Convenzione dell' Aja, 29 maggio 1993

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L'Aja, 29 maggio 1993
Capitolo I
Campo di applicazione della Convenzione

Art. 1
La presente Convenzione ha per oggetto:


Art.2
1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente (lo "Stato d'origine") è stato, è o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (lo "Stato di accoglienza") sia a seguito di adozione nello Stato di origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.
2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.


Art. 3
La Convenzione non si applica se gli accordi previsti dall'art. 27, lett. c non sono stati espressi prima che il minore compia l'età di diciotto anni.


Capitolo II
Condizioni delle adozioni internazionali
Art. 4

Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo solo se le autorità competenti dello Stato di origine:

1. che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state assistite coi necessari consigli e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, particolarmente a proposito della conservazione o della rottura, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;
2. che esse hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o constatato per iscritto;
3. che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati e
4. che il consenso della madre, qualora sia richiesto sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore e

1. che questo è stato assistito con consigli e debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora sia richiesto;
2. che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
3. che il consenso del minore all'adozione quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto e
4. che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.


Art. 5
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:


Capitolo III
Autorità Centrali e organismi autorizzati.


Art. 6
1. Ogni Stato contraente designa un'autorità Centrale incaricata di soddisfare agli obblighi che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi sistemi giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più d¡ una Autorità Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che utilizza questa facoltà designa l'Autorità Centrale cui può essere indirizzata qualsiasi comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente, nell'ambito dello Stato medesimo.


Art. 7
1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:


Art. 8
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire i profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.


Art. 9
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente autorizzati nel loro Stato, ogni misura idonea, particolarmente, per:


Art. 10
Possono ottenere l'autorizzazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino la loro idoneità a svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.


Art. 11
Un organismo autorizzato deve:


Art. 12
Un organismo autorizzato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato, se le autorità competenti di entrambi gli Stati non l'abbiano autorizzato.


Art. 13
La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l'estensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e la sede degli organismi autorizzati, sono comunicate da ogni Stato contraente all'Ufficio Permanente della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato.


Capitolo IV
Condizioni procedurali dell'adozione internazionale.


Art. 14
Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all'Autorità Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.


Art. 15
1. Se l'autorità Centrale dello Stato di accoglienza ritiene che i richiedenti sono qualificati e idonei per l'adozione, redige una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacità legale ed idoneità all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale e sui minori che essi sarebbero in grado di accogliere.
2. Essa trasmette la relazione all'Autorità Centrale dello Stato d'origine.


Art. 16
1. Se l'autorità Centrale dello Stato d'origine ritiene che il minore è adottabile:

2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota.


Art. 17
La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi è presa nello Stato d'origine a condizione che:


Art. 18
Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati adottano le misure opportune per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire dallo Stato d'origine e quella d'ingresso e di soggiorno permanente nello Stato d'accoglienza.


Art.19
1. Il trasferimento del minore nello Stato d'accoglienza può aver luogo solo se le condizioni fissate dall'articolo 17 si sono verificate.
2. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinché il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.
3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorità mittenti.


Art. 20
Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando richiesto.


Art. 21
1. Allorché l'adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore nello Stato di accoglienza e l'autorità Centrale di tale Stato ritiene che la permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto non è più conforme al superiore interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del minore, particolarmente al fine di:

2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e della sua maturità, sarà consultato e, se del caso, sarà ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità al presente articolo.


Art. 22
1. Le funzioni conferite all'Autorità Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o da organismi autorizzati in conformità alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi dei rispettivi Stati.
2. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite all'Autorità Centrale in virtù degli articoli da 15 a 21 possono essere esercitate altres¡ in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorità statali competenti, da organismi o persone che:

3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2 comunica regolarmente all'Ufficio Permanente della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati.
4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità al primo comma.
5. Anche se stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità dell'Autorità Centrale o di altre autorità o organismi, in conformità al primo comma.


Capitolo V
Riconoscimento ed effetti dell'adozione


Art. 23
1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati all'art. 17, lettera c, sono stati prestati.
2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione l'identità e le funzioni dell'autorità o delle autorità che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresì, qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità.


Art. 24
Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.


Art. 25
Ogni Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa, le adozioni fatte in conformità a un accordo concluso in applicazione dell'art. 39, comma 2.


Art. 26
Il riconoscimento dell'adozione comporta quello

2. Se l'adozione ha l'effetto di rompere il legame preesistente di filiazione, il minore gode, nello Stato di accoglienza ed in tutti gli altri Stati contraente in cui l'adozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli che dipendono da una adozione che produca tale effetto in ciascuno di questi Stati.
3. I commi precedenti non inficiano l'applicazione di qualunque disposizione più favorevole al minore, in vigore nello Stato contraente che riconosca l'adozione.


Art. 27
1. Quando un'adozione fatta nello Stato d'origine non ha per effetto di rompere il legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che riconosce l'adozione conforme alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto:

2. Alla decisione di conversione si applica l'articolo 23.


Capitolo VI
Disposizioni generali

Art. 28
La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato di origine, le quali richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato debba aver luogo nel suo territorio né a quelle che proibiscono l'affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.


Art. 29
Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che abbia la tutela di questo, finché le disposizioni dell'articolo 4, lettere da a) a c), e dell'articolo 5 lettera a) non sono state rispettate, salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall'autorità competente dello Stato d'origine.


Art. 30
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.
2. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o di un suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.


Art. 31
Salvo quanto previsto dall'art. 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.


Art. 32
1. Non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale.
2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell'adozione.
3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell'adozione non possono ricevere una renumerazione sproporzionata, in rapporto ai servizi resi.


Art. 33
Quando un'autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l'autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene. L'Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune.


Art. 34
Se l'autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo dev'essere tradotto, con certificazione di conformità all'originale. Le spese di traduzione, salvo dispensa, sono a carico dei futuri genitori adottivi.


Art. 35
Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo urgente.


Art. 36
Riguardo a quegli Stati che riconoscono, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili in differenti unità territoriali:


Art. 37
Quando uno Stato riconosce, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.


Art. 38
Qualora in uno Stato diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia di adozione, esso non sarà tenuto ad applicare la Convenzione, se uno Stato con ordinamento giuridico unitario non fosse tenuto ad applicarla.


Art. 39
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali rispetto ai quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati tenuti all'osservanza di tali strumenti.
2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l'applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.


Art. 40
Non è ammessa alcuna riserva alla Convenzione.


Art. 41
La Convenzione è applicabile allorché la domanda prevista dall'art. 14 sia pervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d'origine.


Art. 42
Il segretario generale della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della Convenzione.


Capitolo VII
Clausole finali

Art. 43
1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato all'epoca della Diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.
2. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso il ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.


Art. 44
1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente all'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 46, comma l.
2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.
3. L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti di essa nel termine di sei mesi dall'effettuazione della notifica prevista dall'art. 48, lettera b). Un'eventuale obiezione può essere sollevata altresì da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione, successive all'adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario.


Art. 45
1. Se uno Stato comprende due o più unità territoriali, nelle quali si applicano differenti sistemi di diritto alle materie contemplate da questa Convenzione, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione esso può dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in ogni momento modificare la dichiarazione facendone una nuova.
2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi di questo articolo, la Convenzione si applica al suo intero territorio.


Art. 46
1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi che segue il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione previsto dall'articolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore:


Art. 47
1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al depositario.
2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di dodici mesi che segue la data della ricezione della notifica da parte del depositario. Se è specificato nella notifica un periodo più lungo perché abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo spirare del periodo in questione, dopo la data di ricezione della notifica.

Art. 48
Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato, agli altri Stati che hanno partecipato alla Diciassettesima Sessione, agli Stati che abbiano aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 44: