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circolare informativa riservata ai clienti dello Studio Associato Picchio e Gorretta - Alessandria

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Sommario

 

Auto aziendali e fringe benefit. Deducibilità dei costi delle auto aziendali.

La circolare del Ministero delle Finanze n° 37/E del 13 febbraio 1997 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di deducibilità dei costi delle auto aziendali, alla luce delle disposizioni della legge 23.12.1996 n° 662 che ha esteso alle società di persone o di capitali i limiti di deducibilità previsti in precedenza per le sole imprese individuali.

La norma ha chiaramente una portata anti elusiva, posto che si tende a impedire che le aziende portino per intero in deduzione i costi sostenuti per le auto aziendali.

I "nuovi" limiti di deducibilità sono i seguenti :

DEDUCIBILITA' AL 100%

DEDUCIBILITA' AL 50%

manutenzione ammortamento del costo di acquisto

riparazione

canoni di locazione, leasing, noleggio

custodia

carburanti, lubrificanti e altre spese di impiego

assicurazione

 

bollo

 

pedaggi autostradali

 

Per le spese di riparazione e di manutenzione valgono comunque i limiti stabiliti dall’art. 67, comma 7 del d.p.r. 917/86; peraltro, il plafond del 5% previsto in questa norma non dovrebbe essere composto anche dall’intero costo di acquisto dell’automezzo, bensì dal 50%, ossia dalla quota che è possibile portare in deduzione.

Sono esclusi dalle limitazioni suindicate gli automezzi che costituiscono un bene strumentale per l’azienda, ossia un bene senza il quale l’attività dell’azienda non può essere esercitata (es. l’autovettura per un’impresa di autonoleggio).

La limitazione non si applica, altresì, nel caso in cui l’autovettura (o l’autocaravan, il motoveicolo, il motociclo) sia data in uso promiscuo ai dipendenti, che possono farne uso anche per fini personali e per i quali l’uso dell’autovettura costituisce un fringe benefit e concorre alla formazione del reddito per lavoro dipendente.

Auto in uso promiscuo al dipendente

L’art. 3 della legge 662/96 ha modificato la disciplina dell’art. 48, comma 3-bis del d.p.r. 917/86; la circolare del Ministero delle Finanze n° 29/E del 7 febbraio 1997 ha stabilito che, con decorrenza dal 1997, il fringe benefit sia pari al 30% della percorrenza annua media di 15.000 chilometri, rilevata dalle apposite tabelle ACI che allo scopo sono state aggiornate e sono disponibili presso il nostro Studio.

L’ammontare del beneficio è stabilito in via presuntiva, assoluta, ed è del tutto indipendente dall’effettivo uso del veicolo; chiaramente, nel caso in cui il veicolo sia stato assegnato per una sola parte dell’anno, il beneficio andrà riproporzionato all’effettivo godimento. L’importo del beneficio andrà suddiviso in quote mensili da aggiungere all’imponibile fiscale della retribuzione percepita dal dipendente.

Se al dipendente vengono già trattenuti degli importi a titolo di contributo al costo del veicolo, il fringe benefit sarà pari alla differenza tra il valore della percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e il costo già addebitato al dipendente.

Per il 1996, invece, il fringe benefit sarà pari al costo specifico sostenuto dall’azienda per il veicolo. Lo stesso criterio di calcolo del fringe benefit (costo specifico sostenuto dall’azienda) si dovrà seguire nell’ipotesi in cui l’auto aziendale sia data al dipendente esclusivamente per uso domestico o familiare.

Anche le cd. "auto di lusso" potranno essere assegnate al dipendente in uso promiscuo e costituiranno fringe benefit per il dipendente; la Ditta, viceversa, potrà portare in deduzione solo un importo pari al fringe benefit tassato al dipendente, rimanendo indeducibili tutte le altre spese sostenute.

Ad avviso di chi scrive si intende per uso promiscuo anche il caso in cui al dipendente cui è affidata l’autovettura sia fatta firmare una lettera di impegno con la quale egli si impegna con l’azienda ad utilizzare l’auto esclusivamente per il proprio lavoro e non per fini personali quando l’auto aziendale sia lasciata nella disponibilità del dipendente durante i periodi non lavorativi (es. fine settimana) e anche quando ciò sia dovuto all’impossibilità materiale di rendere l’auto alla Ditta (per es. a causa della lontananza della residenza del dipendente dalla sede aziendale). Ciò perché potenzialmente l’auto - rimanendo nella disponibilità del dipendente senza un controllo da parte del datore di lavoro - può da questi essere utilizzata per propri fini e nonostante il divieto contrattuale, ossia può essere utilizzata promiscuamente.

Obbligo di iscrizione alla gestione IVS dell’INPS degli esercenti attività commerciale. Estensione dell’obbligo di assicurazione ai soci di società a responsabilità limitata.

L’art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, ha introdotto l’obbligo per gli esercenti delle attività commerciali (ivi compresi i soci di società a responsabilità limitata) di iscriversi alla gestione commercianti attiva presso l’INPS. La circolare dell’INPS n° 25 del 7.2.1997 ha dettato le norme operative in merito. Invitiamo le ditte che esercitano attività commerciale e che sono costituite in forma di S.r.l. a rivolgersi al nostro Studio per valutare l’obbligo di iscrizione dei soci alla gestione IVS dell’INPS.

In particolare, il comma 202 dell’art. 1 della legge citata dispone l’estensione, con decorrenza dal 1.1.1997, dell’obbligo di assicurazione alla gestione IVS dei soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all’art. 49, comma 1, lett. d) della legge 88/1989 (attività commerciali, turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione di servizi finanziari e relative attività ausiliarie, con esclusione dei professionisti e degli artisti).

L’obbligo assicurativo sussiste per coloro che :

  1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o della propria famiglia (compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado);
  2. abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi da essa derivanti; tale caratteristica non è richiesta per i coadiutori preposti al punto vendita e per i soci di società a responsabilità limitata (questa deroga permette di includere i soci di S.r.l. che lavorino personalmente e prevalentemente nella società, a differenza dei soci di S.p.A. per i quali la deroga non è prevista);
  3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  4. siano in possesso, ove previsto da norme di legge o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Come fa notare l’INPS, la norma del comma 202 estende notevolmente l’ambito di applicazione dell’obbligo di iscrizione alla gestione IVS, comprendo anche il caso di socio lavoratore (cioè colui che partecipa, con carattere di abitualità e prevalenza) di società a responsabilità limitata, anche a socio unico.

Si pone pertanto un problema di non poco conto: come vanno assoggettati a contribuzione i compensi percepiti dai soci di S.r.l., nel caso in cui percepiscano anche un compenso amministratori ?

Secondo la circolare dell’INPS dovranno essere assoggettati al contributo del 10% previsto dalla legge 335/1995 i compensi ai soci amministratori (reddito di lavoro autonomo ex art. 49 T.U.I.R.) mentre andranno sottoposti al contributo percentuale della gestione commercianti i redditi di impresa (art. 51 T.U.I.R.) percepiti dai soci e relativi all’esercizio dell’attività commerciale.

Riassumendo :

Reddito

Contributo

Lavoro autonomo (compenso amministratori)

10%

Impresa, compresi i redditi da partecipazione

contributo fisso, più

contributo percentuale su :

reddito tra 21.634.601 e 63.054.000

reddito tra 63.054.001 e 105.090.000

reddito oltre 105.090.000

 

L.3.329.565

 

15,39%

16,39%

0%

Come è agevole riscontrare, qualunque sia il reddito d’impresa, il commerciante (anche se socio di S.r.l. commerciale) iscritto alla gestione IVS dovrà comunque pagare il contributo sul minimale e attualmente pari a lire 3.329.565 lire.

L’iscrizione alla gestione IVS dovrà essere effettuato entro il 20 aprile 1997 mentre il contributo è dovuto con decorrenza dal 1 gennaio 1997.

Per coloro che essendo obbligati all’iscrizione nella gestione IVS desiderano coprire periodi assicurativi pregressi, la legge consente - nei limiti della prescrizione - di chiedere l’iscrizione con effetto retroattivo, riscattando i periodi precedenti mediante il pagamento dei contributi dovuti, maggiorati dei soli interessi legali, mentre per i periodi prescritti è previsto il versamento di una somma pari alla riserva matematica corrispondente ai contributi che sarebbero stati dovuti per gli anni che si intende riscattare.

Per quanto riguarda i soci di società di persone valgono le seguenti regole :

  1. Società in accomandita semplice (S.A.S.) :
    1. i soci accomandatari sono iscrivibili se esercitano i compiti di amministrazione della società previsti dalla legge o dallo statuto sociale;
    2. i soci accomandanti sono iscrivibili solo come coadiutori o come lavoratori dipendenti (la legge impone il divieto per il socio accomandante di ingerirsi nella gestione e nella amministrazione della società, compito riservato ai soli accomandatari).

Società in nome collettivo (S.N.C.) : sono iscrivibili i soci che lavorino nella società con abitualità e prevalenza.

ENASARCO: versamento del F.I.R.R. entro il 31 marzo 1997. Tabelle contributive.

Entro la fine del mese di Marzo le aziende dovranno effettuare il versamento all’ENASARCO delle quote F.I.R.R. maturate sulle provvigioni dovute nel corso dell’anno 1996 agli agenti e ai rappresentanti di commercio, unitamente a una distinta contenente l’indicazione dei soggetti per i quali si opera il versamento e relative causali.

Per gli agenti e i rappresentanti di commercio cessati nel corso del 1996, la quota del F.I.R.R. relativa all’anno 1996 va versata direttamente all’agente o al rappresentante.

La misura del contributo F.I.R.R. da applicare sul totale delle provvigioni dovute nel 1996 si desume dalla tabella che segue, distinguendo tra agenti e rappresentanti mono e plurimandatari.

Classi di importo annuo delle provvigioni

ind. base

ind. integrativa

ind. totale

agenti monomandatari

     

fino a 12.000.000

1%

3%

4%

da 12.000.001 a 24.000.000

1%

1%

2%

oltre 24.000.000

1%

----

1%

Classi di importo annuo delle provvigioni

ind. base

ind. integrativa

ind. totale

agenti plurimandatari

     

fino a 24.000.000

1%

3%

4%

da 24.000.001 a 36.000.000

1%

1%

2%

oltre 36.000.000

1%

----

1%

 

Altre notizie in breve

Dispositivi di protezione individuale. Marcatura CE e obbligo di utilizzo.

Il d.lgs. 2/1/1997 n° 10, recante misure di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CEE ha imposto l’obbligo di marcatura con il simbolo CE, attestante la conformità del dispositivo alle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i dispositivi individuali di protezione in commercio, ossia di tutti quei dispositivi - ivi compresi gli indumenti specifici di protezione contro determinati rischi (es. caldo, freddo, acidi, ecc.) la cui funzione sia quella di preservare il lavoratore dall’azione di determinati fattori di rischio, non altrimenti eliminabili. La marcatura CE deve essere apposta in modo ben visibile direttamente sul dispositivo ovvero, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio.

I dispositivi senza marcatura CE potranno essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 1998 e, se destinati all’autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004.

L’uso dei dispositivi individuali di protezione è ammesso quando, per le particolari caratteristiche del lavoro svolto, non sia altrimenti possibile evitare l’esposizione del lavoratore a un determinato rischio (attraverso mezzi di protezione collettivi, modifiche alle lavorazioni per diminuire la azione dei fattori di rischio, utilizzo di sostanze o agenti meno dannosi o meno pericolosi, ecc.)

Direzioni del lavoro.

Sono state istituite con decreto del Ministro del Lavoro 7 novembre 1996 n° 687 le direzioni regionali e provinciali per il lavoro, che assommano in sé le funzioni precedentemente svolte dagli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione (rispettivamente U.R.L.M.O. e U.P.L.M.O.) e dagli ispettorati regionali e provinciali del lavoro.

Per i riflessi che si avranno nel mondo del lavoro, la modifica ordinamentale degli uffici periferici del Ministero del Lavoro non avrà alcun rilievo, se non la modifica delle intestazioni delle varie comunicazioni, precedentemente inviate agli uffici anzidetti e da ora inviate alla Direzione Provinciale (o Regionale) del Lavoro.