PAGINA DELLA REGOLA

 

REGOLA DELLE CONFRATERNITE DE' DISCIPLINATI

PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

TERZA PARTE

REGOLA

 

DELLE CONFRATERNITE

DE’ DISCIPLINANTI

 

Per Decreto del Concilio Provinciale Secondo di Milano

 

RIFORMATA GIA’ PER ORDINE

 

DI SAN CARLO

 

CARDINALE DI S. PRASSEDE

ED ARCIVESCOVO DI MILANO

 

 

 

 

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IN  MILANO

Appresso Giuseppe Galeazzi e Figlj, Stampatori Arcivescovili

Con licenza de’ Superiori, e Privilegio

 

 

 

PROEMIO

 

 Tra le altre Confraternite, che nella nostra Diocesi per aiuto dell'Anime, non senza istinto dei Divino Spirito, sono state instituite, quella de' Disciplinanti è molto pia, ed esemplare, che consiste nell'imitazione della Vita di Cristo Nostro Signore, il quale, siccome dice Isaia, è la disciplina della nostra pace, e ci ha lasciate l'armature per superare li nemici della nostra salute, ed insegnata la via della vera beatitudine, ch'è il fuggire le mondane delizie, ed il soggiogare la carne allo Spirito, e soddisfare per li peccati nostri con gli esercizi della penitenza, e mortificazione.

 Questo ci rappresenta il Presepio, dove egli nacque sì poveramente: la sua Circoncisione, e la fuga in Egitto: il digiunare nel deserto, la perseveranza nell'orazione, il sudar sangue, i crudeli flagelli, le pungenti spine, e la dura Croce, nella quale versò il prezioso Sangue per la nostra redenzione. Si deve adunque con ogni studio procurare l'aumento, e conservazione di questa Confraternita, sicché a guisa di scelti soldati sempre uniti col loro Capitano perseverino nel combattimento fino all'acquisto della gloriosa vittoria: considerando, che se il titolo, qual si hanno eletto, non corrispondesse con gli effetti, sarebbero degni di riprensione, e di gastigo. Perciocché significando questo nome, Disciplinanti, quelli, che bene istruiti nella Scuola di Cristo, camminano per l'aspra, e stretta via dietro alle vestigie sue, con la vita pura, ed immacolata, gastigando il corpo, riducendolo in servitù, conforme a quello che faceva l'apostolo S. Paolo, come egli dice, scrivendo alti Corinti: “Gastigo il mio corpo, e lo sottopongo alla servitù dello spirito, acciocchè predicando agli altri, io non sia fatto reprobo”, qual maggior biasimo potrebbe loro avvenire: onde maggior pena meritassero, che tenere vita incomposta, e dissoluta, e che mentre il Capitano combatte spargendo il sangue, e vincendo li nemici, essi se ne stassero in ozio, o in delizie, dandosi nelle mani di quelli !  Ora, perché ciò non avvenga, e perché questa Confraternita si conservi nella vera, e santa disciplina, seguitando la dottrina, ed esempio del Sapientissimo Maestro Gesù Cristo, abbiamo voluto riformarla, e stabilirla con certa, ed uniforme regola, che ajuti a mantenere più viva, e fervente l'osservanza dei loro instituto: la qual Regola vogliamo sia comune a tutte le Scuole, e Confraternite, che sono, e che saranno per l'avvenire erette, ed instituite sotto il nome de' Disciplinanti nella Città, e Diocesi nostra, siccome in vigore del Decreto del Concilio nostro Provinciale secondo, sarà anco comune a tutte le Scuole simili nella Città, e Diocesi della Provincia nostra, eccetto se per la qualità de' luoghi, e per altre circostanze, non parerà alli Vescovi nostri Comprovinciali per maggior servizio dì Dio, ciascuno nella sua Città, e Diocesi aggiungere, e levare, o mutare in essa alcuna cosa. Pertanto esortiamo, e preghiamo tutt'i Fratelli nelle viscere del Salvatore, si sforzino con ogni amore, e diligenza di metterla in esecuzione, facendo sempre fedel servitù al loro Signore, sotto il cui stendardo in questa Confraternita hanno da esercitare la milizia spirituale: sicché restando vincitori possano finalmente insieme col glorioso Apostolo dire: “Ho combattuto un buon combattimento, ed ho finito il corso, nel resto mi è preparata la corona della giustizia”.

 

  

 

REGOLA DE’ DISCIPLINANTI

 

Quali sorte di Persone si debbano ricevere nella Confraternita, quali nò.

Cap. I.

ovendo i fratelli di questa Confraternita esser veri membri di Cristo, e come figliuoli di luce, produrre frutti di luce, sicché, vedute le loro buone opere, sia glorificato il Celeste Padre: si abbia gran risguardo, che non si apra la porta a' figliuoli delle tenebre, che oscurino con tenebrosi costumi il Cristiano splendore, che tra di loro si ha sempre da conservare. Perciò avanti che alcuno sia nella Compagnia ricevuto, si procuri piena informazione della sua vita sì passata, come presente: e solo si admettano uomini timorati di Dio, amatori della santa pace, solleciti nell'opere di carità, costanti ne' buoni propositi, trattabili, e diligenti osservatori della Cristiana disciplina, ovvero almeno desiderosi, e ben disposti d'essere tali, e che abbiano almeno sedici anni compiti. Eretici, o sospetti d'eresia, o che siano stati tali, omicidiarj, usurarj, concubinarj, bestemmiatori, ed altri simili di mala vita, e cattivo nome, non abbiano luogo nella Compagnia. I minori di sedici anni si potranno introdurre per assuefarli alla divozione, ed indirizzarli nella via dei Signore. Arrivati poi all'età competente, avendone essi desiderio, ed essendo giudicati idonei, si potranno ricevere nel numero de' fratelli.

 

 

Dei modo di ricevere, e stabilire i Fratelli.

Cap. II.

Avendosi da ricevere alcuno, i Fratelli principalmente ricorreranno all'Orazione, e per otto giorni dicendo, Veni Creator, e le litanie, od altre Orazioni approvate dalla Santa Chiesa; dimanderanno la grazia dello Spirito Santo, che illumini i loro cuori a far cosa, che sia a gloria di S. D. M. e salute comune. Di poi il Confessore della Confraternita esaminato diligentemente colui, che si ha da ricevere, e fattagli vedere la presente Regola, conoscendolo costante, e ben disposto, io proporrà al Capitolo, dove essendo ballotato, e concorrendo i due terzi in suo favore, sia ricevuto. Ma prima che sia stabilito, e che possa avere voce nella Compagnia, si terrà un anno in prova sotto il governo dei Maestro, che sarà deputato alla cura de' nuovi Fratelli: nel qual anno se avrà dato buon saggio di se, e perseverato con buona edificazione, ed osservanza della Regola, e sarà instrutto nella Dottrina Cristiana, sia scritto nel numero de' stabiliti Fratelli; ed acciocchè tutto proceda con più lume, e più abbondante grazia, sì il ricevimento come lo stabilimento, si farà in un giorno deputato alla Comunione, secondo si dirà di sotto: nel quale tutt'i Fratelli insieme col Novizio si comunicheranno. E sì nel ricevere, come nello stabilire s'osservino le cerimonie poste nel fine di questa Regola: e nell'uno, e nell'altro caso si procuri un sermone da qualche buon Religioso approvato dall'Ordinario.

 

 

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