PAGINA DELLA REGOLA
REGOLA DELLE CONFRATERNITE DE' DISCIPLINATI |
TERZA PARTE |
Delle Processioni. Cap. X. Ogni anno nelle tre Domeniche,
che immediatamente seguitano dopo l'Ottava di Pasqua, tutt'ì Fratelli di
tutte le Compagnie de' Disciplini della Città, la mattina per tempo si
congregaranno in quella Chiesa che sarà loro deputata dal Vescovo, dove
udita la Messa, e fattosi un breve Sermone a proposito da qualche
religioso approvato, come di sopra, posti tutti in Processione sotto i
suoi Confaloni anderanno a visitare per ciascuna Domenica quelle Chiese,
che il Vescovo ordinerà ritornando sempre al luogo, donde si sono
partiti, e nell'andare, e ritornare diranno sempre i Sette salmi, e tutte
tre le volte dopo il ritorno congregati tutti in Chiesa, faranno la
disciplina; nelle Terre, Ville fuori della Città, dove non sarà comodità
di far unione di più Compagnie insieme, ciascuna Compagnia farà le
sopradette Processioni da per se, andando a quelle Chiese, ovvero Oratorj,
che saranno più comodi, ovvero, non essendovi Chiesa, né Oratorio
comodo, andando intorno alla sua Terra, secondo ordinerà il suo Curato.
Le quali Processioni si facciano con intenzione di pregare Nostro Signore,
che estirpi ogni eresia, che conservi in pace li Principi Cristiani, ed
accresca la sua Santa Fede, che ci conservi i frutti della terra, che
difenda, e guardi il Popolo da Carestia, Peste, e Guerra. Andando alle
altre comuni Processioni del Clero (al che siano tenuti tutte le volte,
che dal Vescovo saranno chiamati) vadano dicendo il loro Uffizio della
mattina ovvero le Litanie, ovvero cantando alcun inno, e simili Orazioni a
proposito della Festa, o de' casi, per li quali si faranno le Processioni
secondo che sarà ordinato loro dal Vescovo. Ed attendano di procedere con
modestia, gravità, e divozione, senz'alcun segno d'atto indecente, avendo
avanti agli occhi la gloria di Dio Nostro Signore, e la buona edificazione
dei prossimo. Circa all'andare avanti o dietro osservino l'ordine, che sarà
dato loro dal Vescovo. Degli Ufficiali, e prima del
Priore, e Sotto-Priore. Cap. XI. Avrà ciascuna Compagnia per
governo un Capo, il quale sia chiamato Priore, a cui i Fratelli renderanno
quell'ubbidienza, e riverenza, che si conviene. Il suo Ufficio sarà di
conservare la Compagnia insieme unita col vincolo della santa pace, e
fraterno amore; di fare, che si osservi diligentemente la Regola, di trar
via ogni disordine, e confusione. Nel consigliare sia prudente, nel
riprendere sedato; nell'esortare fervente; nel castigare discreto; nel
conversare modesto, ed affabile. Il Sotto Priore terrà il luogo del
Priore, ed amministrerà il suo Ufficio in sua assenza. Del Maestro de' nuovi Fratelli. Cap. XII. Il Maestro de' nuovi fratelli avrà
cura d'ammaestrar quelli, che si ricevono nella Dottrina Cristiana, nel
dir l'Ufficio, nel Canto, e Cerimonie, nell'osservanza della Regola, e
d'indurli a far una Confessione Generale, e finalmente con ogni diligenza
indirizzarli per la via delle sante virtù, e pietà Cristiana,
esortandoli, e correggendoli con amorevoli riprensioni, e caritative
penitenze, andando egli avanti col suo buon esempio. Del Regolator dell'Uffízio. Cap. XIII. Il Regolator dell'Uffizio avrà
cura di compartire ogni mese quelle parti dell'Uffizio, che in Coro
avranno da intuonare, cantare, o dire secondo che a lui piacerà; e che
l'Uffizio si dica correttamente, appuntatamente, e con debito ordine,
secondo i tempi, e con pie cerimonie, e di notare quelli, che mancheranno
di venire alla Compagnia, ovvero che verranno tardi, e per tal effetto si
tenga nell'Oratorio una Tavoletta di legno con i suoi biroli, per notare
quelli, che mancheranno come di sopra. Del Sagrestano. Cap. XIV. Il Sagrestano avrà cura della
cera, olio, Paramenti, Calici, e d'ogni altra cosa appartenente alla
Chiesa, ovvero Oratorio, d'apparecchiare, ovvero di far apparecchiare a
suoi tempi le cose, che dovranno apparecchiarsi nella Festa della
Compagnia. Procurerà che la Chiesa sia adornata secondo la forma, e
spesa, che sarà prescritta dall'Ordinario, come di sopra; terrà detta
Chiesa, o sia Oratorio ben netti da ogni immondizia; e farà altri servizi
per bisogno d'esso Oratorio, o Chiesa, secondo l'ordine, che sarà a lui
dato dal Priore. Nel principio del suo Officio riceverà in consegna per
Inventario il tutto, e nel fine ne renderà conto, e tal consegna si
faccia dal Priore, Sagrestano, e Sindaci vecchi, e non darà alcuna cosa
consegnatagli in prestito a chi si voglia senza licenza del Capitolo. Il
Priore gli assegni uno de' Fratelli, che l'aiuti nel suo officio, se sarà
bisogno. Del Depositario. Cap. XV. Il Depositario riceverà, e terrà
appresso di se in governo tutte le limosine, ed entrate della Compagnia,
facendo di tutto debita scrittura; né sborserà alcun danaro senza un
mandato sottoscritto dal Priore, e dal Cancelliere. la Cassa dei danari
avrà due Chiavi diverse, e l'una delle quali terrà appresso di se, e
l'altra il Priore. Del Cancelliere. Cap. XVI. Il Cancelliere terrà conto in un
libro di tutte l'entrate, e carichi della Compagnia, farà memoria di
tutti gl'instromenti, che alla giornata si faranno in nome di essa, e
noterà quelli, che già saranno fatti, ed insieme tutte le scritture a
lei appartenenti, ed ordinazioni, che dal Capitolo si faranno, e
l'elezione degli Ufficiali, i nomi, ed i cognomi de' Fratelli, quando
entrano nella Compagnia, quando si stabiliscono, e quando muoiono. Sarà
anco cura del Cancelliere di ricordare a' suoi tempi al Capitolo i carichi
della Compagnia, acciò non si lascino addietro; ma si eseguiscano, come
si deve. E sarà ben fatto, che ciascuna Compagnia abbia una particolare
Tavoletta, dove ordinatamente siano descritti, e notati tutt'i legati, e
carichi suoi co' giorni, nei quali si avranno da eseguire, e con le cose,
che si avranno da fare; e tal Tavoletta si potrà tenere nel luogo, dove
si farà il Capitolo, o nell'Oratorio attaccata al muro, acciò meglio si
possa tenere a memoria da' Fratelli. De' Procuratori. Cap. XVII. Li Procuratori, che potranno
essere due, o tre, avranno cura di attendere alle liti, e negozj della
Compagnia, e di spender per li bisogni, che ordinariamente a quella
occorrono. Ma nelle cose straordinarie e d'importanza non faranno cosa
alcuna senza licenza dei Capitolo, al quale nel fine dei loro Ufficio
renderanno conto del maneggio avuto, e delle spese fatte. Degl'Infermieri. Cap. XVIII. Saranno due Infermieri pii, e
solleciti, l'impresa de' quali sarà di visitar caritativamente i Fratelli
infermi, ed il procurare o per mezzo della Compagnia, o d'altri, che siano
con carità sovvenuti nelle necessità spirituali, e temporali, facendo
loro tutti que' servizi, che in simili casi i buoni, ed amorevoli Fratelli
devono fare. E particolarmente nel tempo dei transito siano loro
assistenti, aiutandoli al ben morire con Orazioni, e pie esortazioni;
procurando, che a tempo ricevano i Sacramenti della Chiesa; e che essendo
lor portata la Santissima Eucarestia, gli altri Fratelli con l'Abito, e
con il lume acceso l'accompagnino cantando il Miserere, ed altre Orazioni
a proposito. Passato l'infermo da questa vita, sarà da tutti accompagnato
alla Sepoltura, e diranno poi tre volte almeno per l'Anima sua l'Officio
de' Morti, senza però apparati di pompe funebri, non essendo questo
Ufficio loro. Degli Assistenti al Banco. Cap. XIX. Saranno due Fratelli, i quali
tutte le Feste la mattina, ed il dopo desinare, mentre dura la
Congregazione, avranno da stare assistenti al Banco in Chiesa a ricevere
le limosine, che saranno offerte, ed avranno custodia della Chiesa, non
lasciando entrar nell'Oratorio alcuna donna, nel qual tempo potranno dire
l'Offizio tra loro con voce bassa, e legger alcun libro divoto, acciò
suppliscano in Chiesa a quello, che faranno nell'Oratorio. Del tempo, che hanno da durare in
ufficio gli Uffiziali, e quali, e quando si hanno da eleggere. Cap. XX. Tutti li suddetti Uffiziali
avranno da durare in officio un anno, eccetto gli Assistenti al Banco, che
dureranno un mese solo e saranno eletti dal Priore. E chi sarà stato
Priore un anno, non possa essere di nuovo eletto al medesimo officio, se
non passati due anni, ed il medesimo s'osservi dal Sotto Priore, il quale
però possa esser eletto al fine dei suo officio per Priore, se così
parerà bene alla Compagnia né possa esser eletto alcuno per Priore, se
non saprà leggere, e non avrà almeno venticinque anni compiti, e non avrà
perseverato con buon esempio nella Compagnia quattro anni continui.
L'elezione del Priore, Sotto-Priore, e Maestro de' Nuovi si faccia a
ballotazione, ovvero a voci secrete alla presenza del Confessore della
Compagnia, ovvero d'un altro Sacerdote deputato dal Vescovo, e quello sia
eletto, che avrà avuto la maggior parte delle voci in suo favore. Gli
altri Uffiziali siano eletti all'arbitrio di questi tre, dichiarando, che
un parente non possa dar voce all'altro; e che fra tutti gli Uffiziali non
si possano eleggere due, che siano parenti insieme. E tal elezione si farà
nella Festa di tutt'i Santi, e nella prima Domenica dell'Avvento
entreranno tutti possesso dell'officio. Dell'Autorità degli Ufficiali. Cap. XXI. In appresso ai sopradetti
Uffiziali finchè dureranno in officio (eccetto gli Assistenti al Banco)
sarà tutta l'autorità, e governo della Compagnia. Sicché essi soli, o
almeno i due terzi di loro potranno trattare, ordinare, e far
assolutamente quel tanto, che giudicheranno esser in beneficio della
Compagnia, e non altrimenti, ma all'elezione degli Uffiziali, ed al
ricevere de' Fratelli, avrà da concorrere l'universal Compagnia. Delle Pene. Cap. XXII. E perché il timor della pena
suole alle volte ritirare gli uomini dal male, ed indurti al bene, dove
non opera l'amore della virtù; per provveder alli disordini, che potriano
nascere nelle Compagnie, ed acciocché le buone Compagnie non siano
disturbate, e corrotte dalli mali Fratelli, si costituiscono
l'infrascritte pene. - Chi subornerà alcuno per far
dar la voce a se, o ad altri, per la prima volta sia privo della voce
attiva e passiva per due anni, per la seconda sia cancellato dalla
Compagnia; - Chi senza legittima causa, o
senza avvisare il Confessore, ovvero il Priore, perderà una volta la
solita Comunione, faccia la disciplina in presenza degli altri
nell'Oratorio, ovvero stia fuori dell'Oratorio per un mese all'arbitrio
del Priore; Chi la perderà due volte continue, se gli raddoppi la pena;
Chi la perderà tre volte, sia cancellato; - Chi porterà pugnale, o spada
senza licenza, sia sospeso dalla Compagnia per due mesi: se non vorrà
deporre l'armi, sia cancellato; - Chi sarà pertinace in non
voler obbedire al Priore, ovvero gli dirà grave ingiuria, sia cancellato; - Chi bestemmierà Dio, o la
Beata Vergine, o dirà altra atroce bestemmia, sia cancellato; - Chi porterà odio, e non vorrà
far pace, ovvero perdonare, dopo la seconda ammonizione, sia cancellato; - Chi mancherà tre volte
continue di venire alla compagnia senza legittimo impedimento, e non
avendo avvisato il Priore, sia cancellato; - Chi anderà alle taverne senza
necessità, faccia tre discipline nell'Oratorio, o stia fuor d'esso per un
mese, e non emendandosi, sia cancellato; - Chi commetterà peccato di
fornicazione, o d'adulterio, o altro peccato di carne, sia cancellato; - Chi farà giuramento falso in
giudicio, sia cancellato; - Chi moverà lite senza licenza
del Confessore, o del Priore, stia fuori della Compagnia, finché l'avrà
finita avendo ragione, avendo il torto sia cancellato; - Chi ruberà, o in altro modo
darà danno notabile al Prossimo, sia cancellato; - Chi senza legittimo
impedimento, e senza avvisar il Priore, mancherà di venire alle
Processioni, stia per un mese di sotto a tutt'i Fratelli, ovvero faccia
una volta la disciplina in mezzo all'Oratorio all'arbitrio dei Priore: se
mancherà due volte, gli sia raddoppiata la pena, se tre volte continue,
sia cancellato. Se alcuna Compagnia ricuserà
d'andare alle tre Processioni Generali, ed alle altre ordinate dal
Vescovo, sia punita all'arbitrio d'esso. E finalmente chiunque commetterà
altro grave errore, sia punito con pena proporzionata. E l'autorità di
correggere, e gastigar i Fratelli con le suddette, ed altre pene, stia
presso il Priore solo, ovvero in sua assenza al Sotto-Priore, eccetto che
quando si avrà da cancellare alcuno, la cancellazione si faccia col
parere, e consenso del Capitolo. Essendo alcuno per sua colpa cancellato
dalla Compagnia, perda l'Abito e sia applicato alla Scuola, né sia
admesso in altra. E quelli, che contrafarà, sia privo dell'andare alle
Processioni per un anno, e tale ammissione sia nulla. Nissuna Compagnia
possa di nuovo ricevere chi sarà cancellato, se non passato un anno; e se
non vedrà in lui manifesta emendazione, e giudicandosi esser bene
riceverlo, sia ricevuto per nuovo. Finalmente, acciocché i presenti
ordini non siano posti in obblivione, e negletti, ma conservati nella
memoria, ed eseguiti: ciascun Fratello ne terrà presso di se una copia, e
la leggerà, ovvero farà leggere, almeno una volta il mese. E parimenti
tutt'i Priori almeno quattro volte l'anno la facciano leggere in presenza
di tutte le loro Compagnie, insieme col Breve dell'indulgenze concesse da
Papa Gregorio XIII. A queste, e simili Compagnie, si
degni il Signore di conceder grazia d'esser nel numero di quei buoni, e
fedeli servi, che essendo stati in poche cose fedeli, sono ricevuti
nell'eterno gaudio del Lor Signore, e constituiti sopra molti beni. Modo di far orazione in comune. Dilettissimi in Cristo Gesù,
Padri, e Fratelli: perché in questa Divino Uffizio
noi abbiamo lodato il nostro Creatore con quella pura, e divota elevazione
di mente, che si deve, pregaremo umilmente la sua infinita misericordia,
che si degni di perdonarci tutti gli errori, che in ciò abbiamo commessi. Pater noster. Ave Maria. Faremo ancora Orazione per li
nostri Fratelli absenti, che il Signore doni loro la sua Divina grazia,
sicchè liberi da' lacci, ed impedimenti dei mondo possano con la mente
tranquilla camminare nella via del suo santo servizio, ed essere solleciti
a venire insieme con noi a lodare, e glorificare Sua Divina Maestà. Pater noster. Ave Maria. Pregaremo per il prospero, e
tranquillo stato della Santa Chiesa Cattolica,
per il Sommo Pontefice, per il Collegio de' Cardinali, Vescovi, e
Prelati, e per tutto il Clero, acciocché ripieni di carità, e di celeste
lume, reggano santamente il Popolo Cristiano; onde segua la salute
dell'Anime, l'aumento, ed esaltazione della Fede. Pater noster. Ave Maria. Parimenti per li Principi
Cristiani, e particolarmente per l'Eccellentissimo Nostro N. e sua
Famiglia, ed universalmente per tutt'i Magistrati, che il Signore
indirizzi la mente loro col suo Spirito, e li disponga a reggere con
giustizia, e clemenza, ed a mantenere la pace, ed unione in tutt'i Popoli
a loro soggetti. Pater noster. Ave Maria. Dimandaremo ancora alla sua
Divina Misericordia la fertilità della terra, la salubrità dell'aria, ed
altre cose necessarie per uso di questa vita in servizio di Sua Divina
Maestà. Pater noster. Ave Maria. Pregaremo in appresso per gli'infermi,
afflitti, carcerati, viandanti, e pellegrini, che il Signor Iddio conceda
a ciascuno quel, che sia a salute dell'anima, e del corpo. Pater noster. Ave Maria. Faremo finalmente orazione per
l'Anime de' Fedeli Defonti, ed insieme col Profeta divotamente diremo: Antiph.: Si
iniquitates. Psalm.: De profundis
clamavi ad te Domine, etc. In fine: Si
iniquitates observaveris Domine, Domine, quis sustinebit? Kyr. Kyr.
Kyr.
|
TERZA PARTE |
|