Statuto Fondazione
ATELIER FRUTTIDORO
Art.
1
Denominazione e
sede
E’ costituita una
fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS) sotto la denominazione
Atelier
Fruttidoro ONLUS
La locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l’acronimo
ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
La Fondazione ha sede in
via Dante Alighieri, 3 - 67036 RIVISONDOLI
AQ.
Delegazioni ed uffici
potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere, in via
accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di
promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni
nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa
Art..2
Scopo
La Fondazione ha per
scopo:
- La diffusione e la
promozione in tutto il mondo di opere di Arti Visive - Pittura, Fotografia e
Scultura - provenienti da artisti
residenti nella regione Abruzzo o che in questa regione esercitino la loro arte
e vi producano le loro opere.
- La diffusione e la
promozione nella Regione Abruzzo delle opere di Arti Visive - Pittura,
Fotografia e Scultura - provenienti
da qualsiasi zona geografica del
mondo.
- L’ istituzione, la
costruzione, l’ organizzazione, la
promozione e la gestione nella Regione Abruzzo ed in tutto il mondo di musei,
mostre, collezioni e raccolte di opere di Arti Visive contemporanee
provenienti da qualsiasi parte del mondo.
- L’ istituzione, la
costruzione, l’ organizzazione, la
promozione e la gestione nella Regione Abruzzo
di Accademie di Belle Arti, Istituti Tecnici, Scuole Artistiche ed ogni
altra Istituzione di Diritto il cui scopo sia quello di istruire, preparare o
fornire l’ attrezzatura e le risorse necessarie a qualsiasi individuo per la produzione di opere d’ arte nel
settore delle Arti Visive.
Art.3
Attività
strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento
dei suoi scopi la Fondazione potrà:
-
realizzare progetti di costruzione o ristrutturazione di strutture di
ogni genere nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti ed in qualsiasi
luogo opportuno;
-
amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,
comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione
amministrativa;
-
acquistare e/o vendere qualsiasi opera d’ arte,
con la sola esclusione di quelle che ne costituiscono il patrimonio e
sono oggetto di conferimenti, lasciti e/o disposizioni testamentarie;
-
stabilire, ove possibile, l’apertura al pubblico delle proprietà
acquisite indicando le relative modalità;
-
contribuire ai progetti e ai lavori di costruzione, restauro e
manutenzione, nonchè ad attività di tutela e protezione di beni di privati o
altri enti, mediante specifiche convenzioni da stipularsi di volta in volta;
-
promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani
e stranieri, per l’utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare
studi ed attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni, sia
assicurando luoghi di riposo e meditazione a persone impegnate nelle attività
artistiche;
-
promuovere ed organizzare in qualsiasi parte del mondo ogni genere di
mostra ed esibizione artistica, collettiva o anche personale di artisti
selezionati;
-
pubblicare, esporre e commercializzare qualsiasi materiale di supporto a
mostre organizzate dalla Fondazione o materiale anche solo relativo agli artisti
selezionati;
-
presentare al pubblico, promuovere e
commercializzare le opere di gruppi, di singoli artisti od opere di proprietà
della Fondazione e libere da vincoli testamentari;
-
porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al
perseguimento dei fini statutari ivi comprese l’attività di conduzione di
terreni agricoli, l’attività di consulenza, l’organizzazione di viaggi a
scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, l’organizzazione di
manifestazioni o spettacoli, la conduzione di piccoli esercizi commerciali
strumentali all’attività della Fondazione.
Art.4
Gestione
La gestione viene
affidata esclusivamente agli organi della Fondazione.
Organi della Fondazione
sono:
- il
Presidente della Fondazione,
- il
Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio dei Revisori
dei Conti.
Art.5
Presidente
Il Presidente ha la
legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti
l’ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello
di nominare procuratori determinandone le attribuzioni , rappresentando la
Fondazione di fronte a terzi in
giudizio o danno.
In caso di assenza o di
impedimento del Presidente le sue attribuzioni non possono essere delegate o
esercitate da nessun altri.
Il Presidente viene
eletto dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza di 5 cinque
consiglieri e dura in carica tutta la vita.
La nomina deve essere accettata entro dieci giorni lavorativi con lettera
“raccomandata” alla sede della Fondazione e le eventuali dimissioni possono
essere rese unicamente innanzi ad un notaio.
Il Presidente è anche
uno dei Consiglieri di Amministrazione, ed a lui spetta la nomina, alla
costituzione ed alle scadenze, dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Presidente della
Fondazione all’ atto della sua costituzione viene nominato il fondatore,
Renato Buontempo.
Successivamente, su
convocazione di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente viene
nominato a maggioranza di 5/8 del Consiglio di Amministrazione - cinque
consiglieri a favore su un totale di 8 membri del Consiglio di Amministrazione -
con votazione palese innanzi ad un notaio.
In mancanza del quorum
necessario, l’ organismo di vigilanza dovrà
provvedere alla nomina di un Presidente provvisorio che avrà tutti i poteri
esecutivi, tranne quello di nominare nuovi Consiglieri i quali dovranno sempre
mantenersi in numero di 9, incluso il Presidente Provvisorio, e verranno invece
nominati secondo l' occorenza dall’ organismo di vigilanza.
Il Presidente
Provvisorio diventerà a tutti gli effetti Consigliere di Amministrazione come
prevede l’ art. 6, ma potrà fungere da Presidente solamente per dieci mesi
dalla nomina, al termine dei quali si terrà una nuova convocazione del
Consiglio per eleggere il Presidente con le stesse modalità descritte in
precedenza e con una maggioranza di 5 consiglieri su 9, incluso il Presidente
Provvisorio e membro del Consiglio di Amministrazione
Art.
6
Consiglio di
Amministrazione
Il Consiglio
d’Amministrazione è composto da 9 membri.
Il Presidente è uno dei
9 membri, e solo il Presidente può convocare e presiedere il Consiglio, tranne
nel caso di dimissioni o di morte, nel qual caso uno dei membri rimasti
provvederà ad una convocazione straordinaria per eleggere il successore.
Ogni membro del
Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Presidente ed ha un tempo di
dieci giorni lavorativi per accettare la carica con lettera “raccomandata”
indirizzata alla sede della Fondazione.
I membri del Consiglio
di Amministrazione decadono dalla carica per raggiunti limiti di età al
compimento del 73° anno di età e vengono quindi sostituiti su nomina del
Presidente. Eventuali dimissioni
potranno essere rese con lettera “raccomandata” indirizzata al Presidente.
Il Consiglio viene convocato dal Presidente
con lettera "raccomandata" e le deliberazioni vengono ritenute
invalidanti su ogni specifico "ordine del giorno" con una presenza di
almeno cinque presenti e con maggioranza assoluta, salvo quanto previsto qui di
seguito.
I Consiglieri decadono per inattività
se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre
che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
- di eleggere il Presidente (con una
presenza di almeno 8 consiglieri ed una maggioranza di 5/8 salvo in sede di
costituzione della fondazione). Nel
caso il Consiglio si riduca ad un numero minimo di partecipanti, (inferiori ad
8) saranno gli eredi designati dai singoli a nominare a maggioranza assoluta un
nuovo Presidente che poi nominerà i membri assenti del Consiglio.
- di pronunciarsi
sulla piena
rispondenza tra l’ operatività della Fondazione ed i principi etici e
morali su cui essa si fonda e di cui il Consiglio di Amministrazione ne è
custode ed unico e legittimo enunciatore.
- il potere Legislativo della Fondazione, e quindi di modificare lo Statuto esclusivamente in merito agli argomenti per cui è stato previamente convocato e che risultino quindi all' ordine del giorno.
- di porre un veto su qualsiasi progetto o attività
intrapresa dalla Fondazione o in futura programmazione. Nel caso l’ attività
vietata sia stata già eseguita, il Presidente si riserverà di provvedere alla
sua completa estinzione.
- di deliberare sulla raccolta di fondi con
pubbliche sottoscrizioni da destinarsi agli scopi della Fondazione.
- di deliberare su eventuali accordi di
collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o
internazionali;
- di deliberare la costituzione o la realizzazeone di strutture museali o didattiche.
- di deliberare sull' uso e sulla gestione delle strutture della Fondazione o solamente concesse ad essa in affitto, in usufrutto o secondo qualsivoglia diritto di occupazione.
- di esprimersi
sull’ argomento oggetto della convocazione.
Il Presidente deciderà successivamente, a suo giudizio e con il potere
Esecutivo di cui ha pieno titolo, sulle azioni da adottare.
- di redigere ed aggiornare un “Libro dei Verbali” che verrà tenuto
nella sede a disposizione di chiunque ne faccia richiesta con lettera
raccomandata.
Art.
7
Revisori dei
Conti
I Revisori durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare
tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite
relazioni sui conti preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa.
I Revisori dei Conti
possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione su convocazione
del Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati.
L’esercizio
finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun
dicembre di ciascun anno.
L'esercizio finanziario
ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art.
8
Vigilanza
La Fondazione è posta
sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dei Beni Culturali ed
Ambientali.
Art.9
Poteri
Presidente
- Potere Esecutivo.
Consiglio
di Amministrazione - Potere Legislativo e Consultivo
Revisori
dei Conti - Potere di Controllo
Sopra tutti, all’
organismo di vigilanza e quindi al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali
spetta la responsabilità del controllo della piena rispondenza di ogni atto
della Fondazione con l’ insieme delle leggi e delle ordinanze dello Stato e
del Governo in vigore.
Art.10
Patrimonio
Il patrimonio della
Fondazione è costituito da:
- i beni mobili ed immobili conferiti inizialmente, come risulta dall’atto
costitutivo;
- i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a
norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel
patrimonio della Fondazione;
- i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi
titolo e che siano destinati al patrimonio;
- gli incrementi, mobili ed immobili, che risultino dalla gestione del
patrimonio stesso e dalla gestione delle attività della Fondazione.
E’ fatto
espresso e chiaro divieto il cedere in maniera definitiva o il vendere
qualsiasi opera d’ arte o bene immobile conferito alla Fondazione come
lascito, in via testamentaria ed in ogni caso con qualsiasi modalità diversa
dallo scopo della compravendita.
Art11
Operatività –
Ricavi
Il solo patrimonio
conferito alla Fondazione in beni mobili ed immobili all’ atto della
costituzione e le successive donazioni non saranno sufficienti per il
raggiungimento degli scopi della Fondazione.
La Fondazione deve avere
necessariamente funzionalità operativa e beneficerà dei proventi derivanti
dalle seguenti attività:
a.
Gestione ed amministrazione di strutture museali, didattiche ed
accademiche.
b.
Contribuzioni private e raccolta di fondi con pubbliche sottoscrizioni da
destinarsi agli scopi della Fondazione
c.
Produzione e vendita di materiale artistico relativo all’ attività di
promozione e diffusione artistica della Fondazione (cataloghi, poster, etc. etc..),
nonché materiale didattico o di pubblica utilità.
d.
Compravendita di opere d’ arte, secondo le modalità consuete di una
Galleria d’ Arte.
e.
Gestione dei diritti relativi alle opere d’ arte acquisite o conferite
precedentementea. (serigrafie, litografie, etc. etc .. ) esimendosene invece
dalla vendita vera e propria del singolo ed ùnico oggetto campione.
f.
Produzione, gestione e vendita di opere d’ arte realizzate e da
realizzarsi nelle strutture amministrate dalla Fondazione.
g.
Gestione di ogni altra attività legata alle strutture condotte dalla
Fondazione (esempio: bar e ristori di un museo) e di cui al’ art. 3 del
presente statuto.
Art.12
Compensi - Costi
Per tutti gli organi
della Fondazione, ad eccezione dei Revisori dei Conti, non sono previsti
emolumenti per le cariche e né compensi o rimborsi spese.
La Fondazione potrà solo accollarsi delle spese relativamente a
particolari avvenimenti riportando il tutto nei costi di gestione relativi a
quella particolare attività.
Questo sarà evidente
nei costi personali del Presidente, dove non è previsto emolumento alcuno, ma,
nel caso in cui, avendo come unica occupazione la gestione della Fondazione a
tempo pieno, tutte le spese necessarie alla sua presenza saranno identificate
con le spese operative.
I compensi ai Revisori
dei Conti saranno invece discussi e stabiliti singolarmente tra essi ed il
Presidente ed accettati al momento dell’ investitura.
Sarà còmpito dei
Revisori controllare l’ esatta allocazione di ogni spesa nell’ appropriato
conto di bilancio e le corrette modalità di esposizione, identificazione e di
riscontro, mentre spetterà all’ Organo di Vigilanza verificarne la
giustificazione nell’ ambito delle attività e confrontarne la congruità con
l’ adeguato mercato di riferimento.
Art.
13
Durata
La Fondazione è
costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diverrà
impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed
in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dalle vigenti
disposizioni di legge In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata,
tutti i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal
Consiglio, all’ente o agli enti che perseguano finalità uguali o analoghe a
quelle della Fondazione. Se la devoluzione avviene a favore di associazioni
riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette
associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di
essi.
A tali ultimi
beneficiari sarà parimenti devoluto l’intero patrimonio della Fondazione, nel
caso che non si verifichino le altre ipotesi di devoluzione previste dai
paragrafi precedenti.
Nel caso si addivenisse
per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, l’ organo di
vigilanza nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra membri del
Consiglio di Amministrazione.
Art.
14
Varie
Per tutto quanto non
previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti
disposizioni di legge.