Statuto Fondazione

ATELIER FRUTTIDORO

 

Art. 1
Denominazione e sede

E’ costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione

Atelier Fruttidoro ONLUS

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l’acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in via Dante Alighieri, 3 - 67036  RIVISONDOLI  AQ.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa

 

 Art..2
Scopo

La Fondazione ha per scopo:

- La diffusione e la promozione in tutto il mondo di opere di Arti Visive - Pittura, Fotografia e Scultura -  provenienti da artisti residenti nella regione Abruzzo o che in questa regione esercitino la loro arte e vi producano le loro opere.

- La diffusione e la promozione nella Regione Abruzzo delle opere di Arti Visive - Pittura, Fotografia e Scultura -  provenienti da qualsiasi zona  geografica del mondo.

- L’ istituzione, la costruzione, l’ organizzazione,  la promozione e la gestione nella Regione Abruzzo ed in tutto il mondo di musei, mostre, collezioni e raccolte di opere di Arti Visive contemporanee  provenienti da qualsiasi parte del mondo.

- L’ istituzione, la costruzione, l’ organizzazione,  la promozione e la gestione nella Regione Abruzzo  di Accademie di Belle Arti, Istituti Tecnici, Scuole Artistiche ed ogni altra Istituzione di Diritto il cui scopo sia quello di istruire, preparare o fornire l’ attrezzatura e le risorse necessarie a  qualsiasi individuo per la produzione di opere d’ arte nel settore delle Arti Visive.

 

Art.3
Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

-       realizzare progetti di costruzione o ristrutturazione di strutture di ogni genere nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti ed in qualsiasi luogo opportuno;

-               amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;

-               acquistare e/o vendere qualsiasi opera d’ arte,  con la sola esclusione di quelle che ne costituiscono il patrimonio e sono oggetto di conferimenti, lasciti e/o disposizioni testamentarie;

-       stabilire, ove possibile, l’apertura al pubblico delle proprietà acquisite indicando le relative modalità;

-               contribuire ai progetti e ai lavori di costruzione, restauro e manutenzione, nonchè ad attività di tutela e protezione di beni di privati o altri enti, mediante specifiche convenzioni da stipularsi di volta in volta;

-               promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l’utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali, sia promuovendo incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riposo e meditazione a persone impegnate nelle attività artistiche;

-               promuovere ed organizzare in qualsiasi parte del mondo ogni genere di mostra ed esibizione artistica, collettiva o anche personale di artisti selezionati;

-               pubblicare, esporre e commercializzare qualsiasi materiale di supporto a mostre organizzate dalla Fondazione o materiale anche solo relativo agli artisti selezionati;

-               presentare al pubblico, promuovere  e commercializzare le opere di gruppi, di singoli artisti od opere di proprietà della Fondazione e libere da vincoli testamentari;

-       porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari ivi comprese l’attività di conduzione di terreni agricoli, l’attività di consulenza, l’organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale, l’organizzazione di manifestazioni o spettacoli, la conduzione di piccoli esercizi commerciali strumentali all’attività della Fondazione.

   

Art.4
Gestione

La gestione viene affidata esclusivamente agli organi della Fondazione.

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione,

- il Consiglio di Amministrazione,

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

  Inizialmente,  la nomina delle cariche sociali può essere effettuata in sede di atto costitutivo.

 

Art.5
Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni , rappresentando la Fondazione di fronte a terzi  in giudizio o danno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni non possono essere delegate o esercitate da nessun altri.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza di 5 cinque consiglieri e dura in carica tutta la vita.  La nomina deve essere accettata entro dieci giorni lavorativi con lettera “raccomandata” alla sede della Fondazione e le eventuali dimissioni possono essere rese unicamente innanzi ad un notaio.

Il Presidente è anche uno dei Consiglieri di Amministrazione, ed a lui spetta la nomina, alla costituzione ed alle scadenze, dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Presidente della Fondazione all’ atto della sua costituzione viene nominato il fondatore, Renato Buontempo.

Successivamente, su convocazione di un membro del Consiglio di Amministrazione, il Presidente viene nominato a maggioranza di 5/8 del Consiglio di Amministrazione - cinque consiglieri a favore su un totale di 8 membri del Consiglio di Amministrazione - con votazione palese innanzi ad un notaio. 

In mancanza del quorum necessario, l’ organismo di vigilanza  dovrà provvedere alla nomina di un Presidente provvisorio che avrà tutti i poteri esecutivi, tranne quello di nominare nuovi Consiglieri i quali dovranno sempre mantenersi in numero di 9, incluso il Presidente Provvisorio, e verranno invece nominati secondo l' occorenza dall’ organismo di vigilanza.

Il Presidente Provvisorio diventerà a tutti gli effetti Consigliere di Amministrazione come prevede l’ art. 6, ma potrà fungere da Presidente solamente per dieci mesi dalla nomina, al termine dei quali si terrà una nuova convocazione del Consiglio per eleggere il Presidente con le stesse modalità descritte in precedenza e con una maggioranza di 5 consiglieri su 9, incluso il Presidente Provvisorio e membro del Consiglio di Amministrazione

  Il Presidente regolarmente nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di 5 membri su 9 rimarra' in carica per la vita e diventerà quindi per cooptazione anche membro del Consiglio di Amministrazione, elevando, nel caso, la maggioranza del Consiglio nelle future votazioni da 5 a 6.

  Se, anche dopo questo periodo, non dovesse nuovamente raggiungersi il quorum, l’ organo di vigilanza potrà procedere con la nomina di un Presidente a vita.

 

Art. 6
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 9 membri.

Il Presidente è uno dei 9 membri, e solo il Presidente può convocare e presiedere il Consiglio, tranne nel caso di dimissioni o di morte, nel qual caso uno dei membri rimasti provvederà ad una convocazione straordinaria per eleggere il successore.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Presidente ed ha un tempo di dieci giorni lavorativi per accettare la carica con lettera “raccomandata” indirizzata alla sede della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica per raggiunti limiti di età al compimento del 73° anno di età e vengono quindi sostituiti su nomina del Presidente.  Eventuali dimissioni potranno essere rese con lettera “raccomandata” indirizzata al Presidente.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera "raccomandata" e le deliberazioni vengono ritenute invalidanti su ogni specifico "ordine del giorno" con una presenza di almeno cinque presenti e con maggioranza assoluta, salvo quanto previsto qui di seguito.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

 

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

-      di eleggere il Presidente (con una presenza di almeno 8 consiglieri ed una maggioranza di 5/8 salvo in sede di costituzione della fondazione).  Nel caso il Consiglio si riduca ad un numero minimo di partecipanti, (inferiori ad 8) saranno gli eredi designati dai singoli a nominare a maggioranza assoluta un nuovo Presidente che poi nominerà i membri assenti del Consiglio.

-    di pronunciarsi  sulla piena rispondenza tra  l’ operatività della Fondazione ed i principi etici e morali su cui essa si fonda e di cui il Consiglio di Amministrazione ne è custode ed unico e legittimo enunciatore.

-  il potere Legislativo della Fondazione, e quindi di modificare lo Statuto esclusivamente in merito agli argomenti per cui è stato previamente convocato e che risultino quindi all' ordine del giorno.

- di porre un veto su qualsiasi progetto o attività intrapresa dalla Fondazione o in futura programmazione. Nel caso l’ attività vietata sia stata già eseguita, il Presidente si riserverà di provvedere alla sua completa estinzione.

-   di deliberare sulla raccolta di fondi con pubbliche sottoscrizioni da destinarsi agli scopi della Fondazione.

-   di deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;

-   di deliberare  la costituzione o la realizzazeone di strutture museali o didattiche.  

-   di deliberare sull' uso e sulla gestione delle strutture della Fondazione o solamente concesse ad essa in affitto, in usufrutto o secondo qualsivoglia diritto di occupazione.

-       di esprimersi  sull’ argomento oggetto della convocazione.  Il Presidente deciderà successivamente, a suo giudizio e con il potere Esecutivo di cui ha pieno titolo, sulle azioni da adottare.

-   di redigere ed aggiornare un “Libro dei Verbali” che verrà tenuto nella sede a disposizione di chiunque ne faccia richiesta con lettera raccomandata.

 

Art. 7
Revisori dei Conti

  Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti, nominati dal Presidente.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione su convocazione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 8
Vigilanza

La Fondazione è posta sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.

 

 

Art.9
Poteri

  Dall’ analisi delle diverse funzioni degli organi della Fondazione secondo i precedenti articoli 5, 6, 7 ed 8 risulta ben chiara la divisione dei poteri all’ interno di essa:

 

Presidente - Potere Esecutivo.

Consiglio di Amministrazione - Potere Legislativo e Consultivo

Revisori dei Conti - Potere di Controllo

 

Sopra tutti, all’ organismo di vigilanza e quindi al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali spetta la responsabilità del controllo della piena rispondenza di ogni atto della Fondazione con l’ insieme delle leggi e delle ordinanze dello Stato e del Governo in vigore.

 

Art.10
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- i beni mobili ed immobili conferiti inizialmente, come risulta dall’atto costitutivo;

- i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;

- i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;

- gli incrementi, mobili ed immobili, che risultino dalla gestione del patrimonio stesso e dalla gestione delle attività della Fondazione.

 

E’ fatto  espresso e chiaro divieto il cedere in maniera definitiva o il vendere qualsiasi opera d’ arte o bene immobile conferito alla Fondazione come lascito, in via testamentaria ed in ogni caso con qualsiasi modalità diversa dallo scopo della compravendita.

 

Art11
Operatività – Ricavi

Il solo patrimonio conferito alla Fondazione in beni mobili ed immobili all’ atto della costituzione e le successive donazioni non saranno sufficienti per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

 

La Fondazione deve avere necessariamente funzionalità operativa e beneficerà dei proventi derivanti dalle seguenti attività:

 

a.     Gestione ed amministrazione di strutture museali, didattiche ed accademiche.

b.               Contribuzioni private e raccolta di fondi con pubbliche sottoscrizioni da destinarsi agli scopi della Fondazione

c.               Produzione e vendita di materiale artistico relativo all’ attività di promozione e diffusione artistica della Fondazione (cataloghi, poster, etc. etc..), nonché materiale didattico o di pubblica utilità.

d.               Compravendita di opere d’ arte, secondo le modalità consuete di una Galleria d’ Arte.

e.     Gestione dei diritti relativi alle opere d’ arte acquisite o conferite precedentementea. (serigrafie, litografie, etc. etc .. ) esimendosene invece dalla vendita vera e propria del singolo ed ùnico oggetto campione.

f.               Produzione, gestione e vendita di opere d’ arte realizzate e da realizzarsi nelle strutture amministrate dalla Fondazione.

g.     Gestione di ogni altra attività legata alle strutture condotte dalla Fondazione (esempio: bar e ristori di un museo) e di cui al’ art. 3 del presente statuto.

 

Art.12
Compensi - Costi

Per tutti gli organi della Fondazione, ad eccezione dei Revisori dei Conti, non sono previsti emolumenti per le cariche e né compensi o rimborsi spese.  La Fondazione potrà solo accollarsi delle spese relativamente a particolari avvenimenti riportando il tutto nei costi di gestione relativi a quella particolare attività.

 

Questo sarà evidente nei costi personali del Presidente, dove non è previsto emolumento alcuno, ma, nel caso in cui, avendo come unica occupazione la gestione della Fondazione a tempo pieno, tutte le spese necessarie alla sua presenza saranno identificate con le spese operative.

 

I compensi ai Revisori dei Conti saranno invece discussi e stabiliti singolarmente tra essi ed il Presidente ed accettati al momento dell’ investitura.

 

Sarà còmpito dei Revisori controllare l’ esatta allocazione di ogni spesa nell’ appropriato conto di bilancio e le corrette modalità di esposizione, identificazione e di riscontro, mentre spetterà all’ Organo di Vigilanza verificarne la giustificazione nell’ ambito delle attività e confrontarne la congruità con l’ adeguato mercato di riferimento.

 

Art. 13
Durata

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste dalle vigenti disposizioni di legge In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio, all’ente o agli enti che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione. Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di essi.

A tali ultimi beneficiari sarà parimenti devoluto l’intero patrimonio della Fondazione, nel caso che non si verifichino le altre ipotesi di devoluzione previste dai paragrafi precedenti.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, l’ organo di vigilanza nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra membri del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 14
Varie

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.     

 

  

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