Il lavoro a domicilio
Con particolare riferimento al settore tessile artigianoIl lavoro a domicilio è una particolare forma di lavoro subordinato dove risulta attenuato e, in pratica, inesistente il potere disciplinare del datore di lavoro, atteso che il lavoratore svolge la sua attività allinterno del proprio domicilio o in luogo di cui egli abbia la disponibilità (purché non di proprietà del datore di lavoro, anche se viene corrisposto un affitto) e con macchine e attrezzature, di norma molto semplici, fornite dal datore di lavoro o procurate direttamente dal lavoratore. Il lavoratore può farsi aiutare da membri della propria famiglia ma non può avere alle sue dipendenze lavoratori salariati, né apprendisti.
Normalmente le materie prime o i semilavorati sono forniti direttamente dal datore di lavoro (definito "committente") e ritirati dallo stesso direttamente o per tramite di terze persone.
La subordinazione consiste in una generica soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, concretizzantesi in direttive tecniche e in verifiche sulla qualità dei prodotti realizzati.
La disciplina contrattuale per le aziende artigiane del settore abbigliamento che si servono del lavoro a domicilio è dato dallart. 62 del CCNL 7.5.1993
Prima dellinizio del lavoro a domicilio, il committente deve presentare unapposita domanda, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro, nella quale indica, tra le altre cose, le lavorazioni effettuate, i minuti necessari per ciascuna lavorazione, la tariffa di cottimo desumibile applicando la retribuzione oraria di un operaio interno di pari qualificazione maggiorata della percentuale di cottimo contrattualmente prevista e le maggiorazioni di cottimo a titolo di 13° mensilità, TFR, ferie e festività. La quota oraria di retribuzione viene divisa per 60 ricavando la quota minuto che, moltiplicata i pezzi e i minuti di lavorazione per ciascun pezzo, dà origine alla retribuzione spettante al lavoratore per il singolo periodo.
Il lavoratore a domicilio deve essere munito di uno speciale libretto personale di controllo nel quale vengono annotate le quantità di materie prime e/o semilavorati consegnati allo stesso e da questi riconsegnati al datore di lavoro. Questo libretto funge anche da bolla di accompagnamento della merce ed è indispensabile per poter retribuire correttamente il lavoratore.
La domanda di iscrizione al registro dei committenti del lavoro a domicilio deve essere presentata presso la Direzione del Lavoro competente per ciascuna provincia in cui risiede almeno un lavoratore a domicilio.
Ogni volta che il CCNL subisce una variazione (aumento di paga, ecc.) o si inserisce una nuova lavorazione, deve essere effettuata una apposita comunicazione in carta libera nella quale si devono indicare le nuove tariffe di cottimo (solo le variazioni economiche, se la tariffa è già stata precedentemente indicata, anche la descrizione della lavorazione e i minuti necessari per compierla se si tratta di nuova lavorazione).
I lavoranti a domicilio non possono essere messi in CIG e non maturano il TFR in quanto il relativo importo è stato già calcolato nella maggiorazione di paga.
Le maggiorazioni previste dal CCNL per le aziende artigiane del settore abbigliamento sono:
22% a titolo di ferie, 13°, festività nazionali e infrasettimanali
3% a titolo di rimborso spese forfettario (uso di macchine, locali, energia e accessori)
7,4% calcolato sia sulla paga che sulle maggiorazioni del 22% e del 3% a titolo di TFR.
Nel settore artigiano, i lavoratori a domicilio e gli operai scontano gli stessi contributi, in quanto non è previsto il contributo INPS per la cassa integrazione guadagni che non esiste per il settore in esame.