nucleo, stabilendo
nello stesso tempo la Sezione della quale il nucleo stesso, e gli
altri eventualmente ad essa collegati, dovranno far parte.
Articolo 23
Quando il numero degli iscritti non raggiunge le cento unità, ma supera le dieci, si costityuisce il nucleo U.N.U.C.I., al quale è preposto un Capo nucleo, nominato dal Presidente della Sezione competente per territorio dal quale dipende a tutti gli effetti. La nomina deve essere comunicata al Delegato regionale ed alla presidenza nazionale.
Articolo 24
L'ufficiale in congedo residente in località dove non esistono Sezioni o nuclei può iscriversi ad una Sezione o a un nucleo di sua scelta.
Articolo 25
Per ciascuna delle regioni indicate nell'art. 131 della
Costituzione della Repubblica Italiana e successive
modificazioni, viene istituito un Delegato regionale.
Ai fini della più economica
e funzionale organizzazione periferica dell'U.N.U.C.I., il
Presidente nazionale, sentito il Consiglio nazionale, può
costituire Circoscrizioni U.N.U.C.I. comprendenti più regioni
limitrofe.
Il Delegato regionale è uno
dei Presidenti di Sezione della Circoscrizione regionale
U.N.U.C.I.; alla sua elezione concorrono tutti i Presidenti delle
Sezioni della Circoscrizione stessa.
Egli rappresenta, nel
Consiglio nazionale, la Circoscrizione U.N.U.C.I. che lo gha
eletto ed è il rappresentante del Presidente nazionale nella
Circoscrizione stessa.
La sede del Delegato
regionale coincide con la sede della Sezione di cui è il
Presidente.
Il Delegato regionale:
indirizza e coordina,
in conformità alle direttive impartite dal Presidente nazionale,
l'attività culturale, addestrativa, sportiva e amministrativa
delle Sezioni della propria Circoscrizione, favorendone i
reciproci legami;
organizza
manifestazioni comuni fra le Sezioni della Circoscrizione e,
d'accordo con i competenti Delegati regionali, anche fra più
Circoscrizioni;
riceve e riepiloga le
istanze delle Sezioni relativamente a quanto previsto dall'art. 2
del presente statuto e le trasmette alla presidenza nazionale,
corredandole di parere.
Articolo 26
Gli organi periferici non possono pubblicare periodici o numeri unici senza autorizzazione della presidenza nazionale.
Disposizioni comuni agli organi centrali e periferici
Articolo 27
Per la partecipazione di organi U.N.U.C.I. a pubbliche manifestazioni si osservano le disposizioni emanate dai Comandi di presidio militare.
Articolo 28
Tutte le cariche sono gratuite.
Al Presidente nazionale, ai
vice Presidenti nazionali, ai componenti il Comitato centrale di
amministrazione, ai sindaci e ai Presidenti di Sezione, per gli
oneri economici connessi con lo svolgimento della propria
attività, può essere attribuito un rimborso spese, non
costituente emolumento, nella misura stabilita dal Presidente
nazionale sentito il Comitato centrale di amministrazione.
Analogo rimborso spese può
essere corrisposto ai componenti di eventuali commissioni
nominate dal Presidente nazionale, che ne stabilisce l'entità
sentito il Comitato centrale di amministrazione.
Il rimborso spese di cui al
comma precedente non cumulabile con quello previsto dal
2° comma del presente articolo.
Articolo 29
Per l'assolvimento dei loro compiti, gli organi centrali e
periferici dell'U.N.U.C.I. possono avvalersi dell'opera di
coadiutori - ufficiali iscritti e sottufficiali in congedo - che
offrono spontaneamente la loro collaborazione.
Ai coadiutori può essere
concesso un rimborso spese, non costituente emolumento, stabilito
dal Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale di
amministrazione.
Alla nomina dei cosdiutori
delle Sezioni U.N.U.C.I. provvedono i Presidenti delle Sezioni,
segnalandone i nominativi alla presidenza nazionale e al Delegato
regionale.
Il numero dei coadiutori per
ciascuna Sezione, viene stabilito, all'inizio di ogni anno, dalla
presidenza nazionale, in base al numero degli iscritti alla
sezione stessa, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Disposizioni amminisrtrative e contabili
Articolo 30
L'anno finanziario dell'U.N.U.C.I. ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Articolo 31
Il bilancio di previsione e il suo conto consuntivo
economico-patrimoniale e finanziario, predisposti dal Comitato
centrale di amministrazione, giusta le norme di legge in vigore,
debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio
nazionale rispettivamente entro il 31 ottobre di ogni anno ed
entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Entrambi i documenti,
nonchè gli atti di straordinaria amministrazione e le delibere
concernenti i rimborsi spese, debbono essere trasmessi, entro
dieci giorni dall'appovazione, al Ministero della difesa, al
Ministero del tesoro e alla Corte dei conti, per i controlli di
competenza, secondo le leggi in vigore.
Articolo 32
La presidenza nazionale assegna annualmente alla Sezione le
somme necessarie per l'attività propria e dei nuclei ad essa
collegati.
La Sezione è tenuta a dare
il rendiconto di gestione alla presidenza nazionale durante
l'anno, con la periodicità stabilita dal regolamento interno.
Articolo 33
La gestione del rimborso spese di cui all'art. 29 per i coadiutori degli organi periferici è affidata al Delegato regionale.
Articolo 34
Le eventuali quote volontarie offerte dagli iscritti "ad honorem" o dagli altri iscritti in aggiunta alla quota annuale di convalidazione della tessera vengono versate dalla Sezione alla presidenza nazionale.
Articolo 35
Il patrimonio dell'U.N.U.C.I. è costituito dai proventi di cui all'art. 4 del presente statuto, dagli eventuali avanzi di gestione che possono essere destinati ad incrementi del patrimonio e dagli altri beni comunque acquisiti.
Articolo 36
La quota annuale di convalidazione della tessera viene, di massima, versata da ogni iscritto direttamente presso la sede della Sezione di appartenenza o attraverso versamenti sul conto corrente della Sezione stessa.
Organi costituiti all'estero
Articolo 37
Previe intese della presidenza nazionale con le competenti
autorità, possono essere costituite all'estero sezioni
U.N.U.C.I. fra gli ufficiali in congedo ivi residenti.
Il Presidente della Sezione
U.N.U.C.I. è eletto dagli iscritti alla Sezione.
Le Sezioni all'estero hanno
amministrazione autonoma e debbono essere autosufficienti: a tale
scopo compilano un proprio bilancio. La quota di convalidazione
annuale della tessera U.N.U.C.I. è stabilita da ciascun
Prtesidente di Sezione in base al valore della moneta e alle
condizioni locali.
La tessera U.N.U.C.I.,
valida solo per il territorio italiano, rilasciata dalla
presidenza nazionale e deve essere convalidata dall'autorità
consolare.
Adesione ad organizzazioni internazionali
Articolo 38
L'U.N.U.C.I può aderire in condizioni di parità e previa decisione del Ministero della difesa, sentito il Ministero degli affari esteri, ad organizzazioni internazionali fra gli ufficiali in congedo, di cui facciano parte enti similari appartenenti a Stati con i quali intercorrono normali rapporti diplomatici.
Rivista "Unuci"
Articolo 39
La presidenza nazionale pubblica la rivista
"U.N.U.C.I." che viene inviata gratuitamente a tutti
gli iscritti.
La rivista può essere
inviata altresì alle vedove ed ai figli di ufficial'anno
finanziario dell'U.N.U.C.I. ha inizio il 1° gennaio e termina il
31 dicembre.
Disposizioni finali
Articolo 40
Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente statuto dovrà essere emanato il regolamento interno di attuazione, che sarà predisposto dall'Ufficio di presidenza nazionale, approvato dal Consiglio nazionale ed emanato dal Presidente nazionale dell'U.N.U.C.I.
Articolo 41
Il presente statuto sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1949, numero 820.
VISTO
d'Ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della difesa: Lagorio
LAGORIO