Codice della strada:
ART. 218.
SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c.. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puòottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed i numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c., che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
ART. 219.
REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal prefetto del luogo di residenza del titolare della patente stessa, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria.
2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto indicato nel comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione all'ufficio competente della direzione generale della m.c.t.c..
3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2. Il ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente è restituita all'interessato; la restituzione è comunicata al competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c..
ART. 222.
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE ALL'ACCERTAMENTO DI REATI.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonchè le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
ART. 223.
RITIRO DELLA PATENTE IN CONSEGUENZA A IPOTESI DI REATO
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della direzione generale della m.c.t.c..
2. Il prefetto, appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della direzione generale della m.c.t.c., che deve esprimere parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della direzione generale della m.c.t.c..
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della direzione generale della m.c.t.c.. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso ricorso al ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il ministro provvede nei quaranta cinque giorni successivi. Il provvedimento del ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della direzione generale della m.c.t.c.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'art. 205.
ART.224
PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DELLA PATENTE.
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c..
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della direzione generale della m.c.t.c..
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della direzione generale della m.c.t.c.. Essa è iscritta nella patente.
ART. 648 DEL CODICE DI PROCEDURA
PENALE
(IRREVOCABILITÀ DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI).
1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro
le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanzache la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.