PRINCIPALI SENTENZE DI REVISIONE DELLA LEGGE n. 184

EMESSE DALLA CORTE COSTITUZIONALE


Corte Costituzionale:
sentenza 18 febbraio 1988, n.182 (Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, 24 febbraio 1988, n.8); Pres. Saja, Est. Casavola; Menzio. Ord. App. Torino 22 ottobre 1985 (G.U. 1a s.s., n.21 del 1986)
Adozione e affidamento - Adozione di minore di quattordici anni - Condizione del consenso del legale rappresentante - Incostituzionalità (Cost., art. 2,3,30; l.4 maggio 1983, n.184, art. 45,56,57).
Sono illegittimi, per violazione degli artt. 2,3, 1° comma e 30, 1° e 2° comma, Cost. gli art. 45, 2° comma e 56, 2° comma, L. 4 maggio 1983, n.184, nella parte in cui subordinano l'adozione del minore di anni quattordici al consenso, anziché all'audizione del legale rappresentante del minore.


Corte Costituzionale:
sentenza 22 giugno 1989, n.351 (Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, 28 giugno 1989, n. 26); Pres. Saja, Est. Mengoni; Cannizzo c. Cannizzo; interv. Pres. cons. ministri. Ord. App. Torino 15 novembre 1988 (G.U. 1a s.s., n.6 del 1989)
Adozione - Procedimento per la dichiarazione di adottabilità in camera di consiglio - Mancata previsione dell'assistenza di un difensore - Questione infondata di costituzionalità (Cost. art. 24; L. 4 maggio 1983, n.184, disciplina delle adozioni e dell'affidamento dei minori, art. 10).
E' infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 5° comma e 6° comma, L.4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevede, nella fase preliminare del procedimento di adottabilità, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, l'assistenza di un difensore dei genitori o l'obbligo del giudice di avvisare ggli stessi della facoltà di farsi assistere, in riferimento all'art. 24 Cost.


Corte Costituzionale:
sentenza 11 dicembre 1989, n.536 (Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, 20 dicembre 1989, n. 26); Pres. Saja, Est. Spagnoli; Marsili e altra; Fiacchi e altra; Ord. Trib. Min. Roma 9 gennaio 1989(G.U. 1a s.s., n.15 del 1989) e 12 gennaio 1989 (G.U. 1a s.s., n.16 del 1989)
Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Inefficacia del provvedimento straniero di adozione - Apertura della procedura di adozione relativa al minore straniero - Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 10; L.4 maggio 1983,n.184, art. 33, 37).
E' infondata, nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 lett. c), L. 4 maggio 1983, n.184 nella parte in cui consente che siano rese efficaci nello Stato le adozioni di minori stranieri fondate sul consenso espresso davanti ad un notaio dai genitori naturali in favore di una coppia di coniugi italiani, in riferimento agli art. 2 e 3, 1° comma, Cost. (1).
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, lett. c), L. 4 maggio 1983, n.184, nella parte in cui prevede che il provvedimento straniero di autorizzazione o di omologazione successiva all'adozione consensuale non sia associato nella sua integrale efficacia bensì quale presupposto per il procedimento di adozione internazionale disciplinato dalla legge italiana, in riferimento all'art. 10 Cost. (2).
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, ultimo comma, e 37 L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui prevedono l'apertura d'ufficio della procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore straniero, senza che vi sia il preventivo benestare o la mancata richiesta di rimpatrio da parte dello Stato cui il minore appartiene, in riferimento all'art. 10 Cost. (2).


EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL PRIMO COMMA DELL'ART.79


A seguito della sentenza 18 febbraio 1988 n. 183 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza tra adottanti ed adottato supera i quarant'anni, la differenza di età massima tra adottante ed adottato non costituisce impedimento all'estensione, alle precedenti adozioni ordinarie, degli effetti propri dell'adozione legittimante.
Sez. I, sent. n. 417 del 25-01-1989, Spera c. Kaitakj (rv 461536).


IL LIMITE DI 40 ANNI DI ETA' TRA ADOTTANTE E ADOTTANDO

PUO' ESSERE SUPERATO


L'art.4 II co. L. 184/1983 viola l'art. 2 Cost. che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e l'art. 31 Cost. che protegge l'infanzia, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
SENTENZA n. 303 del 18 luglio 1996, dep. 24 luglio 1996 (Pres. Ferri; Rel. Mirabelli) nel giudizio di legittimità promosso dalla Corte di Cassazione - Sez. Unite Civili - La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 II co. L. 4/5/1983 n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento che prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza d'età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.



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