Appendice C
Decreto Frequens (9 ottobre 1417)1

La riunione frequente di Concilii Generali è il mezzo principale per coltivare i campi del Signore, perché estirpa i rovi, le spine e i cardi delle eresie, degli errori e degli scismi, corregge gli eccessi, raddrizza le deformità e fa sì che la vigna del Signore dia il frutto di una piena fertilità. Infatti se si trascurano tali Concili, vengono diffusi ed incoraggiati i detti mali; questo ci appare evidente sia dal ricordo del passato che dalla considerazione del presente. Per questo noi stabiliamo, decretiamo ed ordiniamo con decreto perpetuo che d'ora in poi i Concilii Generali siano tenuti in modo che il prossimo segua a cinque anni precisi dalla sua fine questo, il secondo segua il precedente a sette anni, e i susseguenti Concilii siano sempre tenuti di decennio in decennio in luoghi che il Sommo Pontefice - o, se non Lui, lo stesso Concilio - deve stabilire e indicare un mese prima della fine di ogni Concilio con l'approvazione ed il consenso del Concilio medesimo. Con tale continuità vi sarà sempre un Concilio in sessione oppure l'attesa del seguente alla fine di un determinato periodo, che può essere abbreviato dal Sommo Pontefice con l'aiuto dei suoi fratelli, i Cardinali della santa Chiesa di Roma, qualora se ne presenti la necessità, ma non deve in alcun caso essere prorogato.
Il luogo stabilito per la riunione di un Concilio futuro non deve essere cambiato senza evidente necessità. Ma se per avventura, si verificasse un caso per cui si ritenesse necessario cambiare detto luogo, a causa per esempio di assedio, guerra, pestilenza o altre cose simili, allora il Supremo Pontefice ha il diritto - col consenso scritto dei summenzionati fratelli o di almeno due terzi di essi - di sostituire il precedente con un altro luogo nelle vicinanze, che sia adatto e nella stessa nazione, a meno che gli stessi o simili impedimenti involgano tutta la nazione. In tal caso il Concilio potrebbe essere convocato in un altro luogo prossimo, situato in un'altra nazione ed adatto allo scopo, ed i prelati e gli altri invitati al Concilio sono tenuti ad andarvi, come se quel luogo d'adunanza per il Concilio fosse stato fissato dall'inizio. Tuttavia il Sommo Pontefice deve render noto e dichiarare il mutamento di luogo o l'abbreviazione del periodo in modo legale e solenne, un anno prima del termine fissato, affinché le dette persone possano adunarsi per il Concilio al tempo stabilito.


1. Questo decreto proclama il Concilio istituzione permanente della Chiesa, e completa quindi il precedente.

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