Nuova legge sull'obiezione
di coscienza
Legge 8 luglio 1998, n. 230
"Nuove norme in materia
di obiezione di coscienza."
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.163 del 15 luglio 1998
Art. 1.
1. I cittadini che, per obbedienza
alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero,
coscienza e religione riconosciute
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione
internazionale sui diritti
civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l’arruolamento
nelle Forze armate e nei Corpi
armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in
sostituzione del servizio militare,
un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare,
ma come questo rispondente
al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati
nei
"Principi fondamentali" della
Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme
stabilite nella presente legge.
Art. 2.
1. Il diritto di obiezione
di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di
coloro che:
a) risultino titolari di licenze
o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del
testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche ed integrazioni,
ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché
al terzo
comma dell'articolo 2 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1,
della
legge 21 febbraio 1990, n.
36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta
di rilascio
del porto d’armi per fucile
da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento
del rilascio comporta rinunzia
ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda
da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze
armate, nell'Arma dei carabinieri,
nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di
polizia penitenziaria e nel
Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti
l'uso
delle armi;
c) siano stati condannati con
sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione
o esportazione abusivi di armi
e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con
sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza
contro persone o per delitti
riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
Art. 3.
1. Nel bando di chiamata di
leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita
menzione dei diritti e dei
doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.
Art. 4.
1. I cittadini che a norma
dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda
al
competente organo di leva entro
sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio
1999 il predetto termine è
ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta
a condizioni e
deve contenere espressa menzione
dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché
l'attestazione, sotto la propria
personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva
di
atto notorio, circa l'insussistenza
delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua
definizione la chiamata alla
leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta
entro i
termini previsti dal presente
articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino
al 31
dicembre 1999.
2. All'atto di presentare la
domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area
vocazionale e al settore d'impiego,
ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del
settore pubblico o del settore
privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta.
A tal fine la dichiarazione
può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali
esperienze o
titoli di studio o professionali
utili.
3. Fino al 31 dicembre 1999
gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare
per
i motivi previsti dalla legge,
nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al
comma 1, potranno produrla
al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la
chiamata alle armi. La presentazione
della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica
l'ammissione al ritardo o al
rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.
Art. 5.
1. Il Ministro della difesa,
sulla base dell’accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza
delle cause ostative di cui
all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione
della
domanda, l'accoglimento della
medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.
2. La mancata decisione entro
il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.
4. Fino al 31 dicembre 1999
in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e,
comunque, in caso di sopravvenuto
decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può
ricorrere all'autorità
giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella
cui circoscrizione ha
sede il distretto militare
presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento
si osservano le
norme di cui agli articoli
da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il
pretore,
anche prima dell'udienza di
comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla
sentenza
definitiva, con ordinanza non
impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento
di
reiezione della domanda o del
decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.
5. Dalla data di inizio dell'efficacia
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, il giudice competente ai
fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione
monocratica di cui all'articolo
50-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del
citato decreto legislativo
n. 51 del 1998.
6. Il rigetto del ricorso o
della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio
militare
per la durata prescritta.
Art. 6.
1. I cittadini che prestano
servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti,
anche ai
fini previdenziali e amministrativi,
dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno
diritto alla stessa paga dei
militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione
militare.
2. Il periodo di servizio civile
è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento
economico e
per la determinazione dell'anzianità
lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico
e privato, nei limiti e con
le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio
di leva.
3. Il periodo di servizio civile
e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi
con lo
stesso punteggio che le commissioni
esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili
presso enti pubblici. Ai fini
dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi
dalle
pubbliche amministrazioni è
da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio
civile e di leva in pendenza
di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria è
assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo
9, comma 7.
Art. 7.
1. Dalla data di accoglimento
della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista
del
servizio civile nazionale;
tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie
per
l’arruolamento di terra o di
mare.
2. La lista degli obiettori
di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.
Art. 8.
1. In attesa dell'entrata in
vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo
11,
comma 1, lettera a), e all'articolo
12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è
istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile.
La dotazione organica dell'Ufficio,
fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità,
è
assicurata utilizzando le vigenti
procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni, nonché
di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400
e
successive modificazioni. L'Ufficio
è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è
diretto da
un dirigente generale dei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per
un
quinquennio, rinnovabile una
sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma
1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo
una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una
programmazione annuale del
rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e
le
province autonome di Trento
e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza,
assegnandoli alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla
lettera b);
b) stipulare convenzioni con
Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi
in appositi albi annualmente
aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli
obiettori esclusivamente in
attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento
sociale, educazione, promozione
culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in
materia di commercio estero,
difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e
ambientale, tutela e incremento
del patrimonio forestale, con l'esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione
e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i
Ministeri interessati e con
le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione
al servizio civile, ai quali
debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio,
sia verificando l'effettività
e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile
presso
gli enti e le organizzazioni
convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;
d) verificare, direttamente,
tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza
e le modalità della
prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto
delle
convenzioni con le Amministrazioni
dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e
dei progetti di impiego sulla
base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme
degli enti e delle organizzazioni
convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le
organizzazioni che impieghino
più di cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d’intesa con
il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, forme di
ricerca e di sperimentazione
di difesa civile non armata e nonviolenta;
f) predisporre iniziative di
aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui
alle
lettere a) e b).
g) predisporre e gestire un
servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa
con il Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con i
competenti uffici dei Ministeri
interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità
previste dalla presente legge;
h) predisporre, d’intesa con
il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, piani per
il
richiamo degli obiettori in
caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività
addestrative;
i) predisporre il regolamento
generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento
di gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione
delle
modalità di collaborazione
fra l’Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto
alle lettere c), d), f) e g),
del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato,
entro
novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
apposito regolamento ai sensi
dell'articolo 17 comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Con
tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare
la
gestione delle spese, poste
a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria è
sottoposta
al controllo consuntivo della
Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non
oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i
regolamenti di cui al comma
2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente
acquisito
il parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio
di cui
al comma 1 si avvale della
collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale
del
contingente.
6. Al fine di assicurare la
necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1,
la Presidenza
del Consiglio dei ministri
può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione
di ausiliaria,
di personale civile del Ministero
della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti
al
comma 1 nonché di appositi
nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo valutato in lire 850 milioni annui, a
decorrere dall'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai
fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente
"Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 9.
1. Il Ministro della difesa
trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi
degli obiettori di coscienza
le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre
sei
mesi. Dopo il 31 dicembre 1999
è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.
2. Fino al 31 dicembre 1999
gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro
il
termine di un anno dall'accoglimento
della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11,
comunque nella misura consentita
dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono
il
limite massimo di spesa globale.
In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato
in
congedo secondo le norme vigenti
per il servizio di leva.
3. L'assegnazione dell'obiettore
al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio
e
compatibilmente con le possibilità
di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui
indicati, nell'ambito della
regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto
delle
richieste degli enti e delle
organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto
all'articolo 4, comma 2.
4. Il servizio civile ha una
durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo
di
formazione e un periodo di
attività operativa. In attesa dell'istituzione del servizio civile
nazionale, il
periodo di formazione dovrà
prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al
servizio civile differenziato
secondo >
Trasferimento interrotto!
obiettori ammessi a quel servizio.
Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino
specifiche esigenze di formazione,
le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto
un
periodo di addestramento aggiuntivo
presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività
operativa.
5. Il servizio civile, su richiesta
dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per
la
durata secondo le norme ivi
vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale
per il
servizio civile determina annualmente
il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.
6. Il servizio civile può
essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari
in servizio
civile, dagli articoli da 31
a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per
la
cooperazione allo sviluppo.
In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.
7. L'obiettore che ne faccia
richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente
presso
cui presta servizio, per un
periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie
direttamente gestite dall'ente
medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti
delle Forze armate, l'assistenza
sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.
8. Non è punibile l'obiettore
che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia
svolto
la sua attività all'estero
anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.
9. E' facoltà dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza,
ove
lo richiedano, in missioni
umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli
obiettori
di coscienza, selezionati in
base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze
dell'ente o organizzazione
che gestisce la missione.
10. Nel presentare domanda
per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale
di cui
ai commi 7 e 9, l'obiettore
deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché
l'ente, ovvero
la organizzazione non governativa,
ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili.
L'accoglimento ovvero la reiezione
della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa
motivazione, entro un mese.
La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.
11. In tutti i casi di cui
ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati
per
servizi non armati, non di
supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità
civili.
12. L'obiettore che presta
servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di
cui ai
commi 7 e 9 può chiedere
il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.
Ove la
richiesta sia accolta, per
il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo
6.
Art. 10.
1. Presso l'Ufficio nazionale
per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e
delle
organizzazioni convenzionati
di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la
tenuta della
lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio
nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale
per il
servizio civile quale organismo
permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo
Ufficio.
3. La Consulta è formata
da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un
rappresentante del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti
convenzionati operanti a livello
nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti
convenzionati distribuiti su
base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi
di obiettori operanti su base
territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti nelle
Amministrazioni dello Stato
coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri
all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo
8, comma 2, lettere a), c),
e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del
servizio e sul
modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto,
disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.
Art. 11.
1. Gli enti e le organizzazioni
pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio
civile mediante l'attività
degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio
nazionale per il servizio civile,
devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie
finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera b);
c) capacità organizzativa
e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
d) aver svolto attività
continuativa da non meno di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni
di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione
all'Ufficio nazionale per il
servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono
indicare i settori di intervento
di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli
obiettori, il numero totale
dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei
vari luoghi di
servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni
di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità
a fornire
agli obiettori in servizio
civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti
ed organizzazioni
ritenuto necessario per la
qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni
intendano
utilizzare obiettori non residenti
nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti
a
fornire vitto e alloggio agli
obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste
dall'Ufficio nazionale per
il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.
4. In nessun caso l'obiettore
può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da
assumere per
obblighi di legge o per norme
statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata
sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in
rapporto alle finalità
dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica
e morale del
cittadino.
6. E' condizione per la stipulazione
della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità
organizzativa a provvedere
all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.
7. L'Ufficio nazionale per
il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli
enti e
dalle organizzazioni che hanno
inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi
per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale
amministrativo regionale territorialmente
competente con riferimento alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale
indicata nella convenzione.
9. All'atto della stipula della
convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna
somma a titolo di controvalore
e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.
Art. 12.
1. L'Ufficio nazionale per
il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto
espletamento del servizio da
parte dell'obiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva
provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene
tempestivamente comunicazione.
Art. 13.
1. Tutti coloro che abbiano
prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15
dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si siano
avvalsi dell'articolo 33 della
legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino all'età prevista
per i
cittadini che hanno prestato
servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.
2. L'Ufficio nazionale per
il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo
ai sensi
del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo
si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla
presente legge per gli ammessi
al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione
generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile
o che, avendolo svolto, siano
richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni
ostative di cui all'articolo
2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.
Art. 14.
1. L'obiettore ammesso al servizio
civile che rifiuta di prestarlo é punito con la reclusione da sei
mesi a
due anni.
2. Alla stessa pena soggiace
chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio
civile,
rifiuta di prestare il servizio
militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che
ostano alla prestazione del
servizio militare.
3. Competente a giudicare per
i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve
essere
svolto il servizio civile o
il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna
per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. Coloro che in tempo di pace,
adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre
motivo alcuno, rifiutano totalmente,
prima o dopo averla assunto, la prestazione del servizio militare di
leva, sono esonerati dall'obbligo
di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della
reclusione per un periodo complessivamente
non inferiore alla durata del servizio militare di leva.
6. L'imputato o il condannato
può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio
civile nei casi previsti dai
commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata
e
respinta per i motivi di cui
all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta
domanda di
prestare servizio nelle Forze
armate.
7. Per la decisione sulle domande
di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è
ridotto a
tre mesi.
8. L'accoglimento delle domande
estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato
in diminuzione della durata
prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
Art. 15.
1. L'obiettore ammesso al servizio
civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento
esclusivamente quando sopravvengano
o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.
2. Nelle ipotesi di cui al
comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per
la durata
prevista per quest'ultimo,
se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per
un
periodo corrispondente al servizio
civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva,
se la decadenza interviene
durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza è disposta
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e
richiesta dell'Ufficio nazionale
per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per
mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di
leva, a
tale richiamo sono soggetti
anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi
siano
sopravvenute le condizioni
ostative previste dall'articolo 2.
5. Allo stesso richiamo sono
soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano
fabbricato in proprio o commerciato,
anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate
all'articolo 2, comma 1, lettera
a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o
organizzazioni che siano direttamente
finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi
di armi.
6. A coloro che sono stati
ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le
armi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera
a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione
e
commercializzazione, anche
a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei
materiali esplodenti. I trasgressori
sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con
le
pene previste dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive
modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni
e,
inoltre, decadono dai benefici
previsti dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorità di
pubblica
sicurezza di rilasciare o di
rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle
attività di cui al presente
comma.
7. A coloro che sono stati
ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi
per
l’arruolamento nelle Forze
armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza,
nella
Polizia di Stato, nel Corpo
di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi
altro
impiego che comporti l'uso
delle armi.
Art. 16.
1. Il cittadino che presta
servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare
attività
professionali, né iscriversi
a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che
impediscano il
normale espletamento del servizio.
2. Chi viola il divieto di
cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente
non contigua, anche nell'espletamento
di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 14, comma 1.
3. A chi si trova già
nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1,
si applicano le
disposizioni valevoli per i
cittadini chiamati al servizio militare.
Art. 17.
1. All'obiettore che si renda
responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura
e la
funzionalità del servizio
possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della
paga;
c) la sospensione di permessi
e licenze;
d) il trasferimento ad incarico
affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico
nell'ambito della stessa o
di altra regione;
e) la sospensione dal servizio
fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei
periodi di servizio non prestato.
2. Il regolamento generale
di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), stabilisce
i criteri
di applicazione delle sanzioni
in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma
1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente
o
dell'organizzazione interessati
e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. L'Ufficio nazionale per
il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti
notificatigli dagli enti o
dalle organizzazioni, può decidere l’irrogazione di sanzioni più
gravi in luogo di
quelle già adottate.
5. Quando il comportamento
dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare
il sevizio, si applicano le
norme di cui all'articolo 14.
Art. 18.
1. Gli enti e le organizzazioni
convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della
convenzione, ferme restando
le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a
risoluzione
della convenzione o a sospensione
dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato
dell’Ufficio nazionale per
il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della
convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per
il servizio civile provvede
alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso
ente o la stessa organizzazione,
sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle
indicazioni espresse nella
domanda.
3. Contro la risoluzione della
convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al
tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale
indicata nella convenzione.
Art. 19.
1. Per l'assolvimento dei compiti
previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo
nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla
presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo è
determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, pari a 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772,
e
successive modificazioni e
integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità
previsionale di base 8.1.2.1
"obiezione di coscienza" (cap. 1403) dello stato di previsione del Ministero
della difesa per l'anno 1998,
e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.
Art. 20.
1. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una
relazione sull'organizzazione,
sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
Art. 21.
1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio
dei
ministri emana le norme di
attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito
i
pareri delle competenti Commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve
attivare le procedure di cui
al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l’Ufficio nazionale
per il servizio civile assume
la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere
b), c) e
d), nonché della gestione
amministrativa degli obiettori in servizio.
Art. 22.
1. In attesa del riesame delle
convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni
per
l'impiego degli obiettori con
i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni
stipulate dal Ministero della
difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.
Art. 23.
1. La legge 15 dicembre 1972,
n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
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