Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
(sintesi del testo approvato dal Senato il 29/1/97
ed in attesa di esame alla Camera)

 

Non è stata ancora approvata la legge sull’obiezione di coscienza che dovrebbe sostituire la legge n. 772/72. In attesa che entri in vigore, eccone, in sintesi, i principali contenuti innovativi:

  1. riconoscimento dell’obiezione di coscienza come diritto soggettivo: "I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi alle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi Armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando... un servizio civile diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della patria" (art. 1);
  2. "... la domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi... nonché l’attestazione sotto la propria responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, circa l’insussistenza delle cause ostative" ;
  3. scelta dell’ente più ampia rispetto a quanto previsto dalla legge corrente (settore pubblico o privato, indicazione fino a 10 enti nell’ambito di una Regione prescelta, possibilità di allegare qualsiasi documento attestante curriculum personale) (art. 4);
  4. accoglimento o rifiuto della domanda da parte del Ministero della Difesa entro 6 mesi dalla presentazione; in mancanza di decisione entro questo termine la domanda è accolta; in caso di rigetto della domanda è possibile fare ricorso al giudice ordinario (pretore) con sospensione della chiamata (art. 5);
  5. assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale (art. 6);
  6. istituzione dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale presso il Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito dell’organizzazione e della gestione della chiamata, dell’assegnazione ad enti e dell’impiego degli obiettori, di stipulare convenzioni con enti, di curare la formazione degli obiettori (avviabili alla Protezione, o previo loro consenso, nei Vigili del Fuoco), di predisporre forme di sperimentazione di difesa civile nonviolenta etc. (art. 8);
  7. assegnazione ad un ente dell’area vocazionale e della regione prescelta dall’obiettore compatibilmente ai posti disponibili ed inizio servizio entro un anno dalla presentazione della domanda (art. 9);
  8. il servizio prevede due periodi: uno formativo ed uno operativo (con possibilità di un periodo di addestramento aggiuntivo per compiti specifici da disciplinare con la Legge sul Servizio Civile Nazionale) e può essere svolto, su richiesta dell’obiettore, in un altro Paese dell’Unione Europea; inoltre, l’ente può impiegare obiettori all’estero in missioni umanitarie gestite dall’ente stesso (art. 9);
  9. istituzione della Consulta Nazionale degli Enti (art. 10);
  10. richiamo in caso di pubblica calamita sino al 45° anno di età (art. 13);
  11. pena detentiva da 6 mesi a 2 anni per l’obiettore che rifiuta di prestare servizio civile o per chi non ha fatto domanda oppure se l’è vista respinta e si comporta allo stesso modo (art. 14);

 

Disegno di legge sul Servizio Civile Nazionale
(legge quadro per l’istituzione del Servizio
Civile Nazionale per i giovani)

 

Il Governo Italiano ha presentato un disegno di legge che istituirebbe un Servizio Civile Nazionale "al fine di coinvolgere i cittadini nel raggiungimento della sicurezza e del benessere della comunità nazionale, in un quadro di pacifica cooperazione internazionale tra gli stati ed i popoli" e per promuovere "azioni concrete al fine di realizzare...la garanzia attiva dei diritti inviolabili dell’uomo...solidarietà, mediante lo sviluppo della partecipazione sociale; la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini;... la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione; la difesa e la promozione dei diritti umani... ; l’educazione alla pace e la soluzione delle controversie internazionali mediante strumenti alternativi e diversi dalla guerra; la tutela della salute; l’educazione e l’integrazione sociale delle persone in difficoltà" (art. 1). Con questo progetto si configura uno scenario portatore di cambiamenti sostanziali.

Il Servizio Civile Nazionale consentirebbe un personale diritto di scelta iniziale tra servizio militare e servizio civile (da effettuarsi "al momento della visita di leva oppure entro 6 mesi dal termine del diritto al rinvio per motivi di studio..." (art. 4, comma 2), con possibilità di spostamento su opzione dall’uno all’altro durante il periodo di leva, e sarebbe aperto:

  1. su base volontaria alle donne di età tra i 18 ed i 26 anni (come il futuro servizio leva e la carriera militare nelle Forze Armate e nella Guardia di Finanza);
  2. su base volontaria ai giovani in esubero per il servizio militare e non fisicamente idonei ad esso e comunque in grado di poterlo sostenere;
  3. agli obiettori di coscienza (il servizio civile, quindi, diverrebbe una modalità di adempimento degli obblighi istituzionali non esclusivamente per questi soggetti);
  4. ai giovani non obiettori che lo scelgano;
  5. in prospettiva ai cittadini stranieri residenti nel nostro Paese;

Un’importante e rivoluzionaria novità sarebbe costituita dalla revisione del Servizio Civile Nazionale, completamente svincolato ed autonomo dal Ministero della Difesa con l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per il Servizio Civile per la gestione amministrativa, la programmazione annuale ed il rapporto con gli enti, mentre alle regioni sarebbe demandato il compito della programmazione delle esigenze, dell’individuazione delle strutture idonee all’impiego dei giovani, delle attività e della cura di interventi per la formazione.

Gli ambiti operativi risulterebbero: assistenza e promozione umana, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, cooperazione e solidarietà internazionale.

Il periodo di formazione andrebbe a sommarsi al servizio operativo (10 mesi) e varierebbe in base all’attività da svolgersi fino ad un massimo di 3 mesi ( per non oltre 13 mesi complessivi di leva a fronte dei 10 mesi previsti dal servizio militare), reintroducendo però una certa disparità di durata tra le due diverse modalità di adempimento agli obblighi di leva (a questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n.470/89).