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INTRODUZIONE |
1.
Generalità Il presente piano disciplina l'uso in tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale ed è stato redatto sulla base dell'articolo S5 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Per quanto riguarda la terminologia, le definizioni e particolari prescrizioni per l'uso delle diverse bande di frequenze, ove manchi una specifica normativa nazionale, vengono osservate le pertinenti disposizioni del citato regolamento. 2. Oggetto Il presente piano concerne le bande di frequenze comprese tra 0 e 400 GHz. 3. Scopo Lo scopo del presente piano è di stabilire, in ambito nazionale e per il tempo di pace, l'attribuzione ai diversi servizi delle bande di frequenze oggetto del piano, di indicare per ciascun servizio nellambito delle singole bande il Ministero preposto alla gestione delle frequenze, nonché le principali utilizzazioni civili. 4. Costituzione del piano 4.1- Il presente piano è costituito da cinque parti:
È inoltre completato da una Appendice ove sono riportate le canalizzazioni per il servizio fisso, armonizzate in ambito europeo. 4.2.- La tabella contiene: - nella prima colonna, a partire da sinistra, l'indicazione delle bande di frequenze in kHz, in MHz oppure in GHz; - nella seconda colonna il servizio o i servizi, ai quali ciascuna banda è attribuita ed il richiamo ad eventuali note. I servizi aventi statuto di servizio primario sono contraddistinti da caratteri tipografici maiuscoli (ad es. FISSO), mentre i servizi a statuto di servizio secondario sono contraddistinti da caratteri tipografici minuscoli (ad. es. fisso). Il significato da attribuire ai due statuti previsti è riportato nel glossario; - nella terza colonna l'Autorità Governativa responsabile della gestione della banda di frequenze attribuita al corrispondente servizio (Gestore); - nella quarta colonna, di norma in corrispondenza delle bande di frequenza non destinate in esclusiva al Ministero della difesa, le utilizzazioni civili previste per il servizio e per la banda considerata. 4.3.- Quando una banda di frequenze è attribuita a più servizi, o quando per un servizio sono previsti più gestori , non vi sono ordini di precedenza tra gli stessi, a meno di esplicita menzione contraria con apposita nota. Nel caso di più utilizzatori di una stessa banda di frequenze, l'autorità civile competente in materia effettua il coordinamento tecnico. 4.4.- Le note indicano deroghe e/o vincoli particolari ai servizi o utilizzazioni. 4.5.- Nelle bande di frequenze gestite dal Ministero della difesa sono soddisfatte le esigenze del Ministero delle Finanze (per il fabbisogno in frequenze della Guardia di Finanza), dellArma dei carabinieri, dellEnte preposto al servizio meteorologico, del Ministero dellInterno (per il fabbisogno in frequenze della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco), del Ministero di Grazia e Giustizia (per il fabbisogno della Polizia penitenziaria). 4.6.- Nelle bande di frequenze, ove nella colonna "Gestori" figura il "Ministero comunicazioni", sono soddisfatte le esigenze degli utilizzatori civili. 4.7.- Le indicazioni riportate
nella colonna utilizzazioni della tabella di attribuzione
sono date a titolo informativo e non precludono l'utilizzazione
della banda a cui si riferiscono per altre applicazioni. 5.- Assegnazione e coordinamento delle frequenze Lassegnazione delle frequenze alle stazioni dei diversi servizi è di competenza dei Gestori, previo coordinamento tecnico qualora siano presenti più gestori nella stessa banda di frequenze. Il parere negativo, espresso in sede di coordinamento, deve essere motivato da accertate incompatibilità con stazioni in esercizio o pianificate ed è vincolante ai fini dellassegnazione delle frequenze. Il Ministero delle comunicazioni provvede alliscrizione delle assegnazioni di frequenze nel registro nazionale delle frequenze. Nell'ambito di quanto previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni spetta al Ministero delle comunicazioni la notifica delle assegnazioni di frequenza all'organo competente dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). È inclusa nellattività di
coordinamento la pianificazione di assegnazioni di
frequenze per programmi di notevole rilevanza nazionale
civile e/o militare. 6.- Statuto dei servizi Indipendentemente
dallo statuto previsto nel piano, nei confronti dei Paesi
esteri si applica lo statuto previsto dal regolamento
delle radiocomunicazioni. 7.- Revisione del Piano Il presente piano deve essere
revisionato, su iniziativa del Ministero delle
comunicazioni, ogni 3 anni o quando una Conferenza delle
radiocomunicazioni dell'UIT apporti modifiche al
regolamento delle radiocomunicazioni in materia di
attribuzione di bande di frequenze, ovvero quando se ne
presenti la necessità in sede nazionale. 8.- Deroghe Nel caso di nuove primarie esigenze civili o militari che non possano essere soddisfatte con le attribuzioni di frequenze previste nel presente piano, o in occasione di eventi eccezionali, specifiche assegnazioni di frequenze in deroga al piano stesso possono essere effettuate tramite particolari accordi tra Ministero delle comunicazioni e Ministero della difesa. |