Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 (1)(2).

Istituzione del Dipartimento dello spettacolo

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1994, n. 75.
(2) Il testo è aggiornato con le modifiche introdotte dal DPCM 2 agosto 1995

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui le funzioni amministrative statali in materia di spettacolo, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono esercitate attraverso l'istituzione di apposito Dipartimento;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative statali di cui all'art. 2 dello stesso decreto-legge, nella materia dello spettacolo, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Articolo 1.
(Istituzione e funzioni del Dipartimento dello spettacolo).

1. Fino all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento dello spettacolo. Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità delegata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

2. Il Dipartimento provvede:

a) alla cura delle relazioni internazionali in materia di spettacolo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie del settore e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Cura la stipula degli accordi di cooproduzione cinematografica;

b) alle attività preparatorie, istruttorie e propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle attività delle regioni;

c) alla raccolta ed elaborazione di dati sullo spettacolo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;

d) all'accertamento e al controllo sui requisiti per fruire dei benefici previsti dalle leggi di sostegno dello spettacolo nonché alla vigilanza sugli enti operanti nel settore;

e) all'esercizio delle funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo in Italia e all'estero ed alla gestione del Fondo unico dello spettacolo, salvo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 5, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.

Articolo 2.
(Organizzazione del Dipartimento).

1. Il Dipartimento è organizzato nei seguenti uffici:

a) Ufficio I: relazioni internazionali, indirizzo e coordinamento;

b) Ufficio II: per le attività cinematografiche;

c) Ufficio III: per i teatri di prosa e i circhi e gli spettacoli viaggianti;

d) Ufficio IV: per la lirica, la danza e la produzione musicale;

e) Ufficio V: studi e statistica, osservatorio dello spettacolo;

f) Ufficio VI: attività ispettive (3)

Note all'articolo 2
(3) La lettera f) è stata aggiunta dall'art.1 del DPCM 2 agosto 1995

Articolo 3.
(Ufficio I per le relazioni internazionali, indirizzo e coordinamento).

1. L'ufficio, in collegamento con i competenti uffici del Ministero degli affari esteri e fatte salve le competenze di quest'ultimo, cura le relazioni internazionali e comunitarie, provvedendo in particolare ad assicurare la partecipazione agli organismi internazionali e la gestione degli accordi in materia di spettacolo.

2. L'ufficio svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni; promuove l'unità di indirizzo nell'azione delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici, cura gli atti istruttori e preparatori necessari per le nomine di componenti di consigli di amministrazione di enti, nonché di commissioni e comitati operanti nel settore dello spettacolo.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) relazioni internazionali e comunitarie; coordinamento con le regioni;

b) coordinamento comitati e commissioni.

Articolo 4.
(Ufficio II per le attività cinematografiche).

1. L'ufficio provvede a tutte le incombenze di legge relative alle attività cinematografiche con particolare riguardo al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e ai conseguenti benefici economici. L'ufficio provvede altresì agli interventi finanziari dello Stato per la produzione e la distribuzione cinematografica, per la promozione e il sostegno della cultura cinematografica, nonché per l'ampliamento e l'ammodernamento delle sale.

2. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) attività cinematografiche;

b) promozione e cultura cinematografica.

Articolo 5.
(Ufficio III per i teatri di prosa e gli spettacoli viaggianti).

1. L'ufficio provvede alla concessione e alla liquidazione di contributi a favore degli enti ed organismi operanti nel settore delle attività teatrali di prosa e rivista.

2. L'ufficio provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante nonché alla concessione e liquidazione dei relativi contributi.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) interventi finanziari a favore di enti pubblici e privati d'interesse pubblico a carattere stabile;

b) interventi finanziari a favore di imprese di produzione e di esercizio teatrale nonché a favore della promozione teatrale;

c) attività circensi e spettacolo viaggiante.

Articolo 6.
(Ufficio IV per le attività musicali e di danza).

1. L'ufficio provvede alla concessione e alla liquidazione delle sovvenzioni per le attività musicali e di danza; esercita il controllo sulla gestione contabile e la vigilanza amministrativa degli enti lirici e istituzioni concertistiche.

2. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) enti lirici sinfonici e istituzioni concertistiche assimilate;

b) teatri di tradizione e di provincia, istituzioni concertistico-orchestrali, attività di danza;

c) festival, concertistica e promozione musicale.

 

Articolo 7.
(Ufficio V per studi, statistica, osservatorio dello spettacolo e servizio ispettivo).

1. L'ufficio raccoglie ed elabora dati sullo spettacolo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati e cura i rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali operanti nel settore delle statistiche sullo spettacolo. Svolge studi e ricerche in materia di promozione delle attività di spettacolo.(4)

2. L'ufficio, oltre a quanto previsto dal comma 1, fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 1, comma 5, e dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80:

a) provvede al rilascio delle tessere di qualificazione professionali ai fini delle agevolazioni tariffarie per viaggi di merci e persone attinenti il settore dello spettacolo (decreto interministeriale 4 febbraio 1949 e circolare n. 2682/RF/020 del 26 settembre 1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo) e provvede al rilascio di nulla osta di agibilità a complessi teatrali professionali e dilettantistici ed ai singoli operatori per allestire numeri di arte varia;

b) cura gli adempimenti relativi alle richieste di autorizzazione all'apertura di nuove sale cinematografiche e teatrali, ai trasferimenti di aziende cinematografiche, ammodernamenti di sale preesistenti, nonché revoche di autorizzazioni;

c) cura gli adempimenti relativi alla concessione del nulla osta alla programmazione in pubblico di spettacoli cinematografici e teatrali ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) studi, statistica e osservatorio dello spettacolo;(5)

c) tessere qualificazione professionale, nulla osta di agibilità, apertura sale e censura.

Note all'articolo 7
(4) L'art. 3 del DPCM 2 agosto 1995 ha abrogato l'ultimo periodo del comma 1 :"Procede a verifiche ed ispezioni sulla sussistenza e permanenza dei requisiti per fruire dei benefici derivanti dalle leggi di sostegno dello spettacolo, nonchéalla verifica sull'attuazione delle leggi medesime; vigila sugli enti operanti nel settore dello spettacolo e sui soggetti comunque destinatari di contributi ed altri ausili finanziari.".
(5) La lettera b) del comma 3 è stata abrogata dall'art. 3 del DPCM 2 agosto 1995.

Articolo 7-bis. (6)
(Ufficio VI per le attività ispettive).

1. L'ufficio, posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica competente in materia di spettacoli, provvede, a richiesta dello stesso organo, anche su proprosta del capo Dipartimento, ai seguenti compiti:

a) verifiche amministrativo-contabili sulla gestione degli enti sottoposti a vigilanza del Dipartimento;

b) controlli ispettivi su enti, istituzioni e privati beneficiari di contributi da parte del Dipartimento;

c) ispezioni e controlli di cui all'art. 25, comma 2, della legge 1° marzo 1994, n. 153;

d) altri controlli e verifiche che l'organo di direzione politica riterrà di affidare nell'ambito delle previsioni normative.

2. L'ufficio agisce in collaborazione con gli uffici ispettivi di altre amministrazioni dello Stato e collabora con il servizio per il controllo interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il dirigente responsabile dell'ufficio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. L'ufficio si avvale di personale del Dipartimento dello spettacolo ad esso assegnato, secondo il contingenete determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Nello svolgimento dei propri compiti l'ufficio può avvalersi della collaborazione dei funzionari del Dipartimento.

Note all'articolo 7-bis
(6) L'articolo 7-bis è stato inserito dall'art. 2 del DPCM 2 agosto 1995.

Articolo 8.
(Settore legislativo).

1. Nell'ambito dell'Ufficio centrale di cui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituito un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie attribuite al Dipartimento ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione di testi legislativi e valutazione di testi normativi relativi alla materia spettacolo; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza di altri Ministeri o di altri dipartimenti della Presidenza del Consiglio incidenti sulla materia spettacolo; adempimenti relativi alle attività parlamentari.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dall'autorità di cui all'art. 1, comma 1. Il settore si avvale di personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, di personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di esperti di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il settore legislativo è posto alle dirette dipendenze dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con il Dipartimento che su richiesta provvede agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore medesimo.

4. Nell'ambito dell'ufficio stampa di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 è istituito un servizio stampa alle dirette dipendenze dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1. Il servizio, in collegamento con l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cura l'analisi della stampa relativa all'attività del Dipartimento. L'autorità delegata di cui all'art. 1, comma 1, nomina con proprio decreto il responsabile del servizio.

 

Articolo 9
(Capo del Dipartimento).

1. Alla nomina del capo del Dipartimento si provvede ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si applica l'art. 31, comma 4, della predetta legge.

2. Il capo del Dipartimento cura l'organizzazione e dirige l'attività del Dipartimento, secondo le direttive del Presidente del Consiglio o dell'autorità delegata ai sensi dell'art. 1, comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Articolo 10
(Personale)
.

1. Il Dipartimento dello spettacolo, si avvale per l'assolvimento dei compiti istituzionali, del personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, secondo il contingente individuato con decreto del Presidente del Consiglio, nell'ambito dei ruoli di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.

2. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il Dipartimento si avvale del personale della Direzione generale dello spettacolo del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché di altro personale del soppresso Ministero ad esso assegnato con ordine di servizio dell'autorità di cui all'art. 1, comma 1.


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