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Sommario
La circolare del Ministero delle Finanze n° 37/E del 13 febbraio 1997 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di deducibilità dei costi delle auto aziendali, alla luce delle disposizioni della legge 23.12.1996 n° 662 che ha esteso alle società di persone o di capitali i limiti di deducibilità previsti in precedenza per le sole imprese individuali.
La norma ha chiaramente una portata anti elusiva, posto che si tende a impedire che le aziende portino per intero in deduzione i costi sostenuti per le auto aziendali.
I "nuovi" limiti di deducibilità sono i seguenti :
DEDUCIBILITA' AL 100% | DEDUCIBILITA' AL 50% |
manutenzione | ammortamento del costo di acquisto |
riparazione |
canoni di locazione, leasing, noleggio |
custodia |
carburanti, lubrificanti e altre spese di impiego |
assicurazione |
|
bollo |
|
pedaggi autostradali |
Per le spese di riparazione e di manutenzione valgono comunque i limiti stabiliti dallart. 67, comma 7 del d.p.r. 917/86; peraltro, il plafond del 5% previsto in questa norma non dovrebbe essere composto anche dallintero costo di acquisto dellautomezzo, bensì dal 50%, ossia dalla quota che è possibile portare in deduzione.
Sono esclusi dalle limitazioni suindicate gli automezzi che costituiscono un bene strumentale per lazienda, ossia un bene senza il quale lattività dellazienda non può essere esercitata (es. lautovettura per unimpresa di autonoleggio).
La limitazione non si applica, altresì, nel caso in cui lautovettura (o lautocaravan, il motoveicolo, il motociclo) sia data in uso promiscuo ai dipendenti, che possono farne uso anche per fini personali e per i quali luso dellautovettura costituisce un fringe benefit e concorre alla formazione del reddito per lavoro dipendente.
Auto in uso promiscuo al dipendente
Lart. 3 della legge 662/96 ha modificato la disciplina dellart. 48, comma 3-bis del d.p.r. 917/86; la circolare del Ministero delle Finanze n° 29/E del 7 febbraio 1997 ha stabilito che, con decorrenza dal 1997, il fringe benefit sia pari al 30% della percorrenza annua media di 15.000 chilometri, rilevata dalle apposite tabelle ACI che allo scopo sono state aggiornate e sono disponibili presso il nostro Studio.
Lammontare del beneficio è stabilito in via presuntiva, assoluta, ed è del tutto indipendente dalleffettivo uso del veicolo; chiaramente, nel caso in cui il veicolo sia stato assegnato per una sola parte dellanno, il beneficio andrà riproporzionato alleffettivo godimento. Limporto del beneficio andrà suddiviso in quote mensili da aggiungere allimponibile fiscale della retribuzione percepita dal dipendente.
Se al dipendente vengono già trattenuti degli importi a titolo di contributo al costo del veicolo, il fringe benefit sarà pari alla differenza tra il valore della percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e il costo già addebitato al dipendente.
Per il 1996, invece, il fringe benefit sarà pari al costo specifico sostenuto dallazienda per il veicolo. Lo stesso criterio di calcolo del fringe benefit (costo specifico sostenuto dallazienda) si dovrà seguire nellipotesi in cui lauto aziendale sia data al dipendente esclusivamente per uso domestico o familiare.
Anche le cd. "auto di lusso" potranno essere assegnate al dipendente in uso promiscuo e costituiranno fringe benefit per il dipendente; la Ditta, viceversa, potrà portare in deduzione solo un importo pari al fringe benefit tassato al dipendente, rimanendo indeducibili tutte le altre spese sostenute.
Ad avviso di chi scrive si intende per uso promiscuo anche il caso in cui al dipendente cui è affidata lautovettura sia fatta firmare una lettera di impegno con la quale egli si impegna con lazienda ad utilizzare lauto esclusivamente per il proprio lavoro e non per fini personali quando lauto aziendale sia lasciata nella disponibilità del dipendente durante i periodi non lavorativi (es. fine settimana) e anche quando ciò sia dovuto allimpossibilità materiale di rendere lauto alla Ditta (per es. a causa della lontananza della residenza del dipendente dalla sede aziendale). Ciò perché potenzialmente lauto - rimanendo nella disponibilità del dipendente senza un controllo da parte del datore di lavoro - può da questi essere utilizzata per propri fini e nonostante il divieto contrattuale, ossia può essere utilizzata promiscuamente.
Obbligo di iscrizione alla gestione IVS dellINPS degli esercenti attività commerciale. Estensione dellobbligo di assicurazione ai soci di società a responsabilità limitata.
Lart. 1 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, ha introdotto lobbligo per gli esercenti delle attività commerciali (ivi compresi i soci di società a responsabilità limitata) di iscriversi alla gestione commercianti attiva presso lINPS. La circolare dellINPS n° 25 del 7.2.1997 ha dettato le norme operative in merito. Invitiamo le ditte che esercitano attività commerciale e che sono costituite in forma di S.r.l. a rivolgersi al nostro Studio per valutare lobbligo di iscrizione dei soci alla gestione IVS dellINPS.
In particolare, il comma 202 dellart. 1 della legge citata dispone lestensione, con decorrenza dal 1.1.1997, dellobbligo di assicurazione alla gestione IVS dei soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui allart. 49, comma 1, lett. d) della legge 88/1989 (attività commerciali, turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione di servizi finanziari e relative attività ausiliarie, con esclusione dei professionisti e degli artisti).
Lobbligo assicurativo sussiste per coloro che :
Come fa notare lINPS, la norma del comma 202 estende notevolmente lambito di applicazione dellobbligo di iscrizione alla gestione IVS, comprendo anche il caso di socio lavoratore (cioè colui che partecipa, con carattere di abitualità e prevalenza) di società a responsabilità limitata, anche a socio unico.
Si pone pertanto un problema di non poco conto: come vanno assoggettati a contribuzione i compensi percepiti dai soci di S.r.l., nel caso in cui percepiscano anche un compenso amministratori ?
Secondo la circolare dellINPS dovranno essere assoggettati al contributo del 10% previsto dalla legge 335/1995 i compensi ai soci amministratori (reddito di lavoro autonomo ex art. 49 T.U.I.R.) mentre andranno sottoposti al contributo percentuale della gestione commercianti i redditi di impresa (art. 51 T.U.I.R.) percepiti dai soci e relativi allesercizio dellattività commerciale.
Riassumendo :
Reddito |
Contributo |
Lavoro autonomo (compenso amministratori) |
10% |
Impresa, compresi i redditi da partecipazione contributo fisso, più contributo percentuale su : reddito tra 21.634.601 e 63.054.000 reddito tra 63.054.001 e 105.090.000 reddito oltre 105.090.000 |
L.3.329.565
15,39% 16,39% 0% |
Come è agevole riscontrare, qualunque sia il reddito dimpresa, il commerciante (anche se socio di S.r.l. commerciale) iscritto alla gestione IVS dovrà comunque pagare il contributo sul minimale e attualmente pari a lire 3.329.565 lire.
Liscrizione alla gestione IVS dovrà essere effettuato entro il 20 aprile 1997 mentre il contributo è dovuto con decorrenza dal 1 gennaio 1997.
Per coloro che essendo obbligati alliscrizione nella gestione IVS desiderano coprire periodi assicurativi pregressi, la legge consente - nei limiti della prescrizione - di chiedere liscrizione con effetto retroattivo, riscattando i periodi precedenti mediante il pagamento dei contributi dovuti, maggiorati dei soli interessi legali, mentre per i periodi prescritti è previsto il versamento di una somma pari alla riserva matematica corrispondente ai contributi che sarebbero stati dovuti per gli anni che si intende riscattare.
Per quanto riguarda i soci di società di persone valgono le seguenti regole :
Società in nome collettivo (S.N.C.) : sono iscrivibili i soci che lavorino nella società con abitualità e prevalenza.
ENASARCO: versamento del F.I.R.R. entro il 31 marzo 1997. Tabelle contributive.
Entro la fine del mese di Marzo le aziende dovranno effettuare il versamento allENASARCO delle quote F.I.R.R. maturate sulle provvigioni dovute nel corso dellanno 1996 agli agenti e ai rappresentanti di commercio, unitamente a una distinta contenente lindicazione dei soggetti per i quali si opera il versamento e relative causali.
Per gli agenti e i rappresentanti di commercio cessati nel corso del 1996, la quota del F.I.R.R. relativa allanno 1996 va versata direttamente allagente o al rappresentante.
La misura del contributo F.I.R.R. da applicare sul totale delle provvigioni dovute nel 1996 si desume dalla tabella che segue, distinguendo tra agenti e rappresentanti mono e plurimandatari.
Classi di importo annuo delle provvigioni |
ind. base |
ind. integrativa |
ind. totale |
agenti monomandatari |
|||
fino a 12.000.000 |
1% |
3% |
4% |
da 12.000.001 a 24.000.000 |
1% |
1% |
2% |
oltre 24.000.000 |
1% |
---- |
1% |
Classi di importo annuo delle provvigioni |
ind. base |
ind. integrativa |
ind. totale |
agenti plurimandatari |
|||
fino a 24.000.000 |
1% |
3% |
4% |
da 24.000.001 a 36.000.000 |
1% |
1% |
2% |
oltre 36.000.000 |
1% |
---- |
1% |
Altre notizie in breve
Dispositivi di protezione individuale
. Marcatura CE e obbligo di utilizzo.Il d.lgs. 2/1/1997 n° 10, recante misure di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CEE ha imposto lobbligo di marcatura con il simbolo CE, attestante la conformità del dispositivo alle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i dispositivi individuali di protezione in commercio, ossia di tutti quei dispositivi - ivi compresi gli indumenti specifici di protezione contro determinati rischi (es. caldo, freddo, acidi, ecc.) la cui funzione sia quella di preservare il lavoratore dallazione di determinati fattori di rischio, non altrimenti eliminabili. La marcatura CE deve essere apposta in modo ben visibile direttamente sul dispositivo ovvero, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio.
I dispositivi senza marcatura CE potranno essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 1998 e, se destinati allautosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004.
Luso dei dispositivi individuali di protezione è ammesso quando, per le particolari caratteristiche del lavoro svolto, non sia altrimenti possibile evitare lesposizione del lavoratore a un determinato rischio (attraverso mezzi di protezione collettivi, modifiche alle lavorazioni per diminuire la azione dei fattori di rischio, utilizzo di sostanze o agenti meno dannosi o meno pericolosi, ecc.)
Direzioni del lavoro.
Sono state istituite con decreto del Ministro del Lavoro 7 novembre 1996 n° 687 le direzioni regionali e provinciali per il lavoro, che assommano in sé le funzioni precedentemente svolte dagli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione (rispettivamente U.R.L.M.O. e U.P.L.M.O.) e dagli ispettorati regionali e provinciali del lavoro.
Per i riflessi che si avranno nel mondo del lavoro, la modifica ordinamentale degli uffici periferici del Ministero del Lavoro non avrà alcun rilievo, se non la modifica delle intestazioni delle varie comunicazioni, precedentemente inviate agli uffici anzidetti e da ora inviate alla Direzione Provinciale (o Regionale) del Lavoro.