Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali
LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675
Testo coordinato con le modifiche introdotte dai D.Lvi
9/5/1997 n.123, 28/7/1997 n.255,
8/5/1998 n.135, 13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51, 11/5/1999
n.135, 30/7/1999 n.281 e 30/7/1999 n.282. Le modifiche sono in corsivo.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento
alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una
pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a
uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali
da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché
le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4
Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali
effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge
1. aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della
presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993,
n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al
titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto
18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari,
del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e
36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del
comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina
prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6
Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso
le disposizioni dell'articolo 28.
Capo II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7
Notificazione
1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne
notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta,
a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne
la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché
dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno
degli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della
variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile
del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie
di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui
si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione
si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché
coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8,
lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione
per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani
possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche
per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma
la disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere
taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati
dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando
il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla
base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma
3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel
comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia
di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione
interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non
registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24.
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in
conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
31.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento
non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente
a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza
inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati,
alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla
diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e
comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato
con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis,
lettera b) da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali,
per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche
prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083
del Codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento
dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie
di dati di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione
e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento
delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in
conformità alle leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione
di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti,
ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per
la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento
di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando
gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso,
ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel
rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli
articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del Codice di cui all'articolo
25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta
di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di
referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di
cui all'articolo 1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente alle
categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione
necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non
oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti.
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione
statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi,
ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione
semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter,
sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione
individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi
commi 5-bis e 5-ter, nonchè:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter,
lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla
normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice
di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante, con le autorizzazioni rilasciate
con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui
al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque
ne faccia richiesta
Art. 8
Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti
che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila
sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente
specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali
ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
Capo III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono
essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di
ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali
i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato
anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.
Art. 10
Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per
il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11
Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una
o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente,
e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12
Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica
ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso,
si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche
raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e),
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Art. 13
Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma
4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali
che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di
essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero
1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza
di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti
persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti
la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14
Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non
possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti
la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela
della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni
ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati
e risarcimento del danno
Art. 15
Sicurezza dei dati
1.I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi
e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva
sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e
il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica
del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
Art. 16
Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento
per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di
ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera
b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento
dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma
1.
Art. 17
Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi
una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo
o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19
Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali
da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni
del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la
loro diretta autorità.
Art. 20
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di
privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del
diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'articolo
25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla
lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo
1. settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità
correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per
il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano
le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21
Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo
7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando
sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera
e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi
a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si
pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il
divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi
6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e
di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma
1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Capo IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22
Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti
alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati
da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchè
relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesine confessioni, che siano
trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, semprechè i
dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste
ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti
a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi
di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione
di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione
ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge
31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante,
nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività,
tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti
finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato,
ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità
di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati
e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della
legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano
e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di
operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità
perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del
Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di
rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 43, comma 2
Art. 23
Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela
dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato,
il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Con decreto del ministro della Sanità adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le
province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità
semplificate per le informative di cui all'articolo 10 e per la prestazione
del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi
sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati
dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da
parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in
particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato,
per conto di più titolari di trattamento;
b) validità nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso
prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari
di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche,
alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico
di medicina generale, detenuti da altri titolari, e alla pluralità di
prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali anche per effetto
delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso
possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente
articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono
rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione
dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti
di cui all'articolo 1.
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto
dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità
fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato
nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari,
rispettivamente, da chi esercita legalmente la podestà ovvero da un familiare,
da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimori.
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono
essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi
di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. è vietata
la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia.
Art. 24
Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice
di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione
di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità
di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.
Art. 25
Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione
di giornalista
1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e
all'autorizzazione del Garante,nonché il limite previsto dall'articolo 24,
non si applicano quando il trattamento dei dati di cuiagli articoli 22 e
24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivoperseguimento
delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di
cronaca, inparticolare quello dell'essenzialitè dell'informazione riguardo
a fatti di interesse pubblico,ferma restando la possibiltà di trattare i
dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamentedall'interessato
o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma
1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a
garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare
per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali
misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire.
Il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante,
e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di
deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante
ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura
di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli
22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui
all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio
della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati
dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché
ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero.
Art. 26
Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati
concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti
a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni
non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
Capo V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27
Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve
esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi
2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione
o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse
solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art. 28
Trasferimento di dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve
essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese
non appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla
data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle
persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e
24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione
o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato
ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda
taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili
da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie
per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto.
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento
di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata
ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere
effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7.
Capo VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29
Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti
valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso
al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra
le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere
proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata
sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra
le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato
il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata,
la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie
a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro
adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate,
a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre
in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero
l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata
la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al
comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale
del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso
di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale
periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La
sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al
comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo
4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque,
l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
Capo VII
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art. 30
Istituzione del garante
1. è istituito il Garante per protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza
e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
Art. 31
Compiti del garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle
norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle
associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o
di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo
29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia
e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di
soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano
la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza
dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne
il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare,
vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per
uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi
richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e
sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento
e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il
28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo
13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo
4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli
atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo,
è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un
anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese
con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al
fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale
dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio
per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi
6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine,
invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse
iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione
di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra
il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio,
per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32
Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo
del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei
luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante,
con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate
con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il
trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni
ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa
il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10,
comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo
42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora
risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro
designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al
segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per
lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti
al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi
agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il
membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33
Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in
sede di prima applicazione della presente legge, da dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo
ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in
misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla
data di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari
o amministrativi.
1-bis. è istituito il ruolo organico del personale dipendente del
Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce:
a) l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le
procedure previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla
data di entrata in vigore del regolamento;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni
dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico
delle autorit` amministrative indipendenti, al personale è attribuito
l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in
vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta
al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino alla data di entrata
in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza
tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della
predetta indennità di funzione.
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a
venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente
di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo,
e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo 41 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce
l'organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi
livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione,
il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti
di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la
gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato.
Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo,
l'ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a
venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato
ai sensi del comma 4.
1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di
garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento,
nonchè quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e
di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti
le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste
a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le
norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del
Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti
di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme del
Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità
di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti
il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1
a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento
medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonché le norme volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo
7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque
essere emanato.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai
sensi del comma 3, primo periodo.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono
assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due
anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante
può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste
dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad
operazioni di trattamento.
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità,
nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Capo VIII
SANZIONI
Art. 34
Omessa o infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete
o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall'articolo 16,
comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art. 35
Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto
dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni
o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione
da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma
3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione
è da uno a tre anni.
Art. 36
Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie
a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la
reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della
reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica
la reclusione fino ad un anno.
Art. 37
Inosservanza dei provvedimenti del garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi
4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38
Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge
importa la pubblicazione della sentenza.
Art. 39
Sanzioni amministrative
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire sei milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23,
comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo,
sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma
1, lettera i) e 32.
Capo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40
Comunicazioni al garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre
1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art. 41
Disposizioni transitorie
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli
13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso
dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il
cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione
delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati
previste dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1
gennaio 1998 le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate
dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo
5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonchè
per quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1
aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma
2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine,
i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo
22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza
delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla
elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante
sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo
29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e
fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera
g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni
possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le
informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27,
comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.
Art. 42
Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1. aprile 1981, n. 121, è sostituito
dal seguente:
"Art. 10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato
dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti
dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale
o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati
e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità
procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni
di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio
può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni
od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per
la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. è istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico
ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle
spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite
massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per
il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria
IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite
dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 43
Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8
ed il quarto comma dell'articolo 9 della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro
sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma
1, della presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio
del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione
del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano
altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti
più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e),
della presente legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni
di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1. aprile 1981,
n. 121.
Capo X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere
dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando,
per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il
Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998
e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni,
le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge
si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati
in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e
alla nomina del Garante.
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