AVVISO AI "NAVIGANTI"
(Importante: leggere prima di procedere)
Che cosa contiene questa pagina e che uso farne.
Troverete qui alcune recenti sentenze in materia di sospensione della
patente. A parte una sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce
la illegittimità di una parte di una norma
del codice della strada, le altre rilevanti sono della Corte di Cassazione,
civile o penale a seconda che la sospensione in questione sia sanzione
accessoria di sanzione amministrativa o di sanzione penale. Le sentenze
rese dalle "Sezioni Unite" risolvono un contrasto di interpretazione
che si era verificato tra "singole sezioni" della stessa Cassazione;
le altre sono appunto di "sezioni singole" (prima, quarta e sesta).
Le sentenze della Corte di Cassazione ("suprema interprete delle norme")
hanno indubbiamente un peso enorme (assai più delle sentenze di
Pretura, ovviamente), ma tavolta succede che la stessa Cassazione "muti
orientamento", fornendo quindi una diversa interpretazione.
Quindi, anche se ritenete che una certa questione trovi perfetta soluzione
in qualcuna delle sentenze che seguono, prima di adottare certi comportamenti
(ricorsi ecc.) sottoponete il vostro caso ad "occhi esperti",
eventualmente anche stampando questa pagina.
Ricordate che gli articoli del "nuovo codice della strada" citati
dalle sentenze si trovano qui.
CORTE COSTITUZIONALE
SENT. N. 31 DEL 12/02/96
ART. 223 comma 5 Codice della Strada
INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE
Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Provvedimento prefettizio - Tutela giurisdizionale - Esclusione - Censura di norma non contenente preclusioni o condizionamenti - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice rimettente - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato
dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, dai Pretori di Salerno, di Bologna
e di La Spezia.
(Da G.U. n. 8 del 21/2/96 prima serie speciale, Corte Costituzionale).
SENT. N. 373 DEL 2/11/96
ART. 176 comma 2 Codice della Strada
DECISIONE NON DI MERITO - Inammissibilità
Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Irrogazione per un periodo di tempo inferiore a sei mesi - Omessa previsione anche quando non sussista alcuna situazione di pericolo - Applicazione per un periodo inferiore della stessa sanzione accessoria in caso di violazione di altre norme con pericolo di danno alle persone - Supposta disparità di trattamento per irragionevolezza intrinseca - Difetto di rilevanza - Non spettanza alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore nè stabilire quantificazioni sanzionatorie (vedi sentenze nn. 217/1996 e 313/1995) - Impossibilità di fondare un giudizio con riferimento alla sproporzione delle sole sanzioni amministrative accessorie con esclusione delle pene alle quali esse accedono - Inammissibilità.
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.
176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal pretore di Cremona con l'ordinanza emessa il 15 dicembre 1995, iscritta
al n. 207 reg. ord. del 1996.
(Da G.U. n.045 del 06/11/96 prima serie speciale, Corte Costituzionale).
SENT. N. 3 DEL 10/1/97
ART.116 comma 13 Codice della Strada
ILLEGITTIMITÀ
Reati in genere - Guida senza patente - Guida di veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A da parte di colui che sia munito di patente di categoria B, C o D - Trattamento sanzionatorio penale - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 246/1995) - Arbitrarietà di una differenziazione punitiva di un comportamento non certo di maggiore gravità con sanzione più severa rispetto alla fattispecie di guida senza patente da parte di chi non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida o al quale sia stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice - Illegittimità costituzionale.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13,
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte
in cui punisce con la sanzione penale, colui che, munito di patente di
categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta patente
di categoria A.
(Da G.U. n.003 del 15/01/97 prima serie speciale, Corte Costituzionale).
CASSAZIONE CIVILE
SEZIONI UNITE
SENT. N. 6231 DEL 8/7/196
Riva / Prefetto Torino
Con riguardo ad infrazione al codice della strada, comportante l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di una sanzione accessoria, consistente nella sospensione della validità della patente, la controversia, con la quale il contravventore, che abbia pagato spontaneamente la prima (valendosi del versamento in misura ridotta), si opponga all'applicazione della seconda e chieda, contestualmente, il rimborso della somma pagata, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (pretore), atteso che, con quest'ultima istanza, la parte privata fa valere il proprio diritto soggettivo a non essere sottoposta a prestazioni pecuniarie se non nei casi previsti dalla legge, attenendo al merito la questione se tale domanda possa proporsi nella forma dell'opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981, e che tale rimedio è esperibile avverso il provvedimento irrogativo della sanzione accessoria, in forza dell'art. 117 del D.Lgs. n. 360 del 1993 - integrante l'art. 218 codice della strada con un comma quinto, secondo cui avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205 stesso codice -, che ha espressamente attribuito al pretore la cognizione dell'indicata opposizione e che per il principio della "perpetuatio iurisdictionis" (che continua a sussistere in base al testo dell'art. 5 cod. proc. civ. risultante dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990) si applica anche ai giudizi di opposizione promossi prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, trattandosi di norma attributiva della giurisdizione sopravvenuta in corso di causa.
SEZ. UNITE
SENT. N. 6232 DEL 8/7/1996
Prefetto Macerata / Pediconi
In base al combinato-disposto degli artt. 218 e 205 del nuovo codice della strada, avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente è ammessa l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.
SEZ. 1
SENT. N. 10561 DEL 27/11/1996
Prefetto Bologna / Lanzoni
In tema di sanzioni amministrative, nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per luogo ove è stata commessa l'infrazione - in base al quale deve essere individuata sia l'autorità alla quale spetta emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17 legge cit.), sia il Pretore competente per il giudizio di opposizione (art. 22) - deve intendersi il luogo in cui l'infrazione è stata accertata, restando esclusa, anche quando la violazione presenti carattere di permanenza o continuità, la configurabilità di competenze concorrenti. Con riguardo ad infrazione al codice della strada, comportante la sospensione della patente di guida, commessa anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. n. 360 del 1993, non influisce sull'indicato assetto della competenza il testo originario dell'art. 168 del nuovo codice della strada - che, attraverso il richiamo al testo inizialmente vigente dell'art. 218 del medesimo codice, prevedeva che la sospensione della patente fosse disposta dal Prefetto che l'aveva rilasciata (non già dal Prefetto del luogo della commessa violazione, come sancito dall'art. 218 nel testo modificato dall'art. 117 D. Lgs. n. 360 del 1993) -, in quanto dette disposizioni comportavano solo una deroga alla competenza dell'autorità amministrativa tenuta ad emanare le sanzioni amministrative, principali o accessorie, non anche alla competenza territoriale del giudice in materia di opposizione, che anche l'art. 205 nuovo codice della strada identifica in quello della commessa violazione e, cioè, dell'accertamento della stessa.
CASSAZIONE PENALE
SEZ. UNITE
SENT. N. 930 DEL 29/01/96
IMP. Clarke
La durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto ed alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato.
SEZ. 6
SENT. N. 1663 DEL 10/02/96
IMP. PM in proc. Infante
La sospensione della patente prevista dall'art. 186 cod. str. ha natura di sanzione amministrativa accessoria alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e non di pena accessoria, per cui deve essere obbligatoriamente ordinata anche nel caso di definizione del procedimento penale con l'applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
SEZ. 4
SENT. N. 3213 DEL 28/03/96
IMP. Sciotto
Non è possibile ordinare la sospensione della patente di guida non richiesta nè concessa all'imputato. Nel silenzio della legge neppure è consentito sospendere la detta autorizzazione amministrativa che sia stata conseguita dopo il reato cui si procede. (Nella fattispecie, l'imputato, cui era stata applicata la pena richiesta per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, si era dolutodella sospensione della patente di guida disposta dal giudice, rilevando che tale ordine era illegittimo in quanto per condurre il ciclomotore, alla guida del quale si trovava al momento dell'incidente, nessuna patente era richiesta nè era stata da lui conseguita perchè minore degli anni diciotto. Tale ordine era pure illegittimo se riferito alla patente di guida da lui ottenuta successivamente al fatto di causa).
SEZ. 4
SENT. N. 39 DEL 11/3/96
IMP. Arcudi
In tema di revisione, il presupposto della novità della prova di cui al l'art. 630 cod. proc. pen. deve essere inteso in senso relativo, per cui costituisce prova nuova quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice anche se per negligenza dell'imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto illegittimo il rigetto della richiesta di revisione presentata da un soggetto il quale, condannato in contumacia per il reato di guida senza patente, aveva chiesto di essere ammesso a produrre il duplicato del documento, asseritamente conseguito prima del fatto addebitatogli).
SEZ. 4
SENT. N. 1926 DEL 21/2/96
IMP. P.G. in proc. Shahiw
Nel caso di guida senza patente, non è possibile ordinare con la sentenza emessa nel procedimento speciale di cui agli artt. 444 e segg. cod.proc. pen. la confisca del veicolo prevista dal codice della strada, salvo che ricorrano le ipotesi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. Il veicolo condotto da persona sprovvista del prescritto documento abilitativo non può, però, essere considerato cosa l'uso della quale costituisce reato ed avente, quindi, un carattere intrinsecamente criminoso (come tale soggetto a confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen.), in quanto l'illiceità resta circoscritta al comportamento dell'agente e non si estende alla cosa che è servita a commettere la contravvenzione ma il cui uso non costituisce sempre e di per sè reato.
SEZ. 4
SENT. N. 2531 DEL 6/3/96
IMP. Veneri
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza va obbligatoriamente disposta la sospensione della patente di guida. Poichè la durata della sospensione può oscillare, salvo ipotesi di recidiva, da quindici giorni a tre mesi, il giudice, ove non stabilisca tale durata nel minimo o in misura assai vicina a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto.
SEZ. 4
SENT. N. 4952 DEL 16/5/96
IMP. Magalini
Nell'ipotesi prevista dall'art. 221 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, qualora per questa venga effettuato il pagamento in misura ridotta ovvero, a seguito di presentazione da parte dell'interessato al Prefetto di ricorso ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. suddetto vi sia stata l'archiviazione degli atti concernenti la violazione, l'eventuale estinzione del relativo procedimento non impedisce al giudice penale, ai fini dell'accertamento del reato, di prendere in considerazione la condotta costituente il contenuto della violazione. Il giudice, ove accerti la realizzazione di siffatta condotta, applica o irroga, a seconda che proceda o meno con il rito di patteggiamento, ove prevista, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (Nella fattispecie, il ricorrente, imputato del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, aveva dedotto che, a seguito dell'avvenuta archiviazione da parte del Prefetto degli atti relativi alla violazione dell'art. 145, comma decimo, D.Lgs. n. 285 del 1992 a lui contestata, il Pretore non avrebbe dovuto applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente).
SEZ. 1
SENT. N. 5210 DEL 25/5/96
IMP. Spugnetti
In seguito alla entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la inosservanza dell'ordine di presentarsi per fornire informazioni in merito alla disponibilità del documento di guida o circolazione che non è stato esibito al momento del controllo, costituisce un illecito amministrativo, come tale espressamente sanzionato, solo quando la esibizione del documento è chiesta per esigenze amministrative, cioè per accertare eventuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa. Se invece la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in particolare, ad accertare la eventuale esistenza di ipotesi di reato, non è applicabile l'art. 180 del codice della strada bensì la norma dell'art. 650 cod. pen. che conserva il suo vigore. (Nella specie è stato ritenuto correttamente contestato il reato di cui all'art. 650 cod. pen. non essendo stato osservato l'ordine, di esibire la patente di guida, dato "per ragioni di giustizia", cioè per accertare l'esistenza di una abilitazione alla guida o, in difetto, l'esistenza del reato di guida senza patente).
SEZ. 4
SENT. N. 4137 DEL 22/4/96
IMP. Quarantini
In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, poichè, secondo gli artt. 218 e 219 cod. str., la competenza ad ordinare la sospensione o la revoca della patente appartiene ordinariamente al prefetto, è illegittima la sentenza che applica le sanzioni predette in un caso in cui tale potere non sia stato al giudice espressamente ed eccezionalmente conferito dalla legge. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale il pretore aveva ordinato la revoca della patente come sanzione accessoria alla condanna per il reato, previsto dall'art. 218, comma sesto, cod. str., di circolazione abusiva nel periodo di sospensione di validità della patente; ed ha precisato altresì che l'unica ipotesi in cui, nel vigente codice della strada, è attribuito al giudice il potere di disporre la revoca della patente, è quella prevista dal terzo comma dell'art. 222 per il caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nella violazione di norme da cui siano derivati danni alle persone).
SEZ. 6
SENT. N. 5544 DEL 4/6/96
IMP. P.G. proc. Mezzadri
Con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto eccezionale, dell'art. 445 cod. proc. pen. limitato alle pene accessorie. Ne deriva che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere disposta la sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 222 nuovo codice della strada, che ha carattere di sanzione amministrativa accessoria.
SEZ. 4
SENT. N. 5102 DEL 21/5/96
IMP. Gambaro
Legittimamente va disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., l'acquisizione al processo, con conseguente utilizzabilità, del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida adottato nei confronti di soggetto imputato del reato di cui all'art. 218, comma sesto, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il quale si trovava inserito nel fascicolo del P. M., in difetto di divieti normativi ed essendo il documento rilevante sul piano probatorio per una giusta decisione.
SEZ. 4
SENT. N. 4051 DEL 19/4/96
IMP. P.G. in proc. Chen Ji Cen
L'articolo 445, comma primo, cod. proc. pen., mediante un rinvio formale e specifico all'art. 240, comma secondo, cod. pen. che non consente interpretazioni estensive, limita il potere del giudice, in via eccezionale, alle sole ipotesi contemplate da quest'ultima disposizione, la quale si riferisce esclusivamente alle cose che abbiano carattere intrinsecamente criminoso o che costituiscano il prezzo del reato, con conseguente esclusione delle previsioni di confisca obbligatoria contenuta in leggi speciali. (Nella fattispecie, relativa a sentenza di patteggiamento per il reato di guida di veicolo senza patente, è stato escluso che potesse essere disposta la confisca del mezzo appartenente alla persona sprovvista di abilitazione alla guida). (Vedi anche sentenza n. 493, sezione quarta, del 22 febbraio 1996, ricorrente P.G. in proc. Jawneh secondo cui il veicolo condotto da soggetto privo di patente non va confiscato perchè l'illiceità riguarda la condotta, e non già la cosa servita per commettere il reato).
SEZ. 4
SENT. N. 4086 DEL 19/4/96
IMP. P.G. in proc. Verzelletti
Il giudice è tenuto a disporre con la sentenza di applicazione della pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a nulla rilevando che di questa non sia stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento. La detta sanzione, infatti, non può formare oggetto di accordo tra le parti. (V. S.U. sent. n. 11, C.C. 8 maggio 1996, ric. De Leo, secondo cui l'accordo menzionato può concernere solo l'applicazione della pena e vanno disposti con la sentenza "de qua" quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico che, per la loro natura amministrativa ed atipica, non postulano un giudizio di responsabilità ma conseguono di diritto alla decisione).
SEZ. 4
SENT. N. 4608 DEL 4/5/96
IMP. P.G. in proc. Facchin
Mentre la sospensione cautelare della patente di guida, disciplinata dall'art. 223 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce provvedimento di competenza del Prefetto, l'applicazione definitiva della sanzione amministrativa accessoria detta spetta all'Autorità Giudiziaria in conseguenza dell'accertamento di un reato nei casi previsti. L'incombente di cui all'art. 223, comma quarto, D.Lgs. citato, per il quale il cancelliere è tenuto a trasmettere i provvedimenti giudiziari passati in giudicato al Prefetto, è finalizzato all'esecuzione dell'applicazione della menzionata sospensione della patente in quanto il Prefetto, allorchè la decisione è divenuta irrevocabile, adotta il provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall'Autorità Giudiziaria, detraendo il periodo di sospensione già sofferto dall'interessato per effetto dell'eventuale misura adottata in via provvisoria.
SEZ. 4
SENT. N. 7192 DEL 18/7/96
IMP. P.G. in proc. Colò
Il giudice che applichi la pena per il reato di cui all'art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve disporre la sospensione della patente di guida. Tale sanzione amministrativa accessoria discende, ex art. 186, comma secondo, D.Lgs. citato, dall'accertamento del fatto di guida in stato di ebbrezza alcolica e consegue di pieno diritto anche alla sentenza del patteggiamento. Questa, ancorchè manchi un giudizio di colpevolezza e, quindi, di responsabilità dell'imputato che concorda con il P.M. la pena, conclude una fase processuale in cui l'accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegata alla volontà dell'incolpato che, lungi dal contrastare tale contestazione, accetta le conseguenze sul piano penale.
SEZ. 4
SENT. N. 7206 DEL 18/7/96
IMP. P.G. in proc. Vezzoli
Il giudice, nell'applicare la pena richiesta dalle parti, è tenuto ad emettere quei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi speciali, come la sospensione della patente di guida, i quali, per il loro carattere amministrativo ed atipico, conseguono di diritto alla pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen., stante l'equiparazione di questa, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Nè rileva la mancata previsione nella richiesta formulata dalle parti della sospensione della patente di guida, posto che l'accordo delle stesse non può concernere provvedimenti che sono estranei all'applicazione della pena e che conseguono di diritto alla sollecitata pronuncia. (Fattispecie relativa ad applicazione di pena per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool).
SEZ. 4
SENT. N. 8669 DEL 24/9/96
La confisca del veicolo prevista dall'art. 116 comma diciottesimo cod. strad. per guida senza patente è una misura di sicurezza e pertanto è inapplicabile nel rito del patteggiamento. Qualora la confisca venga invece disposta come conseguenza delle condotte previste dall'art. 97 comma quinto e sesto cod. strad. (fabbricazione, commercio di veicolo a velocità superiore a quella consentita, circolazione su siffatto veicolo), la stessa costituisce sanzione accessoria amministrativa, compatibile col citato rito).
SEZ. 4
SENT. N. 8439 DEL 14/9/96
IMP. M' Salbi
Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (nella specie, per il reato di guida in stato di ebbrezza) deve fornire una motivazione sul punto solo allorchè la misura, si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti da poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale.
SEZ. 4
SENT. N. 8443 DEL 14/9/96
IMP. P.G. in proc. Moccabelli
Poichè all'accertamento del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool consegue, a norma dell'art. 186 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti di applicazione della pena per tale contravvenzione, deve disporre la citata sospensione della patente, posto che nel menzionato rito speciale, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato. Questo è "sui generis", essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi soggettivo e oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile. Il giudice, pertanto, fa proprio l'accertamento, proveniente dalle parti, della fondatezza della "notitia criminis" o, meglio, della non esclusione di questa e vi contribuisce nel momento in cui ritiene che gli atti non siano tali da imporre, nonostante la richiesta e, quindi, il giudizio positivo o, se si vuole, non negativo sulla detta fondatezza, il proscioglimento nel merito dell'imputato.
ART. 186.
GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL
1. È vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso
di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo ii, sezione ii, del titolo vi.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato è considerato in stato di ebrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Pagina del 29 marzo 1997