L'Italia ha firmato la Convenzione dell'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. Tale Convenzione prescrive procedure trasparenti e certe nella regolamentazione del delicato fenomeno delle adozioni internazionali.
La firma permette di avviare in Italia le procedure per la ratifica e l'applicazione concreta della normativa sul piano interno.
La Convenzione stabilisce che gli Stati aderenti regolino tutte le procedure relative alle adozioni internazionali mediante Autorità centrali, organismi superiori di controllo in grado di dialogare direttamente. Essa prevede, inoltre, che alcune competenze possano essere delegate dalle Autorità centrali solo ad Enti autorizzati e riconosciuti, proibendo pertanto la diffusa pratica dell'intermediazione non ufficiale.
Il Ministero degli Affari Esteri:
a) collabora con le altre Amministrazioni dello Stato per l'applicazione della normativa sulle adozioni internazionali (legge 184 del 1983) e per la supervisione del fenomeno nel suo complesso;
b) fornisce al pubblico ragguagli sulle legislazioni straniere e informazioni sugli enti riconosciuti negli Stati stranieri per lo svolgimento delle pratiche di adozione;
c) partecipa all'attività delle Organizzazioni Internazionali (ONU, UNICEF, ecc.) impegnate nella tutela internazionale dell'infanzia;
In particolare poi, i Consolati italiani all'estero:
a) forniscono consulenza e assistenza alle coppie in loco;
b) controllano la regolarità delle documentazioni (sentenze italiane di idoneità all'adozione, sentenze di adozione internazionale del tribunale dello Stato di appartenenza del minore)
c) in caso positivo, rilasciano il visto di ingresso in Italia al minore in via di adozione.
Per l'adozione internazionale, la coppia si presenta al Tribunale per i minorenni non dichiarando la propria disponibilità ad adottare un minore, bensì chiedendo l'idoneità ad adottare un minore straniero.
In questo caso esiste una competenza territoriale ben definita: la domanda va presentata al Tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli aspiranti genitori adottivi; nel caso di cittadini italiani residenti nello stato straniero, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi ed in mancanza di precedente domicilio, è competente il Tribunale per i minorenni di Roma (art. 29 L. 184/1983).
La documentazione a corredo dell'istanza è del tutto identica a quella richiesta per la domanda di adozione nazionale.
In questo caso particolare, occorrerà tuttavia accertare, oltre alle motivazioni all'adozione e alla reale disponibilità dei coniugi ad accogliere un minore, anche la loro consapevolezza delle difficoltà ulteriori che conseguono all'inserimento, nel proprio ambiente di vita, di un minore nato e vissuto in un contesto con tradizioni, usi e costumi profondamente diversi dai nostri. Sono molte le coppie che, conoscendo la limitata disponibilità di minori italiani in situazione di abbandono, davvero esigua rispetto alla domanda di adozioni, si rivolgono indifferentemente all'adozione nazionale ed a quella internazionale.
Per il bambino straniero occorre tener conto oltre che delle motivazioni e disponibilità dei coniugi all'adozione in generale, anche di un forte richiamo alla terra d'origine, di difficoltà anche di comunicazione verbale - se pur iniziali e, per lo più rapidamente superate -, di caratteri somatici differenti che non tutti gli ambienti sono in grado di accettare nella sostanza, nonostante la formalmente dichiarata apertura alla multietnicità.
Chiarito alla coppia il significato di una adozione particolarmente complessa e delicata, i servizi sociali hanno comunque il compito consueto di redigere ed inviare al Tribunale per i minorenni una relazione che illustri le caratteristiche individuali e familiari degli aspiranti genitori adottivi e ne indichi la capacità ad integrare un minore straniero nel proprio contesto di vita.
Presso il Tribunale per i minorenni di Milano, in particolare, una équipe di giudici onorari verifica le risultanze dell'indagine sociale con un proprio colloquio.
Le relazioni contenute nel fascicolo di adozione internazionale consentono al collegio, riunito in camera di consiglio, di dichiarare l'idoneità o la non idoneità della coppia all'adozione internazionale.
Contro la pronuncia di non idoneità, i coniugi possono proporre reclamo alla competente sezione della Corte d'Appello, che decide accogliendo o respingendo il ricorso, all'esito di ulteriori accertamenti (art. 30 L. 184/83).
Ottenuta l'idoneità, i coniugi sono liberi di raggiungere il paese straniero attraverso i canali che preferiscono. Da segnalare, tuttavia, che gli Enti dotati di autorizzazione ministeriale (ai sensi dell'art. 38 della L. 184/83) forniscono maggiori garanzie di trasparenza delle procedure all'estero e di contatti corretti con il paese straniero.
Nella maggioranza dei casi è richiesta - oltre ad apposita documentazione, tradotta ed autenticata, che varia da Stato a Stato - una permanenza all'estero della coppia, che può variare da una a quattro/cinque settimane, per esplicare le pratiche legali necessarie e per assicurare un incontro graduale con il minore nel suo ambiente di vita.
Benchè alcuni Enti provvedano direttamente a far entrare il bambino straniero in Italia, assegnandolo ad una coppia di coniugi dichiarati idonei dal competente Tribunale per i minorenni, questo periodo di permanenza all'estero in ogni caso è auspicabile, per la consapevolezza che ne deriva della realtà in cui il minore ha vissuto sino all'incontro con i nuovi genitori.
Al rientro in Italia la coppia dovrà presentare la documentazione formatasi all'estero al Tribunale per i minorenni, dopo averla fatta tradurre ed autenticare dalle competenti autorità consolari. Viene così avviata la procedura di delibazione, che ha il fine di rendere efficace per la legge nazionale il provvedimento straniero.
Ogni Stato dichiara, conformemente alla propria legislazione, un'adozione piena ovvero un affido e può o meno richiedere periodiche verifiche e relazioni ai servizi sociali locali. Il Tribunale per i minorenni italiano dichiara efficace il provvedimento straniero con gli effetti comunque di un affido preadottivo, per consentire il controllo ed il sostegno alla famiglia, necessari per il completo inserimento del minore.
Le uniche verifiche effettuate dall'autorità giudiziaria minorile italiana sono quelle relative al regolare rilascio di idoneità alla conformità del provvedimento straniero alla legislazione dello Stato che lo ha emesso (conformità accertata da apposita dichiarazione dell'Autorità consolare) e al non contrasto del provvedimento straniero con i principi fondamentali che regolano nel nostro Stato il diritto di famiglia e dei minori (art. 32 L. 184/1983).
Particolare cura dovrà porsi, nel periodo di affido preadottivo, all'integrazione del minore non solo nel nuovo nucleo familiare ma altresì nell'ambiente di vita circostante.
Trascorso l'anno di affido preadottivo, le relazioni dei servizi sociali sull'andamento dello stesso ed il parere espresso al riguardo dal tutore - nominato al minore contestualmente alla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero - consentono al Tribunale minorile di dichiarare l'adozione definitiva ovvero, di predisporre gli opportuni interventi per un migliore inserimento del minore in famiglia, prorogando l'affido.
Nella gravissima e delicata ipotesi di insuccesso dell'affido di un minore straniero a coniugi italiani, si applicheranno le norme della legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza (art. 37 L. 184/1983).
Anche l'adozione internazionale produce gli effetti di una adozione legittimante, rendendo il figlio adottivo pienamente equiparato ad un figlio legittimo.