Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza (sintesi del testo approvato
dal Senato il 29/1/97
ed in attesa di esame alla Camera)
Non è stata ancora approvata la legge sullobiezione di
coscienza che dovrebbe sostituire la legge n. 772/72. In attesa
che entri in vigore, eccone, in sintesi, i principali contenuti
innovativi:
riconoscimento dellobiezione di coscienza come
diritto soggettivo: "I cittadini che, per
obbedienza alla coscienza, nellesercizio del
diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti
delluomo e della Convenzione internazionale sui
diritti civili e politici, opponendosi alle armi, non
accettano larruolamento nelle Forze Armate e nei
Corpi Armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi
di leva prestando... un servizio civile diverso per
natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo
rispondente al dovere costituzionale di difesa della
patria" (art. 1);
"... la domanda non può essere
sottoposta a condizioni e deve contenere
espressa menzione dei motivi... nonché
lattestazione sotto la propria responsabilità, con
le forme della dichiarazione sostitutiva dellatto
notorio, circa linsussistenza delle cause
ostative" ;
scelta dellente più ampia rispetto a quanto
previsto dalla legge corrente (settore pubblico o
privato, indicazione fino a 10 enti nellambito di
una Regione prescelta, possibilità di allegare qualsiasi
documento attestante curriculum personale) (art. 4);
accoglimento o rifiuto della domanda da parte del
Ministero della Difesa entro 6 mesi dalla
presentazione; in mancanza di decisione entro questo
termine la domanda è accolta; in caso di rigetto della
domanda è possibile fare ricorso al giudice ordinario
(pretore) con sospensione della chiamata (art. 5);
assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario
Nazionale (art. 6);
istituzione dellUfficio per il Servizio CivileNazionale presso il Dipartimento degli Affari
Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
il compito dellorganizzazione e della gestione
della chiamata, dellassegnazione ad enti e
dellimpiego degli obiettori, di stipulare
convenzioni con enti, di curare la formazione degli
obiettori (avviabili alla Protezione, o previo loro
consenso, nei Vigili del Fuoco), di predisporre forme
di sperimentazione di difesa civile nonviolenta etc.
(art. 8);
assegnazione ad un ente dellarea vocazionale e
della regione prescelta dallobiettore
compatibilmente ai posti disponibili ed inizio servizio
entro un anno dalla presentazione della domanda (art.
9);
il servizio prevede due periodi: uno formativo ed uno
operativo (con possibilità di un periodo di
addestramento aggiuntivo per compiti specifici da
disciplinare con la Legge sul Servizio Civile Nazionale)
e può essere svolto, su richiesta
dellobiettore, in un altro Paese
dellUnione Europea; inoltre, lente può
impiegare obiettori allestero in missioni
umanitarie gestite dallente stesso
(art. 9);
istituzione della Consulta Nazionale degli Enti
(art. 10);
richiamo in caso di pubblica calamita sino al 45°
anno di età (art. 13);
pena detentiva da 6 mesi a 2 anni per lobiettore
che rifiuta di prestare servizio civile o per chi non
ha fatto domanda oppure se lè vista respinta e si
comporta allo stesso modo (art. 14);
Disegno di legge sul
Servizio Civile Nazionale
(legge quadro per listituzione del Servizio
Civile Nazionale per i giovani)
Il Governo Italiano ha presentato un disegno di legge che
istituirebbe un Servizio Civile Nazionale "al fine di
coinvolgere i cittadini nel raggiungimento della sicurezza e del
benessere della comunità nazionale, in un quadro di pacifica
cooperazione internazionale tra gli stati ed i popoli" e
per promuovere "azioni concrete al fine di
realizzare...la garanzia attiva dei diritti inviolabili
delluomo...solidarietà, mediante lo sviluppo della
partecipazione sociale; la rimozione degli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitano la libertà e luguaglianza
dei cittadini;... la tutela del paesaggio e del patrimonio
storico ed artistico della Nazione; la difesa e la promozione dei
diritti umani... ; leducazione alla pace e la soluzione
delle controversie internazionali mediante strumenti alternativi
e diversi dalla guerra; la tutela della salute; leducazione
e lintegrazione sociale delle persone in difficoltà"
(art. 1). Con questo progetto si configura uno scenario portatore
di cambiamenti sostanziali.
Il Servizio Civile Nazionale consentirebbe un personale
diritto di scelta iniziale tra servizio militare e servizio
civile (da effettuarsi "al momento della visita di leva
oppure entro 6 mesi dal termine del diritto al rinvio per motivi
di studio..." (art. 4, comma 2), con possibilità di
spostamento su opzione dalluno allaltro durante il
periodo di leva, e sarebbe aperto:
su base volontariaalle donne di età tra i 18
ed i 26 anni (come il futuro servizio leva e la
carriera militare nelle Forze Armate e nella Guardia di
Finanza);
su base volontaria ai giovani in esubero per il
servizio militare e non fisicamente idonei ad esso e
comunque in grado di poterlo sostenere;
agli obiettori di coscienza (il servizio civile,
quindi, diverrebbe una modalità di adempimento degli
obblighi istituzionali non esclusivamente per questi
soggetti);
ai giovani non obiettori che lo scelgano;
in prospettiva ai cittadini stranieri residenti
nel nostro Paese;
Unimportante e rivoluzionaria novità sarebbe costituita
dalla revisione del Servizio Civile Nazionale, completamente
svincolato ed autonomo dal Ministero della Difesa con
listituzione dellAgenzia Nazionale per il Servizio
Civile per la gestione amministrativa, la programmazione
annuale ed il rapporto con gli enti, mentre alle regioni sarebbe
demandato il compito della programmazione delle esigenze,
dellindividuazione delle strutture idonee allimpiego
dei giovani, delle attività e della cura di interventi per la
formazione.
Gli ambiti operativi risulterebbero: assistenza e promozione
umana, salvaguardia e valorizzazione dellambiente,
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale, cooperazione e solidarietà internazionale.
Il periodo di formazione andrebbe a sommarsi al servizio
operativo (10 mesi) e varierebbe in base allattività da
svolgersi fino ad un massimo di 3 mesi ( per non oltre 13 mesi
complessivi di leva a fronte dei 10 mesi previsti dal servizio
militare), reintroducendo però una certa disparità di durata
tra le due diverse modalità di adempimento agli obblighi di leva
(a questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della
Corte Costituzionale n.470/89).