Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1995 (1)(2).

Istituzione dell'ufficio "Attività ispettive" del Dipartimento dello spettacolo

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1( febbario 1996, n. 37.
(2) Il decreto modifica il DPCM 12 marzo 1994

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare l'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, istitutivo del Dipartimento dello spettacolo;

Ritenuta la necessiatà di istituire un apposito ufficio che svolga funzioni ispettive nelle materie di competenza del suddetto Dipartimento;

Decreta:

Articolo 1.

(Istituzione e funzioni del Dipartimento dello spettacolo).

1. Fino all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , è istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento dello spettacolo. Il Dipartimento opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità delegata ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

2. Il Dipartimento provvede:

a) alla cura delle relazioni internazionali in materia di spettacolo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con particolare riguardo alla partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie del settore e all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Cura la stipula degli accordi di cooproduzione cinematografica;

b) alle attività preparatorie, istruttorie e propositive per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle attivitàdelle regioni;

c) alla raccolta ed elaborazione di dati sullo spettacolo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati;

d) all'accertamento e al controllo sui requisiti per fruire dei benefici previsti dalle leggi di sostegno dello spettacolo nonchéalla vigilanza sugli enti operanti nel settore;

e) all'esercizio delle funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo in Italia e all'estero ed alla gestione del Fondo unico dello spettacolo, salvo quanto previsto all'art. 1, commi 3 e 5, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.

Articolo 2.

(Organizzazione del Dipartimento).

1. Il Dipartimento èorganizzato nei seguenti uffici:

a) Ufficio I: relazioni internazionali, indirizzo e coordinamento;

b) Ufficio II: per le attività cinematografiche;

c) Ufficio III: per i teatri di prosa e i circhi e gli spettacoli viaggianti;

d) Ufficio IV: per la lirica, la danza e la produzione musicale;

e) Ufficio V: studi e statistica, osservatorio dello spettacolo;

f) Ufficio VI: attività ispettive (3)

(3) La lettera f) è stata aggiunta dall'art.1 del DPCM 2 agosto 1995

 

Articolo 3.

(Ufficio I per le relazioni internazionali, indirizzo e coordinamento).

1. L'ufficio, in collegamento con i competenti uffici del Ministero degli affari esteri e fatte salve le competenze di quest'ultimo, cura le relazioni internazionali e comunitarie, provvedendo in particolare ad assicurare la partecipazione agli organismi internazionali e la gestione degli accordi in materia di spettacolo.

2. L'ufficio svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni; promuove l'unitàdi indirizzo nell'azione delle amministrazioni statali e degli altri enti pubblici, cura gli atti istruttori e preparatori necessari per le nomine di componenti di consigli di amministrazione di enti, nonchédi commissioni e comitati operanti nel settore dello spettacolo.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) relazioni internazionali e comunitarie; coordinamento con le regioni;

b) coordinamento comitati e commissioni.

 

Articolo 4.

(Ufficio II per le attivitàcinematografiche).

1. L'ufficio provvede a tutte le incombenze di legge relative alle attivitàcinematografiche con particolare riguardo al riconoscimento della nazionalitàitaliana dei film e ai conseguenti benefici economici. L'ufficio provvede altresìagli interventi finanziari dello Stato per la produzione e la distribuzione cinematografica, per la promozione e il sostegno della cultura cinematografica, nonchéper l'ampliamento e l'ammodernamento delle sale.

2. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) attivitàcinematografiche;

b) promozione e cultura cinematografica.

 

Articolo 5.

(Ufficio III per i teatri di prosa e gli spettacoli viaggianti).

1. L'ufficio provvede alla concessione e alla liquidazione di contributi a favore degli enti ed organismi operanti nel settore delle attivitàteatrali di prosa e rivista.

2. L'ufficio provvede altresìal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivitàdei circhi e dello spettacolo viaggiante nonchéalla concessione e liquidazione dei relativi contributi.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) interventi finanziari a favore di enti pubblici e privati d'interesse pubblico a carattere stabile;

b) interventi finanziari a favore di imprese di produzione e di esercizio teatrale nonchéa favore della promozione teatrale;

c) attivitàcircensi e spettacolo viaggiante.

 

Articolo 6.

(Ufficio IV per le attivitàmusicali e di danza).

1. L'ufficio provvede alla concessione e alla liquidazione delle sovvenzioni per le attivitàmusicali e di danza; esercita il controllo sulla gestione contabile e la vigilanza amministrativa degli enti lirici e istituzioni concertistiche.

2. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) enti lirici sinfonici e istituzioni concertistiche assimilate;

b) teatri di tradizione e di provincia, istituzioni concertistico-orchestrali, attivitàdi danza;

c) festival, concertistica e promozione musicale.

 

Articolo 7.

(Ufficio V per studi, statistica, osservatorio dello spettacolo e servizio ispettivo).

1. L'ufficio raccoglie ed elabora dati sullo spettacolo, anche attraverso sistemi informatici computerizzati e cura i rapporti con gli organismi comunitari ed internazionali operanti nel settore delle statistiche sullo spettacolo. Svolge studi e ricerche in materia di promozione delle attività di spettacolo.(4)

2. L'ufficio, oltre a quanto previsto dal comma 1, fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 1, comma 5, e dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80:

a) provvede al rilascio delle tessere di qualificazione professionali ai fini delle agevolazioni tariffarie per viaggi di merci e persone attinenti il settore dello spettacolo (decreto interministeriale 4 febbraio 1949 e circolare n. 2682/RF/020 del 26 settembre 1951 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo) e provvede al rilascio di nulla osta di agibilitàa complessi teatrali professionali e dilettantistici ed ai singoli operatori per allestire numeri di arte varia;

b) cura gli adempimenti relativi alle richieste di autorizzazione all'apertura di nuove sale cinematografiche e teatrali, ai trasferimenti di aziende cinematografiche, ammodernamenti di sale preesistenti, nonchérevoche di autorizzazioni;

c) cura gli adempimenti relativi alla concessione del nulla osta alla programmazione in pubblico di spettacoli cinematografici e teatrali ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

3. L'ufficio si articola nelle seguenti ripartizioni interne:

a) studi, statistica e osservatorio dello spettacolo;(5)

c) tessere qualificazione professionale, nulla osta di agibilità, apertura sale e censura.

(4) L'art. 3 del DPCM 2 agosto 1995 ha abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dedicato alle attività ispettive di cui adesso si occupa l'Ufficio VI del Dipartimento.
(5) LA lettera b

Articolo 8.

(Settore legislativo).

1. Nell'ambito dell'Ufficio centrale di cui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ècostituito un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie attribuite al Dipartimento ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione di testi legislativi e valutazione di testi normativi relativi alla materia spettacolo; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza di altri Ministeri o di altri dipartimenti della Presidenza del Consiglio incidenti sulla materia spettacolo; adempimenti relativi alle attivitàparlamentari.

2. Al settore legislativo èpreposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dall'autoritàdi cui all'art. 1, comma 1. Il settore si avvale di personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, di personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di esperti di cui all'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il contingente determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il settore legislativo èposto alle dirette dipendenze dell'autoritàdi cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivitànormativa del Governo e con il Dipartimento che su richiesta provvede agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore medesimo.

4. Nell'ambito dell'ufficio stampa di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 èistituito un servizio stampa alle dirette dipendenze dell'autoritàdi cui all'art. 1, comma 1. Il servizio, in collegamento con l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cura l'analisi della stampa relativa all'attivitàdel Dipartimento. L'autoritàdelegata di cui all'art. 1, comma 1, nomina con proprio decreto il responsabile del servizio.

 

Articolo 9

(Capo del Dipartimento).

1. Alla nomina del capo del Dipartimento si provvede ai sensi dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si applica l'art. 31, comma 4, della predetta legge. 2. Il capo del Dipartimento cura l'organizzazione e dirige l'attivitàdel Dipartimento, secondo le direttive del Presidente del Consiglio o dell'autoritàdelegata ai sensi dell'art. 1, comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Articolo 10

(Personale).

1. Il Dipartimento dello spettacolo, si avvale per l'assolvimento dei compiti istituzionali, del personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, secondo il contingente individuato con decreto del Presidente del Consiglio, nell'ambito dei ruoli di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80.

2. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il Dipartimento si avvale del personale della Direzione generale dello spettacolo del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, nonchédi altro personale del soppresso Ministero ad esso assegnato con ordine di servizio dell'autoritàdi cui all'art. 1, comma 1.

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