INDICE degli ARTICOLI della Convenzione di Lima 1993 :

TITOLO I - Ambito di applicazione della convenzione

TITOLO II - Autorità centrali ed organismi autorizzati ad effettuare procedure di adozione

TITOLO III - Procedimento

TITOLO IV - Disposizioni finali

 


 CONVENZIONE di Lima del 17 DICEMBRE 1993

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PERÙ IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI.

(Entrata in vigore: 1 marzo 1995).

Riconoscendo che la convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'assemblea generale delle nazioni unite il 20 novembre 1989 considera l'adozione internazionale come sussidiaria per la protezione del fanciullo, che non possa essere adottato né adeguatamente tutelato nel proprio paese di origine:

- riconoscendo che il principio dell'interesse superiore del fanciullo é il fondamento e la base interpretativa del presente strumento giuridico:

- riconoscendo l'importanza di contemplare e salvaguardare il diritto alla identità culturale del minore:

- riconoscendo che il minore interessato dall'adozione internazionale deve avere garanzie equivalenti a quelle di cui gode il minore dichiarato adottabile nello stato:

- considerando che l'adozione dei minori deve essere realizzata da autorità competenti e non deve produrre alcun beneficio indebito per le persone coinvolte nel processo:

- considerando che le parti desiderano ispirare i loro rapporti in materia di adozione dei minori alla maggiore sicurezza reciproca:

Hanno concordato le seguenti disposizioni:

TITOLO I

Ambito di applicazione della convenzione

La presente convenzione ha come scopo:

1. Instaurare un sistema di cooperazione tra le parti che assicuri, nei procedimenti di adozione, la totale eliminazione e la prevenzione della sottrazione, del traffico, della tratta e della vendita dei minori:

2. Assicurare il riconoscimento reciproco delle adozioni effettuate in base alla presente convenzione.

1) agli effetti della presente convenzione s'intende per "minore" ogni persona minore degli anni diciotto. La convenzione é altresì applicabile a coloro che compiono diciotto anni dopo l'inizio del procedimento di adozione. 2) la convenzione é applicabile al caso del minore cittadino di uno degli stati parte, adottato da cittadini dell'altro stato: é applicabile, inoltre, agli apolidi che si trovano nel territorio di uno dei due stati, qualora siano adottati da cittadini dell'altro stato.

TITOLO II

Autorità centrali ed organismi autorizzati ad effettuare procedure di adozione

1. Le parti contraenti designeranno le rispettive autorità centrali, incaricate di adempiere gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

2. Le autorità centrali possono delegare le loro funzioni o parte di esse ad organismi pubblici o privati, debitamente autorizzati dalla parte proponente e accettati dall'altra parte.

3. Le autorità centrali esercitano la vigilanza sugli organismi da esse autorizzati ed applicano o chiedono l'applicazione a questi, da parte delle autorità competenti, delle sanzioni conseguenti alle omissioni od alle violazioni delle norme contenute nella presente convenzione, nelle convenzioni internazionali e nelle leggi a tutela dell'infanzia.

Le parti contraenti s'impegnano reciprocamente a riconoscere soltanto le adozioni internazionali realizzate in conformità alla presente convenzione, tramite le autorità centrali o gli organismi autorizzati indicati nell'articolo 3.

1. Le autorità centrali o gli organismi da esse autorizzati collaborano fra loro e promuovono la collaborazione delle autorità competenti dei rispettivi stati per assicurare la protezione dei minori adottabili e raggiungere gli altri obiettivi della convenzione: in particolare, esse realizzano e seguono, di concerto fra loro, la fase pre-adottiva, che consiste nell'assegnazione di un minore adottabile alle persone ritenute più idonee ad averlo in adozione e seguono la fase posteriore al provvedimento giudiziario.

2. Le autorità centrali s'informano reciprocamente sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di adozione e su ogni altra questione di carattere generale riguardante l'adozione: mantengono continui contatti in merito al funzionamento della convenzione e provvedono ad eliminare gli ostacoli che potrebbero impedirne la realizzazione.

Le autorità centrali, direttamente o tramite gli organismi autorizzati, prendono provvedimenti appropriati per:

1. Conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e degli aspiranti all'adozione, anche con riferimento alla buona riuscita dell'inserimento del minore presso gli adottanti;

2. Facilitare, seguire ed attuare il procedimento di adozione;

3. Impedire benefici materiali indebiti connessi all'adozione e impedire qualunque pratica contraria agli obiettivi della convenzione;

4. Realizzare e promuovere le attività di controllo in materia di adozione nei rispettivi stati;

5. Scambiarsi mutuamente elementi di valutazione in merito alle adozioni internazionali realizzate in conformità alla presente convenzione, mediante rapporti almeno semestrali, per un periodo di tre anni.

Le adozioni considerate nella presente convenzione hanno luogo quando:

1. Il giudice competente abbia dichiarato il minore in stato di abbandono o adottabile;

2. L'autorità centrale dello stato d'origine del minore abbia verificato che l'adozione internazionale risponde all'interesse superiore del minore stesso;

3. L'autorità centrale dello stato di accoglienza del minore garantisca che gli aspiranti alla adozione sono stati dichiarati idonei all'adozione internazionale e sono i più indicati ad adottare il minore proposto;

4. L'autorità centrale dello stato di accoglienza garantisca che il minore sarà autorizzato ad entrare e risiedere permanentemente in tale stato; 5. L'autorità centrale dello stato di origine, conclusa la fase pre-adottiva, abbia assegnato, per quanto di sua competenza, il minore agli aspiranti all'adozione.

TITOLO III

Procedimento

1. Gli aspiranti all'adozione, in possesso della dichiarazione di idoneità, indirizzano la domanda all'autorità centrale dello stato cui appartengono per cittadinanza o ad uno degli organismi autorizzati.

2. L'autorità centrale o l'organismo autorizzato che riceve la domanda invia all'autorità centrale dell'altro stato tutte le informazioni e i documenti relativi a:

- identità e stato personale degli aspiranti all'adozione, inclusa una fotografia recente:

- la loro capacità, le qualità morali e l'attitudine all'adozione;

- la loro situazione personale, compresi i precedenti giudiziari, la situazione familiare e di salute fisica e mentale;

- la loro condizione sociale ed economica;

- le motivazioni che li inducono all'adozione;

- le indicazioni circa il minore o i minori che gli aspiranti desiderano adottare.

3. Tutti i documenti devono essere legalizzati dalla rispettiva autorità consolare e tradotti ufficialmente nella lingua del paese di origine del minore.

L'autorità centrale dello stato d'origine del minore o gli organismi autorizzati trasmettono all'autorità centrale o all'organismo autorizzato dell'altro stato tutte le informazioni concernenti l'età, il sesso, le condizioni fisiche, lo stato di salute e le eventuali particolari necessità del minore adottabile che si ritiene di dover assegnare ai richiedenti.

Le autorità centrali o gli organismi autorizzati, allorché concordano circa l'assegnazione di uno o più minori adottabili ai richiedenti, pongono in essere il procedimento necessario, secondo le leggi del proprio stato, per giungere all'adozione e si mantengono reciprocamente informati su tale procedimento e sulle modalità attuate per portarlo a buon fine.

L'autorità centrale dello stato di accoglienza del minore garantisce, secondo la propria legislazione nazionale, il compimento di tutte le azioni necessarie per il riconoscimento dell'adozione e ne informa l'autorità centrale dello stato di origine del minore, trasmettendo la documentazione pertinente.

Qualora, nel corso del procedimento per l'adozione, si verifichino impedimenti tali che, considerato il superiore interesse del minore, rendono inopportuno il riconoscimento dell'adozione, l'autorità centrale che constati tale impedimento ne informa immediatamente l'autorità centrale dell'altro stato allo scopo di stabilire, d'accordo fra loro, le misure più appropriate da prendere per la salvaguardia dei diritti del minore. Durante tale periodo l'autorità centrale assicura la protezione totale del minore fino all'attuazione della misura di protezione definitiva.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Le autorità centrali assicurano la conservazione di tutte le informazioni relative alle origini del minore ed alla sua famiglia, se nota, in un registro delle adozioni, cui é possibile accedere con le autorizzazioni necessarie, nei limiti stabiliti dalle leggi di entrambi gli stati.

Ogni autorità competente, la quale verifichi che non é stata rispettata qualche disposizione della presente convenzione, o che esista il rischio manifesto che non sia rispettata, ne informa immediatamente l'autorità centrale dello stato da cui dipende, affinché siano presi gli adeguati provvedimenti.

La durata della presente convenzione é indefinita. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla ratifica o approvazione da parte di entrambi gli stati.

2. Ciascuno stato contraente può denunziare la convenzione, mediante notifica indirizzata per iscritto all'altra parte. La denunzia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di sei mesi seguente la data di ricezione della notifica.

3. Le procedure di adozione in corso al momento della denunzia sono condotte a termine anche oltre la scadenza del periodo indicato al comma secondo.

4. Ciascuna parte può presentare emendamenti, i quali avranno effetto dopo tre mesi dalla data di accettazione da parte dell'altra.

La convenzione non si applica alle adozioni in casi eccezionali o particolari previsti dalla legislazione di ciascuno dei due stati.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatta a Lima (Perù), il diciasette dicembre millenovecentonovantatré, nelle lingue italiana e spagnola, in due originali facenti ugualmente fede.