La Carta di Qualificazione (CQC), introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2003/59 CE, è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente C CE D DE.
La direttiva ha previsto un regime speciale di decurtazione dei punti a seguito di violazioni di norme commesse alla guida di veicoli impiegati delle predette operazioni di autotrasporto: si potrà quindi usufruire di un DOPPIO PUNTEGGIO. |
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Fotocopia Patente |
Fotocopia Codice Fiscale |
1 fototessera |
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-dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone |
-dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose |
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La CQC può essere richiesta per "DOCUMENTAZIONE" ossia senza corso ed esame, ENTRO E NON OLTRE IL 05/04/2010
La CQC non occorre per:
Veicoli utilizzati per il trasporto (in c/proprio) di passeggeri o merci a fini privati e non commerciali
Veicoli che trasportano (in c/proprio) materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente a meno che i predetti veicoli siano utilizzati per attività imprenditoriali da parte di soggetti dipendenti della ditta assunti a titolo di autista (in questo caso il conducente deve avere la CQC poiché la guida viene effettuata a carattere professionale).
Non vale come documento isolato, ma deve sempre essere abbinata ad una patente in corso di validità (come il CAP); la REVOCA o SOSPENSIONE della patente di guida comporta l'inefficacia anche della CQC. Il duplicato della Patente di guida comporta la richiesta del duplicato della CQC.
Ha validità 5 anni e non è direttamente collegata alla validità della patente; i due documenti quindi hanno scadenze diverse.
CQC Circolare 2008
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