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CIRCOLARE CEI |
SECONDA PARTE |
Allegato A Ministero dell'Interno DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI Servizio Affari dei Culti Circolare n. 111 Roma, 20 Aprile 1998 OGGETTO:
Enti di culto cattolico e di culti diversi dal cattolico - Semplificazione
dei procedimenti relativi al riconoscimento ed alle connesse vicende
giuridiche. CULTO CATTOLICO
Riconoscimento giuridico degli enti. Documentazione a carattere generale 1.
Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale,
contenente: -
generalità del rappresentante legale; -
natura giuridica dell'ente; -
denominazione e sede; -
elencazione della documentazione allegata. 2.
assenso della competente Autorità ecclesiastica al riconoscimento
giuridico: -
può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte -
non occorre qualora l'Istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità
ecclesiastica 3.
decreto di erezione canonica o di approvazione - se scritto in
latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana; N.B.:
per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico, potrà
essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano. In relazione alla tipicità degli enti la documentazione anzicennata
dovrà essere integrata come di seguito indicato CONFRATERNITE
Riconoscimento
del fine prevalente o esclusivo di culto. -
Verbale dell'organo deliberante, da cui risulti la volontà di chiedere il
riconoscimento dei fine prevalente o esclusivo di culto -
Documenti comprovanti l'esistenza dell'ente al 7/6/1929 -
Statuto -
Prospetti economici analitici e relativi all'ultimo quinquennio di attività
dell'ente e sottoscritti dal legale rappresentante -
Dettagliata relazione storico illustrativa relativa alle vicende dell'ente
e dell'attività svolta dall'origine fino a data attuale, indicante il
numero dei confratelli -
Parere della Regione da esprimersi entra il termine massimo di 60 gg. N.B.
- per quanto riguarda le acquisizioni che vanno a costituire patrimonio di
quegli enti per i quali permane accertamento patrimoniale, vedi pag. 2
della circolare Allegato B CONFRATERNITA DI …………………….. STATUTO Art.
1 La
Confraternita …………….…………….. , avente sede in
…………………………. é un'associazione pubblica di fedeli
eretta con decreto del Vescovo di ………………………… in data
…………………………. -. Essa
è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto ha fine di
culto riconosciuto con decreto del ………………………… in data
…………………… ed è iscritta al n. …………… nel registro
persone giuridiche del Tribunale di ……………………………. -. Art.
2 La
Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli,
l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità
fraterna. Per
realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di: a)
vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare
pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita
spirituale e un'efficace attività apostolica; b)
promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo
religioso; e)
dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà
popolare, soprattutto nelle feste tradizionali; d)
favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine,
di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno
nell'apostolato di ambiente; e)
promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e
di accoglienza in fortne varie, sempre in spirito di carità fraterna e
tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano. La
Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di
culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15
novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede. Art.
3 La
Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla
giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di …………………. -.
Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre
associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi. Art.
4 Possono
far parte della Confraternita come confratelli i fedeli di maggiore età
che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a
rispettarne lo statuto. Sono
soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività
della confraternita. Art.
5 L'ammissione
dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda
dell'interessato con la commendatizia di un confratello, dopo un periodo
di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo. L'ammissione
dei soci aggregati è deliberata dal Priore. Art.
6 I
confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di
partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la
quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto
ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La
vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della
Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla
recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia
e della Riconciliazione. Art.
7 I
soci cessano di appartenere alla Confraternita: a)
per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente
dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento
della quota annuale; b)
per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può
ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano. Art.
8 Gli
organi della Confraternita sono: l'Assemblea,
il Consiglio Direttivo, il Priore. Gli
officiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il
Provveditore, il Camerlengo. Art.
9 L'Assemblea,
composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo
deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal
Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della
Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto
economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare
le norme regolamentari. L'Assemblea
può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta dei Consiglio
Direttive, di un decimo dei confratelli o dell'Ordinario diocesano. La
convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine
del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data
fissata. Ogni
confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri
confratelli. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza
di persona o per delega di almeno la metà dei confratelli; in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o
rappresentati. Art.
10 Il
Consiglio Direttivo è composto dal Priore e dai quattro officiali della
Confraternita, tutti eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a
mancare uno degli officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che
resta in carica fino al termine del triennio. Art.
11 Il
Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la
rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione. Il
Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma
dall'Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con
decreto dell'Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle
disposizioni canoniche. Art.
12 Il
Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza.
Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le
sue funzioni fino al termine del triennio. Il
Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva il
libro dei soci e dei verbali. Il
Provveditore cura la sede e i beni della Confraternita. Il
Camerlengo ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale. Art.
13 Il
Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per
deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che
non sia di competenza dell'Assemblea. Il
Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione.
Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto
canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e
dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 128 1, devono
essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre
inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la
somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore
storico o artistico o donati alla chiesa ex voto. Art.
14 Il
Cappellano, nominato dall'Ordinario diocesano a sua discrezione, ha la
cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni
liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e
all'Assemblea. Art.
15 Il
patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci,
dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o
contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è
regolata dai canoni dei libro quinto dei codice di diritto canonico. La
Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli
nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai
confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il
rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno
dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano. La quota o contributo
associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Art.
16 La
Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo
diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. In
caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad
altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo
diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme
approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa
Sede. Art.
17 In
presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il
Vescovo della diocesi di ……………….. può nominare, ai sensi del
can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo
nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in
sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Art.
18 Per
quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del dritto
canonico e le leggi italiane in quanto applicatili agli enti
ecclesiastici. ********************************************
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