La legislazione che regolamenta l'attività amatoriale CB ha una lunga e tormentata storia.
Nel corso dei decenni si sono successe leggi, regolamenti, decreti, proroghe... che certo non facilitano una chiara comprensione della situazione da parte di chi vuole mettersi in regola da ogni punto di vista.
Problematica può apparire la normativa in presenza di precise direttive della Comunità Europea e persino di una sentenza della Costituzionale... Le più recenti disposizioni di SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO per gli APPARATI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA (LEGGE 573/93) sembrano comunque segnare un punto fermo di riferimento.
Informazioni ufficiali più aggiornate possono essere ricercate su http://www.comunicazioni.it/.
Non risulta però sempre chiaro se specifiche norme precedenti, relative a situazioni particolari, risultino ancora essere in vigore oppure no.
Per maggiore completezza di informazione riportiamo perciò qui di seguito le più importanti norme che si sono succedute in relazione all'esercizio dell'attività amatoriale CB.
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Anno 118 - Numero 226 Sabato, 20 Agosto 1977.
Decreto Ministeriale 15 luglio 1977.
Disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza.
IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che nel prosieguo del presente decreto sarà più brevemente denominato "Codice P.T.".
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle telecomunicazioni - 1976), con il quale viene stabilita all'art. 5, sez. IV, la ripartizione delle frequenze in ambito mondiale; Considerata l'opportunità di riservare sull'intero territorio della Repubblica determinate frequenze all'uso di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, per gli scopi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 334 del codice P.T., e di stabilire le relative prescrizioni tecniche;
Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976 e 20 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1976, che disciplinano la materia relativa alle concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza;
Riconosciuta la opportunità di addivenire ad una normativa più organica e più rispondente alle regole internazionali;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Decreta:
Art. l.
Le frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di cui all'art. 334 del codice P.T., e le relative prescrizioni tecniche sono quelle indicate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Le concessioni inerenti agli apparati di cui al comma precedente non comportano l'esclusività nell'uso delle frequenze riservate néil diritto a protezione da eventuali disturbi o interferenze.
Art. 2.
Gli apparati di cui all'articolo precedente debbono essere di tipo omologato dall'amministrazione in base alle norme tecniche stabilite nell'allegato 1 al presente decreto. L'atto di concessione indicherà gli scopi dell'uso dell'apparato e gli estremi dell'omologazione. Tali estremi dovranno essere riportati sul contrassegno previsto dall'art. 334 (secondo comma, lettera e), del codice P.T. secondo il fac-simile di cui all'allegato 2. L'utilizzazione degli apparati resta subordinata al possesso della prescritta concessione da parte del titolare.
Art. 3.
In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è consentita fino al 31 dicembre 1978 l'utilizzazione degli apparati di cui all'art. 334 del codice P.T. sprovvisti di omologazione alle seguenti condizioni:
a) che in relazione a ciascuno degli scopi indicati nel citato codice P.T. siano impiegate le frequenze prescritte con decreto ministeriale 23 aprile 1974 ovvero quelle di cui al presente decreto;
b) che la potenza in uscita del trasmettitore non superi il limite di 0,5 Watt per lo scopo di cui al punto 5 del citato art. 334 e quello di 5 Watt per i rimanenti scopi, secondo le prescrizioni tecniche di cui ai decreti ministeriali 23 aprile 1974 e 23 ottobre 1974 o quelle di cui al presente decreto;
c) che gli interessati presentino la relativa domanda di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 1977.
Art. 4.
Possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 1980 gli apparati che, alla data del presente decreto, siano stati omologati sulla base delle norme tecniche di cui ai decreti ministeriali 23 aprile 1974 e 23 ottobre 1974, nonché gli apparati per la ricerca delle persone di tipo induttivo a spira chiusa che, alla stessa data, siano stati omologati sulla base delle norme tecniche in vigore prima della data di emanazione del presente decreto, purché gli interessati provvedano, entro e non oltre il 31 dicembre 1978, a predisporre gli apparati medesimi per il funzionamento sulle frequenze indicate nelle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1 del presente decreto.
I concessionari devono inoltrare entro la stessa data formale dichiarazione circa l'avvenuto adeguamento tecnico degli apparati.
Art. S.
Chiunque utilizzi gli apparati di cui all'art. 334 del codice P.T. senza la prescritta concessione ovvero contravvenga alle disposizioni contenute nel presente decreto ministeriale, incorre nelle sanzioni di legge.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addì 15 luglio 1977
Il Ministro: Colombo
Allegato 1
Parte I. SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'USO DEGLI APPARATI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA
(Scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 334 del codice P.T.)
Sezione 1 a. - Caratteristiche tecniche
l. Frequenze.
La frequenza della portante deve essere scelta tra quelle indicate nella lista seguente per ciascuno degli scopi previsti ai sottoindicati punti di cui all'art. 334 del codice P.T.:
punto 1) in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla Vigilanza del traffico, anche dei trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna: 26,875 MHz - 26,875 MHz
punto 2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane ed agricole: 26,895 MHz - 26,905 MHz
punto 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave: 26,915 MHz - 26,925 MHz - 26,935 MHz
punto 4) in ausilio ad attività sportive ed agonistiche: 26,945 MHz- 26,995 MHz
punto 7) in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate: 27,255 MHz - 27,265 MHz
punto 8) per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri:
3. Potenza massima autorizzata:
a) 1 W di potenza apparente irradiata oppure
b) 5 W di potenza in uscita
c) e, nei casi a) e b) sopra indicati, 20 W di potenza di alimentazione totale, misurata con la modulazione di prova applicata all'ingresso dell'apparato. Questo valore non comprende la potenza necessaria ad alimentare eventuali dispositivi ausiliari.
Le potenze di cui ai punti a) e b) sopra indicati si intendono misurate con le modalità prescritte nei paragrafi 2 e 3 della sezione 2a della parte I.
4. Tipi di modulazione.
Sono ammesse la modulazione di ampiezza a doppia banda laterale, la modulazione di ampiezza a banda laterale unica e la modulazione di frequenza. Nel caso di modulazione a banda laterale unica possono essere usate indifferentemente sia la banda laterale superiore sia quella inferiore.
5. Tipi di antenna.
Sono autorizzati tutti i tipi di antenna, ad eccezione di quelle direttive.
6. Potenza nel canale adiacente.
La potenza emessa sul canale adiacente non dovrà superare 10 microW.
7. Scarto di frequenza del trasmettitore.
Lo scarto di frequenza del trasmettitore non deve superare +/- 1,5 kHz, tenuto conto delle variazioni contemporanee della temperatura ambiente tra -10° C +55° C e della tensione di alimentazione di +/-10% rispetto al valore indicato dal costruttore.
8. Irradiazioni non essenziali e irradiazioni parassite.
8.1. La potenza delle irradiazioni non essenziali del trasmettitore nelle bande di frequenza seguenti: 41 MHz a 68 MHz / 87,5 MHz a 104 MHz / 162 MHz a 230 MHz /470 MHz a 862 MHz non deve essere superiore a 4 nW su una qualsiasi frequenza. La potenza delle emissioni non essenziali nelle altre bande di frequenza non deve essere superiore a 0,25 microW su una qualsiasi frequenza.
8.2. Irradiazioni parassite del ricevitore.
La potenza delle irradiazioni parassite del ricevitore, ivi compresa l'antenna, non deve superare 2 nW su una frequenza qualsiasi.
Sezione 2a. - Metodi di misura per i radiotelefoni di debole potenza
l. Modulazione di prova.
1:1. Per le misure di modulazione di ampiezza con portante completa (A3) o in modulazione di frequenza (F3):
la modulazione di prova consiste in un segnale di frequenza 1250 Hz applicato o ai morsetti di ingresso delle frequenze acustiche del trasmettitore, o al microfono con un procedimento acustico.
Il livello di questo segnale deve essere superiore di 10 dB a quello necessario per ottenere:
a) per le emissioni di classe A3, un tasso di modulazione del 60%;
b) per le emissioni di classe F3, una deviazione di +/- 1,5 kHz.
1.2. Per le misure di modulazione d'ampiezza con portante ridotta o soppressa:
la modulazione di prova è costituita da due segnali di frequenza 400 Hz e 2500 Hz di eguale ampiezza e applicati contemporaneamente. Il loro livello deve essere di 10 dB superiore a quello necessario per ottenere la potenza di cresta nominale dichiarata dal costruttore.
La modulazione di prova viene applicata ai morsetti di ingresso del trasmettitore oppure mediante un procedimento acustico.
2. Potenza apparente irradiata.
2.1. Definizione.
Per quanto riguarda le presenti specifiche tecniche e per apparati muniti di antenna incorporata, la potenza apparente irradiata è la potenza irradiata nella direzione in cui l'intensità di campo, nelle condizioni ambientali sottoindicate, è massima.
Tale potenza è:
2.1.1. nel caso di emissioni di classe A3 o F3, la potenza media dell'onda portante in assenza di modulazione;
2.1.2. nel caso di emissioni con portante ridotta o soppressa, la potenza di cresta dell'emissione modulata dalla modulazione di prova.
2.2. Posto di misura e disposizioni generali.
2.2.1. Posto di misura.
La misura verrà eseguita su una superficie o un terreno sufficientemente piano, in cui si dispone di una zona piatta di almeno 5 metri di diametro. Al centro di questa zona verrà utilizzato un supporto di materiale isolante, in grado di ruotare di 3600 nel piano orizzontale, su cui porre, ad un'altezza di 1,5 m dal suolo, l'apparato da sottoporre alle prove.
2.4. Nel rilascio delle concessioni verrà data la preferenza agli impianti di tipo induttivo e, soltanto nei casi in cui non è possibile l'installazione di tali impianti, potranno essere rilasciate concessioni per gli impianti di tipo radioelettrico.
In quest'ultimo caso la potenza irradiata, il tipo e l'altezza dell'antenna devono essere scelte in modo da assicurare il servizio soltanto nella zona di servizio strettamente necessaria.
Allegato 2
CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO DA APPLICARE SUGLI APPARATI DI CUI ALL'ART. 334 DEL CODICE P.T. PER ATTESTARNE L'AVVENUTA OMOLOGAZIONE
Ogni singolo apparato, facente parte della serie il cui prototipo abbia ottenuto l'omologazione dell'Amministrazione PT, deve recare esternamente una iscrizione, effettuata in modo indelebile ed inamovibile, contenente i dati indicati nel seguente fac-simile:
Tipo (1)
Omologazione prot. n . . (2)
del . .
Scopi (3) dell'art.334 del codice P.T.
(1) Indicare la sigla completa dell'apparato.
(2) Indicare gli estremi della lettera di omologazione.
(3) Indicare lo scopo (o gli scopi) dell'art. 334 (numeri da 1 a 8), per il quale l'apparato ha ottenuto l'omologazione.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Numero 353 del 20 dicembre 1978
IL MINISTRO
SEGRETARIO Di STATO
PER LE POSTE
E LE TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 334 del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle telecomunicazioni - 1976);
Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974; 23 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974; 10 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975; 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976; 20 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1976; 15 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977, che disciplinano la materia relativa alle concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza;
Riconosciuta l'opportunità di addivenire, in via transitoria, ad una proroga della deroga già fissata nell'art. 3 del D.M. 15 luglio 1977;
Decreta
Articolo unico
L'utilizzazione degli apparati di cui all'art. 334
del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sprovvisti di omologazione, è consentita fino al 31 dicembre 1980.
Detta utilizzazione resta subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del D.M. 15 luglio 1977, citato in premessa, ed alla presentazione della domanda di concessione entro il 30 giugno 1979.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, li 12 dicembre 1978
Il Ministro: A. Gullotti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Numero 209, 1 agosto 1979
del termine per la presentazione delle domande di concessione per l'utilizzazione degli apparati di cui all'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sprovvisti di omologazione.
IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle telecomunicazioni 1976);
Visti i decreti ministeriaIi 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974; 23 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974; 10 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975; 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976; 20 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1976; 15 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977; 12 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, che disciplinano la materia relativa alle concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza;
Riconosciuta l'opportunità di addivenire ad una modifica delle disposizioni derogative fissate dal decreto ministeriale del 12 dicembre 1978, già citato; Decreta:
Articolo unico
Il termine per la presentazione delle domande di concessione, per la utilizzazione degli apparati di cui all'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sprovvisti di omologazione, è differito al 31 dicembre 1980.
Detta utilizzazione resta subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 15 luglio 1977.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 20 luglio 1979
Il Ministro: Colombo
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Numero 356, 31 DICEMBRE 1980 Decreto Ministeriale 29 dicembre 1980.
Utilizzazione degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza: integrazione delle prescrizioni tecniche e proroga dei termini fissati dal decreto ministeriale 23 aprile 1974, e successive modificazioni.
IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle telecomunicazioni - 1976);
Visti i decreti ministeriali: 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974; 23 ottobre 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974; 10 marzo 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975; 30 dicembre 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976; 20 luglio 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 lugho 1976; 15 luglio 1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977; 12 dicembre 1978 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978; 20 luglio 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 10 agosto 1979, che disciplinano la materia relativa alla concessione per l'uso di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza;
Riconosciuta l'opportunità di addivenire, in via transitoria, ad una ulteriore proroga delle deroghe già fissate negli articoli 3 e 4 del Decreto Ministeriale 15 luglio 1977;
Rilevata l'esigenza di richiedere ulteriori caratteristiche tecniche per gli apparati oggetto di concessioni rilasciate posteriormente al 31 dicembre 1980;
Decreta:
Art. l.
L'utilizzazione degli apparati
di cui all'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sprovvisti di omologazione, è consentita fino al 31 dicembre 1981.
Art. 2.
L'utilizzazione degli apparati citati al precedente art. 1, già omologati sulla base delle norme tecniche di cui ai decreti ministeriali 23 aprile 1974 e 23 ottobre 1974, nonché degli apparati per la ricerca delle persone di tipo induttivo a spira chiusa, già omologati sulla base delle norme tecniche in vigore prima della data del 15 luglio 1977, è consentita fino al 31 dicembre 1981.
Art. 3.
Per le concessioni in atto, riguardanti l'uso degli apparati di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'avvenuto pagamento del canone annuo relativo al 1981 costituisce proroga, a tutti gli effetti, di tali concessioni.
Art. 4.
Le concessioni per l'uso degli apparati citati negli articoli 1 e 2, che verranno rilasciate a partire dal 10 gennaio 1981, avranno validità fino al 31 dicembre 1981. Il rilascio di tali concessioni per l'uso degli apparati citati nell'art. 1 del presente decreto è subordinato, oltre che all'osservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 15 luglio 1977 citato in premessa, anche al rispetto delle ulteriori seguenti caratteristiche tecniche: il massimo livello delle emissioni armoniche ed il massimo livello delle emissioni spurie non possono essere rispettivamente superiori a -60 dB e a -50 dB rispetto alla potenza di uscita dell'apparato, così come definita nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 15 luglio 1977 in relazione a ciacuno dei punti di cui all'art. 334 del codice delle poste e delle telecomunicazioni.
Il rispetto di tali caratteristiche tecniche viene accertato in via preventiva dall'amministrazione mediante esame tecnico del prototipo.
Il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo per l'uso degli apparati citati nell'art. 2 del presente decreto resta subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 15 luglio 1977.
Art. 5.
Restano ferme le vigenti disposizioni relative alla validità delle concessioni per l'uso degli apparati di cui all'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156, omologati sulla base delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977, già citato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 29 dicembre 1980
Il Ministro: Di Giesi
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Numero 155, 7 luglio 1980 Legge 22 maggio 1980, n. 209
degli articoli 398 e 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. l.
L'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:
"E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
Con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma."
Art. 2.
Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art 398 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel nuovo testo modificato dal precedente articolo 1, dovrà essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nell'articolo 398 del codice postale e delle telecomunicazioni è demandata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, che hanno facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori, appositamente autorizzati, al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi le disposizioni recate dal medesimo articolo 398.
Art. 4.
L'articolo 399 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:
"Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 398 è punito con sanzione amministrativa da L. 15.000 a lire 300.000.
Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente articolo 398."
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 maggio 1980
Pertini Cossiga - Darida Colombo - Bisaglia Visto, il Guardasigilli: Morlino
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Numero 1, 2 gennaio 1982 Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
Decreto Ministeriale 29 dicembre 1981.
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi provocati da apparati radioelettrici di debole potenza.
IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
Di concerto con IL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1977 e 29 dicembre 1980, che dettano norme in materia di utilizzazione di apparati radioelettrici di debole potenza, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 226 del 20 agosto 1977 e n. 356 del 31 dicembre 1980;
Riconosciuta la necessità di adottare idonei provvedimenti per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli apparati ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Decreta:
Art. l.
Le norme tecniche, di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 1977 citato nelle premesse, sono valide ai fini della prevenzione e della eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dagli apparati ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni.
Art. 2.
La conformità degli apparati alle norme tecniche di cui al precedente art. 1 è accertata mediante esame fonico di prototipo da eseguirsi a cura dell'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni su richiesta dei costruttori o degli importatori.
Art. 3.
Su ogni apparato, il cui prototipo sia stato riconosciuto conforme alle norme tecniche di cui all'art. 1 del presente decreto, deve essere apposto il contrassegno di cui all'allegato 2 del Decreto Ministeriale 15 luglio 1977.
Art. 4.
Fino al 30 giugno 1982 è consentita l'immissione in commercio di apparati sprovvisti del contrassegno di omologazione, di cui al precedente art. 3, purché essi siano stati riconosciuti conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 29 dicembre 1980 citato nelle premesse oppure omologati in base a norme anteriori a quelle recate dal decreto ministeriale 15 luglio 1977.
Sino al 30 giugno 1982 è consentita la richiesta di nuove concessioni per l'utilizzazione degli apparati di cui al precedente comma.
L'utilizzazione di apparati sprovvisti del contrassegno di omologazione da parte di chi abbia conseguito o richiesto la concessione entro il 30 giugno 1982 è consentita fino al 31 dicembre 1984.
Art. 5.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 29 dicembre 1981
Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
Gaspari
Il Ministro dell'Industria,
del commercio e dell'artiffianato
Marcora
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Numero 322, 23 novembre 1982
Leggi e Decreti Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni Decreto 3 novembre 1982.
Utilizzazione degli apparati
radioelettrici di debole potenza di cui all'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni.
IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione ed alla eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974, 15 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977, 29 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980, ed il decreto interministeriale 29 dicembre 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1982, recanti norme in materia di utilizzazione di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334 del citato testo unico;
Considerato che attualmente non emergono motivi per l'introduzione di norme e regole diverse da quelle a suo tempo stabilite, anche perchéé eventuali modifiche al riguardo comportano una revisione di carattere più ampio del complessivo sistema di cui esse si inquadrano;
Atteso che da parte della Conferenza europea delle Amministrazioni p.t. (CEPT) le norme tecniche per l'uso dei predetti apparati sono in corso di riesame, talché potranno essere introdotte in futuro modifiche alla normativa vigente;
Considerato che, in relazione alla opportunità di stabilire prescrizioni transitorie in attinenza alla prevista evoluzione della normativa internazionale, è comunque necessario garantire condizioni di esercizio tali da non arrecare disturbi agli altri servizi di radiocomunicazioni;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
Art. l.
L'utilizzazione di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334, punto 8), del testo unico citato nelle premesse rimane disciplinata dalle disposizioni e norme tecniche contenute nel decreto ministeriale 15 luglio 1977 parimenti citato nelle premesse.
È consentito, in via eccezionale, l'uso di apparati che conseguano il rispetto dei limiti delle irradiazioni non essenziali e di quelle parassite di cui al punto 8) dell'allegato 1, parte prima, sezione prima, del decreto ministeriale sopra citato, anche mediante l'adozione di filtri esterni, a condizione che gli apparati stessi vengano preventivamente omologati dall'Amministrazione p.t.
Le relative domande di omologazione debbono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 1982.
Art. 2.
In deroga alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali rispettivamente in data 15 luglio 1977 e 29 dicembre 1981 richiamati nelle premesse, fino al 31 dicembre 1984 è consentita l'utilizzazione degli apparati radioelettrici di cui al precedente art. 1, predisposti fino a 40 canali nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che vengono effettivamente impiegati in esercizio solo 23 canali, sulle frequenze specificatamente indicate nell'allegato 1, parte prima, sezione prima, punto 1 (frequenze) al decreto ministeriale 15 luglio 1977 dianzi citato;
b) che siano garantiti, anche se con l'adozione di filtri esterni, i limiti delle irradiazioni non essenziali e irradiazioni parassite di cui al punto 8 dell'allegato 1, parte prima, sezione prima del Decreto Ministeriale di cui al precedente punto a);
c) che gli interessati presentino la relativa domanda di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 1983.
L'Amministrazione p.t. rilascerà l'autorizzazione all'uso di detti apparati previo accertamento, mediante esame del prototipo delle caratteristiche tecniche previste nel presente articolo.
Art. 3.
L'utilizzazione degli apparati per i quali sia stata rilasciata concessione in base all'art. 3 del Decreto Ministeriale 23 aprile 1974 od in base all'art. 3 del Decreto Ministeriale 15 luglio 1977 sopra citati è consentita fino al 31 dicembre 1984.
Per tali concessioni l'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni medesime.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 3 novembre 1982
Il Ministro: Gaspari
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DECRETO 2 Aprile 1985 Nuova normativa tecnica relativa agli
apparati di debole potenza
di cui al punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'Art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni
IL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 iuglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 10 agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980;
Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1982;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 23 novembre 1982;
Riconosciuta la necessità di adeguare la normativa tecnica relativa agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza a quella stabilita in sede CEPT;
Cosiderata l'opportunità di consentire nella fase di transizione dell'attuale alla nuova normativa e per il tempo indicato nel presente decreto l'omologazione degli apparati medesimi ancorché rispondenti alle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977, nonché la richiesta di nuove concessioni per apparati omologati in base alle predette prescrizioni;
Riconosciuta altresì l'opportunità di accordare, in via transitoria, agli utilizzatori
degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, già muniti del prescritto
atto di concessione, un'ulteriore proroga delle deroghe fissate negli articoli 2 e 3 del decreto
ministeriale 3 novembre 1982 e nell'art. 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 1981;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'autolazione;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
Art. i.
Le frequenze riservate per gli scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni e le
relative prescrizioni tecniche per l'omologazione degli apparati sono quelle indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Le norme sopracitate sono valide anche ai fini della prevenzione e della eliminazione dei disturbi radioelettrici.
Art. 2.
Gli apparati omologati sulla base delle prescrizioni tecniche, di cui ai precedente art. 1, debbono recare, anche ai fini della loro immissione in commercio e deNa loro importazione a scopo di commercio, il contrassegno, il cui fac-simile è riportato nell'allegato 2 al presente decreto.
Tale contrassegno deve essere applicato, in maniera inamovibile, su una parte facilmente visibile dell'apparato e deve contenere le prescritte indicazioni redatte con caratteri indelebili.
Art. 3.
Fino al 31 dicembre 1986 è consentita la richiesta di omologazione di apparati di debole potenza sulla base delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977.
Qualora gli apparati siano anche predisposti per funzionare nel rispetto delle prescrizioni relative alle frequenze, come indicato nella parte prima dell'allegato 1 al presente decreto, i( termine per la richiesta di omologazione è prorogato fino al 31 dicembre 1988.
Sugli apparati omologati sulla base di quanto indicato ai commi precedenti deve essere apposto il contrassegno già previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 1981 citato nelle premesse.
Art. 4.
Fino al 31 dicembre 1992 è consentita la richiesta di nuove concessioni per gli apparati omologati in base alle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1977 o in base a quanto prescritto al secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.
Art. 5.
I titolari di concessioni rilasciate per gli scopi di cui ai punto 7 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni sono tenuti a predisporre i loro apparati per il funzionamento sulle frequenze indicate nell'allegato 1 al presente decreto, entro e non oltre il 31 dicembre 1988.
Il concessionario è tenuto ad inoltrare, entro la predetta data, formale dichiarazione circa l'avvenuto adeguamento tecnico degli apparati.
Art. 6.
L consentita sino al 31 dicembre 1987 l'utilizzazione sia degli apparati da impiegare per gli scopi di cui al punto 8 per i quali sia stata rilasciata concessione, in base all'art. 3 del Decreto Ministeriale 23 aprile 1974 o in base all'art. 3 del Decreto Ministeriale 15 luglio 1977, sia degli apparati per gli scopi di cui al punto 8 per i quali sia stata rilasciata concessione alle condizioni fissate dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1982.
Alla stessa data è differita la scadenza delle concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 29 dicembre 1980, già prorogate a norma del terzo comma dell'art. 4 del decreto interministeriale 29 dicembre 1981.
L'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni medesime.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, addì 2 aprile 1985
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gava
IL Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato: Altissimo
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato. con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato
testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni; Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20
novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975, 30
dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977, 12 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 10 agosto
1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980;
Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1982;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 23 novembre 1982;
Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 18 maggio 1985;
Riconosciuta l'opportunità di accordare agli utilizzatori degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, già muniti del prescritto atto di concessione, un'ulteriore proroga delle deroghe fissate nell'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 1985;
Decreta:
Articolo unico
Il termine di cui all'art. 6 del decreto interministeriale 2 aprile 1985 è prorogato al 31 dicembre 1988.
L'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni rilasciate a norma delle disposizioni richiamate nell'art. 6 del decreto di cui al comma precedente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, addì 19 dicembre 1987
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammì li Ministro dell'industria, del Commercio
e dell'artigianato: Battaglia
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Radiocomunicazioni - Apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile - Esercizio in ambito locale - Assoggettamento a concessione governativa anziché ad autorizzazione amministrativa -
illegittimità costituzionale parziale
.
(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, primo comma, e 195, quali sostituiti dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 334, terzo, quarto, quinto e sesto comma).
(Cost., art. 15).
omissis ....
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai Signori:
Presidente: Dott. Francesco SAJA
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente sentenza
omissis ...
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
l. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui ricomprende nella previsione dei suo primo comma gli apparecchi radioelettrici
ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile indicati nell'art. 334, primo comma, dello stesso D.P.R., anziché includerli tra le ipotesi di assoggettamento ad autorizzazione contemplate dal secondo comma dei medesimo art. 1;
2. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, dei citato D.P.R. n. 156 dei 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 dei 1975, nella parte in cui prevede l'assoggettamento a concessione, anziché ad autorizzazione, degli apparecchi contemplati dall'art. 334, primo comma, dello stesso D.P.R.;
3. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, dei citato D.P.R. n. 156 dei 1973, quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge n. 103 dei 1975, nella parte in cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 dello stesso D.P.R. tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziché tra quelli sottoposti ad autorizzazione;
4. - Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 334, terzo, quarto, quinto e sesto comma dei citato D.P.R. n. 156 dei 1973, nella parte in cui assoggetta gli apparecchi contemplati dal primo comma dei medesimo articolo alla concessione anziché al l'autorizzazione;
omissis...
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Deposita in cancelleria il 15 novembre 1988.
li direttore della cancelleria: MINELLI
Circolare emanata a mezzo telex con cui l'Amministrazione conferma le procedure in vigore avverso la sentenza della Corte Costituzionale (sic!)
della Repubblica - loro sedi - telegramma nr. 6160061383 da genteiradio 6
Prot. n. DCSR16 - come noto, Corte Costituzionale con sentenza n. 1030, depositata 15 novembre 1988, Habet dichiarato illegittimità degli artt. 1, 183, 195 et 334 - commi 1, 4., 5., et 6. - del D.P.R. 29.3.1973, n. 156, nelle parti in cui est previsto assoggettamento at concessione, anziché at autorizzazione, apparati radioelettrici ricetrasmittenti debole potenza tipo portatile, motivando che, pur non potendosi ravvisare vero et proprio diritto soggettivo at uso tali apparati considerata limitatezza frequenze utilizzabili/modulo concessorio appalesasi "mezzo eccedente rispetto fine assicurare appropriato bilanciamento tra interessi rilievo costituzionale che in tale particolare materia sono in gioco". Stante quanto sopra, at fine adeguare attività amministriva at indicazioni espresse corte costituzionale, disponesi che con effetto 24.11.1988, giorno successivo pubblicazione citata sentenza corte costituzionale, codesti organi si attengano at modulo autorizzatorio. In particolare precisasi che, non avendo citata sentenza inciso su disposizioni di cui at art. 335 codice P.T., per rilascio autorizzazione debbono continuare at sussistere seguenti condizioni:
1) Omologazione apparato di cui est dichiarato il possesso;
2) Dichiarazione scritta che scopo per cui richiedesi autorizzazione est compreso tra quelli previsti da 1 comma art. 334 codice P.T.;
3) Impegno, per organizzazioni nautiche, di installare un radioricevitore su frequenza soccorso et assicurare ascolto sicurezza. Per quanto riguarda pagamento canone ritienesi opportuno mantenere attuale disciplina considerato che sentenza Corte Costituzionale non habet interessato realtiva normativa contenuta art. 336 codice P.T. per quanto attiene, infine, at requisiti soggettivi, ritienesi che, anche in presenza regime autorizzatorio, debba essere accertata d'ufficio assenza precedenti penali et che cittadinanza italiana et età non inferiore anni 14 vengano dichiarate da interessati at sensi legge 1511968. Si fa presente, da ultimo, che problematiche scaturenti da decisione corte costituzionale di cui trattasi formano oggetto approfondimento. Si fa riserva, pertanto, ulteriori disposizioni.
Dirgente Panella
del termine di cui all'art. 6 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1985 per l'utilizzazione degli apparati radielettrici di debole potenza.
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il testo unico delle disposizioni legislative In materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni; Visti i decreti ministeriali 23 aprile 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 1974, 23 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 20 novembre 1974, 10 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 22 marzo 1975, 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 5 febbraio 1976, 20 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 24 luglio 1976, 15 luglio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 20 agosto 1977,12 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 20 dicembre 1978, 20 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 10 agosto 1979, 29 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1980; Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1982;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 23 novembre 1982;
Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 18 maggio 1985.
Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987.
Riconosciuta l'opportunità di accordare agli utilizzatori degli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, gi... muniti del prescritto atto di concessione, un'ulteriore proroga delle deroghe fissate nell'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 1985;
Decreta:
Articolo unico
Il termine di cui all'art. 6 del decreto interministeriale 2 aprile 1985 è prorogato al 31 dicembre 1989.
L'avvenuto pagamento del canone annuo costituisce proroga, a tutti gli effetti, delle concessioni rilasciate a norma delle disposizioni richiamate nell'art. 6 del decreto di cui al comma precedente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 28 gennaio 1989
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Mammì Il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato: Battaglia