Orario di lavoro giornaliero e riposo intermedio.
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste, in via generale, una disciplina delle pause (riposo intermedio) spettanti ai lavoratori durante la prestazione lavorativa.
Detta disciplina riguarda solo specifiche mansioni o specifiche tipologie o classi di lavoratori, tra cui si possono ricordare:
i lavoratori addetti ai VDT (videoterminali): art. 54 D.Lgs. 626/1994. La pausa spettante è di15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT, salva diversa previsione contrattuale;
lavoro dei minori: artt. 20 e 21 legge 977/1967. Il lavoro dei minori non può durare continuativamente più di 4 ore e mezza; se superiore, deve essere intervallato da un riposo di almeno 1 ora. Nel caso di lavorazioni pericolose, la Direzione Provinciale del Lavoro può ridurre la durata della prestazione continuata a un massimo di tre ore, cui deve seguire un riposo.
permessi per allattamento: art. 10 legge 1204/1971. La legge dispone che i permessi (2 ore per orario di lavoro superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario) durano entrambi 1 ora e possono essere cumulati.
A livello comunitario è stata emanata la direttiva 104/93/CE che regola la materia dellorario di lavoro e, allart. 4, così recita: "Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora lorario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale".
La direttiva non è ancora stata attuata dallo Stato italiano (già messo in mora dalla Commissione Europea), né la stessa può avere efficacia "orizzontale" (ossia non può creare situazioni di diritto soggettivo spettante ai singoli lavoratori i quali, pertanto, non possono pretendere la sua immediata applicazione; così Corte Cost. 168/91, Cass. 3974/1995). La mancata attuazione può solo comportare linsorgere di una richiesta risarcitoria a carico dello Stato inadempiente.
Laccordo interconfederale 12.11.1997 (stipulato da Confindustria e CGIL-CISL-UIL) nel riprendere, pressoché pedissequamente, la disposizione citata dispone che, in mancanza di espressa previsione collettiva, la pausa giornaliera dovrà essere concessa tra linizio e la fine della prestazione lavorativa giornaliera, potrà essere goduta "anche sul posto di lavoro" e dovrà avere durata di 10 minuti.
Poiché la ratio della pausa, come indicato nellaccordo interconfederale citato, è quella di consentire il "recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto .." si deve ritenere che la stessa rientri nella previsione contrattuale contenuta nellart. 5, parte generale, CCNL 5/7/1994 (non novato, sul punto, dallaccordo di rinnovo 8/6/1999), laddove si prevede, per i lavoratori operanti su turni avvicendati, la concessione di un riposo retribuito di mezzora che consenta la consumazione del pasto. Poiché la norma contrattuale è più favorevole di quanto disposto nellaccordo interconfederale 12.11.1997, si può ritenere che lo stesso sia superato e non debba essere applicato, anche in forza del rinvio in esso contenuto alla contrattazione collettiva (nazionale di categoria, nella fattispecie).
Non vi sono specifiche disposizioni in ordine alla precisa collocazione della pausa allinterno dellorario di lavoro per cui e la stessa potrà essere posizionata, indifferentemente, allinizio, alla fine o nel mezzo della prestazione lavorativa, purché lorario di lavoro effettivo sia complessivamente pari a 7 ore e mezzo.
Non constano specifiche sentenze in merito al problema della collocazione temporale della pausa: ne consegue che la stessa potrà essere collocata o previo accordo collettivo o per prassi aziendale o per disposizione del datore di lavoro motivata da obiettive esigenze tecnico-produttive, purché la durata della pausa sia di mezzora (non frazionabile in più periodi, a mio avviso).