Vengono qui riportati i contunuti principali della nuova legge sull'obieezione di coscienza:
l’obiezione viene riconosciuta come diritto
soggettivo del cittadino, inserito nel quadro delle libertà di
pensiero,coscienza
e religione riconosciute dalla Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e della Convenzione internazionale sui diritti
civili e politici;
l’affermazione del servizio civile come modalità,
diversa per natura e autonoma dal servizio militare, di rispondere al
dovere costituzionale di difesa della patria;
la smilitarizzazione del settore, con la creazione
di un Ufficio per il servizio civile nazionale presso la Presidenza del
Consiglio, organizzato in una sede centrale
e in sedi regionali;
l’impegno per le istituzioni ad una informazione
permanente e specifica circa le possibilità previste dalla legge
(sino ad
oggi nessuna istituzione pubblica promuoveva
e pubblicizzava l’obiezione di coscienza);
la riduzione a nove mesi dei tempi massimi di attesa tra la domanda di obiezione e l’inizio del servizio;
la possibilità di assegnazioni concordate tra obiettori ed Enti convenzionati;
la creazione della Consulta nazionale per il servizio civile, con la presenza di rappresentanti di obiettori ed Enti;
il riconoscimento della formazione come parte costitutiva del periodo di servizio civile;
la possibilità di svolgimento del servizio
civile all’estero, senza limitazioni geografiche, e l’inserimento di obiettori
in
missioni di pace;
la predisposizione di forme di ricerca e di
sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta (per la prima
volta in una legge dello Stato Italiano);
la cessazione dell’obbligo nella fornitura del vitto ed alloggio da parte degli enti convenzionati;
l’indicazione dell’idoneità organizzativa
a provvedere all’addestramento al servizio civile quale condizione per
la
stipula della convenzione;
la previsione di iniziative di aggiornamento rivolte ai responsabili degli enti convenzionati;
una più chiara definizione degli aspetti disciplinari e amministrativi.
Novità nell’iter burocratico:
La prima e più improtante novità è che sono cambiati
i termini per la presentazione della domanda di obiezione di coscienza
(dal 2000 diventerà una semplice dichiarazione): tale domanda
dovrà in ogni caso essere presentata entro i 15 giorni
successivi alla data di arruolamento. (visita dei 2gg per l’idoneità
fisica)
Durata del servizio civile:
E’ stabilito per legge che la durata del servizio civile deve essere
uguale a quella del servizio militare, viene però concessa la
possibilità agli enti convenzionati di allungare il periodo
di servizio civile (al massimo di un mese), tale periodo viene considerato
periodo di addestramento aggiuntivo (su questa nuova direttiva esprimiamo
forti dubbi di costituzionalità e riteniamo non
corretto che ci possano essere diversità tra Enti convenzionati;
ciò aumenterebbe soltanto la confusione).
La formazione:
Questa legge parla esplicitamente di formazione degli obiettori. Quello
che non è chiaro è chi la debba fare (gli Enti o
l’istituzione pubblica) e che tipo di formazione si debba fare (quale
tematiche trattare, con quali tempi, con che modalità, chi e
come verificarla). Tutti questi interrogativi ci lasciano molto perplessi
sulla effettiva attuazione di questa norma.
Tempi di attuazione:
La legge diventerà operativa in tutto e per tutto a partire dal
1 gennaio del 2000. Sino ad allora assisteremo ad un passaggio di
consegne tra il Ministero della Difesa e il nuovo ufficio istituito
presso la presidenza del Consiglio. In breve tempo dovrà essere
emanato un prontuario operativo sul quale basarsi per la gestione di
tutta la materia.