Statuto
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SOCIETÀ ITALIANA DI TERAPIA FAMILIAREProf. Carmine Saccu, Presidente
(Testo modificato il 22.03.1998)
TITOLO I - Costituzione, Denominazione - Sede - Scopo Durata Art. 1. E costituita lAssociazione denominata "Società Italiana di Terapia Familiare".
Art. 2. SEDE La società ha attualmente la sede in Roma Via Reno, 30; telef. 86.42.61 presso lIstituto di Terapia Familiare.*
Art. 3. FINALITA La Società non ha fini di lucro ed ha come scopo:
La Società si propone inoltre di approfondire e focalizzare problematiche connesse alla formazione dei terapeuti familiari sia per quanto riguarda lo studio e la definizione dei requisiti minimali per lesercizio della professione di terapeuta familiare, sia per quanto riguarda la definizione del suo iter formativo. La Società si propone di raggiungere questi obiettivi tramite dibattiti e scambi con altre Società nazionali ed internazionali, tramite la pubblicazione di riviste, giornali e notiziari informativi.
Art. 4. DURATA La durata dellassociazione è fissata a tempo indeterminato.
TITOLO II - Patrimonio Sociale e fondi della Società
Art. 1. Il patrimonio dellassociazione è costituito da beni mobili ed immobili in qualunque modo essi siano legittimamente pervenuti. La Società ha un fondo comune costituito da:
Art. 2. Il patrimonio sociale dovrà essere destinato esclusivamente allattuazione delle finalità della Società. Durante la vita dellAssociazione i singoli soci non possono chiedere né la restituzione delle quote regolarmente versate, né la restituzione del patrimonio sociale o del fondo comune. La stessa norma si applica anche successivamente alla perdita della qualifica di socio.
TITOLO III - Soci
Art. 1. La Società è costituita da:
Art. 2. Sono Soci fondatori le seguenti persone: Maurizio Andolfi, Paolo Menghi, Anna Maria Nicolò, Carmine Saccu.
Art. 3. Sono Soci ordinari clinici e Soci ordinari didatti coloro che, concordi con le finalità statutarie, dopo espressa richiesta, previo adeguato training, hanno ottenuto parere favorevole dal Comitato di Ammissione e successivamente il consenso dellAssemblea che si esprime sulla rispondenza del candidato alle finalità statutarie della Società. Tale voto deve essere dettagliatamente motivato.
Art. 4. Sono Soci sostenitori coloro che, condividendo le finalità della Società contribuiscono con elargizioni o beni di altra natura alla finalità della Società.
Art. 5. Sono Soci onorari coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti della Società.
Art. 6. Sono Soci aggregati coloro che hanno terminato il loro training di base, o le Associazioni, Enti o Istituzioni, che concordi con le finalità statutarie, dopo espressa richiesta, hanno ottenuto parere favorevole del Comitato di ammissione e successivamente il consenso dellAssemblea che si esprime sulla rispondenza del candidato alle finalità statutarie della Società. Tale voto deve essere dettagliatamente motivato. Possono presiedere alle assemblee con funzioni consultive senza diritto di voto. I Soci aggregati partecipano alle attività culturali e scientifiche dellassociazione, possono far parte di commissioni aggiunte per compiti particolari (escluso il Comitato di ammissione), ricevono il notiziario informativo della Società. Alle Istituzioni, Centri o Istituti aggregati possono essere affidati dall'A.S. incarichi particolari nellorganizzazione e gestire specifici compiti.
Art. 7. Sono Soci ad interim tutti coloro che sono iscritti ad attività formative di qualsiasi livello presso gli Istituti associati.
Art. 7 bis. Sono Soci ad interim tutti coloro che stiano effettuando o abbiano completato attività formative di qualsiasi livello per almeno due anni, con un socio ordinario o aggregato della Società che se ne faccia garante.
Art. 7 ter. Sono Soci stranieri gli studenti stranieri che hanno frequentato lI.T.F. in passato o che lo frequentano attualmente, e coloro che, non di nazionalità italiana, abbiano una lettera di presentazione da parte di una personalità nota in campo della terapia familiare o da parte di uno dei soci ordinari della S.I.T.F. e presentino un curriculum di almeno tre anni di formazione in T.F. allestero.
Art. 8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO I Soci fondatori possono recedere solo per dimissioni o nel caso in cui con il loro reiterato e grave comportamento pubblico, non concorde con le finalità statutarie, abbiano portato grave nocumento alla Società. Lassemblea della Società riunitasi entro tre mesi dalla data della proposta, sentito il Socio fondatore in causa, deciderà nel merito secondo le modalità contenute nellArt. 3 TITOLO 4°. Il Socio ordinario clinico, ordinario didatta, aggregato, onorario, sostenitore o ad interim perde tale qualità per: a) dimissioni: la dimissione si ritiene automatica nel caso che il Socio si dichiari non concorde con le finalità statutarie. b) incompatibilità e disimpegno rispetto alle finalità ed alle attività della Società. c) esclusione per morosità. La decisione relativa alla perdita dalla qualifica di Socio, sarà presa dallAssemblea.
TITOLO IV - Organi della Società
Art. 1. Gli organi della Società sono:
Art. 2. Lassemblea dei Soci, costituita dai Soci fondatori, ordinari ed aggregati, è lorgano deliberante della Società. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Lassemblea si riunisce quattro volte lanno; una volta entro i primi due mesi di ogni anno per lapprovazione del bilancio e delle linee programmatiche e politiche della Società, ed ogni volta che il Presidente ed il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno od un terzo dellassemblea dei Soci lo richieda. Lassemblea deve essere convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata da inviarsi ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per lassemblea e mediante avviso affisso nella bacheca presso la sede almeno quindici giorni prima della data fissata. Lavviso indicherà lordine del giorno e la data fissata per leventuale seconda convocazione.
Art. 3. Le deliberazioni dellassemblea sono prese in prima convocazione, a maggioranza di 2/3 di voti e con la presenza di almeno 2/3 dei Soci con diritto di voto. Sempre nella prima convocazione, se non si raggiunge nella prima votazione la maggioranza richiesta si passa in una seconda votazione alla maggioranza della metà dei voti +1. In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza dei presenti +1. Hanno diritto di voto i Soci fondatori ed ordinari. I Soci aggregati partecipano allassemblea con funzione consultiva senza diritto di voto.
Art. 4. La modifica dello Statuto e del regolamento interno viene proposta ed approvata in assemblea solo con la maggioranza di 2/3 dei voti e con la presenza di almeno 2/3 dei Soci.
Art. 5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente della Società, in sua assenza dal Vicepresidente eletto da maggioranza semplice tra gli intervenuti.
Art. 6. CONSIGLIO DIRETTIVO La Società è amministrata da un Consiglio direttivo scelto tra i Soci fondatori ed ordinari. Esso è costituito da sei membri ed è formato da: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Segretario, 1 Tesoriere, 2 Consiglieri. I primi cinque sono eletti e nominati alle cariche dallassemblea. Un consigliere fa parte del Consiglio direttivo come membro ex ufficio in quanto segretario del Comitato di ammissione. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni trimestre ed ogni volta sia necessario su proposta del Presidente o dei membri del Consiglio. Il Consiglio propone le linee programmatiche allassemblea e ne rende esecutive le delibere. Esso, inoltre, può nominare commissioni per compiti speciali. Il Presidente rappresenta la Società, mantiene rapporti con Enti ed Istituzioni etc. Il Vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario redige e cura la conservazione dei verbali, custodisce larchivio della Società, cura lelenco ufficiale dei Soci, dà esecuzione ai deliberati dei vari organi della Società. Il Tesoriere riscuote le quote sociali, tiene la contabilità e redige il bilancio da presentare annualmente allassemblea per lapprovazione. Il Tesoriere alla fine di ogni anno presenta allassemblea il consuntivo delle entrate e delle uscite straordinarie ed ordinarie della Società assicurandone la pubblicazione presso tutti i Soci. Egli è obbligato, inoltre, allesatta tenuta del libro cassa e dei relativi documenti giustificativi; è tenuto altresì alla compilazione del registro ove verrà trascritto ogni movimento di cassa; compilerà e conserverà linventario di tutti i mobili, suppellettili ed impianti e di ogni altro bene di pertinenza della Società. Il Presidente viene eletto con un mandato della durata di tre anni e può essere eletto consecutivamente non più di due volte. Al momento dellelezione del Presidente viene eletto un Presidente designato che entra in carica, come Vicepresidente, un anno prima del termine del mandato del Presidente. Il Presidente uscente(2) rimane in carica per un anno, dopo il termine del suo mandato, in qualità di Vicepresidente.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili dallassemblea.
Art. 7. COMITATO DI AMMISSIONE E costituito dai Soci fondatori e dai Soci ordinari che siano stati eletti alluopo dallassemblea dei Soci. Nel suo interno il comitato nomina il segretario del Comitato dammissione che fa parte in qualità di consigliere del Consiglio direttivo. Il segretario del Comitato di ammissione può di volta in volta delegare commissioni ristrette. Il segretario del Comitato dammissione esplica le proprie mansioni secondo i deliberati del Comitato ed in accordo con gli articoli del regolamento interno della Società che disciplinano le attività. Il Comitato d'ammissione si riunisce per il momento per studiare i seguenti punti:
TITOLO VI La società si propone di dar vita ad un notiziario che ne diffonda contenuti e finalità e che ne rappresenti lorgano ufficiale.
TITOLO VII - Scioglimento della Società
Lo scioglimento della società è deliberato dallassemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci fondatori ed ordinari. Lassemblea stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
F.to: Maurizio Andolfi, Paolo Giovanni Menghi, Anna Maria Nicolò, Carmine Saccu, Dott. Osvaldo Violo Notaio
*Nel 1991 la sede è stata trasferita in Via Fogliano, 24 00199 Roma. Tel. 8315463.
Nel 1994 la sede è stata trasferita in Via dei Villini, 10 00161 Roma. Tel. 44243739.
Nel 1997 la sede è stata trasferita in Via Felice Grossi Gondi, 26 int. 7 00162 Roma. Tel. e fax: 06/8601687 e-mail: sitf@iol.it
(1)In via transitoria viene consentito ai Soci aggregati ed ai Soci ad Interim, che non sono in regola per il 1998, di poter effettuare liscrizione entro il 31.12.98, regolarizzando la loro posizione per il 97 ed il 98.
(2) In via transitoria, affinché il meccanismo possa entrare a regime, si decide che il Presidente uscente rimane in carica un anno e mezzo, per consentire al Presidente designato di svolgere il suo mandato di Vicepresidente, inoltre le cariche sociali rimarranno vigenti per quattro anni e mezzo. STRALCIO DELLO STATUTO
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