Check list per individuare
i fattori di rischio
1. Aree di transito
Pavimenti
• Il pavimento dei
corridoi/passaggi deve essere realizzato con materiali idonei alla natura
delle lavorazioni.
• Il pavimento dei
corridoi e dei passaggio deve essere regolare e uniforme.
• Il pavimento dei
corridoi/passaggi deve essere mantenuto pulito in particolare da sostanze
sdrucciolevoli.
• I dislivelli del
pavimento dei corridoi e passaggi devono essere corretti con rampe di pendenza
inferiore al 10%.
• Eventuali aperture nel
pavimento e passaggi sopraelevati devono essere protetti con passaggi pedonali
sicuri e segnalati.
Zone di passaggio
• Le zone di passaggio
devono essere chiaramente delimitate.
• Le zone di passaggio
devono essere mantenute libere da ostacoli con il divieto di deposito, la
segnalazione o la rimozione dei materiali.
• Nelle zone di passaggio
veicoli deve essere garantita sufficiente visibilità, con specchi riflettori e
segnalatori.
• La larghezza delle porte
lungo i corridoi/passaggi deve essere corretta con l’ampliamento delle porte
esistenti e/o l’apertura di nuove porte di larghezza idonea.
• I passaggi utilizzati da
veicoli devono permettere il transito dei pedoni senza pericolo.
• Le zone di transito vicino
a installazioni pericolose devono essere segnalate e limitate ai soli addetti
autorizzati.
Livello di illuminazione
• Il livello di
illuminazione deve essere adeguato in ogni zona di passaggio, in modo che il
livello di illuminazione non sia inferiore a 20 lux.
2. Spazi di lavoro
Pavimento
• Il pavimento/terreno
degli spazi di lavoro deve essere adeguato alle condizioni d’uso (per
resistenza, caratteristiche antisdruciolo, ecc.).
• Il pavimento/terreno
degli spazi di lavoro deve essere regolare e uniforme.
• Il pavimento/terreno
degli spazi di lavoro deve essere pulito e libero di sostanze sdrucciolevoli.
Spazi lavorativi
• Gli spazi lavorativi
devono essere sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti.
• La superficie minima per
lavoratore deve essere di almeno 2 mq e la cubatura di almeno 10 m3.
• L’altezza minima del
soffitto deve essere di almeno 3 metri. Negli uffici con deroga l’altezza
minima può essere pari a 2,7 m.
• La distanza minima tra i
macchinari deve essere di almeno 0,8 metri.
• La superficie di lavoro
deve essere libera da ostacoli sia a terra sia in altezza.
Attrezzature
• Lo spazio di lavoro deve
essere ordinato e dotato delle attrezzature necessarie.
• Devono essere disposte
aree specifiche per il posizionamento ottimale di materiali e attrezzature.
Interferenze
• Gli spazi lavorativi non
devono essere soggetti a interferenze esterne per cadute o spandimenti di
materiali.
Piattaforme
• Le piattaforme di lavoro
devono avere sufficiente spazio libero in altezza e devono essere protette con
parapetti sicuri.
Illuminazione
• L’illuminazione del
posto di lavoro deve essere adeguata alle lavorazioni.
Aperture nel suolo
• Le aperture nel suolo o
nel pavimento devono essere protette da coperture anticaduta od opportunamente
segnalate.
Aperture nelle pareti
• Le aperture nelle pareti
che presentano pericolo di caduta da quota superiore a 1 m devono essere chiuse
o provviste di parapetto di altezza non inferiore a 0,9 m.
Porte
• Le porte dei locali di
lavoro devono consentire una rapida uscita dei lavoratori verso l’esterno.
• Le porte dei locali di
lavoro devono essere apribili dall’interno.
• Le porte dei locali di
lavoro devono essere libere da impedimenti all’apertura.
• Le porte scorrevoli
verticalmente e le saracinesche a rullo devono essere fornite di idoneo
dispositivo di fermo in apertura.
• I locali sopraelevati in
cui esistono rischi di incendio/esplosione devono disporre di due scale di
accesso indipendenti.
• I locali di lavoro devono
essere muniti di porte di larghezza adeguata e in numero sufficiente.
• La larghezza minima della
porta nei locali ove si effettuano lavorazioni a rischio di incendio/esplosione
deve essere pari a 1,20 m (con tolleranza in meno del 5%).
• Nei locali di lavoro e
deposito le porte di uscita devono essere larghe 1,10 m e in numero di almeno 1
ogni 50 lavoratori.
• Nei locali ove siano
presenti sino a 25 lavoratori la porta deve essere larga 0,90 m.
• Nei locali ove siano
presenti lavoratori in numero compreso tra 26 e 50 deve esserci una porta larga
0,90 m che si apre verso l’esterno.
• Nei locali ove siano
presenti lavoratori in numero compreso tra 51 e 100 deve esserci una porta larga
1,20 m (con tolleranza minima del 5%) e una porta larga 0,90 m entrambe con
apertura verso l’esterno.
• Nei locali ove sono
presenti più di 100 lavoratori devono esserci: una porta di 0,90 m. una porta
di 1,20 m (toll. 5%), una porta di 1,20 m (toll. 5%) ogni 50 lavor. o frazione
10-50 calcol. in eccedenza a 100, tutte aperte verso l’esterno.
• Vicino al portone per la
circolazione dei veicoli deve esserci un passaggio per i pedoni sicuro,
visibile, segnalato e sgombro da ostacoli permanenti.
• Nel locale di lavoro
devono esserci porte adibite ai due sensi di transito.
• Le porte adibite ai due
sensi di transito devono essere trasparenti o munite di pannelli trasparenti e
devono recare un segnale indicativo ad altezza d’occhi.
• Le porte trasparenti
devono essere realizzate con materiali sicuri o sostituite con porte
antisfondamento.
Porte scorrevoli
• Nel locale di lavoro
devono esserci porte scorrevoli.
• Le porte scorrevoli
laterali devono disporre di sistema di sicurezza e blocco che ne impediscano l’uscita
dalle guide.
• Le porte scorrevoli verso
l’alto devono disporre di un sistema di sicurezza e blocco che impedisca la
ricaduta accidentale delle stesse.
Porte ad azionamento meccanico
• Le porte ad azionamento
meccanico devono disporre di un arresto di emergenza e di azionamento anche
manuale (se l’apertura automatica non può avvenire anche in mancanza di
energia elettrica).
Porte di emergenza
• Nel locale di lavoro
devono esserci porte di emergenza.
• Le porte di emergenza
devono avere un’altezza minima di 2 m e larghezza minima conforme alla
normativa antincendio.
• Le porte di emergenza non
devono essere saracinesche a rullo, né scorrevoli verticalmente, né girevoli
su asse centrale.
• Le porte di emergenza
devono aprirsi nel verso dell’esodo con facilità.
• Le porte di emergenza
devono essere chiaramente segnalate, dotate di illuminazione di sicurezza che
entra in funzione anche in caso di mancanza di energia elettrica.
• Le porte e le vie di
emergenza devono essere sgombre da qualsiasi ostacolo e devono consentire l’uscita
rapida nel verso dell’esodo e in piena sicurezza dei lavoratori.
3. Scale
Scale fisse a gradini
• Devono esserci scale
fisse a gradini.
• Le scale con almeno 4
gradini e i relativi pianerottoli devono disporre di parapetti sui lati
aperti.
• I parapetti devono
essere alti almeno 1 m, con fascia continua sul piano di calpestio alta 0,15 m
e barre verticali.
• Le rampe delimitate da
due pareti devono disporre di almeno un corrimano.
• Le pedate devono essere
della stessa misura e devono avere lunghezza minima di 0,23 m se sono fisse
(0,15 m se sono di servizio) e altezza massima di 0,2 m.
• Le pedate devono aver
superficie uniforme e antisdrucciolevole.
• Le scale devono essere
costruite in modo robusto e conforme alle modalità d’uso e devono essere in
grado di resistere ai carichi massimi derivanti dall’affollamento in
condizioni di emergenza.
Scale a pioli
• Devono esserci scale fisse
a pioli.
• Se la lunghezza è
superiore a 5 m e l’inclinazione superiore a 75°, la scala deve essere dotata
di gabbia metallica anticaduta a partire da 2,5 m dal pavimento o dai ripiani.
• La parete della gabbia
anticaduta opposta al piano dei pioli deve distare da questi meno di 0,6 m.
• I pioli devono distare
almeno 0,15 m dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è
fissata.
• Ove la gabbia non sia
realizzabile devono essere previsti dispositivi di protezione individuale
anticaduta sostitutivi della gabbia e appositi sistemi di ancoraggio.
Scale portatili
• Devono essere presenti
scale semplici portatili (a mano).
• Le scale manuali devono
essere in buono stato, con pioli integri e del tipo a incastro sui montanti (per
le scale in legno).
• Le scale manuali devono
essere utilizzate solo in modo occasionale e correttamente (per raggiungere la
quota o per brevissime operazioni e non per lavori promulgati nel tempo).
• Le scale manuali devono
essere innestate tra loro solo se dispongono di appositi adattatori di raccordo.
• Le scale manuali devono
essere munite di idonei appoggi di base di testa antisdrucciolevoli (o in
alternativa ganci di trattenuta che assicurino la stabilità).
• I carichi movimentati
sulle scale manuali devono essere inferiori a 25 kg.
• Le modalità d’uso delle
scale manuali devono essere corrette e in particolare deve essere previsto,
qualora sussista pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri il piede.
• Le scale doppie a compasso
devono avere lunghezza non superiore a 5 m e devono essere corredate di catena o
altro dispositivo che ne impedisca l’apertura oltre il limite di sicurezza.
• Devono essere presenti
scale portatili a elementi innestati (all’italiana o simili).
• La lunghezza della scala
in opera non deve superare 15 m. salvo che le estremità superiori dei montanti
siano assicurate a parti fisse.
• Le scale di lunghezza
superiore a 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione.
• Non deve essere consentita
la presenza di lavoratori sulle scale quando se ne effettua lo spostamento.
• Durante l’esecuzione dei
lavori una persona a terra deve vigilare in modo continuo sulla scala.
Scale aeree
• Devono essere presenti
scale aeree e ponti mobili sviluppabili.
• Le scale aeree a
inclinazione variabile montate su carro devono essere munite di indicatore della
messa a livello del carro.
• Le scale aeree a
inclinazione variabile montate su carro devono essere munite di indicatore della
elevazione massima e minima della volata.
• Le scale aeree a
inclinazione variabile montate su carro devono essere munite di calzatoie e
altri dispositivi per assicurare la stabilità del carro.
• Le scale aeree a
inclinazione variabile montate su carro devono essere provviste di targa
identificativa del costruttore, anno di fabbricazione e portata massima.
• Le scale a inclinazione
variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano
devono essere collaudati e sottoposti a verifica annuale.
4. Macchine
• La macchina deve essere
dotata di marcatura Ce di conformità alla direttiva Ue sulle macchine.
• La macchina deve essere
installata, utilizzata, mantenuta, riparata, regolata in maniera conforme alle
istruzioni del manuale fornito a corredo della stessa.
• Gli operatori addetti alla
macchina devono essere addestrati conformemente a quanto eventualmente richiesto
dal manuale di istruzioni della macchina.
• Gli utensili che
eventualmente possono essere montati sulla macchina devono essere conformi alle
caratteristiche richieste per essi nel manuale di istruzioni della macchina.
• Gli elementi mobili delle
macchine che intervengono nel lavoro devono essere completamente isolati per
progettazione, costruzione e/o ubicazione.
Protezioni fisse
• Devono essere installate
protezioni fisse che impediscono l’accesso a organi mobili se non in caso di
manutenzione, sostituzione, ecc.
• Le protezioni fisse devono
essere situate a sufficiente distanza dalla zona di pericolo.
• Le protezioni fisse devono
essere collocate in modo che non si generino ulteriori pericoli.
• Le protezioni fisse devono
eliminare il rischio di proiezione di oggetti, in caso questo esista.
Protezioni mobili
• Devono essere installate
protezioni mobili delle macchine che impediscano l’accesso a organi mobili o
protezioni fisse con idonee finalità.
• Le protezioni mobili, in
caso di apertura, devono restare unite alla macchina.
• Le protezioni mobili
devono eliminare il rischio di proiezioni di oggetti. Ove ciò non sia
possibile, si deve minimizzare il rischio e dotare il lavoratore di dpi adeguati
(occhiali, visiere).
• Le protezioni mobili
devono essere associate a meccanismi che controllano l’arresto e la messa in
marcia della macchina in sicurezza.
Protezioni regolabili
• Devono essere installate
protezioni regolabili che limitano l’accesso alla zona di operazioni in lavori
che esigono l’intervento dell’operatore nelle loro vicinanze.
• Le protezioni regolabili
devono essere automatizzate.
• Le protezioni regolabili
manualmente devono potersi regolare facilmente e senza necessità di attrezzi.
• Le protezioni regolabili
devono eliminare il rischio di proiezioni di oggetti, in caso questo esista. Ove
ciò non sia possibile, diminuire il rischio e dotare il lavoratore di dpi
adeguati (occhiali, visiere).
Dispositivi di protezione
• Devono essere predisposti
dispositivi di protezione che impediscono il funzionamento degli elementi mobili
mentre l’operatore può entrare in contatto con essi.
• I dispositivi di
protezione devono garantire l’inaccessibilità agli elementi mobili ad altre
persone non addette.
• I dispositivi di
protezione devono essere regolati solo in base a un’azione volontaria.
• I dispositivi di
protezione devono essere tali che la mancanza o il malfunzionamento di uno dei
loro organi impedisce la messa in marcia o provoca l’arresto degli elementi
mobili.
• Le macchine che emettono o
prevedono l’uso di aeriformi o liquidi pericolosi per la salute devono essere
dotate di idonei dispositivi di captazione.
• I motori delle macchine
devono essere manovrabili nella messa in moto e nell’arresto con facilità e
in sicurezza.
• Gli organi di azionamento
e di arresto di motori e macchine devono essere chiaramente visibili e
identificabili e costruiti in modo da resistere agli sforzi prevedibili.
• Gli organi di azionamento
e di arresto di motori e macchine devono essere collocati al di fuori delle zone
di pericolo e la loro manovra non deve comportare rischi supplementari o
posizioni non ergonomiche.
• Gli organi di azionamento
e di arresto di motori e macchine devono essere manovrabili solamente in modo
intenzionale. Deve essere evitato l’avvicinamento a tali organi da parte dei
lavoratori non direttamente interessati.
• L’operatore deve avere
la possibilità di controllare, dalla sua postazione di manovra, le zone di
pericolo conseguenti l’avviamento della macchina.
• L’interruzione e il
successivo ritorno dell’energia elettrica non deve comportare il riavviamento
automatico della macchina.
• Devono essere installati
uno o più dispositivi di arresto di emergenza rapidamente accessibili (si
escludano le macchine in cui detti dispositivi non riducono il rischio).
• I dispositivi di arresto
di emergenza devono comprendere anche un efficace sistema di frenatura che
consenta l’arresto nel più breve tempo possibile.
• Devono essere previsti
attrezzature e dispositivi a corredo della macchina o di due parti pericolose
che garantiscono l’esecuzione in sicurezza di operazioni di riparazione
manutenzione o pulizia.
• Le macchine trasportabili
devono essere trasportate e/o immagazzinate in modo sicuro.
• Gli elementi accessibili
delle macchine devono essere il più possibile privi di elementi rugosi o di
spigoli vivi che possono causare lesioni.
Illuminazione
• La macchina deve essere
dotata di illuminazione localizzata in quelle zone o punti della stessa in cui l’illuminazione
generale è insufficiente (es. organi interni ispezionati di frequente).
• Nell’illuminazione
devono essere evitati intermittenze, abbagli, ombre ed effetti stroboscopici,
quando questi possono causare un pericolo per il lavoratore.
Struttura
• I segnali, i monitor, i
quadri di controllo di presentazione e visualizzazione delle informazioni
inerenti la macchina devono essere rintracciati, identificati e interpretati in
modo inequivoco.
• Gli organi di collegamento
(viti, bulloni, giunzioni, ecc.) presenti sugli elementi in movimento delle
macchine non devono presentare parti salienti dalle superfici esterne degli
elementi sui quali sono applicati.
• Devono essere tratti di
alberi che sporgono dalle macchine o dai supporti per più di 1/4 del loro
diametro.
• I tratti di alberi che
sporgono dalle macchine o dai supporti per più di 1/4 del diametro devono
essere adeguatamente protetti con custodia che è fissata a parti non soggetti a
movimento.
• Le macchine che presentano
rischio di proiezione di parti di macchina o materiali devono essere provviste
di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all’urto o a trattenere
gli elementi proiettati oppure devono essere provviste di idonee misure di
scurezza.
• Le macchine devono essere
costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotamenti o vibrazioni
che pregiudichino la loro stabilità e resistenza o quella degli edifici.
• Devono essere installati
avvisi chiaramente visibili che fanno esplicito divieto di pulire, oliare,
ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle
macchine durante il moto.
• Per eventuali operazioni
di pulitura, ingrassaggio, lubrificazione, registrazione, riparazione di organi
durante il moto che sono necessarie per particolari motivi tecnici, devono
essere adottate adeguate cautele e mezzi atti a evitare ogni pericolo e a
garantire l’incolumità dell’operatore durante tali operazioni su organi in
moto.
• I motori che per loro
caratteristiche costituiscono pericolo per chi li avvicina devono essere
installati in locali recintati o comunque protetti, e in ogni caso, si deve
provvedere a proteggere le parti mobili del motore in conformità ai criteri di
protezione di qualunque parte mobile di macchina.
• Nelle vicinanze dei motori
che per loro caratteristiche costituiscono pericolo per chi li avvicina deve
essere apposto un avviso di divieto di accesso ai non addetti.
• Esistono motori soggetti a
variazioni di velocità che possono costituire un pericolo. In questo caso, il
dispositivo automatico deve essere dotato di segnalatore del mancato
funzionamento.
• Esistono organi per la
trasmissione di moto (alberi, pulegge, cinghie, funi) che si trovano in tutto o
in parte a un’altezza inferiore a 2 m dal pavimento o dalla piattaforma della
postazione di lavoro. In questo caso, gli organi di trasmissione del moto devono
essere protetti sino all’altezza di m 2, anche con barriera distanziatrice di
caratteristiche adeguate alla normativa vigente.
• Deve essere installato un
segnale acustico di messa in marcia per ogni inizio o ripresa di movimento di
motori o trasmissioni inseribili.
• Deve essere esposto un
cartello indicatore richiamante l’obbligo di segnalazione acustica di messa in
marcia e le relative modalità, accanto agli organi di comando della macchina.
• Deve essere adottata una
protezione sul posto di lavoro atta a trattenere in caso di rottura cinghie e
funi poste sopra passaggi o porti di lavoro, in funzione delle dimensioni e
della velocità delle stesse.
• Gli ingranaggi o gli altri
elementi dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri
metallici. Nel caso di ruote ad anima piena, devono essere protetti con schermi
ricoprenti le sole dentature fino alla loro base.
• Esistono coppie di coni e
cilindri di frizione che si trovano ad altezza non superiore a 2 m dal pavimento
o dalla piattaforma del posto di lavoro, in questo caso le coppie di coni e
cilindri di frizione devono essere la zona di imbocco protetta o devono trovarsi
in posizione inaccessibile.
• Le coppie di puleggia
fissa-folle devono essere costruite/mantenute in modo da non trasmettere moto
dalla folle alla fissa per attrito/contatto. Il passaggio della cinghia dalla
folle alla fissa e viceversa deve essere assicurato contro spostamenti
accidentali della cinghia.
• L’albero di trasmissione
deve essere sezionabile in tronchi corrispondenti a ciascun ambiente per mezzo
di giunti di disinnesto di rapida e facile manovra.
• Le cinghie momentaneamente
inattive e quelle fuori servizio per riparazioni o altro non devono poggiare
sugli alberi di trasmissione né devono essere a contatto con elementi in moto.
• Le aperture di
alimentazione e di scarico delle macchine dotate di organi introduttori o
scaricatori devono essere dotate di idonei ripari atti a evitare il contatto del
lavoratore con tali organi.
• Le macchine con organi a
movimento alternativo devono essere installate in modo che esista uno spazio
libero di almeno cm 50 nel senso del movimento alternativo, tra l’estremità
di corsa e altri ostacoli o pareti, completamente inaccessibile dal punto di
vista dell’utilizzo o del transito.
• Le macchine non azionate
da propri motori ma da trasmissioni principali o secondarie devono essere
provviste di dispositivi di innesto che consentono l’azionamento e l’arresto
indipendentemente dalla trasmissione o dalle altre macchine azionate.
• Esistono macchine
complesse cui sono addetti più operatori dislocati in posti diversi e non
perfettamente visibili dal punto di manovra. In questo caso, la messa in moto
della macchina deve essere preceduta da un segnale acustico convenuto.
Operatore
• L’operatore deve essere
stato formato e addestrato nella conduzione della macchina.
• Deve esistere un manuale
di istruzioni in cui si specifica come realizzare in modo sicuro le distinte
operazioni sulla macchina: messa a punto, funzionamento, manutenzione, pulizia,
ecc.
• I rischi residui della
macchina, che permangono dopo aver adottato i mezzi di protezione, devono essere
segnalati con pittogrammi facilmente leggibili e comprensibili da parte dell’addetto
e di altro personale.
• Il lavoro sulla macchina
deve essere effettuato nel modo più sicuro e confortevole per l’addetto.
• Deve essere possibile
utilizzare la macchina o realizzare operazioni di manutenzione, pulizia, ecc.
senza necessità di movimenti o posture forzati.
• Deve essere evitata per
quanto possibile o comunque minimizzata l’esposizione dell’addetto a rumore,
vibrazioni, effetti termici, ecc. quando si utilizza la macchina; in mancanza di
ciò provvedere a fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuali
conformi alle normative vigenti.
• Il ritmo di lavoro dell’operatore
non deve essere legato a una successione di cicli automatici.
• In operazioni con rischio
di proiezioni di oggetti, non eliminato dalle protezioni esistenti, devono
essere adottati dispositivi di protezione individuale.
5. Attrezzi manuali
• Gli attrezzi manuali
devono essere di tipologia appropriata al lavoro da svolgere.
• Gli attrezzi manuali
devono essere di qualità soddisfacente.
• Gli attrezzi manuali
devono essere in buono stato di pulizia e conservazione.
• Gli attrezzi manuali
devono essere numericamente sufficienti in funzione del processo produttivo e
del personale.
• Gli attrezzi manuali
devono essere riposti ordinariamente in luoghi appositi (scaffali, armadi, ecc.)
• Gli attrezzi manuali
taglienti o appuntiti devono essere riposti con idonee protezioni contro il
pericolo di taglio o lacerazioni.
• Gli attrezzi manuali
durante l’impiego in postazioni sopraelevate devono essere adeguatamente
fissati contro il rischio di caduta.
• Gli attrezzi devono essere
adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro (infiammabilità,
esplosività, contaminazione, ecc.).
• Devono essere effettuati i
controlli periodici per gli attrezzi per i quali sono previsti dalla normativa.
In questo caso si deve sospendere l’uso degli attrezzi in attesa della
verifica.
• Gli attrezzi manuali che
possono provocare proiezione di oggetti devono essere muniti di dispositivi di
sicurezza.
• Gli attrezzi manuali che
comportano pericolo di emanazione di sostanze devono essere muniti di
dispositivi di ritenuta e/o di estrazione che garatisaono protezione contro il
pericolo di emanazione di sostanze.
• Le condizioni di
illuminazione devono consentire l’uso sicuro degli attrezzi manuali. Si devono
predisporre idonei sistemi di illuminazione, aumentando il numero e/o la potenza
delle fonti luminose.
• Quando appropriato gli
attrezzi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza.
Utilizzo
• Le modalità di utilizzo
degli attrezzi manuali devono essere corrette.
• L’utilizzo degli
attrezzi manuali non deve richiedere sforzi eccessivi o movimenti bruschi.
• Deve essere prevista l’utilizzazione
di mezzi di protezione personale per il lavoro con attrezzi potenzialmente
pericolosi.
• L’uso dell’attrezzatura
di lavoro deve essere riservato a lavoratori all’uopo incaricati.
• In caso di riparazione, di
trasformazione o manutenzione il lavoratore interessato deve essere qualificato
e autorizzato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
• Gli attrezzi devono essere
corredati di manuale d’uso facilmente consultabile e comprensibile.
• I lavoratori devono essere
informati e formati sull’uso degli attrezzi in condizioni normali o in
situazioni anormali prevedibili.
6. Manipolazione manuale di
oggetti
• Se durante le normali
operazioni lavorative è richiesta la manipolazione manuale di oggetti che
comportano rischio di caduta, i lavoratori devono essere dotati di idonei
sistemi di protezione individuale (elmetto, calzature di sicurezza, ecc.) e gli
oggetti, ove possibile, di sistemi di agganciamento.
• Gli oggetti devono essere
puliti e non scivolosi.
• La forma e le dimensioni
degli oggetti devono essere tali da facilitarne l’utilizzo.
• Gli oggetti devono essere
di idonei sistemi per l’afferramento in condizioni di sicurezza.
• Gli oggetti devono avere
base di appoggio stabile.
• Gli oggetti devono essere
provvisti, ove possibile, di sistema di agganciamento o anticaduta.
• Lo sforzo fisico richiesto
per la manipolazione di oggetti durante le normali operazioni di lavoro deve
essere modesto.
• Gli oggetti devono essere
di dimensioni e forma tali da facilitarne la manipolazione. Occorre rivedere ove
possibile l’organizzazione del lavoro fornendo sistemi di sollevamento
meccanico. Altrimenti, si deve suddividere in più portate i carichi troppo
pesanti e riequilibrare il carico quando questo risulti instabile e mal
distribuito.
• Gli oggetti devono essere
manipolati senza movimenti bruschi del corpo e senza torsioni del tronco, senza
assumere posizioni instabili ecc.
• La manipolazione degli
oggetti deve avvenire in spazi di lavoro sufficienti, in assenza di ingombri e
di pavimentazione ineguale e, ancora, in condizioni di temperatura, umidità,
circolazione d’aria adeguate, ecc.
• Gli oggetti devono essere
movimentati per brevi periodi e per brevi distanze o lasciando adeguati periodi
di riposo.
• Se durante le normali
operazioni di lavoro è richiesta la manipolazione di oggetti o loro residui di
lavorazione che comportano rischio di tagli, lacerazioni, ecc. Occorre dotare
gli addetti di idonei dispositivi di protezione individuale (guanti per
protezione meccanica con caratteristiche antitagli e antiabrasione, tute, ecc.)
e gli oggetti ove possibile di involucri protetti.
• Il personale esposto a
rischio di tagli e lacerazioni deve utilizzare guanti di protezione o altri
dispositivi di protezione individuali idonei.
• Lo smaltimento di oggetti
o parti di essi che siano taglienti o appuntiti deve essere effettuato in
sicurezza.
• Il personale deve essere
stato addestrato all’utilizzo corretto degli oggetti.
• Il livello di
illuminazione deve essere adeguato al lavoro che si deve effettuare. Occorre
prevedere idonei sistemi di illuminazione aumentando il numero e/o la potenza
delle sorgenti luminose. Inoltre, ove necessario, idonei sistemi mobili di
illuminazione.
• Se durante le normali
operazioni di lavoro è richiesta la manipolazione di oggetti o loro residui che
comportano rischio di emissione di sostanze nocive, polverulenti, ecc. occorre
rivedere ove possibile l’organizzazione del lavoro fornendo sistemi di
movimentazione meccanica che proteggano gli addetti all’inalazione di sostanze
nocive; altrimenti bisogna fornire ai lavoratori idonei dispositivi di
protezione individuale.
• Gli addetti devono
utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale e/o altri sistemi di
supporto in modo da minimizzare gli effetti derivanti dalla manipolazione di
oggetti che comportano rischio di tagli, lacerazioni, cadute, sforzi fisici
eccessivi.
7. Immagazzinamento di oggetti
• I materiali devono essere
immagazzinati in luoghi idonei a tal fine.
• Gli spazi previsti devono
essere di dimensioni sufficienti all’immagazzinamento.
• Gli spazi utilizzati per l’immagazzinamento
devono essere chiaramente delimitati e segnalati.
Modalità
• Se l’immagazzinamento
deve essere effettuato mediante impilamento dei materiali uno sopra l’altro:
l’altezza della pila di
materiali deve essere tale da considerarsi stabile;
la forma e le caratteristiche
di resistenza dei materiali devono essere tali da permettere l’impilamento;
la pavimentazione deve essere
resistente, orizzontale e omogenea.
Bancali
• Se i materiali devono
essere immagazzinati in pallets (bancali):
i bancali devono essere in
buono stato di conservazione. Si deve provvedere alla sostituzione dei bancali
allorquando risulti un’usura eccessiva o non sia possibile la risistemazione
adeguata degli esistenti.
• I carichi devono essere
sicuri e fermi sui bancali.
• Devono essere adottate
misure per evitare l’impilamento diretto dei bancali già carichi.
• Deve essere previsto un
limite massimo di carico per ogni pallet in funzione delle caratteristiche dello
stesso e dei materiali da caricarvi.
Materiali lineari
• Se i materiali di forma
lineare/allungata quali sbarre, travi, bombole, etc. devono essere immagazzinati
in senso verticale appoggiati sul pavimento:
devono essere utilizzati
sistemi per la stabilizzazione di tali materiali (separatori, catene, ecc.).
Supporti
• Se i materiali devono
essere immagazzinati su supporti:
le caratteristiche dei
supporti devono essere tali da facilitare l’immagazzinamento e l’utilizzo
dei materiali impilati.
• Gli estremi degli elementi
di forma lineare immagazzinati orizzontalmente devono essere protetti.
Scaffalature
• Se i materiali devono
essere immagazzinati in scaffalature:
le scaffalature devono essere
stabili;
le scaffalature devono essere
protette frontalmente contro possibili urti;
le scaffalature devono avere
forma e caratteristiche di resistenza adeguate ai materiali che vi si
immagazzinano.
8. Impianti elettrici
• Gli impianti elettrici
devono essere costruiti e manutentati in modo da prevenire i pericoli derivanti
da contatti accidentali con elementi sotto tensione.
• Gli impianti elettrici
devono essere costruiti e manutentati in modo da prevenire i rischi di incendio
e di scoppi derivanti da eventuali anormalità nel loro esercizio.
• Le macchine e gli
apparecchi elettrici devono recare l’indicazione delle caratteristiche
costruttive, della tensione, dell’intensità e tipo di corrente. In questo
caso, occorre sospendere l’uso dell’apparecchiatura, procedere a collaudo e
apporre l’apposita targhetta.
• L’isolamento dei
conduttori in ogni punto dell’impianto deve essere adeguato alla tensione.
• Le parti metalliche degli
impianti e delle protezioni contro il contatto accidentale devono essere
collegate a terra.
• Devono essere predisposti
tappeti e pedane isolanti di idonee dimensioni per la manovra dei quadri, delle
apparecchiature e delle macchine elettriche qualora le caratteristiche dell’impianto
o dell’ambiente lo richiedano.
• L’impianto deve essere
dotato di idonee protezioni contro il contatto accidentale con conduttori ed
elementi in tensione.
• L’impianto deve essere
dotato di protezioni contro le sovratensioni.
• L’impianto deve essere
dotato di protezioni contro i sovraccarichi.
• Deve essere verificata la
necessità di proteggere l’impianto elettrico contro le scariche atmosferiche.
• L’impianto deve essere
dotato di protezioni contro le scariche atmosferiche, ove ne sia stata
verificata la necessità.
• Gli organi di
interruzione, manovra e sezionamento devono essere posizionati in idonei quadri
elettrici chiusi.
• Gli impianti di
distribuzione di energia elettrica devono essere protetti con adeguato
dispositivo in relazione al sistema di distribuzione, contro i contatti
indiretti.
• Le macchine, i
trasformatori e i condensatori elettrici devono presentare le parti nude in
tensione chiuse in involucro esterno.
• Le macchine, i
trasformatori e le apparecchiature funzionanti a tensione > 1000 V devono
essere dislocati in locali o recinti muniti di porte di accesso chiudibili a
chiave, salvo quando non si tratti di motori accoppiati a macchine operatrici e
non accessibili se non al personale autorizzato.
• Le porte dei locali e
recinti di cui sopra devono essere tenute chiuse a chiave quando nei luoghi
possano transitare estranei.
• I trasformatori elettrici
in olio, allorquando il contenuto è superiore a 500 kg, devono essere dotati di
idoneo pozzetto o vasca sottostanti.
• I trasformatori elettrici
in olio non devono contenere Pcb/Pct.
• I condensatori di potenza
superiore a 1 KVA devono essere dotati di dispositivi di eliminazione della
carica residua, salvo quando sono stabilmente collegati alla macchina rifasata.
• Le batterie di
accumulatori elettrici vanno collocate in locali ventilati, privi di altre
macchine e apparecchi elettrici o termici, corredati di impianti di
illuminazione idonei per luoghi pericolosi, di porta chiusa richiamante e di
segnaletica di sicurezza.
• Le derivazioni a spina
devono essere provviste d’interruttori a monte per permettere l’inserimento
e il disinserimento a circuito aperto.
Apparecchi mobili
• Se esistono macchine e
apparecchi elettrici mobili e portatili:
le macchine e apparecchi
elettrici mobili e portatili devono essere alimentati esclusivamente a bassa
tensione (<400 V c.A. e < 600 V c.c.);
le macchine e apparecchi
elettrici mobili e portatili usati all’aperto devono essere alimentati a
tensioni non superiori a 220 V;
le macchine e apparecchi
elettrici mobili e portatili in luoghi umidi o entro grandi masse metalliche
devono essere alimentati a tensioni inferiori a 50 V;
le macchine e apparecchi
elettrici mobili e portatili devono disporre di involucro metallico collegato a
terra dotato di isolamento supplementare di sicurezza verso le parti in
tensione;
le macchine e apparecchi
elettrici mobili e portatili devono essere dotati di interruttore incorporato di
facile e sicura manovra.
• Se esistono lampade
elettriche portatili:
le lampade elettriche
portatili devono avere impugnatura in materiale isolante, non igroscopico, parti
in tensione protette e gabbia di protezione della lampadina;
le lampade elettriche
portatili in luoghi umidi o presso grandi masse metalliche devono essere
alimentate a tensione non superiore a 25 V e contenute in involucro di vetro.
Collegamenti
• Le linee di contatto per
trazione elettrica devono essere in regola con il dpr 547/55 capo VII.
• I collegamenti elettrici
verso terra delle parti metalliche devono essere realizzati con conduttori in
rame di sezione non inferiore a 16 mm2 (50 mm2 se di ferro).
• I tratti visibili dei
collegamenti di cui sopra devono avere sezione non inferiore a 6mm2 o alla
sezione dei conduttori del circuito elettrico.
• I conduttori di terra
devono essere saldati o imbullonati alle parti metalliche e protetti contro
danneggiamento e deterioramento.
• I dispersori per la presa
di terra devono essere realizzati in modo da garantire una resistenza non
superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori fino a 1.000 V.
• Le tubazioni gas, aria,
acqua e simili non devono essere utilizzate come dispersori per le prese di
terra.
• Gli impianti di messa a
terra devono essere verificati con intervalli non superiori a due anni.
• Le installazioni
elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o d’incendio devono
essere realizzate in modo idoneo.
• Gli schemi degli impianti
elettrici e le istruzioni d’uso devono essere aggiornati e disponibili per i
lavoratori.
• Devono essere vietati i
lavori su parti in tensione. Si deve formare e informare il personale
manutentivo sulle modalità di lavoro e segnalare chiaramente le parti in
tensione.
• Nel caso di lavori su
macchine elettriche si deve aprire preventivamente il circuito di alimentazione
e si deve apporre idonea indicazione di lavori in corso e divieto di manovra.
• Gli impianti elettrici
devono essere stati progettati, realizzati e manutentati da soggetto abilitato.
• Gli impianti elettrici
devono essere stati realizzati secondo le norme Cei o altre norme di regole d’arte.
• Gli interventi sugli
impianti elettrici devono svolgersi in accordo a procedure scritte per i
permessi di lavoro.
• Deve essere presente, ove
necessario, il disegno con la classificazione delle aree ai fini dei rischi di
esplosione e incendi.
9. Apparecchi a pressione
• Gli impianti e le loro
parti soggetti a pressione devono possedere i necessari requisiti di resistenza
e di idoneità all’uso cui sono destinati.
• Gli impianti a pressione
devono essere conformi ai regolamenti speciali emessi da Ancc/Ispesl, laddove
applicabili.
• Gli impianti a pressione
devono essere stati regolarmente collaudati prima della messa in esercizio.
• Gli impianti a pressione
devono essere manutentati e ispezionati con frequenza adeguata.
• Gli impianti a pressione
devono essere dotati dei dispositivi di protezione (valvole di sicurezza, dischi
di rottura) dimensionati opportunamente.
• Il personale addetto agli
impianti a pressione deve possedere i necessari requisiti e certificati emessi
dagli organi competenti.
• Il personale addetto agli
impianti a pressione deve essere informato sui rischi e adeguatamente formato
per una gestione in sicurezza.
• Deve essere esplicitamente
vietata la manovra e la manutenzione degli impianti a pressione al personale non
specificatamente autorizzato.
• Deve essere predisposto il
registro dei controlli e delle revisioni degli impianti a pressione conforme
alla vigente normativa.
• Il personale addetto agli
impianti deve disporre di idonea strumentazione per verificarne il corretto
funzionamento.
10. Reti e apparecchi
distribuzione gas
Gas tossici
• Se esistono recipienti e
reti di distribuzione di gas pericolosi:
i recipienti devono essere
immagazzinati all’aperto o in locali in uso esclusivo o in locali dotati di
idonea ventilazione;
i recipienti devono essere
immagazzinati e usati lontano da sorgenti di calore e in aree delimitate, nel
rispetto delle distanze di sicurezza di legge.
• Il personale che opera a
contatto con gas tossici o corrosivi deve disporre dei dispositivi di
protezione individuale adeguati.
Locali di utilizzazione
• Se esistono locali dove si
immagazzinano e/o si utilizzano gas:
il locale di immagazzinamento
deve essere dotato d’impianto antincendio.
• Le installazioni
elettriche nei locali di immagazzinamento del gas devono essere conformi alle
norme Cei.
• Nei locali ove esistono
gas tossici o corrosivi deve essere installato un sistema di rilevamento e
allarme delle perdite.
• Nei locali ove esistono
gas tossici o corrosivi devono essere predisposti sistemi di contenimento delle
fughe e di abbattimento.
• I locali in cui si
utilizzano gas tossici e corrosivi devono essere adeguatamente ventilati.
Reti di distribuzione
• Se esistono reti di
distribuzione gas:
le tubazioni di distribuzione
gas devono essere ubicate in zone protette da urti esterni e segnalate;
le tubazioni e gli accessori
fuori terra devono essere adeguatamente colorati e contrassegnati con
segnaletica di sicurezza.
• I componenti della rete di
distribuzione devono essere privi di grassi e altri materiali incompatibili con
il gas.
• Le tubazioni di
distribuzione gas devono essere regolarmente manutentati e non devono presentare
segni di corrosione o di danneggiamento.
Bombole
• Se esistono bombole di
gas:
le bombole di gas devono
essere posizionate e trattenute adeguatamente.
• La movimentazione delle
bombole di gas deve essere effettuata con idonei carrelli dotati di sistemi di
fissaggio. Occorre formare e informare il personale sull’importanza di queste
procedure di trasporto.
• I recipienti mobili di
gas, compresi quelli già usati, devono essere conservati in posti appositi e
separati, con l’indicazione di pieno o vuoto, se non già evidente.
• Le bombole di gas
immagazzinate, ivi incluse quelle vuote, devono essere dotate di cappuccio di
protezione e di valvola bloccata chiusa.
• Le bombole di acetilene,
ossigeno e materiali analoghi devono essere dotate di valvola di arresto fiamma.
• Ciascuna bombola deve
essere chiaramente identificata, corredata di fascia colorata di contrassegno e
di simbologia appropriata.
Custodia
• I contenitori e la rete di
distribuzione devono essere realizzati in conformità delle vigenti norme Uni.
• La produzione, custodia,
conservazione di gas tossici deve essere stata autorizzata secondo quando
previsto dal rd 147 del 1927.
• Deve essere predisposto un
programma di informazione e formazione del personale sui pericoli che possono
derivare dai gas utilizzati.
• Devono essere stati
effettuati collaudi e revisioni periodiche previsti dalla normativa.
11. Apparecchi di sollevamento
• Deve essere assicurata la
stabilità del mezzo e del carico in tutte le condizioni d’uso.
• Sui mezzi di sollevamento
deve essere segnalata chiaramente la portata massima ammissibile nelle varie
condizioni d’uso.
• I ganci devono essere
provvisti di dispositivi di chiusura di sicurezza e di indicazione della portata
massima ammissibile.
• I mezzi di sollevamento e
trasporto devono essere dotati di idonei sistemi di frenatura.
• I mezzi di sollevamento
devono essere provvisti di dispositivi di arresto automatico in mancanza di
energia elettrica.
• I mezzi di sollevamento
devono essere provvisti di dispositivi acustici e luminosi di segnalazione se
interferiscono con aree di lavoro e di passaggio.
• Gli organi di avvolgimento
delle funi o catene devono essere muniti di idonei dispositivi di sicurezza che
evitino la fuoriuscita o l’esercizio oltre le posizioni limite prestabilite.
• I diametri delle funi, dei
tamburi e delle pulegge devono essere conformi a quanto previsto negli art.
177/178 del dpr 547/55.
• Funi e catene devono
essere conformi ai coefficienti di sicurezza previsti dall’art. 179 del dpr
547/55.
• Funi e catene vanno
verificate trimestralmente.
• Funi e catene devono
essere dotate di idonei dispositivi atti a impedire lo scioglimento dei trefoli.
• I carichi devono essere
adeguatamente imbracati per prevenire la caduta e lo spostamento. Si deve
formare e informare il personale su tali procedure.
• I posti di manovra devono
essere raggiungibili senza pericolo, dotati di protez. per l’operatore e tali
da consentire la perfetta visibilità nella zona di azione, munendoli se
necessario di specchi.
• Gli organi di comando
devono essere collocati in posizione agevole, sono protetti contro l’avviamento
accidentale e dispongono di idonee indicazioni delle manovre a cui servono.
• Le modalità di impiego
degli apparecchi devono essere riportate in avvisi chiaramente leggibili.
• Le manovre per il
sollevamento e il trasporto dei carichi non devono comportare il passaggio dei
carichi sospesi sopra i lavoratori: qualora sia impossibile è previsto l’allontanamento
preventivo delle persone.
• Gru, argani, paranchi e
simili devono rispettare i criteri di costruzione, montaggio, uso previsti negli
artt. 187/194 del dpr 547/55.
• Gli ascensori e i
montacarichi devono rispettare criteri di costruzione, montaggio, impiego
definiti agli art. 195-207 del dpr 547/55.
• Gli apparecchi devono
essere dotati di libretto di macchina in cui sono registrati gli interventi di
verifica e manutenzione, effettuati in conformità con la normativa specifica
vigente.
• I lavoratori devono essere
formati e informati sull’uso sicuro degli apparecchi.
• I mezzi di sollevamento
devono essere appropriati alla forma e volume dei carichi e alle condizioni di
impiego e devono essere utilizzati in modo rispondente alle loro
caratteristiche.
12. Mezzi di trasporto
• Deve essere assicurata la
stabilità del mezzo e del carico in tutte le condizioni d’uso.
• Sui mezzi di trasporto
deve essere indicata la portata massima ammissibile nelle varie condizioni d’uso.
• I ganci devono essere
provvisti di dispositivi di chiusura di sicurezza e di indicazione della portata
massima ammissibile.
• I mezzi di trasporto
devono essere provvisti di idonei sistemi di frenatura.
• I mezzi di trasporto
devono essere provvisti di dispositivi di arresto automatico in mancanza di
energia elettrica.
• I mezzi di trasporto
devono essere provvisti di dispositivi acustici e luminosi di segnalazione
quando interferiscono con aree di lavoro e di passaggio.
Funi e catene
• Gli organi di avvolgimento
delle funi o catene devono essere muniti di idonei dispositivi di sicurezza che
evitino la fuoriuscita o l’esercizio oltre le posizioni limite prestabilite.
• I diametri delle funi, dei
tamburi e delle pulegge devono essere conformi a quanto previsto negli art.
177/178 del dpr 547/55.
• Funi e catene devono
rispettare i coefficienti di sicurezza previsti dall’art. 179 del dpr 547/55.
• Funi e catene devono
essere sottoposte a verifiche trimestrali.
• Funi e catene devono
essere dotate di idonei attacchi e di dispositivi atti a impedire lo
scioglimento dei trefoli.
Carico
• I carichi devono essere
imbracati per prevenire la caduta e lo spostamento. Si deve formare e informare
il personale su tali procedure.
Uso
• I posti di manovra devono
essere raggiungibili senza pericolo, dotati di protezioni per l’operatore e
tali da consentire la perfetta visibilità nella zona di azione.
• Gli organi di comando
devono essere collocati in posizione agevole, devono essere protetti contro l’avviamento
accidentale e devono disporre di idonee indicazioni delle manovre a cui servono.
• Le modalità di impiego
degli apparecchi devono essere riportate in avvisi chiaramente leggibili. Si
deve formare il personale addetto sul corretto uso degli stessi.
• I lavoratori devono essere
formati sull’uso sicuro degli apparecchi.
• La velocità dei mezzi di
trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche del percorso, la
natura del carico e le possibilità di arresto del mezzo.
• Il percorso all’interno
delle aziende non deve comportare rischi di investimento e collisione. Occorre
rivedere i percorsi interni all’azienda in questa ottica, proteggere
eventualmente punti che presentano rischio elevato di collisione con
apparecchiature, mezzi, persone, ecc.
• I mezzi e apparecchi di
trasporto devono rispettare i criteri di velocità e percorso, difese terminali
e nei piani inclinati, attacco e distacco, blocco e quant’altro previsto negli
artt. 215-232 del dpr 547/55.
• I lavoratori devono essere
correttamente addestrati all’uso sicuro dei mezzi di trasporto.
• Deve essere predisposto un
programma di manutenzione periodico dei mezzi di trasporto.
• Le zone di transito devono
essere adeguatamente segnalate.
• Deve essere predisposto un
luogo specifico per la sosta dei veicoli quando non utilizzati.
• I mezzi di trasporto
devono essere appropriati alla forma e volume dei carichi e alle condizioni di
impiego e devono essere utilizzati in modo rispondente alle loro
caratteristiche.
13. Rischi di incendio ed
esplosione
Locali con prodotti infiammabili
• Se nei locali in cui
sono presenti materie e prodotti infiammabili o esplodenti:
devono esistere scintille,
fiamme libere, apparecchiature che possano dar luogo a surriscaldamento, l’abbigliamento
dei lavoratori deve essere tale da non dar luogo a fonti di innesco. Occorre
dotare gli addetti di indumenti di protezione con caratteristiche
antistatiche, abbinati a calzature antistatiche; non deve effettuarsi accumulo
di materie combustibili (carta, legno, ecc.).
• I locali in cui sono
presenti materie e prodotti infiammabili devono avere pavimento non isolante.
• Gli impianti di
riscaldamento e l’insolazione non devono essere in grado di innescare le
sostanze infiammabili ed esplosive. Occorre provvedere a raffreddare i locali
evitando eccessivo surriscaldamento e insolazione.
• I lubrificanti delle
macchine devono essere tali da non dar luogo a reazioni pericolose con
materiali esplodenti o infiammabili.
Vapori infiammabili
• Gli spazi chiusi (locali o
recipienti) in cui possono essere presenti vapori infiammabili devono essere
protetti da valvole e sfiati di esplosione.
• Le valvole e sfiati di
esplosione non devono provocare rischi per i lavoratori all’atto del
funzionamento.
• Nei locali in cui possono
cumularsi vapori infiammabili o esplosivi devono essere predisposti idonei
sistemi di aspirazione e ventilazione.
• Devono essere adottate le
misure necessarie a evitare miscelazione di prodotti che possono dar luogo a
gas/vapori infiammabili.
Apparecchiature con prodotti
infiammabili
• Le apparecchiature che
contengono polveri infiammabili devono essere adeguatamente protette mediante
sfiati di esplosione, sistemi di inertizzazione, o altri analoghi.
• Le apparecchiature che
contengono gas, vapori e polveri esplosive o infiammabili devono essere
elettricamente interconnesse ed equipotenziali.
Precauzioni d’uso
• I depositi di prodotti
infiammabili ed esplosivi devono essere separati dai depositi di sostanze
tossiche, asfissianti, infettanti e corrosive e adeguatamente segnalati.
• I frigoriferi che
contengono sostanze infiammabili devono essere antiscoppio.
• Nei locali di lavorazione
deve essere presente la quantità di prodotti infiammabili ed esplosivi in uso
giornaliero minima compatibilmente con le esigenze di produzione. Occorre
formare e informare il personale sull’importanza di tali procedure.
• Eventuali sversamenti di
prodotti infiammabili ed esplosivi devono essere assorbiti e asportati o lavati
immediatamente. Occorre fornire agli addetti tutte le procedure e i kit per l’assorbimento,
l’asportazione e il lavaggio delle superfici.
• I travasi di prodotti
infiammabili ed esplodenti devono avvenire di norma in circuito chiuso.
• I travasi di prodotti
infiammabili ed esplodenti che non possono essere realizzati in circuito chiuso
devono avvenire in locali dotati di aspiratori e sistemi di ventilazione.
Occorre dotare i recipienti di aspiratori a collare.
• Gli impianti elettrici nei
locali in cui sono presenti prodotti infiammabili ed esplosivi devono essere
tali da evitare i rischi di incendio ed esplosione.
• Devono essere predisposti
idonei sistemi per la prevenzione della propagazione dell’incendio in locali
adiacenti.
• Devono essere predisposti
idonei sistemi per il rilevamento dei focolai d’incendio nella fase iniziale.
• Devono essere predisposti
idonei sistemi per il rilevamento della presenza di miscele infiammabili.
• Le dotazioni fisse e
mobili per la protezione contro gli incendi devono essere conformi alle
prescrizioni delle norme.
• L’azienda deve disporre
del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando Vvf.
• Le dotazioni antincendio
devono essere regolarmente manutentate e verificate.
• I lavoratori devono essere
formati e addestrati all’uso delle attrezzature antincendio.
• L’azienda deve
predisporre il piano antincendio ed effettuare regolari esercitazioni.
• Le tubazioni e i
recipienti in cui possono cumularsi cariche elettrostatiche devono essere
adeguatamente messi a terra.
• L’ubicazione delle
attrezzature antincendio deve essere in punti idonei e opportunamente segnalata.
• L’attrezzatura
antincendio deve essere facilmente raggiungibile senza ostacoli momentanei o
fissi.
• La segnalazione delle vie
di fuga in caso di incendio deve essere visibile. Occorre effettuare periodici
controlli al fine di rimuovere eventuali ostruzioni causate da oggetti che
diminuiscono o escludono la visibilità delle segnalazioni delle vie di fuga in
caso di incendio.
• I lavoratori devono
conoscere il significato della segnaletica delle vie di fuga in caso di
incendio.
• Deve essere espressamente
vietato fumare nei locali in cui è presente un rischio di incendio.
• Nell’azienda devono
essere disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze infiammabili in
essa presenti.
14. Rischi per la presenza di
esplosivi
• Ai lavori con impiego di
esplosivi devono essere adibiti solo maggiorenni.
Luogo di lavoro
• Le singole operazioni di
fabbricazione e manipolazione degli esplosivi devono essere eseguite in
laboratori distinti e isolati.
• I lavoratori che
effettuano le operazioni devono essere protetti con mezzi e attrezzature atti a
salvaguardarne l’integrità fisica.
• I singoli posti di lavoro
e i lavoratori devono essere protetti con schermi di sicurezza e con l’adozione
di dispositivi atti a ridurre il pericolo.
• Devono essere adottati
dispositivi che consentono di effettuare le lavorazioni a distanza di sicurezza.
• Le lavorazioni devono
essere in blinda o a distanza e devono essere comandate da posizioni di
sicurezza, soprattutto quando si tratta di fresatura degli esplosivi, di
smontaggio e taglio dei proiettili, di petrinaggio meccanico e di molazzatura.
Indumenti
• I lavoratori devono
indossare indumenti e calzature di lavoro, forniti dall’impresa, prima di
entrare negli stabilimenti di fabbricazione, manipolazione o deposito di materie
esplodenti.
• Le calzature devono essere
prive di chiodi, punte o altri elementi di ferro o di acciaio.
• Gli indumenti di lavoro
devono essere privi di bottoni, fibbie o chiusure in metallo.
• Gli addetti alle
lavorazioni che comportano particolari rischi, quale la laminazione della
polvere, devono essere protetti con appositi indumenti, forniti dall’azienda.
• Deve essere vietato
portare orologi, coltelli, chiavi, anelli, fedi o qualsiasi altro oggetto di
metallo.
• I lavoratori devono
raccogliere i capelli in cuffia.
• I preposti devono
controllare e assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei punti
precedenti.
Pavimenti
• I pavimenti dei locali
devono essere idonei in relazione alle caratteristiche dell’esplosivo
trattato.
• I pavimenti di locali in
cui si utilizzano prodotti esplosivi devono essere senza fessure, di facile
pulizia e lavaggio, privi di elementi di ferro e di acciaio affioranti.
• Se la natura della
lavorazione lo richiede, devono essere predisposti rivestimenti e graticci.
• I pavimenti dei locali in
cui si utilizzano sostanze esplosive devono essere raccordati lungo i bordi.
Informazioni
• Nell’azienda devono
essere disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze esplosive in essa
presenti.
Apparecchiature contenenti
prodotti esplosivi
• Le apparecchiature che
contengono polveri esplosive devono essere adeguatamente protette mediante
sfiati di esplosione, sistemi di inertizzazione o altri analoghi.
• Le apparecchiature che
contengono gas, vapori e polveri esplosive devono essere elettricamente
interconnesse ed equipotenziali.
• I depositi di prodotti
esplosivi devono essere separati dai depositi di sostanze tossiche, asfissianti,
infettanti e corrosive e adeguatamente segnalati.
• Nei locali di lavorazione
deve essere presente la quantità di prodotti esplosivi in uso giornaliero
minima, compatibilmente con le esigenze di produzione. Occorre formare e
informare il personale sull’importanza di tale procedure.
• Gli impianti elettrici nei
locali in cui sono presenti prodotti esplosivi devono essere tali da evitare i
rischi di esplosione.
Mezzi di trasporto
• I mezzi e le attrezzature
per il trasporto dei prodotti esplodenti nel passaggio da una fase all’altra
della lavorazione (e nel corso delle lavorazioni stesse) devono tener conto del
grado di sensibilità e delle caratteristiche dell’esplosivo.
• I mezzi e le attrezzature
per il trasporto dei prodotti esplodenti nel passaggio da una fase all’altra
della lavorazione (e nel corso delle lavorazioni stesse) devono essere di facile
e di sicuro impiego.
Manutenzione e revisione
• I cascami devono essere
distrutti o inertizzati da lavoratori appositamente incaricati e sotto la
sorveglianza di persona competente.
• I locali, le macchine e le
attrezzature in attività vanno sottoposti a periodiche revisioni e pulizie.
• Le disposizioni relative
alle revisioni e pulizie periodiche delle macchine e delle attrezzature in uso
devono essere affisse in modo visibile in ogni locale.
• Per l’effettuazione di
lavori di manutenzione, riparazione o demolizione di edifici, macchine o
impianti devono essere previste procedure formalizzate con autorizzazione della
direzione.
• Le procedure devono
prevedere che prima dell’inizio di lavori di manutenzione, riparazione e
demolizione siano trasportati al deposito tutti gli esplosivi e i loro
componenti.
• Le procedure devono
prevedere che prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, riparazione o
demolizione siano bonificate accuratamente le parti del locale, di ogni macchina
o organo ove devono essere eseguiti le riparazioni o gli smontaggi.
• Le procedure devono
prevedere che i lavori di manutenzione, riparazione o demolizione siano condotti
sotto la sorveglianza di persona competente.
• Gli apparecchi e i
recipienti impiegati nella lavorazione degli esplosivi, prima di essere portati
alla riparazione, devono essere inertizzati.
Elettricità
• Devono essere adottate
precauzioni contro l’accumulo di elettricità statica in vicinanza di
esplosivi.
• Devono essere adottati
mezzi idonei per evitare la possibilità di scariche dovute all’elettricità
statica.
• Ai lavoratori deve essere
imposto l’obbligo di far uso dei mezzi predisposti per evitare la possibilità
di scariche dovute all’elettricità statica.
• Deve essere vietato l’uso
di indumenti di lavoro formati con fibre facilmente elettrizzabili, salvo i casi
in cui per le particolari lavorazioni i predetti indumenti debbano essere
formati con fibre di lana.
15. Rischi chimici
• La quantità di sostanze
pericolose presenti deve essere inferiore ai quantitativi riportati agli
allegati II, III e IV del dpr 175/88 e successivi dm di aggiornam./modifica.
• Se esistono sostanze non
classificate pericolose, che possono generare pericoli per le condizioni in cui
vengono utilizzate, o per le modalità di lavorazione (per esempio azoto per
inertizzazione, ecc.), il rischio deve essere noto, i lavoratori devono essere
informati e devono essere previste apposite norme scritte al fine di ridurre il
rischio di esposizione a tali sostanze.
• Se esiste la possibile di
generazione di sostanze pericolose a seguito di reazioni, decomposizioni,
miscelazioni indesiderate ecc.), il rischio deve essere noto, i lavoratori
devono essere informati e devono essere previste apposite norme scritte al fine
di ridurre il rischio di esposizione a tali sostanze.
• Le sostanze pericolose non
strettamente necessarie al processo lavorativo devono essere depositate in
locali idonei lontani da siti presidiati e da vie di passaggio.
• Nell’azienda devono
essere disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze pericolose in
essa presenti.
Locali in cui si usano sostanze
pericolose
• I locali in cui si
effettuano operazioni con sostanze pericolose devono essere isolati e difesi
contro la propagazione dell’elemento nocivo.
• Nei locali in cui
effettuano operazioni con sostanze pericolose devono essere predisposti sistemi
di captazione e ventilazione atti a impedire l’accumulo dei vapori di sostanze
pericolose.
• Nei locali in cui si
effettuano operazioni con sostanze pericolose devono essere predisposti sistemi
di rilevamento e allarme di presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
chimiche.
• I frigoriferi che
custodiscono prodotti tossici devono essere dotati di un sistema di controllo
dello sbrinamento al fine di evitare il danneggiamento dei contenitori.
• Deve essere vietato l’uso
improprio del frigorifero destinato a custodire prodotti tossici (esempio per la
conservazione di vivande).
• I pavimenti e le pareti
dei locali in cui sono manipolate sostanze pericolose devono essere di tipologia
atta a consentire la facile e completa asportazione del materiale sversato.
• Nei locali in cui si
impiegano sost. pericolose e in partic. corrosive devono essere disponibili
soluzioni neutralizzanti, bagni o docce e deve essere previsto un sistema di
pronto intervento per il lavaggio degli occhi ove si possono verificare schizzi
di sost. tossiche.
• Nei locali in cui si
impiegano prodotti tossici, asfissianti, irritanti e infettanti deve essere
disponibile un adeguato numero di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, per la fuga o per interventi di emergenza ubicati nei punti
opportuni.
• I locali e le attrezzature
in cui si impiegano prodotti tossici, asfissianti, irritanti e infettanti devono
essere frequentemente e accuratamente puliti. Occorre formare e informare il
personale, se necessario, sulle modalità di pulizia e sui sistemi di dpi da
utilizzare, nonché sui comportamenti da tenere in caso di emergenza.
• L’accesso a locali in
cui si impiegano prodotti tossici, ecc., deve essere subordinato alla verifica
della loro agibilità e a operazioni di ventilazione.
• Nelle situazioni in cui
non può escludersi la presenza di atmosfere tossiche, ecc., i lavoratori devono
essere muniti di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.
• All’interno di locali a
ventilazione limitata o impedita deve essere consentita l’immissione di
sostanze pericolose nella quantità minima compatibile con il processo
produttivo. Occorre formare e informare il personale sull’importanza di tali
procedure.
• Le lavorazioni pericolose
o insalubri devono svolgersi in locali in cui hanno accesso solo i lavoratori
specificamente addetti alle stesse.
• All’ingresso dei locali
in cui si manipolano sostanze pericolose devono essere esposte le specifiche
disposizioni e istruzioni di sicurezza.
• Presso le macchine e gli
apparecchi in cui si manipolano sostanze pericolose devono essere esposte le
specifiche disposizioni per l’utilizzo.
• Tutte le tubazioni e le
valvole da cui potrebbero effluire sostanze tossiche, devono essere chiuse e
sigillate prima dell’ingresso dei lavoratori nel locale e corredate dell’indicazione
di divieto di manovra.
Recipienti e serbatoi
• Tutti i
recipienti/serbatoi contenenti sostanze pericolose devono riportare indicazioni
e contrassegni secondo la vigente normativa.
• I recipienti/serbatoi
utilizzati per le sostanze pericolose devono possedere idonee caratteristiche di
robustezza e resistenza alla corrosione.
• All’ingresso dei siti in
cui sono presenti sostanze pericolose deve essere esposto un estratto delle
norme di sicurezza.
• Tutti i recipienti
contenenti sostanze pericolose devono essere accuratamente svuotati e lavati
prima dell’utilizzo con sostanze diverse da quelle precedentemente contenute.
Occorre formare e informare il personale addetto sulla necessità di tali
procedure di sicurezza.
• Presso i
recipienti/serbatoi di sostanze pericolose devono essere esposte le specifiche
disposizioni e istruzioni di sicurezza.
• I serbatoi destinati a
contenere sostanze pericolose devono essere corredati di sistemi di allarme e
blocco per alto livello.
• Tutte le tubazioni,
valvole ecc., in cui fluiscono sostanze tossiche devono essere realizzate in
accordo a tecnologie progettuali approvate da organi qualificati (Ispesl, Asme,
Din, ecc.).
Scarti di lavorazione
• Gli scarti di lavorazione
e i rifiuti di materie pericolose devono essere raccolti e asportati
frequentemente con mezzi appropriati per il conferimento in luoghi sicuri.
• Nella raccolta degli
scarti di lavorazione e dei rifiuti di materie pericolose si deve tenere conto
delle eventuali incompatibilità chimiche e delle eventuali incompatibilità con
il recipiente.
• Deve essere effettuata una
raccolta differenziata degli scarti di lavorazione e dei rifiuti di materie
pericolose.
Trasporto
• Il trasporto e l’impiego
dei prodotti corrosivi devono avvenire in modo che i lavoratori non ne vengano a
diretto contatto.
• Qualora per il trasporto
dei prodotti tossici vengano utilizzati ascensori, questi devono essere
riservati esclusivamente a tali sostanze.
• Gli spandimenti di liquidi
corrosivi devono essere neutralizzati con idonee materie o lavati con acqua.
• Le persone esposte sono a
conoscenza dei rischi che comporta l’utilizzazione delle sostanze e devono
essere adeguatamente formate sui criteri di manipolazione in sicurezza.
• L’immagazzinamento dei
prodotti pericolosi deve avvenire separando i prodotti chimicamente
incompatibili.
• L’immagazzinamento dei
prodotti pericolosi deve avvenire separando quelli infiammabili ed esplosivi da
quelli tossici, asfissianti, infettanti e corrosivi.
• Vanno predisposti bacini
di contenimento e cordolature all’intorno dei recipienti e delle
apparecchiature che contengono sostanze pericolose, al fine di evitarne lo
spandimento incontrollato.
• Deve essere predisposto un
apposito sistema fognante per la raccolta degli sversamenti di sostanze
pericolose.
• Devono essere predisposti
valvole, sifoni e altri organi di intercettazione per evitare la migrazione
incontrollata delle sostanze versate.
• Le operazioni di
trasferimento delle sostanze pericolose devono avvenire in circuito chiuso senza
rilasci nell’atmosfera dei relativi vapori.
• Nel caso in cui le
operazioni di trasferimento non possano avvenire in circuito chiuso, devono
essere utilizzati appositi sistemi di captazione del vapore.
• Le tubazioni di
interconnessione tra serbatoi, apparecchiature e punti di travaso devono evitare
errori nel trasferimento dei prodotti.
• Va predisposto un idoneo
piano di emergenza che preveda le azioni e i comportamenti da tenere in caso di
fuoriuscita di sostanza pericolosa.
16. Esposizione ad agenti chimici
Sostanze in deposito o
lavorazione
• La presenza di sostanze
pericolose per la salute deve essere segnalata nei locali interessati mediante
affissione delle norme di sicurezza.
• I lavoratori interessati
dalla presenza di sostanze pericolose per la salute devono essere informati
dei rischi.
• Le lavorazioni
pericolose o insalubri a seguito di presenza di sostanze nocive per la salute
devono essere effettuate in locali separati.
• Le materie prime non in
corso di lavorazione, i prodotti e i rifiuti che abbiano proprietà nocive per
la salute devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona
chiusura.
• I recipienti contenenti
sostanze che abbiano proprietà nocive per la salute devono essere
contrassegnati ed etichettati in conformità alle vigenti norme.
Materie fermentescibili
• Le materie in corso di
lavorazione fermentescibili o di odore sgradevole devono essere accumulate nei
locali di lavoro nella quantità strettamente necessaria alla lavorazione.
• I recipienti e gli
apparecchi che servono alla lavorazione o al trasporto di materiali putrescibili
o di cattivo odore devono essere lavati e disinfettati frequentemente.
Fumi, gas o vapori
• L’esposizione dei
lavoratori alle sostanze nocive non deve superare mai il valore limite espresso
dalla concentrazione media ponderata dell’esposizione su un periodo di otto
ore.
• Nei locali in cui è
possibile la diffusione di sostanze nocive devono essere adottati tutti i
provvedimenti atti a ridurne il più possibile la propagazione.
• Deve essere predisposto un
sistema di aspirazione dei gas, vapori o fumi prodotti.
• L’aspirazione di gas,
vapori, odori o fumi deve essere effettuata immediatamente vicino al luogo dove
si producono.
Attrezzature pericolose
• Le attrezzature che
comportano pericoli dovuti a emanazione accidentale di gas devono essere
protette da cadute accidentali o da proiezione oggetti che possano pregiudicarne
l’integrità.
• Le attrezzature che
comportano pericoli dovuti a emanazione di gas devono essere munite di
appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione.
Sostanze tossiche per inalazione
• I possibili punti di
emissione di sostanze tossiche o nocive per inalazione devono essere isolati.
• Deve essere previsto l’utilizzo
di sistemi di protezione individuale per esposizioni occasionali o di emergenza
ove non esista un opportuno sistema di ventilazione locale.
• Gli ambienti di lavoro
esposti alla possibile dispersione di sostanze tossiche o nocive per inalazione
devono essere periodicamente monitorati.
Sostanze corrosive a contatto con
la pelle
• Devono essere utilizzati
gli appropriati mezzi di protezione individuale (guanti, indumenti protettivi,
ecc.) in caso di utilizzo di sostanze pericolose a contatto con la pelle.
Sostanze tossiche per ingestione
• Deve essere previsto
espresso divieto di mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro.
Formazione di polveri
• Negli ambienti in cui è
possibile la formazione di polveri devono essere presi tutti i provvedimenti
atti a ridurne lo sviluppo e la diffusione, qualora non sia possibile sostituire
i prodotti stessi.
• Le lavorazioni che
utilizzano materiale polveroso vanno eseguite in apparecchi chiusi dotati di
sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri.
• L’aspirazione delle
polveri deve essere effettuata immediatamente vicino al luogo di produzione
delle stesse.
• Il sistema di raccolta ed
eliminazione delle polveri deve essere tale da impedire che queste possano
rientrare nell’ambiente di lavoro.
• Il personale esposto in
ambienti polverosi deve disporre di idonei mezzi di protezione personale.
• Per le lavorazioni di cui
all’allegato, art. 33 dpr 303/56 devono essere effettuate le previste visite
mediche preventive e periodiche.
Esposizione a piombo metallico
• Devono essere intraprese
tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali al fine di ridurre al
minimo l’utilizzo del piombo e l’esposizione allo stesso.
• Deve essere effettuata la
valutazione dell’esposizione dei lavoratori al piombo, in cui è stato
accertato l’inquinamento ambientale, i punti di emissione e i punti a maggior
rischio.
• Devono essere analizzati i
livelli di piombemia dei lavoratori esposti.
• Devono essere
costantemente mantenuti livelli di esposizione inferiori a 40 µg di piombo per
mc di aria e 35 µg per 100 ml di sangue di piombemia.
• Si deve provvedere a
informare i lavoratori esposti al piombo secondo quanto previsto dal dlgs
277/91.
• I lavoratori esposti al
piombo devono disporre degli idonei indumenti e di mezzi di protezione.
• Il registro di esposizione
dei lavoratori esposti al piombo deve essere regolarmente aggiornato.
Esposizione all’amianto
• Deve essere eliminato l’amianto
residuo presente in coibentazioni, rivestimenti, ecc.
• Deve essere effettuata la
valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dell’amianto.
• L’esportazione personale
riferita a otto ore deve essere inferiore a 0,1 fibre per cm 3. Il datore di
lavoro deve notificare adeguatamente all’organo di vigilanza, informare i
lavoratori sui rischi e sulle norme igieniche e precauzionali, apporre idonea
segnaletica, proibire l’accesso ai luoghi a rischio ai non addetti ai lavori,
fornire i mezzi individuali di protezione.
• L’esposizione personale
in caso di attività a carattere saltuario con amianto crisotilo espressa come
dose cumulata non deve superare 0,5 giorni-fibra per cm3, calcolata come
previsto all’art. 24 del dlgs 277/91.
• I locali e gli impianti
devono essere sottoposti a efficace pulitura e manutenzione.
• I quantitativi di amianto
presenti devono essere i minimi compatibili con le attività lavorative.
• Il numero di lavoratori
esposti deve essere il minimo compatibile con le necessità della lavorazione.
• Le emissioni di polvere di
amianto in aria devono essere le minime compatibili con le lavorazioni,
sorvegliate devono essere captate il più vicino possibile al punto di
emissione.
• I lavoratori devono
disporre di adeguati indumenti di lavoro protettivi delle vie respiratorie.
• L’amianto e i materiali
polverosi che lo contengono devono essere conservati e trasportati in imballaggi
chiusi.
• Gli scarti e i residui di
lavorazione devono essere immediatamente raccolti con imballaggi o rivestimenti
etichettati e smaltiti in modo idoneo.
• Devono essere impiegati
adeguati aspiratori per l’aspirazione sistematica della polvere.
• Devono essere predisposte
aree per la sosta, il fumo e la somministrazione di alimenti e bevande.
• I lavoratori esposti a
dosi superiori a quelle indicate devono disporre di docce a uso esclusivo,
servizio di lavaggio specializzato degli indumenti di lavoro, armadi specifici
per i mezzi individuali di protezione.
• Deve essere previsto un
regolare servizio di controllo sanitario per la prevenzione dell’asbestosi.
• Le attività in cui i
lavoratori sono esposti a dosi superiori a quelle indicate devono essere
sottoposte a regolare controllo e misurazione.
• La media ponderata
riferita a 8 ore di esposizione deve essere inferiore a 0,6 fibre/cm3 per il
crisotilo e 0,2 fibre/cm3 per le altre varietà di amianto.
• Deve essere predisposto un
apposito piano per l’evacuazione in emergenza dell’azienda e l’informazione
delle autorità preposte in caso di aumento rilevante dell’esposizione.
• Deve essere predisposto un
apposito piano per i lavori di demolizione e rimozione dell’amianto.
17. Esposizione ad agenti
cancerogeni
• Devono essere intraprese
tutte le iniziative atte a ridurre o evitare l’utilizzo di agenti cancerogeni.
• La produzione o l’utilizzazione
dell’agente cancerogeno deve avvenire in un sistema chiuso.
• Deve essere effettuata una
valutazione dei rischi di esposizione ad agenti cancerogeni.
• Devono essere intraprese
tutte le misure per ridurre l’esposizione dei lavoratori, misurare la
concentrazione degli agenti cancerogeni, provvedere al mantenimento delle più
elevate condizioni di sicurezza.
• I lavoratori esposti ad
agenti cancerogeni devono essere opportunamente informati sui rischi e devono
essere provvisti di adeguata formazione come previsto dalla normativa.
• I lavoratori esposti a
rischio di agenti cancerogeni devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria
e deve essere tenuto e aggiornato un apposito registro di esposizione.
Esposizione a cloruro di vinile
monomero (Cvm)
• Devono essere intraprese
tutte le iniziative atte a ridurre o evitare l’utilizzo di Cvm.
• Devono essere intraprese
tutte le misure per ridurre l’esposizione dei lavoratori, misurare la
concentrazione di Cvm e mantenerla al di sotto di 3 ppm.
• I lavoratori esposti a Cvm
devono essere opportunamente informati sui rischi e devono essere provvisti di
adeguata formazione come previsto dalla normativa.
• I lavoratori a rischio di
esposizione a Cvm devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve
essere tenuto e aggiornato un apposito registro di esposizione.
• All’entrata delle zone
di lavoro deve essere segnalata la presenza di una zona sorvegliata per la
presenza di Cvm.
Esposizione ad altre sostanze
• Devono essere intraprese
tutte le iniziative atte a ridurre o evitare l’utilizzo di agenti di cui al
dlgs 77/92.
• I lavoratori esposti a
rischio di agenti di cui al dlgs 77/92 devono essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria e deve essere tenuto e aggiornato un apposito registro di esposizione.
Esposizione ad ammine aromatiche
• Devono essere intraprese
tutte le iniziative atte a ridurre o evitare l’utilizzo di ammine aromatiche.
• I lavoratori interessati
dalla presenza di ammine aromatiche devono essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria e deve essere tenuto e aggiornato un apposito registro di esposizione.
18. Esposizione ad agenti
biologici
Contatto dei lavoratori con
agenti biologici
• Per gli agenti biologici
classificati di gruppo 1 dal dlgs 626/94 (agenti con bassa probabilità di
causare malattie nell’uomo), devono essere seguite le normali misure
igieniche e preventive.
• Per gli agenti biologici
classificati di gruppo 2 dall’all. XI del dlgs 626/94 (agenti che possono
provocare malattie nell’uomo, con bassa probab. di propagarsi alla
comunità, per i quali siano disponibili efficaci misure profilattiche e
terapeutiche), deve essere fornita all’Usl competente la valutazione delle
caratteristiche dell’agente, modalità operative, numero lavoratori addetti,
ecc. secondo art. 76 comma 5 dlgs 626/94.
• La comunicazione sull’uso
degli agenti biologici deve essere rinnovata ogni qualvolta vi siano mutamenti
che comportino variazione considerevole del rischio di esposizione.
• Il rappresentante della
sicurezza deve avere libero accesso alle informazioni inerenti gli agenti
biologici cui i lavoratori sono esposti.
• Per gli agenti biologici
classificati di gruppo 3 dall’all. XI del dlgs 626/94 (agenti ad alto
rischio per l’uomo che possono propagarsi alla comunità, per i quali sono
disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche).
• La valutazione dei
rischi contenente le informazioni sulle caratteristiche dell’agente,
procedure operative, numero lavoratori addetti, programma di emergenza deve
essere fornita all’Usl competente, secondo quanto previsto dall’art. 78
comma 5 dlgs 626/94
• Il datore di lavoro deve
rinnovare la comunicazione sull’uso degli agenti biologici ogniqualvolta vi
siano mutamenti che comportino variazione sostanziale del rischio di
esposizione.
• Il rappresentante della
sicurezza deve avere libero accesso alle informazioni inerenti agli agenti
biologici cui i lavoratori sono esposti.
• Per gli agenti biologici
classificati di gruppo 4 dall’all. XI del dlgs 626/94 (agenti ad alto
rischio per il lavoratore e l’intera comunità in quanto non esistono
efficaci misure profilattiche e terapeutiche che ne evitino la propagazione),
deve essere stata richiesta al min. san. autorizzazione per agenti biologici
fornendo informazioni su caratteristiche, modalità operative, numero addetti,
programma di emergenza, ecc. secondo quanto previsto dall’art. 77 c. 1 e 78,
c.5 dlgs 626/94.
• Ottenuta l’autorizzazione,
il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione di cui all’art. 76
comma 1 alla Usl.
• Il datore di lavoro deve
rinnovare la comunicazione e richiesta di autorizzazione per ogni nuovo agente
di gruppo 4 (esenti laboratori diagnostici).
• Per gli agenti
biologici, microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo Il
secondo dlgs 3/3/93 n. 91, deve essere fornita all’Usl competente copia
della specifica documentazione prevista dal dlgs 3/3/93 n. 91.
Misure antirischio
• Deve essere evitata l’utilizzazione
di agenti biologici novici se l’attività lo consente.
• Deve essere limitato al
minimo il numero dei lavoratori esposti ad agenti biologici.
• Si deve provvedere ad
adeguata progettazione dei processi produttivi.
• Devono essere adottate
misure di protezione collettive o, se non è possibile, individuali delle vie
respiratorie e della pelle.
• Devono essere adottate le
misure igieniche tali da evitare o ridurre la possibilità di propagazione dell’agente
nocivo.
• I siti a rischio devono
essere segnalati con l’apposita simbologia riportata in allegato X del dlgs
626/94 (simbolo di rischio biologico).
• Si deve provvedere all’elaborazione
di idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare materie in cui siano
presenti agenti biologici pericolosi.
• Devono essere state
definite procedure di emergenza per eventuali incidenti che comportino la
contaminazione del personale addetto e/o la propagazione dell’agente.
• Deve essere predisposta un’adeguata
segnaletica di sicurezza e si deve procedere all’etichettatura delle sostanze
pericolose.
• Deve essere verificata l’eventuale
presenza dell’agente pericoloso al di fuori dei contenimenti fisici primari.
• Devono essere predisposti
i mezzi e le procedure necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo
smaltimento di rifiuti contaminati, mediante contenitori adeguati e chiaramente
identificati.
• Devono essere predisposte
adeguate procedure per la decontaminazione degli indumenti utilizzati dal
personale a rischio di contaminazione.
• Si deve provvedere a
formare e informare il personale addetto sui rischi inerenti la manipolazione di
agenti biologici pericolosi.
• I lavoratori esposti
devono essere soggetti a sorveglianza sanitaria secondo art. 86 del dlgs 626/94.
• Si devono concordare
idonee procedure per la manipolazione e il trasporto degli agenti biologici all’interno
del luogo di lavoro.
Strutture sanitarie e veterinarie
• Nelle strutture sanitarie
e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, si deve valutare la presenza
dell’agente biologico in pazienti, animali, relativi residui e rifiuti e
devono essere applicate adeguate procedure di manipolazione e decontaminazione.
• Nelle strutture sanitarie
e veterinarie, nei servizi di isolamento in cui siano presenti pazienti o
animali contaminati da agenti di gruppo 3 e 4 devono essere adottate le misure
contenitive indicate nell’all. XII del dlgs 626/94.
• Nelle strutture sanitarie
e veterinarie si deve provvedere a formare e informare il personale addetto sui
rischi inerenti la manipolazione degli agenti biologici pericolosi.
• Nelle strutture sanitarie
e veterinarie i lavoratori esposti devono essere soggetti a sorveglianza
sanitaria secondo art. 86 del dlgs 626/94.
• Nei laboratori e stabulari
devono essere adottate le misure di contenimento di all. XII del dlgs 626/94 e
il datore di lavoro deve seguire le procedure indicate all’art. 82 del dlgs
626/94.
• Nei processi industriali
in cui devono essere adottate le misure di contenimento di all. XII del dlgs
626/94, il datore di lavoro deve seguire le procedure indicate agli artt. 82 e
83 del dlgs 626/94.
• In caso di incidente
coinvolgente agenti biologici di gruppo 2, 3 e 4 devono essere seguite le misure
di emergenza ed evacuazione indicate all’art. 84 del dlgs 626/94.
• In caso di incidente
coinvolgente agenti biologici di gruppo 2, 3 o 4 deve essere definito un
protocollo per il primo soccorso dei lavoratori contaminati.
• I lavoratori che
manipolano agenti di classe 3 e 4, devono essere iscritti nei registri degli
esposti e il datore di lavoro deve seguire le procedure indicate all’art. 87
del dlgs 626.
19. Ventilazione locali di lavoro
• I locali di lavoro devono
essere dotati di sistemi di ventilazione naturale o forzata, mediante l’apertura
di porte e/o finestre ovvero mediante impianti di estrazione forzata.
• I sistemi di ventilazione
devono consentire l’effettuazione di ricambi d’aria che assicurino 30 m3 d’aria
per persona al giorno, come minimo.
Fumatori
• Devono essere predisposti
locali separati per fumatori.
• I sistemi di ventilazione
disponibili per locali fumatori devono consentire l’effettuazione di ricambi d’aria
che assicurano 45 m3 d’aria per persona al giorno.
Servizi igienici
• I servizi igienici privi
di aperture verso l’esterno devono essere dotati di ventilazione che assicuri
almeno sei ricambi/ora per aspirazione continua o 12 ricambi/ora per aspirazione
discontinua.
Griglie d’immissione
• Le griglie di immissione
ed estrazione aria devono essere ubicate su pareti opposte o comunque devono
essere sufficientemente distanziate.
• La direzione della
corrente d’aria nel locale di lavoro deve essere tale da allontanare l’inquinante
dalle postazioni di lavoro ed evitare l’inalazione di sostanze nocive.
• Il sistema d’immissione/estrazione
aria deve essere correttamente dimensionato (portate, pressioni, perdite di
carico, ecc.) e deve essere disponibile la relativa documentazione tecnica.
• Le prese d’aria esterna
devono essere lontane dai punti di emissione dell’aria esausta e comunque in
zone non interessate dalla presenza di sostanze tossiche, nocive o infiammabili.
• I sistemi di ventilazione
forzata devono essere regolarmente manutentati.
Punti di manipolazione di
sostanze tossiche
• Nei punti ove si
manipolano sostanze chimiche tossiche o nocive o esistono concreti rischi di
contaminazione (fumi, polveri, nebbie, gas, vapori) devono essere installati
sistemi di aspirazione localizzati ed, eventualmente, si deve dotare il
personale di dpi per la protezione delle vie respiratorie.
• I sistemi di aspirazione
localizzata devono essere adeguati come forma, dimensioni e posizionamento alle
caratteristiche delle emissioni da catturare.
• I ventilatori dei sistemi
di aspirazione localizzata devono essere dimensionati in modo adeguato alle
necessità (portata, pressione) e deve esistere la relativa documentazione
tecnica.
• Non devono essere presenti
correnti d’aria ortogonali alla direzione del flusso di aspirazione degli
estrattori, in grado di diminuire l’efficienza degli stessi.
• Devono essere effettuate
regolari verifiche della efficienza dei sistemi di aspirazione localizzata.
• Deve provvedersi alla
regolare manutenzione dei sistemi di aspirazione localizzata.
Cappe aspiranti con filtro
• Deve essere verificata la
compatibilità del filtro con i vapori aspirati.
• L’aspiratore deve essere
posizionato a tetto.
20. Climatizzazione dei locali di
lavoro
Condizionatori d’aria
• I lavoratori non devono
essere esposti a correnti d’aria fastidiose. Occorre modificare il
posizionamento e le caratteristiche delle griglie di immissione/estrazione di
aria.
• Qualsiasi sedimento o
sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei
lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere
rapidamente eliminato con la predisposizione di idonei sistemi di estrazione e
trattamento dell’aria.
• Il sistema di
condizionamento deve assicurare un numero di ricambi d’aria tale da
assicurare almeno 30 m3/giorno di aria fresca per lavoratore.
• Le prese di aria esterna
devono essere ubicate e orientate in posizioni non interessate da sostanze
contaminanti, tossiche, infiammabili.
• Il numero e le
dimensioni delle griglie di immissione di aria devono essere adeguate al
locale e in caso di fuori servizio dell’impianto deve essere possibile l’apertura
delle finestre.
• Le griglie di diffusione
d’aria e di aspirazione non devono essere ostruite totalmente o
parzialmente.
Manutenzione
• Deve essere previsto un
programma di manutenzione dell’impianto di aria condizionata.
• Il programma di
manutenzione deve comprendere le operazioni di pulizia periodica tali da evitare
la formazione di focolai di contaminazione e da mantenere l’efficienza del
sistema.
• I filtri esauriti e il
materiale recuperato devono essere conferiti a soggetto autorizzato al trasporto
e allo smaltimento degli stessi.
• Le torri di refrigerazione
e i sistemi di umidificazione devono essere realizzati in modo da evitare la
formazione di focolai di contaminazione biologica tenendo presente la necessità
di evitare l’introduzione negli ambienti di lavoro di sostanze biocide.
21. Esposizione al rumore
• Il datore di lavoro deve
procedere alla valutazione del rumore durante il lavoro secondo quanto previsto
dal dlgs 277/91.
• I livelli di rumore devono
essere ridotti al minimo mediante misure organizzative e procedurali,
privilegiando gli interventi alla fonte.
• Devono essere effettuati
gli opportuni interventi sulle sorgenti di rumore (modifiche tecniche,
segregazione e insonorizzazione).
• Devono essere effettuati
idonei interventi sulle superfici delle pareti, dei soffitti e dei pavimenti, al
fine di aumentarne l’assorbimento acustico.
• Devono essere effettuate
le opportune misure al fine di evitare l’esposizione prolungata dei singoli
lavoratori a elevate pressioni sonore.
Esposizione al rumore superiore a
80 dBA
• Per esposizione quotidiana
> a 80 dBA il datore di lavoro deve provvedere a informare i lavoratori sui
rischi per l’udito, sulle misure adottate, sull’uso, modalità e funzione
dei dispositivi individ. di protez., sul controllo sanitario, sulla val. del
rischio.
• Per esposizione quotidiana
> 85 dBA il datore di lavoro deve provvedere a informare i lavoratori sull’uso
corretto dei mezzi individuali di protezione dell’udito e sull’uso corretto
delle apparecchiature rumorose.
• Nei luoghi di lavoro ove l’esposizione
quotidiana personale è superiore a 90 dBA, ovvero la pressione acustica
istantanea non ponderata è superiore a 140 dB, deve essere esposta una
segnaletica appropriata e fatto obbligo di usare cuffie o inserti auricolari.
• I luoghi di lavoro ove l’esposizione
quotidiana personale è superiore a 90 dBA ovvero la pressione acustica
istantanea è superiore a 140 dB, devono essere perimetrati e soggetti a
limitazioni di accesso.
Dispositivi di protezione
• Il datore di lavoro deve
fornire adeguati dispositivi individuali di protezione dell’udito a tutti i
lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può superare 85 dBA.
• I lavoratori devono
utilizzare regolarmente i dispositivi individuali di protezione dell’udito se
la loro esposizione quotidiana supera 90 dBA.
• I dispositivi individuali
di protezione dell’udito devono essere scelti consultando i lavoratori o i
loro rappresentanti.
Controlli sanitari
• I lavoratori con
esposizione quotidiana superiore a 85 dBA, indipendentemente dall’uso di dpi,
devono essere sottoposti a controllo sanitario preventivo e periodico con
frequenza stabilita dal medico competente e comunque almeno biennale.
• I lavoratori con
esposizione quotidiana superiore a 90 dBA, indipendentemente dall’uso dei dpi,
devono essere sottoposti a visita medica con frequenza annuale.
• Il controllo sanitario
deve essere esteso ai lavoratori con esposizione superiore a 80 dBA che ne hanno
fatto richiesta approvata dal medico competente.
• Devono essere adottate, in
conformità al parere del medico, misure organizzative atte a favorire il
recupero audiologico di singoli lavoratori, ove necessario.
Nuove apparecchiature
• L’acquisto di nuove
apparecchiature deve essere subordinato a un’adeguata informazione sul rumore
prodotto.
Modifiche e deroghe
• La realizzazione di
modifiche d’impianto deve essere subordinata a misure atte a ridurre al minimo
l’esposizione al rumore.
• Eventuali deroghe ai
valori limite di esposizione devono essere autorizzate in conformità a quanto
previsto agli artt. 47 e 48 del dlgs 277/91.
• Deve essere predisposto e
aggiornato con regolarità il registro di esposizione al rumore dei lavoratori
previsto dall’art. 49 del dlgs 277/91.
22. Esposizione a vibrazioni
• Le sorgenti di vibrazione
devono essere fornite di isolanti, ammortizzatori o altri accorgimenti
progettuali atti a minimizzare la trasmissione delle vibrazioni ai lavoratori.
• Devono essere adottati
provvedimenti atti a ridurre il rischio, la fatica e il disagio prodotto dalle
vibrazioni mediante la riduzione del tempo di esposizione.
• Devono essere utilizzate
protezioni personali (guanti, stivali, ecc.) in presenza di vibrazioni moleste
fornite ai lavoratori interessati.
• Deve essere evitata la
presenza prolungata in siti soggetti a vibrazioni di personali con lesioni
osteo-muscolari, vascolari o neurologiche.
• Deve essere predisposto un
programma di verifica periodica e di manutenzione delle macchine, delle
attrezzature e delle installazioni che possono generare vibrazioni moleste.
• Deve procedersi
sistematicamente alla misura dell’ampiezza e dell’accelerazione delle
vibrazioni secondo le norme ISO 2631 e 5349.
23. Microclima termico
Temperatura superiore a 26 °C
• L’umidità relativa
dell’aria deve essere inferiore a 60%.
• Deve essere garantita la
circolazione di aria fresca nelle postazioni di lavoro particolarmente calde.
• La durata di esposizione
dei lavoratori in ambienti caldi deve essere limitata.
• Deve essere previsto un
periodo di progressiva acclimatazione al calore per i lavoratori neoaddetti
alle mansioni o di ritorno da periodi feriali, con la limitazione della durata
di esposizione al calore al 50% il primo giorno e l’aumento progressivo del
10% al giorno.
• Devono essere previste
visite mediche periodiche per i lavoratori esposti alle alte temperature.
• Devono essere previsti
periodi di riposo in locali con temperature miti.
Temperatura inferiore a 18 °C
• I lavoratori devono essere
dotati di idonei indumenti per la protezione dal freddo.
• Devono essere previsti
periodi di riposo in locali con temperature miti.
Temperatura compresa tra 18 °C e
26 °C
• L’umidità relativa deve
essere prossima a 50% e comunque tale da evitare la formazione di nebbie e di
condense.
• Le finestre, i lucernari e
le pareti vetrate devono essere dotate di schermi di protezione e isolamento
tali da evitare un soleggiamento eccessivo.
• Le superfici calde/fredde
devono essere opportunamente isolate e schermate.
• Le correnti di aria fredda
e calda che incidono sulle persone devono essere opportunamente controllate.
• La temperatura dei locali
di riposo, servizi igienici, mense e pronto soccorso deve essere compresa tra 20
°C e 23 °C.
• La temperatura nei locali
di lavoro deve tenere conto degli sforzi fisici richiesti ai lavoratori
(sollevamento e trasporto pesi, percorrenza di scale).
24. Esposizione a radiazioni
ionizzanti
Radioattività superiore ai
limiti di cui agli artt. 7 e 8 del dm 27/7/66
• Deve essere richiesta e
ottenuta l’autorizzazione ministeriale all’impiego di sostanze
radioattive.
• Deve essere tenuto il
registro di carico/scarico delle materie radioattive
Radioattività superiore ai
limiti di cui all’art. 2
del dm 27/7/66
• Deve essere effettuata la
notifica di detenzione di materie radioattive.
Nulla osta
• Deve essere richiesto e
ottenuto il nulla osta alla prefettura per l’impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti.
• La domanda di nulla osta
deve contenere una relazione tecnica di un esperto qualificato su
caratteristiche delle sostanze, mezzi di protezione e norme di sicurezza.
• Deve essere effettuata la
comunicazione e richiesto il nulla osta al medico provinciale (Usl competente)
per qualsiasi quantità di radioattività delle materie detenute.
Trasporto di materie radioattive
• Deve essere presentata e
ottenuta la richiesta di autorizzazione al trasporto.
Commercio di sostanze
radioattive
• Devono essere richieste
l’autorizzazione ministeriale e il nulla osta della prefettura al commercio
di materie radioattive.
Protezione sanitaria
• Devono essere intraprese
procedure di protezione sanitaria dei lavoratori.
• Devono essere predisposte
per iscritto norme interne di protezione e sicurezza, copia delle quali
consultabile dai lavoratori.
• I lavoratori devono essere
dotati dei necessari dispositivi di protezione e di sorveglianza dosimetrica
(indumenti e guanti speciali).
• I lavoratori devono essere
edotti dei rischi specifici cui sono esposti per quanto riguarda le modalità di
esecuzione dei lavori, la conoscenza delle norme interne di sicurezza e
protezione, ecc.
• Le zone controllate devono
essere delimitate e segnalate mediante appositi contrassegni.
• Devono essere attuati
tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni e il numero dei
lavoratori esposti, escludendo dall’esposizione i soggetti più vulnerabili
quali minori, gestanti, ecc.
• Nella manipolazione dei
radioisotopi le superfici di lavoro devono essere lisce, impermeabili e senza
fessure. Occorre evitare materiali rugosi e fessurati che rendono più difficili
le eventuali operazioni di decontaminazione.
• Deve essere proibito
mangiare, bere e fumare nei posti di lavoro per ridurre le possibilità di
eventuali contaminazioni e deve essere predisposta idonea segnaletica.
Sorveglianza fisica
• I lavoratori esposti
devono essere sottoposti ad adeguata sorveglianza fisica e medica.
• Deve essere garantita la
presenza di almeno un esperto qualificato che effettua la sorveglianza fisica
dei lavoratori.
• L’esperto qualificato
deve provvedere alla delimitazione delle zone controllate, all’esame e
controllo dei dispositivi di sicurezza e protezione, alle valutazioni di
esposizioni, contaminazioni e dosi individuali.
• La documentazione relativa
alla sorveglianza fisica (registri relativi a irradiazioni e contaminazioni
radioattive, verbali di intervento, schede personali) deve essere costantemente
aggiornata e disponibile.
• Devono essere noti e
registrati i livelli di radiazione normalmente esistenti.
• I controlli dosimetrici
dei lavoratori devono essere regolarmente eseguiti e registrati.
Sorveglianza medica
• La sorveglianza medica dei
lavoratori deve essere eseguita da un medico autorizzato.
• Le visite mediche
periodiche e preventive devono essere effettuate, con la frequenza prevista
dalla normativa, dal medico autorizzato.
• Le procedure di emergenza
e decontaminazione devono essere predisposte e coordinate dal medico
autorizzato.
• Tutti i lavoratori devono
essere dotati di documento sanitario personale contenente i dati raccolti nelle
visite mediche, le mansioni del lavoratore e le dosi di radiazione assorbite.
• Devono essere intraprese
tutte le misure previste per la protezione sanitaria della popolazione.
Rifiuti radioattivi
• I rifiuti radioattivi
solidi, liquidi o gassosi devono essere smaltiti in modo da assicurare la
sicurezza degli individui e della popolazione.
Apparecchiature a Risonanza
magnetica nucleare (Rmn)
• L’utilizzo di
apparecchiature a Risonanza magnetica nucleare (Rmn) deve essere autorizzato
regolarmente.
25. Esposizione a radiazioni non
ionizzanti
• Devono essere intrapresi
tutti i provvedimenti di protezione e isolamento realizzabili. Occorre ridurre l’esposizione
dei lavoratori a sorgenti nocive al minimo ragionevolmente raggiungibile, per
esempio riducendone il numero, allontanandole o riducendo il tempo di
esposizione.
• I lavoratori esposti in
modo continuativo a radiazioni calorifiche devono essere protetti mediante l’adozione
di mezzi personali e di schermi.
• Deve essere predisposta
una procedura per il divieto di accesso ad aree con sorgenti di Rni a portatori
di by-pass cardiaco in quanto soggetti particolarmente vulnerabili.
• In presenza di radiazioni
calorifiche accompagnate da luce viva devono essere protetti opportunamente gli
occhi, con occhiali antiabbagliamento.
• I lavoratori addetti alle
operazioni di saldatura elettrica e simili devono essere dotati dei previsti
mezzi di protezione individuale (guanti isolanti, schermi di protezione del
viso, calzature isolanti).
• In presenza di radiazioni
ultraviolette i lavoratori devono essere protetti mediante schermi, occhiali e
indumenti idonei.
• I livelli ambientali di
Rni devono essere noti e registrati.
• Le aree con sorgenti di
Rni devono essere opportunamente segnalate.
• Le visite mediche
periodiche devono prevedere verifiche relative all’esposizione a Rni. Occorre
prevedere visite all’apparato oculare (cataratta), alla pelle (arrossamenti,
ustioni), e valutazioni psicologiche (insorgere di mal di testa, ansia,
insonnia).
26. Illuminazione
• I locali di deposito di
materiali grossolani devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli
di illuminazione di almeno 10 lux.
• I locali di passaggio, i
corridoi e le scale devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di
illuminazione non inferiori a 20 lux.
• Gli ambienti per lavori
grossolani devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di
illuminazione non inferiori a 40 lux.
• Gli ambienti per lavori di
media finezza devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di
illuminazione non inferiori a 100 lux.
• Gli ambienti per lavori
fini devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione
non inferiori a 200 lux.
• Gli ambienti per lavori
finissimi devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di
illuminazione non inferiori a 300 lux.
• Le strade interne di
stabilimento devono essere dotate di impianti che garantiscano livelli di
illuminazione non inferiori a 10 lux.
• Gli ingressi di
stabilimento devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di
illuminazione non inferiori a 50 lux.
• Le piattaforme di
carico/scarico devono essere dotate di impianti che garantiscano livelli di
illuminazione non inferiori a 100 lux.
• I depositi di carburanti
devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non
inferiori a 10 lux.
• I cantieri edili devono
essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non
inferiori a 100 lux.
• I siti in cui si svolgono
lavori di scavo devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di
illuminazione non inferiori a 20 lux.
• Deve essere garantito un
livello generale di illuminazione pari ad almeno il 20% del livello di
illuminazione ottenuto con impianti localizzati sul singolo posto di lavoro.
• I luoghi di lavoro devono
essere dotati di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
• Gli impianti di
illuminazione devono essere predisposti in modo tale da evitare abbagliamento
dei lavoratori o zone d’ombra.
• Gli impianti di
illuminazione devono essere realizzati in modo tale da non rappresentare un
rischio di infortunio per i lavoratori. Occorre eliminare corpi illuminanti
sulle vie di transito e nei luoghi di lavoro ove possono interferire con i
movimenti dei lavoratori.
Manutenzione
• Deve essere predisposto un
programma di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di
illuminazione.
• Il programma di
manutenzione deve prevedere l’immediata sostituzione dei corpi illuminanti
avariati.
• Il programma di
manutenzione deve prevedere la pulizia regolare dei corpi illuminanti.
• Il programma di
manutenzione deve prevedere la tinteggiatura periodica con colori chiari e
materiali opachi delle pareti.
• I corpi illuminanti devono
essere dotati di diffusori o altri sistemi atti a evitare fenomeni di
abbagliamento.
27. Carico di lavoro fisico
Posizione fisica
• La mansione di lavoro
deve permettere di intervallare periodi di lavoro in piedi e periodi di lavoro
seduti. Occorre stabilire pause e realizzare appoggi.
• La mansione deve
consentire di mantenere la colonna vertebrale in posizione retta o comunque
con inclinazione inferiore a 20°.
• La mansione deve
consentire di mantenere le braccia a un livello inferiore a quello delle
spalle.
Spostamenti del lavoratore
• Il tempo dedicato agli
spostamenti deve essere inferiore al 25% della giornata lavorativa.
• L’entità dei carichi
trasportati deve essere adeguatamente ridotta in funzione della lunghezza del
tragitto.
Sforzo fisico
• Per realizzare la mansione
deve essere utilizzata solo la forza delle mani evitando l’appoggio del corpo
e delle gambe per ottenere la forza necessaria.
• Per la durata del ciclo di
lavoro occorre evitare movimenti continui e ripetitivi.
• Il lavoro non deve
comportare cicli ripetuti per l’intero turno e la frequenza di azioni deve
essere inferiore a 30 azioni/minuto.
Movimentazione manuale di carichi
• Le movimentazioni
frequenti di carico devono essere realizzate con l’aiuto di mezzi meccanici.
• La frequenza di azioni di
movimentazione deve essere adeguata in relazione alla durata del compito e alle
caratteristiche del carico.
• I pesi che si manipolano
devono essere inferiori a 30 kg per gli uomini, 20 kg per le donne e adolescenti
maschi, 15 kg per adolescenti femmine.
• La forma e il volume del
carico devono permettere di afferrarlo con facilità.
• Il peso e le dimensioni
del carico devono essere adeguati alle caratteristiche fisiche del lavoratore.
• L’ambiente di lavoro
deve adattarsi al tipo di sforzo necessario, tenuto conto di temperatura,
umidità, spazio disponibile.
• I lavoratori devono
ricevere adeguate informazioni sul peso del carico, sul centro di gravità,
sulle procedure di movimentazione corretta e sui rischi relativi.
• Deve essere stabilita una
procedura di verifica della corretta manipolazione dei carichi.
• Il personale deve essere
addestrato alla corretta manipolazione dei carichi.
• Il carico deve trovarsi
inizialmente in equilibrio stabile e il suo contenuto non deve rischiare di
spostarsi.
• Il carico deve essere
collocato in posizione tale che non richiede di dover essere maneggiato a
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione dello stesso.
• Il carico deve essere
movimentato tra l’altezza delle anche e l’altezza delle spalle del
lavoratore.
• La struttura esterna del
carico non deve comportare rischio di lesioni per il lavoratore, in particolare
in caso di urto.
• Lo sforzo fisico non deve
presentare un rischio dorso-lombare, non deve essere eccessivo, non deve
richiedere torsioni del tronco, movimenti bruschi, l’assunzione di posizioni
instabili del corpo.
• Il pavimento non deve
presentare rischi di inciampo o di scivolamento, dislivelli e situazioni di
instabilità.
• Lo spazio libero in
verticale deve essere sufficiente per lo svolgimento della mansione.
28. Carico di lavoro mentale
Livello alto di attenzione
• La mansione deve
richiedere al lavoratore un elevato livello di attenzione per meno della metà
del tempo lavorativo o solo in forma sporadica. Occorre alternare con altre
mansioni che richiedono minori livelli di attenzione.
Ritmo di lavoro
• Il ritmo di lavoro deve
essere facilmente raggiungibile dal lavoratore. Occorre alternare con altre
mansioni o stabilire pause adeguate nei ritmi di lavoro.
Trattamento di informazioni
• Le informazioni devono
essere facilmente percepibili dal lavoratore. Occorre verificare il disegno dei
sistemi di visualizzazione delle informazioni (grandezza, forma, ecc.) e la loro
disposizione.
• Le informazioni devono
essere facilmente comprensibili dal lavoratore. Occorre utilizzare simboli di
significato chiaro e univoco.
• La quantità di
informazione che il lavoratore riceve deve essere ragionevole. Occorre evitare
un sovraccarico di informazioni e parcellizzare l’informazione.
• Al lavoratore non deve
essere richiesta un’eccessiva memorizzazione di dati.
• Il disegno dei comandi e
dei pannelli di controllo deve evitare la possibilità di commettere errori.
• Il lavoratore deve avere
esperienza o conoscere il processo e le attrezzature.
29. Videoterminali
• Il datore di lavoro nella
distribuzione delle mansioni e dei compiti lavorativi comportanti l’uso di
videoterminali deve evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia
delle operazioni.
• Al lavoratore deve essere
garantito il diritto di ottenere un’interruzione di 15 minuti dell’attività
se opera per due ore consecutive.
• Il lavoratore impiegato in
attività comportante l’uso di videoterminali deve essere sottoposto a visite
mediche preventive e periodiche.
• Il datore di lavoro deve
assicurare informazione e formazione adeguata ai lavoratori in ordine alle
modalità di svolgimento dell’attività comportante uso di videoterminali, ai
rischi connessi e alle misure per evitarli.
Schermi
• I caratteri dello schermo
devono avere una buona definizione, devono essere chiari e di grandezza
sufficiente.
• L’immagine sullo schermo
deve essere stabile.
• Lo schermo deve essere
orientabile e facilmente inclinabile per adeguarsi alle esigenze dell’utilizzatore.
• Lo schermo non deve
presentare riflessi o riverberi che possono causare fastidio o molestia all’utilizzatore.
• Deve essere assicurata la
possibilità di ricorrere a un sostegno separato per lo schermo o un piano
regolabile.
Tastiere
• La tastiera deve essere
inclinabile e dissociata allo schermo e tale da non costringere il lavoratore a
posizioni scomode e defatiganti.
• Lo spazio davanti alla
tastiera deve consentire un appoggio per le mani e gli avambracci dell’utilizzatore.
• I simboli dei tasti devono
essere facilmente leggibili dall’utilizzatore.
• La superficie della
tastiera deve essere opaca per evitare riflessi.
Piano di lavoro
• Il piano di lavoro deve
avere una superficie poco riflettente, di dimensioni sufficienti e deve
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei
documenti e del materiale accessorio.
• Deve essere predisposto
sul piano di lavoro uno spazio sufficiente che consenta ai lavoratori di tenere
una posizione comoda.
Sedile
• Il sedile di lavoro deve
essere stabile, permettere all’utilizzatore libertà di movimento e una
posizione comoda.
• I sedili devono avere
altezza regolabile.
• Lo schienale dei sedili
deve essere regolabile in altezza e inclinazione.
• Devono essere adottati
idonei provvedimenti per dotare di poggiapiedi alcuni posti di lavoro.
30. Organizzazione del lavoro
• La durata del ciclo di
lavoro deve essere tale da evitare la ripetizione di mansioni elementari
ampliando il ciclo o dando la possibilità di alternare con altre mansioni.
• Le mansioni devono essere
sufficientemente variegate e devono prevedere un ciclo di lavoro
sufficientemente ampio.
• La preparazione dei
lavoratori deve essere adeguata alla natura del lavoro da svolgere. Se è
insufficiente, occorre fornire informazioni. Se è troppo elevata, va ampliato
il contenuto della mansione.
• Il lavoratore deve essere
a conoscenza dell’insieme del processo produttivo.
• Il lavoratore deve essere
a conoscenza del ruolo del suo lavoro nell’insieme delle attività aziendali.
• Il lavoratore deve essere
in grado di prendere iniziative per la risoluzione di problemi.
• Il lavoratore deve avere
la possibilità di sospendere il lavoro o assentarsi quando ha necessità.
• Il lavoratore deve avere
la possibilità di intervenire nella scelta dei metodi di lavoro. Occorre dare
la possibilità al lavoratore di partecipare all’organizzazione del proprio
lavoro e di controllare i risultati dello stesso.
• Il lavoratore deve avere
la possibilità di controllare i risultati del proprio lavoro.
• Le consegne per l’esecuzione
devono essere chiare e adeguate alla realizzazione delle mansioni.
• Il lavoratore deve essere
a conoscenza delle mansioni dei suoi colleghi di reparto.
• Il lavoratore deve essere
informato sulla qualità del lavoro svolto in modo che possa correggersi e
migliorarlo, se necessario.
Suggerimenti dei lavoratori
• Devono essere tenuti in
considerazione eventuali suggerimenti dei lavoratori. Occorre predisporre
strumenti di partecipazione, indire apposite riunioni, istituire gruppi di
lavoro.
• Per l’assegnazione delle
mansioni si deve tenere in considerazione l’opinione degli interessati.
• L’introduzione di nuovi
metodi e di nuove apparecchiature deve essere discussa con i lavoratori
interessati. Occorre predisporre meccanismi di consultazione.
• Deve essere garantita una
attitudine aziendale favorevole alla libertà di azione ai lavoratori.
Relazioni interpersonali
• L’organizzazione
generale del lavoro deve permettere il mantenimento di relazioni amichevoli e
collaborative.
• Deve essere possibile la
libera espressione di opinioni divergenti. Occorre facilitare la nascita di un
clima in cui il lavoratore possa esprimere liberamente il disaccordo.
• Eventuali situazioni
conflittuali tra i lavoratori si devono verificare raramente in forma sporadica.
Devono essere affrontati in modo chiaro e con l’intenzione di risolverli.
Occorre definire procedure per la risoluzione costruttiva dei conflitti.
• La mansione non deve
introdurre difficoltà o impedimenti nel lavoro di gruppo e nella comunicazione
con altre persone.
• Devono essere definiti
sistemi che facilitino la comunicazione tra i lavoratori.
• Se la mansione si realizza
in un luogo isolato, deve essere introdotto un sistema di comunicazione con l’esterno
(telefono, interfono, ecc.).
Turni
• Il calendario dei turni
deve essere conosciuto in anticipo. Occorre informare gli interessati con
sufficiente preavviso in modo che possano organizzare le proprie attività
extralavorative.
• I lavoratori devono
partecipare alla definizione delle squadre tenendo conto delle loro necessità.
Turni notturni
• Devono essere rispettati i
cicli di sonno. Occorre effettuare i cambi di turno tra le 6 e le 7, le 14 e le
15, le 22 e le 23.
• Deve essere garantita la
possibilità di ottenere un pasto caldo.
• Il numero di notti di
lavoro consecutive deve essere minimo.
31. Compiti, funzioni e
responsabilità
Servizio di prevenzione e
protezione
• Deve essere organizzato,
all’interno o all’esterno dell’azienda, il Servizio di prevenzione e
protezione ai sensi del dlgs 626/94 e nominato il responsabile di detto
servizio.
• Il Servizio di
prevenzione e protezione deve essere adeguato sia quanto al numero di
componenti sia quanto alla loro preparazione e capacità, sia quanto ai mezzi
a disposizione, per far fronte ai compiti che gli sono assegnati.
• Deve essere comunicato
alla Ussl e all’Ispettorato del lavoro territorialmente competenti il
nominativo del responsabile del Servizio di prevenz./protez.
• L’attenzione alla
prevenzione dei rischi sul lavoro da parte dell’azienda deve essere
divulgata a tutto il personale.
• Devono essere definiti
per iscritto i principi di attuazione della politica di prevenzione dei rischi
sul lavoro e di miglioramento delle condizioni di lavoro. Occorre elaborare un
documento di programmazione degli interventi di miglioramento previsti, che
deve essere conservato e aggiornato.
• Il programma di
attuazione delle politiche di prevenzione deve essere divulgato a tutti i
lavoratori.
Distribuzione di funzioni di
prevenzione
• Devono essere chiaramente
definite le funzioni relative alla prevenzione dei rischi sul lavoro, per
ciascun livello della struttura gerarchica dell’azienda; a ogni livello
gerarchico competono doveri e responsabilità in merito, secondo le rispettive
competenze.
• Le responsabilità, le
funzioni e i compiti riguardo la prevenzione dei rischi sul lavoro devono essere
distribuiti in modo da abbracciare tutto il personale dell’azienda.
• Devono essere predisposte
procedure di controllo dell’adempimento dei compiti e delle responsabilità
internamente all’azienda.
• Occorre organizzare,
iniziative di ispezione dei posti di lavoro, di approfondimento dei casi di
infortunio, di formazione e informazione e di riunioni per trattare questi temi.
32. Analisi, pianificazione e
controllo
• Deve essere disponibile
una valutazione aggiornata dei rischi e delle condizioni lavorative nei vari
posti di lavoro dell’azienda.
Programma di prevenzione
• In funzione della
valutazione dei rischi devono essere fissati gli obiettivi concreti da
raggiungere in tema di prevenzione dei rischi e miglioramento delle condizioni
di lavoro.
• Deve essere stabilito un
programma scritto di interventi di prevenzione che contempli come minimo alcune
iniziative di base quali l’ispezione periodica delle postazioni e/o mansioni
di lavoro, la ricerca sui casi di infortunio, ecc.
• Il servizio di prevenzione
e protezione e le funzioni aziendali incaricate devono essere dotati di mezzi
materiali e risorse umane adeguati per realizzare il programma di prevenzione.
• Devono essere stabiliti
sistemi di raccolta e trattamento delle informazioni riguardanti le attività
programmate.
• Devono essere predisposti
i mezzi per attuare la formazione e l’informazione necessarie al conseguimento
degli obiettivi prefissati di prevenzione.
• Deve essere effettuato
periodicamente un controllo sul conseguimento degli obiettivi di prevenzione
previsti nel programma.
• La pianificazione della
prevenzione deve essere predisposta in un documento scritto (Programma di
prevenzione)
• Il Programma di
prevenzione deve essere approvato formalmente dalla direzione.
• Il programma deve essere
redatto consultando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
• Il programma deve essere
divulgato in una forma adatta a renderlo noto a tutti i lavoratori.
• Deve essere predisposto un
programma di audit periodico per il controllo e la verifica dello stato di
realizzazione del programma di prevenzione.
• Deve svolgersi
regolarmente almeno una volta l’anno la riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi.
33. Formazione
Lavoratori
• Tutti i lavoratori
devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata sui metodi di lavoro e
la prevenzione dei rischi in occasione dell’assunzione o del cambio di
mansioni o quando viene introdotta una nuova tecnologia.
• La formazione dei
lavoratori deve essere specificamente incentrata sui rischi relativi alla
mansione che essi ricoprono.
• La formazione dei
lavoratori deve essere aggiornata all’evoluzione dei rischi e al
sopraggiungere di nuovi rischi.
• La formazione dei
lavoratori deve essere ripetuta periodicamente se è necessario.
• La formazione dei
lavoratori deve essere impartita durante l’orario di lavoro.
• Le iniziative di
formazione devono essere dirette ad addestrare i lavoratori per migliorare le
loro attitudini allo svolgimento delle mansioni.
• I preposti devono essere
direttamente coinvolti nella formazione dei lavoratori.
• Va predisposto un
manuale di istruzioni o di procedimenti di lavoro per facilitare l’azione
formativa.
Rappresentante dei lavoratori
• I rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza devono ricevere formazione specifica adeguata.
Pronto soccorso
• I lavoratori incaricati
dell’attività di pronto soccorso anticendio ed evacuazione dei lavoratori
devono ricevere una formazione adeguata.
Azienda
• La direzione aziendale
deve partecipare in qualche azione formativa sui rischi lavorativi, in modo che
possa conoscere le misure in atto o in programma per la prevenzione dei rischi e
il miglioramento delle condizioni lavorative e la loro relazione con la
produttività.
• L’azienda deve
promuovere in qualche maniera (permessi, borse di studio, ecc.) la formazione
dei lavoratori anche fuori dell’ambito aziendale.
• L’azienda deve
promuovere la formazione dei lavoratori anche su quei rischi che riguardano le
attività extra aziendali dei propri lavoratori (es. rischi durante il
trasferimento in auto)
34. Informazione
• I lavoratori e i
rappresentanti per la sicurezza devono ricevere informazioni circa i rischi per
la salute e la sicurezza presenti in azienda e specifici dell’attività svolta
e circa le misure e attività di prevenzione e protezione applicate.
• Devono essere adottate le
misure e i mezzi idonei a informare tutti i lavoratori circa il medico
competente, il responsabile della sicurezza, i nominativi degli incaricati del
servizio di pronto soccorso, di evacuazione e antincendio e circa i contenuti
dei relativi piani di sicurezza.
• Devono essere informati in
modo specifico sulla prevenzione dei rischi quei lavoratori che sono stati
incaricati dei servizi di pronto soccorso, evacuazione e antincendio.
• L’informazione sui
rischi deve comprendere anche i risultati della valutazione dei rischi e i mezzi
di prevenzione e protezione previsti.
• Devono essere effettuate
riunioni periodiche dei preposti con i lavoratori su temi inerenti la
prevenzione e protezione, al fine di migliorare i metodi, l’organizzazione del
lavoro e le condizioni di lavoro in generale.
• Deve essere predisposto un
programma di informazione per i lavoratori su temi diversi inerenti la
situazione e l’evoluzione generale dell’azienda quando ciò può contribuire
in modo significativo ad aumentare le motivazioni e l’identificazione con gli
obiettivi dell’azienda, compresi quelli sulla politica della prevenzione.
• Al rappresentante per la
sicurezza deve essere garantito l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si
svolgono le lavorazioni.
• Il rappresentante per la
sicurezza deve avere diritto di accesso attivo alle informazioni. Occorre
definire atti e documenti consultabili dal rappresentante dei lavoratori,
compresi verbali o altro, prodotti dall’organo di vigilanza.
• Il rappresentante dei
lavoratori deve potere consultare i responsabili aziendali sulle diverse
istruzioni in merito alla sicurezza.
35. Partecipazione
• Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza esercita le attribuzioni previste dalla legge
Sistema di partecipazione
• Deve essere previsto un
sistema che permette la partecipazione dei lavoratori nelle questioni di
sicurezza e salute del lavoro.
• Il sistema della
partecipazione deve essere correntemente utilizzato dai lavoratori. Occorre
rivedere il sistema e consultare i lavoratori e i loro rappresentanti per
migliorarlo e renderlo efficace.
• Il sistema della
partecipazione deve prevedere la consultazione dei lavoratori nelle materie in
oggetto in particolare in occasione di modificazioni e cambiamenti di mansioni.
• Il sistema di
partecipazione deve prevedere la consultazione dei lavoratori per la valutazione
dei rischi sul lavoro.
• Il sistema di
partecipazione deve prevedere la registrazione dei contributi di proposte ed
esperienza dei lavoratori. Occorre conservare traccia scritta delle risultanze
raccolte, per eventuali decisioni basate su di esse.
• I suggerimenti raccolti
presso i lavoratori devono trovare, se possibile, qualche traduzione pratica.
• Deve essere previsto
qualche tipo di incentivo per favorire la proposta di miglioramenti da parte dei
lavoratori.
• I lavoratori aventi
compiti specifici in materia di prevenzione dei rischi, devono disporre dei
mezzi e dei permessi lavorativi sufficienti per poter esercitare le loro
funzioni.
• Deve essere previsto un
sistema per la partecipazione dei lavoratori in questioni inerenti il
miglioramento produttivo o l’organizzazione del lavoro e deve essere
incentivato il contributo attivo di idee nelle diverse aree dell’azienda,
anche per aumentare il grado di identificazione dei lavoratori con gli obiettivi
dell’azienda.
36. Norme e procedimenti
• L’azienda deve dettare
norme scritte sull’esecuzione in sicurezza delle diverse lavorazioni e
mansioni e divulgarle a tutti gli interessati.
Procedure di lavoro
• Le procedure operative di
lavoro devono essere adeguatamente divulgate a tutti gli interessati.
• Le procedure di lavoro
devono essere esplicitamente rese obbligatorie.
• Devono essere previste
procedure di lavoro specifiche per ciascuna delle mansioni presenti in azienda
oltre che contenenti criteri generali.
• Le procedure di lavoro
devono prevedere sia l’uso normale delle attrezzature sia gli usi anormali
prevedibili.
• Le procedure di lavoro
devono prevedere solo norme necessarie e non devono essere in numero eccessivo.
• Il contenuto delle
istruzioni scritte deve fare riferimento alle procedure di lavoro e la sicurezza
deve intervenire come aspetto integrativo.
• I lavoratori o i loro
rappresentanti per la sicurezza devono partecipare alla stesura delle istruzioni
di lavoro.
• Deve essere previsto un
sistema efficace per aggiornare le istruzioni scritte in occasione di
cambiamenti che si producano nelle attrezzature, nei processi o nelle condizioni
di sicurezza.
• Deve essere previsto un
sistema di controllo chiaramente definito sull’adempimento effettivo delle
norme e delle istruzioni.
Mansioni ad alto rischio
• Devono essere chiaramente
definiti i procedimenti di lavoro in sicurezza per le mansioni ad alto rischio.
• Le mansioni con rischi
specifici ed elevati devono essere riservate al personale specializzato all’uopo
incaricato.
• Deve essere correttamente
applicata la vigente legislazione in materia di segnaletica di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
37. Manutenzione e collaudi
Manutezione
• Deve essere predisposto
un sistema di manutenzione preventiva mediante revisioni periodiche per
minimizzare gli interventi per guasti o avarie.
• Deve essere programmata
la fermata degli impianti per eseguire gli interventi di manutenzione e
pulizia delle installazioni che non si possono realizzare durante il normale
funzionamento.
• Gli interventi di
manutenzione devono essere sempre svolti da personale specializzato sia per
ragioni di sicurezza durante gli interventi sia per ragioni di qualità degli
interventi stessi e quindi sicurezza futura degli impianti.
• Deve essere predisposto
un sistema che consente ai lavoratori di comunicare per iscritto le deficienze
riscontrate che necessitano di correttivi.
• Deve essere garantita la
massima priorità agli interventi manutentivi che comportano un riflesso sulla
sicurezza.
• Deve essere predisposto
un registro delle revisioni effettuate sugli elementi che hanno funzioni
specifiche per la sicurezza.
• Deve essere elaborato un
programma di manutenzione predittiva che fissa i criteri per la sostituzione
di diversi elementi chiave dell’installazione prima del loro deterioramento.
• Devono essere stabiliti
procedimenti di lavoro in sicurezza per tutte quelle mansioni critiche che
possono dar luogo a rischi rilevanti durante gli interventi di manutenzione.
• Devono essere effettuate
prove di collaudo di impianti, di macchinari, e loro parti, che presentano
pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di gas o vapori
tossici ed emanazioni radioattive.
Collaudi
• La presenza alle prove
parziali o definitive di collaudo deve essere riservata solo ai diretti
interessati, istruiti sul lavoro da compiere, sui pericoli esistenti, sulle
precauzioni da adottare per evitarli e sulle operazioni da eseguire in caso di
pericolo.
• Nei locali e nei reparti
in cui vengono eseguiti i collaudi deve essere esposto espresso divieto di
ingresso ai non addetti ai collaudi stessi.
• La direzione del collaudo
va affidata a un tecnico qualificato o, se il collaudo viene eseguito presso il
committente, il costruttore o il fornitore e il committente devono scegliere un
tecnico qualificato.
• Deve essere prevista una
documentazione scritta attestante che costruttore o fornitore e committente
hanno concordato giorno o periodo del collaudo e si sono notificati a vicenda, e
prima dell’inizio delle prove, nominativi e qualif. prof.li degli incaricati
al collaudo.
• Il costruttore, o , il
fornitore, deve comunicare al committente, prima del collaudo istruzioni precise
su condotta e regolazione dell’impianto o del macchinario e sui rischi noti e
i mezzi per prevenirli e attenuarli.
• I collaudi eseguiti presso
il costruttore devono essere effettuati in appositi locali, ove occorra
costruiti con intelaiature in ferro o cemento armato e con pareti e coperture di
materiali leggeri e incombustibili.
• Il collaudo deve essere
effettuato con comandi a distanza e da luoghi a prova di esplosione e/o rischio
per gli addetti, quando il rischio di esplosioni è elevato e probabile o gli
impianti o i macchinari sono di nuova ideazione o sono impiegate nuove sostanze
esplosive.
• Il collaudo presso il
committente deve essere effettuato fuori dell’orario di lavoro del reparto nel
quale viene eseguito il collaudo stesso.
• Ove non sia possibile
effettuare il collaudo fuori dall’orario di lavoro del reparto nel quale viene
eseguito esso deve essere svolto a reparto sgombro.
• Nei locali dove vengono
eseguiti i collaudi devono essere tenuti a disposizione del personale addetto
mezzi di pronto impiego contro gli incendi e contro le sostanze pericolose
impiegate.
38. Dispositivi di protezione
individuale
• Deve essere predisposto l’uso
di Dpi in qualche posto o mansione di lavoro quando i rischi presenti non
possono essere sufficientemente ridotti con altri mezzi preventivi.
• Nella scelta e acquisto di
Dpi deve essere verificato il grado di protezione, le possibili interferenze con
il processo produttivo e la coesistenza di rischi simultanei.
• I lavoratori o i loro
rappresentanti devono intervenire nella scelta dei Dpi più idonei.
• La direzione deve esigere
l’uso dei Dpi quando necessario.
• I lavoratori devono essere
adeguatamente informati e formati circa la necessità e il corretto uso dei Dpi.
• Deve essere predisposta
una normativa interna che regola l’uso dei Dpi nei posti di lavoro ove sono
previsti, specificandone l’obbligatorietà.
• Deve essere predisposto un
controllo effettivo della messa a disposizione e dell’uso corretto dei Dpi da
parte del personale interessato.
• I Dpi devono essere adatti
alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzano. Nel caso le
circostanze richiedano un uso da parte di più persone si devono adottare misure
atte a escludere ogni rischio igienico o di sicurezza per gli utilizzatori.
• Deve essere assicurata l’efficienza
e l’igiene dei Dpi mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione.
• I lavoratori devono avere
cura dei Dpi messi loro a disposizione, segnalando tempestivamente eventuali
anomalie. Non vi devono apportare modifiche di propria iniziativa e li devono
utilizzare conformemente alla formazione e informazione ricevute.
• Devono essere previsti
luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei Dpi.
• Devono essere stabilite
procedure di riconsegna dei Dpi da parte dei lavoratori al termine dell’utilizzo
e tali procedure vengono osservate dai lavoratori.
39. Emergenza e pronto soccorso
Piano di emergenza
• Deve essere predisposto
un piano di emergenza (Pe) che comprende un piano antincendio e un piano di
evacuazione.
• Il Pe deve prevedere i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta
antincendio e gestione delle emergenze.
• Il Pe deve prevedere la
designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto
soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione delle
emergenze.
• Il Pe deve contenere il
programma degli interventi, le modalità di cessazione delle attività ed
evacuazione dei lavoratori.
• Il Pe deve contenere
istruzioni e prevedere misure adeguate affinché i lavoratori siano in grado
di comportarsi correttamente e autonomamente in caso di emergenza.
• Il contenuto del Pe deve
essere adeguato alle necessità dell’azienda al fine di potenziare l’efficacia
delle risorse di prevenzione e protezione.
• Il Pe deve essere
divulgato e il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori
deve essere sufficiente.
• Devono essere realizzate
verifiche periodiche del Pe mediante simulazioni di addestramento.
Pronto soccorso
• Deve essere predisposto il
servizio di pronto soccorso nei casi previsti dalla legislazione vigente, tenuto
conto delle dimensioni dell’azienda, dei rischi presenti e del parere del
medico competente.
40. Sorveglianza sanitaria
• La sorveglianza sanitaria
deve essere effettuata dal medico competente appositamente nominato dal datore
di lavoro, dopo consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
• La sorveglianza sanitaria
deve comprendere accertamenti preventivi al fine del giudizio di idoneità alla
mansione specifica.
• La sorveglianza sanitaria
deve comprendere gli accertamenti periodici per il controllo dello stato di
salute dei lavoratori.
• Il medico competente deve
eseguire l’aggiornamento periodico delle cartelle sanitarie.
• Il medico competente deve
informare i singoli lavoratori sul significato e sui risultati degli
accertamenti svolti.
• Il medico competente deve
informare sui risultati anonimi collettivi il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione.
• Va attivata una
collaborazione attiva tra il datore di lavoro, il medico competente e il
servizio di prevenzione e protezione nella definizione delle misure generali di
tutela della salute dei lavoratori.
• Ci si deve avvalere della
collaborazione attiva del medico competente nella predisposizione del servizio
di pronto soccorso, ove questo risulti necessario.
• Il medico competente deve
collaborare nei programmi e nelle attività di formazione e informazione dei
lavoratori.
• Il medico competente deve
visitare almeno due volte l’anno i luoghi di lavoro insieme al responsabile
del servizio di prevenzione e protezione.
• Il medico competente deve
rispondere tempestivamente alle richieste sui rischi professionali fatte dai
lavoratori.
(da Italia Oggi)
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