Gazzetta
Ufficiale
(supplemento) n.25 del 31 gennaio 1995
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1994.-
Approvazione della
convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia S.p.a.
per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di
comunicazione con il sistema in tecnica numerica
denominato GSM. (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/1995)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la
SIP - Società italiana per l'esercizio delle
telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del
Presidente della Repubblica del 13 agosto 1984, n. 523, e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983,
concernente l'approvazione del piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del
17 febbraio 1983;
Vista la raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio, del 25
giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del
servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di
radiotelefonia mobile terrestre;
Vista la direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25
giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione
coordinata del servizio pubblico digitale paneuropeo di
radiotelefonia mobile nella Comunità;
Vista la direttiva 88/301/CEE della commissione, del 16
maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei
terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33,
con il quale è stato adottato il regolamento concernente
il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 1990;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove
disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di
impianti telefonici interni, di attuazione della
direttiva 88/301/CEE;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314,
recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo
1991, n. 109, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1992;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993, con il quale
è stato modificato il piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 137 del 14 giugno 1993;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 novembre 1993, con il quale è stato affidato
ad un Comitato di Ministri il compito di esaminare le
questioni relative al procedimento per la concessione del
servizio pubblico radiomobile GSM e di esprimere parere
sui singoli atti;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1993, con il
quale è stata indetta una gara per la concessione
quindicennale, in regime di concorrenza, del servizio
pubblico radiomobile GSM sul territorio italiano
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle
inserzioni, n. 294 del 16 dicembre 1993;
Visto l'atto con il quale il Comitato dei Ministri ha
aggiudicato la gara alla società Omnitel;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e
delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Art. 1.
- Sono
concessi alla società Omnitel, in via non
esclusiva, l'installazione e l'esercizio degli
impianti di telecomunicazioni per l'espletamento
del servizio pubblico radiomobile di
comunicazione, con il sistema in tecnica numerica
denominato GSM.
- Il
servizio radiomobile pubblico di comunicazione di
cui al comma 1 deve essere svolto con le modalità
ed alle condizioni previste dalla annessa
convenzione.
- La
concessione di cui al precedente comma 1 avrà
durata di anni quindici a decorrere dal primo
giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1994
ALLEGATO.
Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto
Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico
radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica
numerica denominato GSM.
CONVENZIONE TRA IL
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA
SOCIETÀ OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.a.
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (d'ora
innanzi indicato con l'abbreviazione "Ministero"
o "Amministrazione") in persona del Ministro
Giuseppe Tatarellaela Societàe la Omnitel-Pronto Italia
S.p.a. (d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Società"
o, con il termine "Concessionaria"),
rappresentata dall'Amministratore delegato ing. Francesco
Caio, si conviene e si stipula quanto segue.
Premesse.
Art. 1. Oggetto della
concessione
Art. 2. Bande di
frequenza
Art. 3. Attività
della concessionaria
Art. 4. Rete GSM
Art. 5. Inizio del
servizio - Copertura
Art. 6. Servizi
essenziali - Servizi emergenza
Art. 7. Rete
assistenza tecnica
Art. 8. Condizioni
economiche offerta al pubblico
Art. 9. Segretezza
comunicazioni
Art. 10. Numerazione
per accesso
Art. 11. Elenco
abbonati
Art. 12. Principi di
interconnessione
Art. 13. Aspetti
tecnici relativi all'interconnessione
Art. 14. Definizione
condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della
rete fissa
Art. 15. Utilizzo
rete fissa per comunicazioni mobile-fisso e fisso-mobile
Art. 16. Utilizzo
rete fissa per traffico internazionale e
intercontinentale
Art. 17. Accesso
dalla centrale di commutazione radiomobile alla rete
fissa
Art. 18. Collegamenti
diretti
Art. 19. Utilizzo
rete mobile altro concessionario e di altre reti
pubbliche
Art. 20.
Programmazione disponibilità
Art. 21. Istradamenti
Art. 22. Divieti
Art. 23. Roaming
Art. 24. Condivisione
impianti
Art. 25. Qualità
globale del servizio
Art. 26. Canone
Art. 27. Separazione
contabile
Art. 28. Direttive
sulla separazione contabile
Art. 29. Informazione
sulle procedure contabili
Art. 30. Relazione di
certificazione
Art. 31. Bilancio,
documentazione contabile relazione statistiche
Art. 32. Vigilanza e
controllo da parte del Ministero
Art. 33. Durata
Art. 34. Oggetto
sociale
Art. 35. Sede
Art. 36. Capitale
sociale - Maggioranza azionaria
Art. 37. Impegni
assunti dallo Stato
Art. 38. Rapporti con
amministrazioni e compagnie estere
Art. 39. Non
trasferibilità della concessione
Art. 40. Sospensione
o limitazione del servizio
Art. 41. Penalità
Art. 42. Revoca
Art. 43. Deposito
cauzionale
Art. 44. Condizione
per l'efficacia della convenzione
Art. 45. Decadenza
Art. 46. Collegio
arbitrale
Art. 47. Garanzia di
esecuzione
Art. 48.
Aggiornamenti e revisioni.
Premesse
In data 7 settembre 1987, i Paesi aderenti alla
Conference Europèen des Postes et des Tèlècommunications
(CEPT), tra cui l'Italia, siglavano documento, poi
allargato ad altri Paesi, e successivamente Addendum del
settembre 1991 sulla costruzione di una rete digitale
cellulare paneuropea di servizi di telecomunicazioni
mobili intitolato Memorandum of Understandings. In
seguito, con MOU, ci si riferirà, complessivamente al
documento originario, agli annessi, e successivi addenda,
aggiornamenti ed atti aggiuntivi.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente convenzione e senza
specifica menzione di volta in volta sono patto.
Art. 1.
Oggetto della
concessione
- Sono
concesse alla Società in regime di non esclusiva
la realizzazione e la gestione, sul territorio
italiano, di una rete per l'espletamento del
servizio pubblico radiomobile di comunicazione
con il sistema paneuropeo in tecnica digitale
denominato GSM.
- I
servizi portanti, i teleservizi e gli altri
servizi GSM sono elencati nell'allegato A.
Art. 2.
Bande di frequenza
- Sono
poste a disposizione della Concessionaria, nei
tempi e modi sotto specificati, bande di
frequenza di 2 x 5,4 MHz corrispondenti a 27
canali bidirezionali (attualmente dal 92 al 118,
corrispondenti a frequenze 908,3 - 913,7 MHz e
953,3 - 958,7 MHz).
- Le
bande di frequenza saranno poste a disposizione
della Concessionaria entro 6 mesi dalla relativa
richiesta. I canali necessari per l'esercizio
preoperativo degli impianti saranno messi a
disposizione entro 2 mesi dalla richiesta in zone
concordate con il Ministero.
- La
Concessionaria dovrà adottare tutte le misure
idonee ad evitare interferenze con ogni altro
utilizzatore autorizzato in Italia e nei Paesi
confinanti. Il Ministero potrà esperire ogni più
opportuno controllo circa la corretta
utilizzazione delle frequenze assegnate per lo
svolgimento del servizio concesso.
- Nel
caso in cui sorgessero problemi inerenti al
coordinamento di frequenze con altri utilizzatori
in Italia e nei Paesi confinanti, le richieste di
risoluzione saranno sottoposte dalle parti
coinvolte al Ministero che adotterà i
provvedimenti necessari.
- Nell'assegnazione
di nuove porzioni della banda di frequenza 900
Mhz., anche in linea con gli standards
internazionali di buon funzionamento del servizio
GSM, il Ministero assicurerà parità di
trattamento tra i concessionari del servizio
radiomobile pubblico GSM. Nel quadro dell'ordinato
ed equilibrato sviluppo del servizio pubblico GSM,
il Ministero procederà alla suddetta
assegnazione, tenendo in particolare conto la
disponibilità complessiva delle risorse di
frequenze, le esigenze e le evoluzioni del
sistema radiomobile nel suo complesso, le
esigenze degli utenti, il miglioramento della
qualità del servizio, la domanda commerciale.
Art. 3.
Attività della
Concessionaria
- La
Concessionaria eserciterà le proprie attività
alle condizioni previste dalla presente
convenzione, nel rispetto delle prescrizioni e
dei principi contenuti nelle disposizioni
legislative e regolamentari, nonché nel rispetto
dei regolamenti, direttive e raccomandazioni
comunitarie, degli accordi internazionali e delle
norme tecniche emanate dagli organismi nazionali
ed internazionali competenti in materia, a
decorrere dal loro effettivo recepimento, nonché
adeguandosi alle direttive tecniche che il
Ministero emanerà in forza ed ai sensi della
presente convenzione.
- Oltre i
servizi GSM oggetto della concessione, la Società
potrà svolgere servizi a valore aggiunto, nel
rispetto dei divieti stabiliti dal successivo art.
22. Fermo quanto previsto agli articoli 27 e 28
che seguono, i servizi a valore aggiunto saranno
resi nel rispetto delle norme di trasparenza di
bilancio previste dalla legislazione nazionale e
dalle norme sull'Unione europea.
- Per l'offerta
del servizio radiomobile pubblico GSM la
Concessionaria, nel rispetto di quanto previsto
nella presente convenzione e delle direttive che
il Ministero emanerà in proposito, potrà
avvalersi di canali distributivi propri e/o di
terzi.
Art. 4.
Rete GSM
- La rete
radiomobile GSM sarà progettata, costruita e
gestita secondo lo standard GSM quale adottato
dall'Unione Europea, nel pieno rispetto delle
raccomandazioni emanate dall'ETSI (European
Telecommunication Standard Institute), della
Raccomandazione del Consiglio della CEE n. 87/371
del 25 giugno 1987, della Direttiva della
Commissione delle Comunità Europee 87/372/CEE.
- La
Società dovrà notificare al Ministero tutte le
informazioni relative ai siti di installazione e
ai tempi di esecuzione lavori.
- La
Società dovrà presentare al Ministero, con
congruo anticipo sulla data di realizzazione
delle opere programmate, i piani esecutivi degli
impianti necessari ad assicurare lo sviluppo del
servizio. Detti piani, predisposti per un periodo
di tre anni, devono contenere le previsioni sulla
dinamica della domanda (utenza, traffico) e le
indicazioni relative alla soddisfazione dell'utenza.
- La
Società provvederà a comunicare annualmente al
Ministero, secondo modalità da concordare, gli
elementi essenziali di consuntivo dei piani
esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate
e di quelle in corso di realizzazione.
Art. 5.
Inizio del servizio -
Copertura
- La
Società dovrà dare inizio al servizio entro
diciotto mesi dal rilascio della concessione,
assicurando la copertura di almeno il 40% del
territorio nazionale e comunque della totalità
dei comuni capoluogo di regione.
- La
Società dovrà garantire una copertura minima
pari al 70% del territorio e al 90% della
popolazione entro cinque anni dal rilascio della
concessione; tale copertura potrà essere
realizzata attraverso la condivisione degli
impianti ed il "roaming" nazionale nei
termini previsti ai successivi articoli 23 e 24.
- La
Società si impegna, inoltre, ad assicurare la
copertura di aree specifiche se richiesto dal
Ministero con provvedimento motivato, per
esigenze di pubblica utilità.
- L'Amministrazione
potrà autorizzare la società a dare inizio, in
data precedente l'avvio del servizio commerciale,
ad un servizio sperimentale allo scopo di
collaudare le apparecchiature e le procedure con
la clientela.
Art. 6.
Servizi essenziali -
Servizi emergenza
- I
servizi che sono oggetto della concessione
dovranno essere assicurati ininterrottamente
ventiquattro ore al giorno in tutti i giorni dell'anno
con l'eccezione di un periodo di interruzione per
manutenzione non superiore a tre ore per
settimana, da allocare nelle ore di più limitato
disturbo alla utenza.
- La
Società all'avvio del servizio commerciale dovrà
garantire i seguenti servizi essenziali:
- telefonia;
- chiamata
di emergenza per assistenza tecnica;
- CFU
chiamata trasferita;
- CFB
chiamata trasferita (se il terminale è
occupato);
- CFNRY
chiamata trasferita (se il terminale non
risponde);
- CFNRC
chiamata trasferita (se il terminale è
irraggiungibile);
- BAOC
sbarramento chiamate uscenti;
- BOIC
sbarramento chiamate internazionali
uscenti;
- BAIC
sbarramento chiamate entranti.
- La
Società offrirà all'utenza un servizio gratuito
di chiamata di emergenza tecnica che consenta
alla stessa di raggiungere la rispettiva
organizzazione di assistenza tecnica responsabile.
- Le
chiamate dirette ai numeri di emergenza delle
Forze dell'Ordine e ai servizi pubblici di
emergenza saranno gratuite per gli utenti della
società.
Art. 7.
Rete di assistenza
tecnica
- Contestualmente
all'avvio del servizio la Concessionaria dovrà
assicurare un'apposita struttura di assistenza
all'utenza, almeno nei capoluoghi di regione.
- La
Concessionaria si obbliga inoltre a mantenere gli
impianti di rete in perfetto stato di
funzionamento eseguendo tempestivamente la
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 8.
Condizioni economiche
di offerta al pubblico
- Le
condizioni economiche di offerta al pubblico del
servizio radiomobile GSM oggetto di concessione
ed ogni successiva variazione, sono fissate dalla
Società previa comunicazione, con almeno 30
giorni di anticipo al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, il quale dovrà
mantenere confidenziali tali informazioni. A cura
della Società le predette condizioni ed ogni
altra utile informazione sul servizio dovranno
essere fatte oggetto di idonea e dettagliata
comunicazione al pubblico ai fini della loro
conoscibilità.
- È
fatto divieto, in coerenza con la normativa CEE,
di applicare condizioni discriminatorie alla
clientela o comunque condizioni in contrasto con
i principi di cui alla normativa prevista agli
articoli 27 e 28 che seguono, ferma restando la
facoltà di applicare particolari condizioni a
determinate categorie di utenti, previa
autorizzazione del Ministero.
Art. 9.
Segretezza delle
comunicazioni
- La
Concessionaria deve adottare tutte le misure
idonee ad assicurare la segretezza delle
comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Art. 10.
Numerazione per l'accesso
- Il
Ministero, sentita la Concessionaria della rete
telefonica pubblica commutata, assegna alla
Società gli indicativi per il servizio
radiomobile, in conformità a quanto stabilito
dal piano regolatore telefonico nazionale, fermo
restando l'utilizzo di prefisso per l'utenza
radiomobile attiva alla data dell'entrata in
vigore della convenzione. Il numero di cifre dei
prefissi di accesso così come il numero di cifre
uguali e la loro posizione nel prefisso è
identica per ciascuno dei concessionari del
servizio radiomobile GSM.
- In sede
di prima attuazione vengono assegnati per il
servizio su sistema GSM i codici di accesso (indicativi
distrettuali) riportati qui di seguito:
Telecom Italia Omnitel Pronto Italia
______
335347
338348
339349
con la quarta cifra (prima cifra della numerazione d'abbonato)
diversa da 0,1.
- Ulteriori
indicativi saranno resi disponibili dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni secondo le
necessità dei concessionari del servizio
radiomobile GSM in coerenza con lo sviluppo del
mercato, sentito il gestore della rete telefonica
pubblica commutata.
- La
numerazione d'utente sarà composta da un numero
di sei cifre a discrezione della Società nel
rispetto delle normative internazionali vigenti.
Ai sensi di quanto previsto dal Piano regolatore
nazionale e secondo la normativa tecnica del
Ministero poste e telecomunicazioni, all'entrata
in vigore del piano di numerazione chiuso, o
anche prima ove vi siano le condizioni tecniche,
la numerazione d'utente potrà essere ampliata a
sette cifre.
Art. 11.
Elenco abbonati
- La
Società è autorizzata a fornire informazioni
circa l'elenco dei propri abbonati alla
concessionaria della rete pubblica commutata, che,
in base alle decisioni del Ministero e
compatibilmente alle disposizioni di legge, dovrà
utilizzarle nel proprio elenco abbonati e nel
servizio 12 (informazione elenco abbonati
nazionale), ove non sia diversamente richiesto
dall'abbonato.
- Ai fini
del precedente comma, potranno essere stipulati
accordi intesi a disciplinare i rapporti tra i
concessionari del servizio radiomobile GSM ed il
gestore della rete telefonica pubblica commutata.
Art. 12.
Principi di
interconnessione tra rete radiomobile GSM e rete
telefonica pubblica commutata
- L'interconnessione
tra la rete telefonica pubblica commutata e la
rete radiomobile GSM avverrà, per il traffico
nazionale, attraverso una centrale di
commutazione radiomobile (MSC - Mobile Switching
Center) di quest'ultima e lo stadio di gruppo di
transito (SGT) più vicino della rete telefonica
pubblica commutata, e, per il traffico
internazionale, attraverso un MSC ed i centri di
commutazione internazionali (CI) della suddetta
rete telefonica pubblica commutata.
- I
circuiti diretti necessari per l'interconnessione
tra impianti della rete GSM e gli accessi da rete
GSM alla rete pubblica di telecomunicazioni sono
forniti dal concessionario della rete pubblica di
telecomunicazioni.
- Per
motivate esigenze di affidabilità e qualità del
servizio il Ministero potrà autorizzare modalità
di interconnessione diverse, concordate tra la
Società e la concessionaria della rete
telefonica pubblica commutata.
- In
ipotesi di disaccordo o conflitti riguardanti l'interconnessione
con la rete telefonica pubblica commutata, il
Ministero assumerà le determinazioni del caso
tenendo anche presente l'esigenza di equiparate
condizioni da dover assicurare nei rapporti con i
concessionari del servizio GSM.
Art. 13.
Aspetti tecnici
relativi all'interconnessione
- Le
interfacce di interconnessione tra rete GSM e
rete telefonica pubblica commutata devono essere
conformi alla normativa elaborata dall'Istituto
europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI).
- I
livelli qualitativi e prestazionali e le
interfacce tecniche per l'interconnessione così
come ogni altro aspetto tecnico, operativo,
procedurale ed economico dell'interconnessione
sono concordati tra la Società e la
concessionaria della rete telefonica pubblica
commutata. Fermo quanto previsto ai successivi
articoli 27 e 28, tali accordi saranno conclusi
nel rispetto dei principi di non discriminazione
e di equa concorrenza, e tempestivamente portati
a conoscenza del Ministero.
- Qualora
dovesse esservi disaccordo tra le parti riguardo
all'adempimento di obblighi ovvero all'esercizio
di diritti derivanti dagli accordi di cui al
comma precedente concernenti la qualità dei
servizi o i tempi di consegna delle forniture
previsti, il Ministero adotterà determinazioni
vincolanti per le medesime fermo restando il
rimedio previsto all'art. 20, comma quinto.
Art. 14.
Definizione delle
condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della
rete fissa (compresi i circuiti diretti)
- Le
condizioni economiche, di cui agli articoli
seguenti, per l'accesso nonchè per l'utilizzo
della rete telefonica pubblica commutata (rete
fissa) sono definite dal Ministero sentite le
concessionarie interessate. Nella determinazione
di tali condizioni, che saranno oggetto di
verifica e (eventuale) revisione al massimo ogni
due anni, il Ministero, tenuto anche conto della
evoluzione delle condizioni di offerta sul
mercato, dei costi dei servizi nei principali
Paesi europei, degli orientamenti dell'Unione
europea e dell'evoluzione dei rapporti tariffari
tra reti mobili e reti pubbliche fisse nei
principali Paesi europei, procederà secondo
principi di obiettività, trasparenza (anche
contabile) e non discriminazione e si avvarrà di
ogni dato ed elemento derivante dalla
applicazione della normativa di cui agli articoli
da 27 a 32 che seguono.
- Sino
alla prima verifica e (eventuale) revisione che
dovrà intervenire entro due anni dal rilascio
della presente concessione, le condizioni
economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete
fissa (compresi i circuiti diretti) sono fissate
agli articoli che seguono.
Art. 15.
Utilizzazione della
rete fissa
per comunicazioni
mobile-fisso e fisso-mobile
- Il
compenso per l'accesso e l'utilizzo della rete
telefonica pubblica commutata (c.d. access charge)
viene stabilito, sia nel caso di comunicazione
fisso-mobile che mobile-fisso, in 200 lire/minuto
medie. L'articolazione per fasce di tale compenso,
tenendo fermo il suddetto valore medio, verrà
definita dal Ministero, sentite le concessionarie
interessate, entro sei mesi dal rilascio della
concessione; in ogni caso il valore massimo non
potrà superare l'importo di 320 lire/minuto.
Art. 16.
Utilizzo della rete
fissa per traffico internazionale intercontinentale
- Nel
caso di chiamate internazionali ed
intercontinentali destinate ad utenti della rete
GSM, la quota totale degli introiti spettante all'Italia
è ripartita per il 40% alla Società e per il 60%
al concessionario della rete telefonica
internazionale ed intercontinentale.
- Nel
caso di chiamate internazionali ed
intercontinentali verso reti estere originate da
utenti della rete GSM, ai fini della ripartizione
degli introiti spetta al concessionario della
rete telefonica internazionale ed
intercontinentale l'aliquota del 60% calcolata
con riferimento alla quota totale della tassa
spettante all'Italia intesa come differenza tra
la tariffa di legge per le comunicazioni
internazionali ed intercontinentali su rete fissa
e la quota contabile che, sulla base degli
accordi bilaterali esistenti va riservata al
gestore estero. Al gestore della rete mobile
resta attribuita la differenza tra la quota
totale degli introiti spettanti all'Italia e la
quota di spettanza del gestore della rete
telefonica internazionale ed intercontinentale.
Art. 17.
Accesso dalla
centrale di commutazione radiomobile alla rete fissa
- Per
ogni linea di accesso alla rete fissa in ambito
urbano per lo svolgimento del servizio
radiomobile GSM oggetto di concessione, il
concessionario della rete telefonica pubblica
commutata applica alla Società un canone di
abbonamento pari a quello stabilito per gli
abbonamenti telefonici dell'utenza affari dal
provvedimento tariffario in vigore, ridotto del
30%.
- Per
tali linee di accesso i punti di terminazione di
rete sono quelli stabiliti dalle disposizioni di
volta in volta vigenti. Attualmente i punti di
terminazione sono quelli definiti nell'allegato 4
del decreto ministeriale del 23 maggio 1992, n.
314, e successive modifiche.
- Nel
caso in cui, in applicazione di quanto previsto
dal secondo comma dell'art. 12, venga richiesta l'interconnessione
tra l'MSC della società e un SGT della rete
telefonica pubblica commutata, situato in una
rete urbana diversa di quella dove è ubicato l'MSC
di cui sopra, in aggiunta ai canoni di
abbonamento di cui al presente articolo verranno
applicate, per l'utilizzo del collegamento
diretto, le condizioni economiche di cui all'art.
18, in relazione alla velocità di trasmissione
necessaria.
Art. 18.
Collegamenti diretti
- Per l'affitto
dei collegamenti diretti per lo svolgimento del
servizio radiomobile GSM oggetto di concessione,
saranno applicate dalla concessionaria della rete
telefonica pubblica commutata le tariffe
stabilite per le specifiche velocità di
trasmissione dal provvedimento tariffario in
vigore, con una riduzione del 60% per i
collegamenti in ambito urbano e settoriale e del
70% per i collegamenti interurbani (esclusi i
settoriali).
- Per
tali collegamenti diretti i punti di terminazione
di rete sono quelli stabiliti dalle disposizioni
di volta in volta vigenti. Attualmente i punti di
terminazione sono quelli definiti negli allegati
4 e 7 del decreto ministeriale del 23 maggio 1992,
n. 314 e successive modifiche.
- Ogni
eventuale accordo tra la Società e la
concessionaria della rete fissa avente ad oggetto
l'utilizzo di collegamenti diretti a velocità
non previste dai provvedimenti tariffari in
vigore, dovrà esser sottoposto al Ministero il
quale adotterà i provvedimenti di competenza.
Art. 19.
Utilizzo della rete
mobile dell'altro concessionario e di altre reti
pubbliche nazionali
- Nel
caso di comunicazione mobile-mobile tra un utente
di un concessionario GSM ed un utente di altro
concessionario, è consentito il collegamento
diretto tra le rispettive reti.
- L'interconnessione
deve avvenire secondo termini e condizioni
tecniche che saranno concordati dai concessionari;
in caso di disaccordo, il Ministero adotterà
determinazioni vincolanti per le parti.
- Le
interfacce di interconnessione devono essere
conformi alla normativa tecnica elaborata dall'Istituto
europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI).
- Sino
all'entrata in vigore nell'ordinamento italiano
di specifiche norme dell'Unione europea l'interconnessione
con reti estere avverrà tramite la rete pubblica
commutata.
Art. 20.
Programmazione e
disponibilità
- Fintantochè
la legislazione in materia non consenta alla
Società di provvedere diversamente, questa è
obbligata a connettere gli impianti della propria
rete radiomobile GSM e gli accessi da questa alla
rete telefonica pubblica commutata per mezzo di
collegamenti forniti direttamente dalla
concessionaria della rete telefonica pubblica
commutata.
- Nel
caso in cui la concessionaria della rete
telefonica pubblica commutata non sia in grado di
soddisfare adeguatamente le richieste dei
concessionari del servizio radiomobile GSM, il
Ministero potrà, di volta involta, autorizzare l'uso
di infrastrutture trasmissive alternative,
inclusi i ponti radio.
- Entro
il 30 settembre di ogni anno la Società informerà
la concessionaria della rete telefonica pubblica
commutata ed il Ministero del proprio fabbisogno
per l'anno solare successivo, mediante consegna
di un piano di massima delle richieste, redatto
secondo modalità previamente concordate tra le
parti; in caso di disaccordo, il Ministero
adotterà le determinazioni di competenza che
saranno vincolanti per le parti.
- Entro
il primo dicembre ed il primo giugno di ogni anno,
la Società presenterà alla concessionaria della
rete telefonica pubblica commutata ed al
Ministero un piano dettagliato per località dei
collegamenti relativi al primo ed al secondo
semestre dell'anno di riferimento, redatto
secondo modalità previamente concordate tra le
parti; entro trenta giorni dalla presentazione
del piano dettagliato la concessionaria della
rete telefonica pubblica commutata darà
indicazioni sulla possibilità di soddisfare le
esigenze nelle varie località e nelle date
indicate nel piano dettagliato.
- 5. Nel
caso in cui la concessionaria della rete
telefonica pubblica commutata non fornisca le
indicazioni richieste entro i trenta giorni o non
renda disponibili i collegamenti diretti nelle
località e alle date indicate nel piano
dettagliato, il Ministero potrà autorizzare, nei
successivi trenta giorni dalla data del mancato
rispetto del piano di fornitura dei collegamenti,
l'uso di infrastrutture trasmissive alternative,
inclusi i ponti radio.
- La
Società è tenuta a prendere in carico i
collegamenti messi a disposizione dalla
concessionaria della rete telefonica pubblica
commutata in coerenza con il piano dettagliato ed
a pagare i relativi canoni.
Art. 21.
Istradamenti
- A
ciascun concessionario del servizio radiomobile
è riservata, nell'ambito della propria rete, la
facoltà di scelta degli istradamenti delle
comunicazioni, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni relative alla qualità del servizio
indicate nei successivi articoli.
Art. 22.
Divieti
- Finchè
la normativa nazionale non sarà modificata anche
in relazione alla normativa dell'Unione europea
è fatto divieto alla Società di:
a) collegare direttamente (tramite collegamenti via terra
o via radio) postazioni e terminazioni d'utente alle reti
radiomobili;
b) instradare il traffico internazionale ed
intercontinentale se non attraverso le centrali di
commutazione internazionale (CI) della rete telefonica
pubblica commutata italiana;
c) interconnettere le reti radiomobili e gli accessi
radiomobili alla rete telefonica pubblica per effettuare
rivendita a terzi di traffico diverso da quello che forma
oggetto della concessione.
- Il
Ministero potrà esperire ogni verifica e
controllo in ordine al rispetto di quanto precede.
Art. 23.
"Roaming"
nazionale
- Fermi
gli impegni di copertura del servizio previsti
all'art. 5, comma primo che precede, per i primi
ventiquattro mesi dall'avvio del servizio è
fatto obbligo alla Società di stipulare con l'altra
concessionaria del servizio radiomobile GSM una
convenzione atta ad assicurare agli utenti il
"roaming" nazionale nelle zone coperte
da uno solo dei concessionari del servizio GSM.
Le concessionarie dovranno definire le condizioni
economiche di tale convenzione entro sei mesi dal
rilascio della concessione.
- Il
testo della convenzione dovrà esser comunicato
prima della firma al Ministero, che potrà
formulare rilievi e richieste di chiarimenti.
Qualora le concessionarie non dovessero
raggiungere un accordo in tempo utile a garantire
il "roaming" per il suddetto periodo, o
permanessero punti controversi, il Ministero
assumerà le determinazioni del caso, che saranno
vincolanti per le concessionarie.
- Successivamente
al periodo indicato al primo comma, gli eventuali
accordi di roaming nazionale non potranno
includere territori comunali, sedi dei capoluoghi
di provincia. Anche tali accordi dovranno esser
sottoposti al previo esame del Ministero.
Art. 24.
Condivisione impianti
- Nel
periodo successivo ai primi ventiquattro mesi
dall'avvio del servizio, le concessionarie del
servizio GSM hanno la facoltà di stabilire
accordi volti a condividere le medesime strutture
impiantistiche, purchè su aree non includenti i
territori comunali sedi dei capoluoghi di
provincia. La condivisione degli impianti è
limitata ai siti ed alle infrastrutture aeree
attraverso strutture trasmissive dedicate ed
indipendenti (indipendenza dei canali di
controllo e di traffico) e non dovrà essere di
ostacolo alla realizzazione di reti indipendenti.
- La
condivisione degli impianti verrà effettuata
sulla base di condizioni economiche che saranno
concordate tra le concessionarie del servizio
radiomobile GSM e che saranno dipendenti dagli
investimenti sostenuti, dall'esercizio e
manutenzione su tali porzioni di impianto, nonchè
dal traffico svolto.
- Gli
schemi di convenzioni e le condizioni economiche
di cui al presente articolo dovranno essere
preventivamente sottoposti al Ministero che,
anche avvalendosi di ogni elemento derivante
dalla applicazione della normativa di cui agli
articoli 27 e 28 che seguono, esprimerà
eventuali rilievi a garanzia dell'ordinato ed
equilibrato svolgimento del servizio (sia dal
lato della domanda che dell'offerta) e, sui punti
controversi, adotterà determinazioni vincolanti
per le parti.
- Restano
fermi gli impegni di copertura del servizio
stabiliti all'art. 5 che precede e il
raggiungimento degli obiettivi assistiti dalla
garanzia di esecuzione di cui all'art. 47 che
segue.
Art. 25.
Qualità globale del
servizio
- La
Società dovrà attenersi ai parametri di qualità
globale del servizio quali fissati dal Ministero
in applicazione delle disposizioni contenute nel
Piano regolatore telefonico nazionale ed alle
norme tecniche e di prestazioni del servizio del
sistema GSM fissate a livello internazionale e di
volta in volta in vigore. In ogni caso il tasso
di perdita per tentativi di collegamento con la
rete mobile nelle aree coperte non dovrà essere
superiore al 5%.
- Qualora
dovesse esservi disaccordo tra la Società e uno
qualsiasi dei concessionari delle reti con cui
essa è interconnessa riguardo all'attribuzione
della responsabilità relativa al mancato
rispetto di detti parametri, il Ministero
esperiti gli accertamenti del caso, adotterà
determinazioni vincolanti per i gestori
interessati.
- Il
Ministero ha il diritto di effettuare verifiche
circa la osservanza degli obblighi di cui al
primo comma ed in particolare sulla garanzia dei
diritti degli utenti relativamente alla qualità
e regolarità del servizio.
Art. 26.
Canone
- La
Società è tenuta a corrispondere allo Stato un
canone annuo proporzionale ai ricavi lordi del
servizio GSM oggetto di concessione, al netto di
quanto corrisposto alla concessionaria della rete
telefonica pubblica. Per ricavi lordi si intende
l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti
dalla Società nell'esercizio del servizio GSM
oggetto di concessione, detratto quanto, in
relazione allo svolgimento del servizio GSM,
risulta corrisposto ad altro concessionario di
rete telefonica pubblica, il quale se ne fa
carico in quanto onere di sua competenza.
- La
misura del canone è attualmente stabilita nel 3,5%
(trevirgolacinque percento) dei detti ricavi
lordi, fatte salve successive modifiche
legislative.
- Il
versamento del canone dovrà esser effettuato non
oltre i trenta giorni successivi alla
approvazione del bilancio annuale d'esercizio
della Società.
- Per i
primi cinque anni la Società si impegna a
corrispondere a titolo di canone un importo
comunque non inferiore a L.1.700.000.000 (unmiliardosettecentomilioni)
per il 1995; lire 8,2 mld (ottomiliardiduecentomilioni)
per il 1996; lire 25,4 mld (venticinquemiliardiquattrocentomilioni)
per il 1997; 51 mld (cinquantunomiliardi) per il
1998 e 77,1 mld (settantasettemiliardicentomilioni)
per il 1999. Tali importi potranno esser ridotti
solo e proporzionalmente alla eventuale
successiva riduzione della misura percentuale del
3,5% come sopra stabilito.
Art. 27.
Separazione contabile
- La
Società è impegnata ad adottare un sistema di
separazione contabile che, nel rispetto formale e
sostanziale dei principi di trasparenza,
obiettività e parità di trattamento ai quali il
servizio e l'attività della concessionaria
devono uniformarsi, sia permanentemente idoneo a
garantire condizioni di effettiva concorrenza nel
settore delle telecomunicazioni con la massima
soddisfazione per l'utente ed il progresso
tecnico e tecnologico.
- Il
sistema di rilevazione contabile e di
rappresentazione dei risultati economici e
finanziari della gestione di cui al comma
precedente, deve permettere, anche tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 14, la separazione
contabile tra le specifiche attività svolte
dalla Società in relazione al servizio concesso
e consentire, in particolare, la verifica della
insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie, la definizione della misura del
(c.d.) access charge, la trasparenza tra gli
utilizzi in ipotesi di condivisione di impianti e
di roaming. Qualora la Società gestisca servizi
diversi dal servizio GSM, siano essi in
concessione o no, dovrà organizzare la propria
contabilità nel rispetto di quanto prescritto al
presente articolo, assicurando la trasparenza tra
le varie attività.
- In
particolare, la Società è tenuta a: redigere
nell'ambito della relazione annuale sulla
gestione, uno stato patrimoniale, un conto
economico ed un rendiconto finanziario nei quali
siano rappresentati i distinti risultati di
ciascun servizio concesso con riferimento ai
servizi di interconnessione come definiti dalle
direttive previste dall'articolo che segue;
garantire la riconciliazione di tali risultati
con i risultati aziendali complessivi; fornire al
Ministero ogni dato, informazione e chiarimento
ritenuti necessari per la verifica di quanto
precede.
- Qualsiasi
attività realizzata dalla Società a comune
vantaggio di due o più servizi concessi, dovrà
essere valorizzata e rilevata nei conti separati
di ciascun servizio nel rispetto di quanto
prescritto nel presente articolo.
- Nel
primo periodo (ventiquattro mesi dal rilascio
della concessione) la Società, fermo l'obbligo
di rispettare quanto prescritto nel presente
articolo e nelle direttive che il Ministero
adotterà in forza della presente convenzione,
potrà fornire le informazioni e i dati richiesti,
sulla base del proprio sistema interno di
contabilità industriale utilizzando tecniche
parametriche.
Art. 28.
Direttive sulla
separazione contabile
- Nell'ambito
dell'attività di supervisione e regolazione, e
per l'attuazione di quanto previsto all'articolo
che precede il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, sentita la Società e gli
altri concessionari di servizi di telefonia fissa
e mobile, procederà di volta in volta alla
emanazione di specifiche direttive, in
particolare in materia di:
elenco dei servizi di interconnessione;
criteri tecnici e parametri per il miglior svolgimento di
ciascun servizio, anche in vista della determinazione
delle obiettive condizioni economiche di suo utilizzo;
criteri di progettazione del sistema di contabilità
industriale in grado di imputare i ricavi, i costi ed il
capitale impiegato a ciascun servizio sulla base delle
attività realizzate per il suo svolgimento e/o
utilizzazione;
requisiti del sistema di contabilità industriale di cui
al precedente punto in termini di meccanismi di
funzionamento, di standards formali di rilevazione e
rappresentazione dei risultati economici e finanziari, di
livello di controllabilità ed aggiornamento dei
parametri fisici ed economici adottati dal sistema stesso;
contenuti formali e sostanziali della relazione di
certificazione di cui al successivo art. 30;
tempistica di introduzione e messa a regime del sistema;
rapporti tra servizio telefonico universale ed altri
servizi concessi, e determinazione delle relative
condizioni economiche di accesso e di utilizzo.
Il Ministero procederà gradualmente e progressivamente
alla emanazione delle suddette direttive e di ogni altra
ritenuta necessaria per l'ordinato svolgimento delle
attività dei concessionari. Periodicamente, e sempre
sentiti i concessionari, il Ministero procederà alla
revisione delle direttive vigenti, anche in relazione
alla evoluzione tecnologica dei servizi di
telecomunicazione e delle metodologie di rilevazione e
rappresentazione dei risultati economici e finanziari.
Art. 29.
Informazioni sulle
procedure contabili
- Fermo
quanto previsto al successivo art. 31, la Società
è tenuta, previa richiesta in tal senso, a
fornire al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, sottoespresso vincolo di
riservatezza, ogni informazione riguardante le
procedure di contabilità generale ed industriale
adottate, compresi dati di natura sezionale.
- La
Società dovrà predisporre tutta la
documentazione per la verifica da parte del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
dei rapporti, delle modalità di calcolo e delle
condizioni economiche relative a interconnessione
e traffico. Tale obbligo vale sia durante il
primo periodo di cui all'art. 27, quinto comma,
sia successivamente.
Art. 30.
Relazione di
certificazione
- Dalla
data di rilascio della concessione, la Società
dovrà consegnare al Ministero, entro un mese
dalla data di approvazione del bilancio, apposita
relazione da emettersi a cura di società
iscritta nell'Albo speciale delle società di
revisione, che dovrà certificare il rispetto dei
principi di separazione contabile di cui all'art.
27. Il testo standard di tale relazione di
certificazione, la quale non è sostitutiva di
quella prescritta in forza della legge n. 216 del
1974 (e decreti di attuazione), costituirà
oggetto di apposita direttiva secondo quanto
previsto all'art. 28.
Art. 31.
Bilancio,
documentazione contabile - Relazioni statistiche
- La
Società deve trasmettere ai Ministeri delle
poste e telecomunicazioni e del tesoro, il
proprio bilancio annuale di esercizio, e relative
relazioni, entro un mese dall'approvazione.
- La
Società trasmetterà altresì contestualmente
all'invio alla Commissione nazionale per le
società e la borsa, la relazione semestrale
prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ove a
ciò tenuta.
- Detti
Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio
successivo, di chiedere tutti i chiarimenti
necessari, di eseguire le opportune indagini in
ordine alle risultanze del bilancio stesso e di
formulare eventuali osservazioni circa la
rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti
dalla presente convenzione ed alle altre norme in
vigore.
- La
Società dovrà tenere a disposizioni dei
Ministeri delle poste e telecomunicazioni e del
tesoro copia dell'inventario degli impianti e
delle scritture contabili obbligatorie.
- La
Società trasmetterà al Ministero delle poste e
telecomunicazioni, nel primo semestre di ciascun
anno, una relazione generale statistica sull'andamento
del servizio dell'anno precedente. Tale relazione
dovrà contenere elementi particolareggiati sulla
consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e
sullo sviluppo del servizio in concessione.
- In
relazione ai poteri di vigilanza e di controllo
previsti dal successivo art. 32, i Ministeri
delle poste e delle telecomunicazioni e del
tesoro hanno facoltà di accesso alla Società.
Art. 32.
Vigilanza e controllo
da parte del Ministero
- Fermo
ogni altro potere di controllo e verifica
previsto nelle precedenti disposizioni, il
Ministero ha il diritto di effettuare:
a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti
dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti;
b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento del
servizio in concessione, con incondizionata facoltà di
accesso da parte di persone anche estranee al Ministero,
specificatamente dallo stesso designate;
c) le verifiche necessarie per l'esercizio della
vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b) e per
l'accertamento del canone che la Società deve
corrispondere al Ministero ai sensi dell'art. 26 della
presente convenzione.
- La
Società metterà gratuitamente a disposizione
del personale del Ministero o di enti o di società
di revisione dallo stesso Ministero incaricati
della vigilanza e dei controlli previsti dal
presente articolo, la documentazione, i mezzi ed
il supporto di personale, da essi ritenuti
necessari per l'espletamento degli incarichi loro
affidati.
- La
verifica di cui alla lettera c) del primo
comma può essere effettuata anche dal
Ministero del tesoro.
- Sulla
base degli esiti delle verifiche di cui
al presente articolo e della relazione di
cui all'art. 30 è data facoltà al
Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni di richiedere
interventi modificativi e/o integrativi
delle modalità di funzionamento del
sistema di rilevazione contabile.
Art. 33.
D u r a t a
- La
presente convenzione entra in vigore il primo
giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Presidente della Repubblica che
rilascia la concessione ed approva la convenzione.
La concessione avrà la durata di quindici anni.
Art. 34.
Oggetto sociale
- La
Società concessionaria dovrà avere come oggetto
sociale esclusivo la ricerca, la progettazione,
la realizzazione e la gestione di reti
radiomobili e dei relativi servizi. Alla Società
è consentito di assumere l'esercizio o la
partecipazione in attività concernenti il
noleggio, la vendita o altri contratti
riguardanti programmi (software), apparecchiature,
sistemi e terminali d'utente, nonchè i servizi
di trattamento delle informazioni, purchè le
attività stesse non risultino di pregiudizio al
migliore svolgimento dei servizi concessi, non
comportino appesantimenti economici, concorrano
alla equilibrata gestione aziendale.
- Le
attività di cui al precedente comma non possono
assumere consistenza prevalente rispetto a quelle
oggetto della concessione.
Art. 35.
Sede
- La sede
legale, amministrativa e tecnica della società
dovrà esser ubicata in Italia. Agli effetti
della presente convenzione, la Società elegge
domicilio in Ivrea, via Jervis, 77. Eventuali
variazioni dovranno essere tempestivanente
comunicate all'amministrazione.
Art. 36.
Capitale sociale -
Maggioranza azionaria
- Alla
data della stipula della presente convenzione il
capitale sociale della Società è di lire 400
miliardi interamente versato.
- Fermo
quanto previsto all'art. 47, il capitale sociale
della Società dovrà esser sempre adeguato alle
esigenze e sviluppo del servizio da gestire.
- La
maggioranza del capitale (almeno il 60%) quale
dichiarata nell'offerta dovrà esser mantenuta
nel suo complesso dai relativi azionisti per
almeno cinque anni dalla data di rilascio della
presente concessione.
- L'amministrazione
potrà, in ogni tempo, richiedere la verifica
dell'esecuzione della clausola di cui al comma
precedente.
Art. 37.
Impegni assunti dallo
Stato
- La
Società è tenuta ad osservare gli impegni
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea, nonchè gli altri accordi che il Governo
italiano ha stipulato o stipulerà con Governi
esteri.
- La
Società dichiara di approvare e sottomettersi al
MOU e si impegna al compimento di ogni atto e
formalità, anche di sottoscrizione, richiesti a
tal fine.
Art. 38.
Rapporti con
amministrazioni e compagnie estere
- La
Società è autorizzata ad intrattenere rapporti
diretti con gli operatori di telecomunicazioni
esteri, competenti in materia di
telecomunicazioni mobili, fermi restando i poteri
di rappresentanza attribuiti al Ministero dalla
normativa vigente. A tale scopo, la
concessionaria è un'Agenzia Operativa Privata
Riconosciuta (RPOA) ed accetta di adeguarsi alle
disposizioni dell'Accordo dell'Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni e di
attenersi alle norme che regolano la RPOA. La
concessionaria è inoltre una società Operativa
Privata Riconosciuta (RPOC) sottostante alle
norme dell'Unione europea e accetta di adeguarsi
alle disposizioni stabilite dall'Unione europea
per quanto riguarda le RPOC.
- La
Società aggiorna con tempestive informazioni il
Ministero sugli affari di rilievo da essa
trattati con i predetti operatori di
telecomunicazioni esteri. In mancanza di
preventiva autorizzazione del Ministero, la
Società si asterrà dal trattare questioni da
cui possano comunque derivare impegni per il
Ministero o per il Governo italiano.
- La
Società parteciperà, per quanto di competenza
ed in collaborazione con il Ministero, alle
conferenze internazionali indette da
organizzazioni internazionali competenti in
materia di telecomunicazioni mobili. Ove il
Ministero ritenesse di delegare la Società a
rappresentarlo nelle riunioni di cui sopra, la
Società dovrà attenersi alle direttive
impartite dal Ministero stesso.
Art. 39.
Non trasferibilità
della concessione
- La
concessione, oggetto della presente convenzione,
non può esser ceduta o trasferita, in tutto o in
parte, a qualsiasi titolo.
- La
trasferibilità della concessione può essere
autorizzata dal Ministero secondo le forme
previste dalla normativa vigente.
Art. 40.
Sospensione o
limitazione del servizio
- Ove
intervenga provvedimento ai sensi dell'art. 5 del
codice postale (decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive
modifiche) alla Società non spetterà alcuna
indennità speciale. Alla Società sarà peraltro
accreditato l'importo spettantele di quanto
percetto per il periodo suddetto e saranno
addebitate le spese.
Art. 41.
Penalità
- Per
tutti gli altri inadempimenti agli obblighi della
presente convenzione che non comportino una
sanzione più grave, e per la inosservanza delle
disposizioni stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti relativi al servizio oggetto
della presente concessione, il Ministero, dopo la
debita contestazione alla Società concessionaria,
può applicare alla stessa una penalità da un
minimo di venti milioni di lire ad un massimo di
cento milioni di lire, per ciascuna infrazione
riscontrata. Tali importi verranno aggiornati
ogni biennio sulla base del prime rate ABI medio
di periodo.
- La
suddetta penalità non esonera la Società da una
eventuale responsabilità verso terzi.
- In caso
di ritardo nel pagamento del canone di
concessione e di qualsiasi somma a qualunque
titolo dovuta allo Stato a norma della presente
convenzione, la Società sarà gravata, oltre che
di interessi al tasso legale di una penale non
superiore al tasso ufficiale di sconto vigente
alla data in cui detti pagamenti debbono essere
eseguiti, maggiorato del 2,50%. Ove il ritardo
superi un mese, l'anzidetta percentuale del 2,50%
è elevata al 5% in ragione d'anno.
- Qualora
il ritardo superi l'anno l'amministrazione ha
facoltà di applicare le sanzioni previste nel
successivo art. 42.
- Il
pagamento delle penalità indicate nel presente
articolo deve essere effettuato entro un mese
dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente
tale termine, ogni importo dovuto sarà prelevato
dal deposito cauzionale costituito dalla Società,
che deve essere reintegrato ai sensi dell'art. 43
della presente convenzione, ferma la garanzia di
cui all'art. 47.
- Qualora
il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non
imputabili alla Società concessionaria o dovuto
a cause di forza maggiore, il Ministero non darà
luogo agli interessi e alle penalità previste
nel presente articolo.
Art. 42.
Revoca
- L'amministrazione
potrà procedere, previa diffida, alla revoca
della concessione:
- nel
caso di inosservanza degli obblighi
previsti in materia di frequenze,
realizzazioni della rete e degli impianti
e relative manutenzioni, interconnessioni,
dalla presente convenzione;
- quando
il ritardo nel pagamento dei canoni e
delle somme a qualsiasi titolo dovute
dalla Società per effetto della presente
convenzione superi un anno.
In caso di revoca l'amministrazione ha il diritto di
incamerare la cauzione e di prendere immediatamente
possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli
impianti adibiti al servizio oggetto della presente
concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo
prezzo sarà determinato dal collegio arbitrale di cui
all'art. 46. L'amministrazione ha altresì il diritto di
ordinare la rimozione, a spese della Società, degli
impianti non acquistati e potrà assumere in gestione
diretta gli impianti acquistati o accordarli in
concessione ad altra società. In caso di revoca, l'amministrazione
rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei
riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno
verso la Società. La revoca sarà disposta con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 43.
Deposito cauzionale
- Alla
data di stipula della presente convenzione, la
Società è tenuta a costituire presso la Cassa
depositi e prestiti, un deposito cauzionale di
lire 3.000.000.000, in numerario o in titoli
dello Stato od equiparati, al loro valore
nominale. Gli interessi della somma depositata
restano di spettanza della Società.
- L'amministrazione
ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti
certi, liquidi ed esigibili verso la Società sul
deposito cauzionale costituito ai sensi del
presente articolo.
- Qualora
il deposito dovesse rimanere diminuito, dovrà
essere reintegrato entro un mese dalla espressa
richiesta del Ministero; in caso di ritardo, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 42.
Art. 44.
Condizione per l'efficacia
della convenzione
L'efficacia
della presente convenzione è subordinata:
alla registrazione, presso la Corte dei conti, del
decreto del Presidente della Repubblica che approva la
convenzione medesima;
al pagamento, nei termini e con le modalità previste nel
disciplinare di gara, delle prestazioni professionali dei
consulenti che hanno assistito il Comitato dei Ministri
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 novembre 1993.
Art. 45.
Decadenza
- In caso
di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi
derivanti dalla convenzione ivi compresa la
normativa fissata agli articoli 27 e 28 che
precedono, può essere disposta a norma dell'art.
191 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
(e successive modifiche), la decadenza dalla
concessione.
- Prima
di dichiarare la decadenza il Ministero, previa
contestazione delle gravi e reiterate
inosservanze di cui sopra, dovrà fissare e
comunicare alla Società un termine non inferiore
a trenta giorni, entro il quale essa potrà
presentare le proprie giustificazioni.
- In ogni
caso di decadenza il Ministero ha il diritto di
incamerare il deposito cauzionale e escutere la
fidejussione di cui all'art. 47 che segue e può
accordare la gestione stessa in concessione ad
altra società. Nessun risarcimento o indennizzo
di sorta è in ogni caso dovuto alla
concessionaria.
- Ove sia
pronunciata la decadenza il Ministero resta
esonerato da ogni responsabilità nei confronti
dei terzi.
Art. 46.
Collegio arbitrale
- Tutte
le controversie, che sorgano in sede di
applicazione della presente convenzione e per le
quali non sia stato possibile raggiungere un
accordo entro trenta giorni dalla richiesta a
trattare fatta da una delle parti, sono deferite
all'esame di un collegio arbitrale composto da
cinque membri, due designati dal Ministero, due
dalla Società concessionaria ed uno, con
funzioni di presidente, dal presidente del
Consiglio di Stato. Il collegio ha sede a Roma,
giudica secondo le norme di diritto, e per quanto
qui non previsto applica le disposizioni vigenti
del codice di procedura civile.
Art. 47.
Garanzia di
esecuzione (Performance bond)
- La
Società consegna, contestualmente alla firma
della presente convenzione originale di
fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento
degli obblighi gravanti sulla Società quale
Concessionaria del servizio radiomobile pubblico
GSM, in forza della offerta e delle disposizioni
della presente convenzione.
- L'importo
garantito, calcolato come da scheda qui allegata
sub B è di lire 219,41 miliardi e potrà essere
ridotto nei termini e alle condizioni specificate
nel documento qui allegato sub C via via che
risultino raggiunti gli obiettivi ivi citati.
Art. 48.
Aggiornamenti e
revisioni
- A
richiesta della Società e trascorsi almeno tre
anni dall'entrata in vigore della presente
convenzione, si potrà procedere agli
aggiornamenti ed alle revisioni che si rendessero
necessari sulla base dell'evoluzione dei servizi,
delle tecnologie e di altri aspetti rilevanti per
il settore della telefonia mobile.
- Tale
procedura non si applica ai punti degli articoli
che precedono, per i quali nella presente
convenzione risulta fissata una scadenza
anticipata di revisione ed in tutti i casi in cui
dovessero intervenire, anche prima dello scadere
dei tre anni, modifiche normative anche in
esecuzione di direttive dell'Unione europea
pertinenti alla materia oggetto della concessione.
Roma, 30 novembre 1994
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni on.
Giuseppe TATARELLA
L'amministratore delegato di Omnitel-Pronto Italia S.p.a.
ing. Francesco CAIO
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